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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1862 dell'anno 2024 TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Ruggiero Marzocca e Marco Marzocca, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di a.t.p.;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Tedone Raffaele e De Leonardis Ilaria, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 27.01.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità ovvero l'assegno mensile d'invalidità. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
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In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata. La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il diritto a percepire un assegno di invalidità, invece, è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n.
509/1988).
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Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in fase di a.t.p., nella perizia ivi depositata ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari relativi ad entrambe le prestazioni richieste affermando che:
“Procedendo alla valutazione delle menomazioni si rileva che la codifica dell'ipoacusia 4005 consente di riconoscere una menomazione del 50% (calcolo sull'audiometria peggiorativa), mentre per l'obesità con compromissione gonartrosica si prevede -con codifica 7140 – di riconoscere per il caso in specie (BMI pari a 34,37) la percentuale di 30%. Complessivamente il quadro menomante calcolato con la formula di Balthazard non consente di giungere ad una percentuale superiore al 74%.
In conclusione NON ricorrono le condizioni sanitarie legittimanti, la richiesta di assegno mensile né tanto meno di pensione di inabilità ovvero di indennità di accompagnamento.
Attesi i termini NON sono pervenute osservazioni alla bozza” (cfr. CTU in atti e alla quale si rinvia).
Rispetto a tali conclusioni, parte ricorrente ha contestato che il CTU non avrebbe adeguatamente motivato sul piano medico legale i motivi del mancato riconoscimento delle prestazioni. Ha lamentato inoltre che non sarebbero emersi elementi sufficienti a ritenere raggiunto lo scopo per cui era stata disposta la consulenza, chiedendone la rinnovazione. Poi, nelle more del giudizio, ha depositato ulteriore documentazione medica.
Alla luce di tali censure, lo stesso CTU, qui chiamato a rendere chiarimenti, ha ritenuto che:
“Orbene, il nanismo ipofisario è patologia non diagnosticata nella documentazione allegata né nel ricorso di ATP, trattandosi di patologia connatale non è ipotizzabile una sua successiva insorgenza, né è possibile verificarne la presenza nel verbale (in quanto allegato con gli CP_1 omissis), ovvero nella certificazione introduttiva del curante (non allegata). Sul piano clinico all'osservazione non sono emersi elementi indicativi in tal senso. Alla luce di tali elementi NON è possibile prendere in esame tale condizione patologica.
Con riguardo alla gravissima ipoacusia, la stessa -calcolata sull'attuale tracciato audiometrico
(del 27 agosto 2024)- evidenzia una perdita di 285 dB in AuD e di 245 dBin AUS, per tali danni la tabella di deficit acustici (pag 98 del DM 5 febbraio 1992) prevede una invalidità del 52%.
Resta una disparità di valutazione del danno (ortopedico) a carico del ginocchio e altri distretti per il quale fu indicato nella consulenza per ATP una percentuale del 30% versus 35% indicato nel ricorso.
Orbene, trattandosi di menomazioni coesistenti si dovrà applicare la formula scalare (è prevista dal citato DM a pag. 12), che consente di pervenire ad una quantificazione del 66% (ove si valutasse nella misura indicata in ATP), e 69% (ove si considerasse la valutazione proposta in fase di ricorso di merito).
In entrambi i casi la percentuale a cui si perverrebbe sarebbe comunque inferiore alla soglia prevista per l'assegno di invalidità” (cfr. CTU in atti e alla quale si rinvia). Ebbene, i chiarimenti resi dal CTU nel presente giudizio appaino esenti da vizi logici tanto da poter essere posti alla base della presente decisione, in quanto coerenti ed adeguatamente motivati.
In particolare, il Consulente ha esposto le valutazioni compiute in ordine a ciascuna patologia da cui risulta affetta la ricorrente, anche alla luce della nuova documentazione medica depositata. Difatti, ha riconosciuto un lieve aumento della percentuale di invalidità corrispondente alla ipoacusia. Ancora, ha riconsiderato il grado di invalidità corrispondente alla patologia a carico del ginocchio.
Di conseguenza, non residua alcun dubbio in ordine alla correttezza della valutazione peritale.
Pertanto, avendo il CTU affermato che, nonostante le rivalutazioni, la percentuale di invalidità da cui risulta affetta la ricorrente risulta inferiore a quella richiesta per la fruizione dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità, la domanda deve essere rigettata.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno della ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
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06.03.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 27.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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