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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/11/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 769 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. PANTANO LAURA, AVV. MARTELLO CARMELA Parte_1
) VIA PEZZANI SNC 87064 CORIGLIANO;
( C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. RENZETTI GIULIA;
contumace Controparte_2 Parte resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/2/2020, la ricorrente proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 33420140002391231000, notificato in data
25.9.2014 ed avente ad oggetto il pagamento della somma dovuta e non pagata,
a titolo di contributi IVS, per l'annualità 2013. Lamentava quale unico motivo di opposizione la intervenuta prescrizione quinquennale del credito richiesto in pagamento. Concludeva, quindi, per l'annullamento dell'impugnato avviso di addebito.
Si costituiva in giudizio l'CP_1, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva opposizione dell'avviso impugnato nel termine perentorio di 40 giorni, e, nel merito, la fondatezza del chiesto credito previdenziale.
Istruita documentalmente la causa, le parti
- con note depositate
-telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. insistevano nelle conclusioni rese ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
*** *** ***
In via preliminare dev'essere dichiarata la contumacia della citata
[…]
Controparte_3 à giusta prova della notifica alla medesima del ricorso e del '
pedissequo decreto di fissazione di udienza da parte della ricorrente.
Ancora in via preliminare va, altresì, dichiarata la inammissibilità del ricorso presentato. Invero, ai sensi del co. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo, può essere opposto dal contribuente nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, competente in ragione dell'ubicazione della sede dell'Istituto di previdenza che ha emesso l'avviso stesso.
La Suprema Corte ha precisato che "in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del D. Lgs. n. 46/1999, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in I. 14 maggio 2005, n. 80), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione" (Cass. n. 15116/2015).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'opposizione proposta - avendo ad oggetto il merito della pretesa contributiva (prescrizione del credito con esso ingiunto) - risulta tardivamente proposta, ovvero proposta oltre il termine di perentorio di
40 giorni decorrenti dalla notifica dell'avviso impugnato, che per pacifica ammissione delle parti è avvenuta in data 25.9.2014, mentre il ricorso è stato depositato presso il Tribunale di Castrovillari Sez. Lavoro, solo il 25.2.2020
-
(vedasi prova della notifica dell'AVA prodotto nel fascicolo del resistente CP_1 e contenuto del ricorso della ricorrente, laddove si riporta espressamente che l'oggetto dell'opposizione è l'avviso di addebito n. 33420140002391231000 e che "l'avviso di addebito per cui è causa è stato notificato in data 25.09.2014, così come è riportato nella documentazione allegata") .
In base alle considerazioni finora esposte deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 per l'opposizione ad avviso di addebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- in composizione monocratica nella persona II TRIBUNALE di CASTROVILLARI
del dr./della dr.ssa Anna Caputo, in funzione di GIUDICE del LAVORO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 886,00, oltre oneri di legge, da liquidarsi in favore dell'avvocato di parte resistente CP_1.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
AR RI - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. PANTANO LAURA, AVV. MARTELLO CARMELA Parte_1
) VIA PEZZANI SNC 87064 CORIGLIANO;
( C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. RENZETTI GIULIA;
contumace Controparte_2 Parte resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/2/2020, la ricorrente proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 33420140002391231000, notificato in data
25.9.2014 ed avente ad oggetto il pagamento della somma dovuta e non pagata,
a titolo di contributi IVS, per l'annualità 2013. Lamentava quale unico motivo di opposizione la intervenuta prescrizione quinquennale del credito richiesto in pagamento. Concludeva, quindi, per l'annullamento dell'impugnato avviso di addebito.
Si costituiva in giudizio l'CP_1, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva opposizione dell'avviso impugnato nel termine perentorio di 40 giorni, e, nel merito, la fondatezza del chiesto credito previdenziale.
Istruita documentalmente la causa, le parti
- con note depositate
-telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. insistevano nelle conclusioni rese ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
*** *** ***
In via preliminare dev'essere dichiarata la contumacia della citata
[…]
Controparte_3 à giusta prova della notifica alla medesima del ricorso e del '
pedissequo decreto di fissazione di udienza da parte della ricorrente.
Ancora in via preliminare va, altresì, dichiarata la inammissibilità del ricorso presentato. Invero, ai sensi del co. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo, può essere opposto dal contribuente nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, competente in ragione dell'ubicazione della sede dell'Istituto di previdenza che ha emesso l'avviso stesso.
La Suprema Corte ha precisato che "in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del D. Lgs. n. 46/1999, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in I. 14 maggio 2005, n. 80), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione" (Cass. n. 15116/2015).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'opposizione proposta - avendo ad oggetto il merito della pretesa contributiva (prescrizione del credito con esso ingiunto) - risulta tardivamente proposta, ovvero proposta oltre il termine di perentorio di
40 giorni decorrenti dalla notifica dell'avviso impugnato, che per pacifica ammissione delle parti è avvenuta in data 25.9.2014, mentre il ricorso è stato depositato presso il Tribunale di Castrovillari Sez. Lavoro, solo il 25.2.2020
-
(vedasi prova della notifica dell'AVA prodotto nel fascicolo del resistente CP_1 e contenuto del ricorso della ricorrente, laddove si riporta espressamente che l'oggetto dell'opposizione è l'avviso di addebito n. 33420140002391231000 e che "l'avviso di addebito per cui è causa è stato notificato in data 25.09.2014, così come è riportato nella documentazione allegata") .
In base alle considerazioni finora esposte deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 per l'opposizione ad avviso di addebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- in composizione monocratica nella persona II TRIBUNALE di CASTROVILLARI
del dr./della dr.ssa Anna Caputo, in funzione di GIUDICE del LAVORO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 886,00, oltre oneri di legge, da liquidarsi in favore dell'avvocato di parte resistente CP_1.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
AR RI - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO