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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/03/2025, n. 7339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7339 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 17544 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da OZ IG (C.F.: [...]) rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Galati (C.F.: GLTLRT68D07C3520) -ricorrente- nei confronti di GENIALLOYD S.p.A. (C.F.: 01711850154), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2989/2021, pubblicata in data 23 aprile 2021 (e che si as- sume notificata in data 3 maggio 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 marzo 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Michele Di Mauro, che ha concluso per la dichiara- zione di improcedibilità del ricorso, come da requisitoria scritta in atti;
l’avvocato Alberto Galati, per la ricorrente. Fatti di causa Civile Sent. Sez. 3 Num. 7339 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 19/03/2025 Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 2 di 10 IG Migliozzi ha agito in giudizio nei confronti della Ge- nialloyd S.p.A., in virtù di un contratto di assicurazione contro i danni, per ottenere l’indennizzo dovuto in seguito al furto di un autoveicolo di sua proprietà. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Roma, che ha condannato la società convenuta a pagare all’attrice l’importo di 31.500,00, oltre accessori. La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece integralmente rigettata. Ricorre la Migliozzi, sulla base di cinque motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. e parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. La Corte ha, peraltro, successivamente disposto la trattazione in pubblica udienza;
il pubblico ministero ha depositato requi- sitoria scritta e parte ricorrente ha depositato ulteriore memo- ria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale ed assorbente – in quanto attinente alla pro- cedibilità del ricorso – il rilievo del mancato regolare e tempe- stivo deposito, da parte della ricorrente, della relazione di noti- ficazione del provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 369 c.p.c.. La stessa ricorrente dichiara espressamente – nel ricorso – che la sentenza impugnata, la quale risulta pronunciata in data 23 aprile 2021, le sarebbe stata notificata in data 3 maggio 2021, a mezzo P.E.C.. Unitamente al ricorso, notificato a mezzo P.E.C. in data 1° luglio 2021 e depositato in data 6 luglio 2021, in modalità analogica, ha prodotto (sempre in modalità analogica) una copia cartacea Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 3 di 10 del provvedimento impugnato, con certificazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo telematico;
ha, inol- tre, prodotto una copia cartacea della relazione di notificazione di tale provvedimento (avvenuta, come già chiarito, a mezzo P.E.C.), nonché una copia del relativo messaggio di posta elet- tronica, ma senza alcuna attestazione di conformità di tali copie cartacee agli originali digitali ricevuti a mezzo posta elettronica. In base all’indirizzo sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata pre- disposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibi- lità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), de- positi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all’originale notificatogli;
nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 01). Il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubbli- cazione del provvedimento impugnato (data di pubblicazione della sentenza: 23 aprile 2021; data di notificazione del ricorso: 1° luglio 2021); la relazione di notificazione di quest’ultimo non risulta prodotta neanche dalla controparte, che è rimasta inti- mata. L’attestazione di conformità all’originale della copia Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 4 di 10 analogica dalla relazione di notificazione della sentenza non è stata prodotta dalla parte ricorrente neanche entro l’adunanza in camera di consiglio originariamente fissata per la trattazione del ricorso. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02, già richia- mata;
conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Il ricorso è da ritenere, pertanto, improcedibile. 2. La conclusione appena esposta, per come applicabile al caso di specie, deve ritenersi pienamente compatibile con le indica- zioni emergenti dalla sentenza pronunciata in data 23 maggio 2024, dalla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), in causa LO ed altri
contro
LI (applications n. 37943/17 and 2 others), di condanna della Repubblica LIna a risarcire, in fa- vore di alcuni ricorrenti, i danni derivanti dalla dichiarazione di improcedibilità di due ricorsi per cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., proprio in ipotesi di mancata produzione dell’atte- stazione di conformità agli originali digitali delle relazioni di no- tificazione delle sentenze impugnate, sulla base della ravvisata violazione dell’art. 6, § 1, della relativa Convenzione, per la ri- tenuta lesione del loro diritto di accesso ad un tribunale. Deve, infatti, osservarsi, in proposito, che: a) i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite in ordine alla necessità e, al tempo stesso, alla possibilità per la parte ricor- rente di produrre, entro l’adunanza camerale o la pubblica udienza, l’attestazione di conformità delle copie analogiche agli originali digitali dei documenti di cui l’art. 369 c.p.c. impone il deposito contestuale al ricorso, a pena di improcedibilità dello Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 5 di 10 stesso, quanto meno in caso di mancata costituzione delle con- troparti (ovvero di contestazioni di queste ultime sulla confor- mità delle copie prodotte), si sono ampiamente consolidati sin dal 2019, onde la parte ricorrente avrebbe avuto la (più che agevole) possibilità di adempiere ai predetti oneri, semplice- mente depositando una siffatta attestazione, non solo al mo- mento dell’iscrizione a ruolo del ricorso (nel luglio 2021), ma anche successivamente, fino al maggio 2024 (precisamente, fino alla data in cui è stata fissata l’adunanza camerale per la decisione del ricorso stesso), cioè per un lasso di tempo di quasi tre anni;
e a tanto non ha provveduto, nonostante la ormai chiara e ferma giurisprudenza di questa Corte in proposito, che non ha più subito ulteriori oscillazioni;
b) essendo l’iscrizione a ruolo del ricorso avvenuta nel luglio 2021, in realtà la parte ricorrente ben avrebbe potuto produrre tempestivamente, sin dal momento dell’instaurazione del giu- dizio di legittimità, l’originale digitale della relazione di notifica- zione della sentenza impugnata (avvenuta a mezzo P.E.C.), in modalità telematica (e ciò anche a non voler ritenere addirittura obbligatoria tale forma di deposito, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994 n. 53, in tema di notificazioni eseguite dagli av- vocati, ai fini della prova della notificazione a mezzo P.E.C. è consentito il deposito di copia su supporto analogico del mes- saggio di posta elettronica, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazione di con- formità ai documenti informatici, solo «qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notifi- cato»), il che avrebbe in radice reso superflua l’attestazione di conformità all’originale della copia cartacea: con provvedi- mento in data 27 gennaio 2021 del Direttore Generale dei Si- stemi Informativi e Automatizzati (“DGSIA”) del Ministero della Giustizia (emanato in base all’art. 221, comma 5, del decreto- Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 6 di 10 legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni in legge n. 77 del 2020), infatti, è stata accertata, a decorrere dal 31 marzo 2021, presso la Corte Suprema di Cassazione, l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione del settore civile per il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti;
pertanto, la produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata nel suo originale for- mato digitale era certamente possibile, se non addirittura ob- bligatoria. E non giova alla ricorrente la condotta della controparte, poi- ché questa rimane intimata, integrando così la fattispecie, pre- vista dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02, già ri- chiamata), di ineludibilità del deposito dell’asseverazione entro l’adunanza o l’udienza fissata per la trattazione del ricorso. Tanto evidenziato, il mancato regolare deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 369 c.p.c. è, nel caso di specie, certamente da imputare a grave ed inescusabile negligenza del difensore della parte ricorrente, il quale non solo avrebbe potuto depositare i documenti nell’ori- ginale formato digitale, ma, in ogni caso, di certo non avrebbe potuto ignorare la necessità di provvedere al deposito dell’atte- stazione di conformità a questi ultimi della relativa copia carta- cea entro la data dell’adunanza camerale fissata per la deci- sione del ricorso, in quanto tale necessità era chiaramente e inequivocabilmente sancita da un indirizzo di questa Suprema Corte ormai da anni consolidato, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite del 2019, e mai successivamente contraddetto, rispetto al quale non era possibile residuasse alcuna incertezza. 3. D’altronde, proprio in applicazione del predetto indirizzo san- cito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cui le sezioni semplici, di regola, necessariamente si conformano), non sarebbe stata Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 7 di 10 possibile l’eventuale concessione alla parte ricorrente di un ul- teriore termine, a tal fine, dopo la data in origine fissata per la decisione del ricorso in camera di consiglio (nel maggio 2024). Si sarebbe trattato, infatti, della concessione di un ulteriore ter- mine, o di una rimessione nel medesimo, non previste da alcuna disposizione di legge, al fine dello svolgimento di un’attività che condiziona la possibilità di decidere il merito del ricorso e che, pertanto, deve essere necessariamente compiuta prima della data fissata per la decisione, e neanche giustificate da una si- tuazione di incertezza interpretativa o dalla necessità di ade- guarsi ad un recente mutamento normativo, ovvero dalla diffi- coltà di provvedere all’adempimento omesso. Né – a fortiori – potrebbe, ovviamente, ammettersi il riconosci- mento della possibilità, per la medesima parte ricorrente, di produrre la relazione di notificazione della sentenza in originale digitale e/o l’attestazione di conformità all’originale digitale della copia cartacea in origine depositata, in vista della nuova odierna udienza pubblica – che è stata fissata proprio ed esclu- sivamente per la decisione, in forma solenne e con la parteci- pazione del pubblico ministero, della questione nomofilattica di diritto in esame – il che sarebbe, sul piano logico e giuridico, una conclusione in sostanza non dissimile da quella della con- cessione di quel termine. In altri termini, è del tutto idonea, per colmare la pure sussi- stente originaria lacuna della carenza in atti di quell’assevera- zione, la limitazione del relativo intervallo fino alla prima delle adunanze o udienze ritualmente fissate per trattare il ricorso, non potendo avvantaggiarsi la parte inottemperante, salvi i casi di rimessione in termini (e, quindi, di non imputabilità della re- lativa inottemperanza), dei differimenti disposti per l’ordinario sviluppo del giudizio di legittimità: come è avvenuto nella spe- cie, in cui l’importanza della questione è stata reputata tale da esigere la pubblica udienza, per la quale, tuttavia, non sono Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 8 di 10 stati somministrati argomenti od elementi per superare i già ricordati approdi delle Sezioni Unite del 2019. Inoltre, va considerato che sia un eventuale invito a depositare l’attestazione non prodotta, con concessione di termine a tal fine, all’esito della trattazione del ricorso (in udienza pubblica o adunanza camerale), con rinvio della decisione e prolunga- mento dei tempi del processo, sia (analogamente) l’eventuale riconoscimento della ammissibilità del deposito della stessa (ovvero della relazione di notificazione della sentenza nel suo originale digitale) successivamente alla pubblica udienza o all’adunanza camerale originariamente fissata per la decisione del ricorso, costituirebbero modalità operative in palese contra- sto con i chiarissimi principi di diritto enunciati in proposito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che determinerebbero il supera- mento di una decadenza derivante dalla mancata osservanza di un termine perentorio, finalizzato all’ordinato sviluppo dell’in- tero giudizio di legittimità, ad ingiustificato vantaggio di una delle parti in causa e ad iniquo detrimento dell’altra parte. Siffatte opzioni operative condurrebbero, infine, anche a causa del complessivo carico di ricorsi da trattare davanti a questa Corte Suprema, ad un inevitabile e non indifferente prolunga- mento della durata dei giudizi di legittimità, in violazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ma pure ad una scorretta violazione dell’affidamento delle controparti (quand’anche rimaste intimate, vista la natura ufficiosa dell’impulso del giudizio di legittimità) quanto al ri- spetto dei termini a tal fine previsti e delle conseguenze della loro inottemperanza, senza che l’esito contrario (di improcedi- bilità del ricorso, per il caso che la parte non abbia adempiuto agli oneri su di essa gravanti, nei termini indicati) possa rite- nersi eccessivamente gravoso e pregiudizievole: tanto è reso evidente soprattutto nella specie, considerato che la ricorrente ha avuto circa tre anni per adempiere agli oneri in questione, Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 9 di 10 peraltro di più che agevole natura e chiaramente noti e cono- scibili, in quanto ampiamente e dettagliatamente chiariti da una ormai consolidata e ferma giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, e non lo ha fatto senza alcuna plausibile giustifi- cazione. 4. È opportuno, altresì, precisare che le considerazioni che hanno condotto alla già richiamata condanna dell’LI da parte della Corte Europea dei Diritti Umani (in causa LO ed altri
contro
LI) sono state svolte facendo riferimento al prece- dente, originario e più rigoroso indirizzo di questa Corte, se- condo il quale l’attestazione di conformità all’originale digitale della copia cartacea della relazione di notificazione della sen- tenza impugnata doveva necessariamente essere prodotta en- tro il termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c. e l’omissione determinava l’improcedibilità del ricorso anche a prescindere dalla costituzione e dalle eventuali contestazioni delle
contro
- parti, mentre i più elastici principi espressi dalle Sezioni Unite con la già richiamata sentenza n. 8312 del 2019, secondo i quali la produzione dell’attestazione di conformità non è necessaria in caso di costituzione di tutti gli intimati e di omessa contesta- zione della stessa conformità e, anche in caso contrario, è sem- pre sanabile da una produzione successiva, purché anteriore alla data della adunanza o della pubblica udienza originaria- mente fissata per la decisione del ricorso (principi che compor- tano le conseguenze in precedenza esposte), sono stati richia- mati (al paragrafo 100 della motivazione della decisione in esame) dalla stessa Corte Europea dei Diritti Umani, la quale li ha sostanzialmente qualificati come principi sufficientemente proporzionati al fine del rispetto della tutela del diritto di difesa della parte ricorrente. La corretta applicazione di tali principi – almeno e in quanto una volta consolidati e, quindi, da ritenersi ben noti ai difensori am- messi al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori – deve Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 10 di 10 ritenersi idonea, in altri termini, secondo le indicazioni prove- nienti dalla stessa Corte Europea dei Diritti Umani, ad assorbire anche la prospettata possibilità di un invito alla parte a produrre l’attestazione di conformità mancante: essi costituiscono, dun- que, di per sé, una adeguata tutela dei diritti delle parti ricor- renti ad ottenere una pronuncia di merito sulle proprie istanze giudiziarie. 5. La Corte ritiene, in definitiva, la sanzione di improcedibilità del ricorso, oltre che imposta dalla normativa vigente e dalla necessità di conformarsi all’indirizzo indicato dalle Sezioni Unite (neppure rilevandosi elementi o argomenti tali da rimetterlo in discussione), del tutto congrua per la fattispecie in esame, an- che alla luce dei principi nelle more espressi dalla Corte EDU. Non è nemmeno necessario, stante il carattere assorbente dei rilievi fin qui svolti, dare conto dei singoli motivi del ricorso. 6. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
Per questi motivi
La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Michele Di Mauro, che ha concluso per la dichiara- zione di improcedibilità del ricorso, come da requisitoria scritta in atti;
l’avvocato Alberto Galati, per la ricorrente. Fatti di causa Civile Sent. Sez. 3 Num. 7339 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 19/03/2025 Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 2 di 10 IG Migliozzi ha agito in giudizio nei confronti della Ge- nialloyd S.p.A., in virtù di un contratto di assicurazione contro i danni, per ottenere l’indennizzo dovuto in seguito al furto di un autoveicolo di sua proprietà. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Roma, che ha condannato la società convenuta a pagare all’attrice l’importo di 31.500,00, oltre accessori. La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece integralmente rigettata. Ricorre la Migliozzi, sulla base di cinque motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. e parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. La Corte ha, peraltro, successivamente disposto la trattazione in pubblica udienza;
il pubblico ministero ha depositato requi- sitoria scritta e parte ricorrente ha depositato ulteriore memo- ria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale ed assorbente – in quanto attinente alla pro- cedibilità del ricorso – il rilievo del mancato regolare e tempe- stivo deposito, da parte della ricorrente, della relazione di noti- ficazione del provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 369 c.p.c.. La stessa ricorrente dichiara espressamente – nel ricorso – che la sentenza impugnata, la quale risulta pronunciata in data 23 aprile 2021, le sarebbe stata notificata in data 3 maggio 2021, a mezzo P.E.C.. Unitamente al ricorso, notificato a mezzo P.E.C. in data 1° luglio 2021 e depositato in data 6 luglio 2021, in modalità analogica, ha prodotto (sempre in modalità analogica) una copia cartacea Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 3 di 10 del provvedimento impugnato, con certificazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo telematico;
ha, inol- tre, prodotto una copia cartacea della relazione di notificazione di tale provvedimento (avvenuta, come già chiarito, a mezzo P.E.C.), nonché una copia del relativo messaggio di posta elet- tronica, ma senza alcuna attestazione di conformità di tali copie cartacee agli originali digitali ricevuti a mezzo posta elettronica. In base all’indirizzo sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata pre- disposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibi- lità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), de- positi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all’originale notificatogli;
nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 01). Il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubbli- cazione del provvedimento impugnato (data di pubblicazione della sentenza: 23 aprile 2021; data di notificazione del ricorso: 1° luglio 2021); la relazione di notificazione di quest’ultimo non risulta prodotta neanche dalla controparte, che è rimasta inti- mata. L’attestazione di conformità all’originale della copia Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 4 di 10 analogica dalla relazione di notificazione della sentenza non è stata prodotta dalla parte ricorrente neanche entro l’adunanza in camera di consiglio originariamente fissata per la trattazione del ricorso. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02, già richia- mata;
conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Il ricorso è da ritenere, pertanto, improcedibile. 2. La conclusione appena esposta, per come applicabile al caso di specie, deve ritenersi pienamente compatibile con le indica- zioni emergenti dalla sentenza pronunciata in data 23 maggio 2024, dalla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), in causa LO ed altri
contro
LI (applications n. 37943/17 and 2 others), di condanna della Repubblica LIna a risarcire, in fa- vore di alcuni ricorrenti, i danni derivanti dalla dichiarazione di improcedibilità di due ricorsi per cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., proprio in ipotesi di mancata produzione dell’atte- stazione di conformità agli originali digitali delle relazioni di no- tificazione delle sentenze impugnate, sulla base della ravvisata violazione dell’art. 6, § 1, della relativa Convenzione, per la ri- tenuta lesione del loro diritto di accesso ad un tribunale. Deve, infatti, osservarsi, in proposito, che: a) i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite in ordine alla necessità e, al tempo stesso, alla possibilità per la parte ricor- rente di produrre, entro l’adunanza camerale o la pubblica udienza, l’attestazione di conformità delle copie analogiche agli originali digitali dei documenti di cui l’art. 369 c.p.c. impone il deposito contestuale al ricorso, a pena di improcedibilità dello Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 5 di 10 stesso, quanto meno in caso di mancata costituzione delle con- troparti (ovvero di contestazioni di queste ultime sulla confor- mità delle copie prodotte), si sono ampiamente consolidati sin dal 2019, onde la parte ricorrente avrebbe avuto la (più che agevole) possibilità di adempiere ai predetti oneri, semplice- mente depositando una siffatta attestazione, non solo al mo- mento dell’iscrizione a ruolo del ricorso (nel luglio 2021), ma anche successivamente, fino al maggio 2024 (precisamente, fino alla data in cui è stata fissata l’adunanza camerale per la decisione del ricorso stesso), cioè per un lasso di tempo di quasi tre anni;
e a tanto non ha provveduto, nonostante la ormai chiara e ferma giurisprudenza di questa Corte in proposito, che non ha più subito ulteriori oscillazioni;
b) essendo l’iscrizione a ruolo del ricorso avvenuta nel luglio 2021, in realtà la parte ricorrente ben avrebbe potuto produrre tempestivamente, sin dal momento dell’instaurazione del giu- dizio di legittimità, l’originale digitale della relazione di notifica- zione della sentenza impugnata (avvenuta a mezzo P.E.C.), in modalità telematica (e ciò anche a non voler ritenere addirittura obbligatoria tale forma di deposito, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994 n. 53, in tema di notificazioni eseguite dagli av- vocati, ai fini della prova della notificazione a mezzo P.E.C. è consentito il deposito di copia su supporto analogico del mes- saggio di posta elettronica, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazione di con- formità ai documenti informatici, solo «qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notifi- cato»), il che avrebbe in radice reso superflua l’attestazione di conformità all’originale della copia cartacea: con provvedi- mento in data 27 gennaio 2021 del Direttore Generale dei Si- stemi Informativi e Automatizzati (“DGSIA”) del Ministero della Giustizia (emanato in base all’art. 221, comma 5, del decreto- Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 6 di 10 legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni in legge n. 77 del 2020), infatti, è stata accertata, a decorrere dal 31 marzo 2021, presso la Corte Suprema di Cassazione, l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione del settore civile per il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti;
pertanto, la produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata nel suo originale for- mato digitale era certamente possibile, se non addirittura ob- bligatoria. E non giova alla ricorrente la condotta della controparte, poi- ché questa rimane intimata, integrando così la fattispecie, pre- vista dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02, già ri- chiamata), di ineludibilità del deposito dell’asseverazione entro l’adunanza o l’udienza fissata per la trattazione del ricorso. Tanto evidenziato, il mancato regolare deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 369 c.p.c. è, nel caso di specie, certamente da imputare a grave ed inescusabile negligenza del difensore della parte ricorrente, il quale non solo avrebbe potuto depositare i documenti nell’ori- ginale formato digitale, ma, in ogni caso, di certo non avrebbe potuto ignorare la necessità di provvedere al deposito dell’atte- stazione di conformità a questi ultimi della relativa copia carta- cea entro la data dell’adunanza camerale fissata per la deci- sione del ricorso, in quanto tale necessità era chiaramente e inequivocabilmente sancita da un indirizzo di questa Suprema Corte ormai da anni consolidato, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite del 2019, e mai successivamente contraddetto, rispetto al quale non era possibile residuasse alcuna incertezza. 3. D’altronde, proprio in applicazione del predetto indirizzo san- cito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cui le sezioni semplici, di regola, necessariamente si conformano), non sarebbe stata Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 7 di 10 possibile l’eventuale concessione alla parte ricorrente di un ul- teriore termine, a tal fine, dopo la data in origine fissata per la decisione del ricorso in camera di consiglio (nel maggio 2024). Si sarebbe trattato, infatti, della concessione di un ulteriore ter- mine, o di una rimessione nel medesimo, non previste da alcuna disposizione di legge, al fine dello svolgimento di un’attività che condiziona la possibilità di decidere il merito del ricorso e che, pertanto, deve essere necessariamente compiuta prima della data fissata per la decisione, e neanche giustificate da una si- tuazione di incertezza interpretativa o dalla necessità di ade- guarsi ad un recente mutamento normativo, ovvero dalla diffi- coltà di provvedere all’adempimento omesso. Né – a fortiori – potrebbe, ovviamente, ammettersi il riconosci- mento della possibilità, per la medesima parte ricorrente, di produrre la relazione di notificazione della sentenza in originale digitale e/o l’attestazione di conformità all’originale digitale della copia cartacea in origine depositata, in vista della nuova odierna udienza pubblica – che è stata fissata proprio ed esclu- sivamente per la decisione, in forma solenne e con la parteci- pazione del pubblico ministero, della questione nomofilattica di diritto in esame – il che sarebbe, sul piano logico e giuridico, una conclusione in sostanza non dissimile da quella della con- cessione di quel termine. In altri termini, è del tutto idonea, per colmare la pure sussi- stente originaria lacuna della carenza in atti di quell’assevera- zione, la limitazione del relativo intervallo fino alla prima delle adunanze o udienze ritualmente fissate per trattare il ricorso, non potendo avvantaggiarsi la parte inottemperante, salvi i casi di rimessione in termini (e, quindi, di non imputabilità della re- lativa inottemperanza), dei differimenti disposti per l’ordinario sviluppo del giudizio di legittimità: come è avvenuto nella spe- cie, in cui l’importanza della questione è stata reputata tale da esigere la pubblica udienza, per la quale, tuttavia, non sono Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 8 di 10 stati somministrati argomenti od elementi per superare i già ricordati approdi delle Sezioni Unite del 2019. Inoltre, va considerato che sia un eventuale invito a depositare l’attestazione non prodotta, con concessione di termine a tal fine, all’esito della trattazione del ricorso (in udienza pubblica o adunanza camerale), con rinvio della decisione e prolunga- mento dei tempi del processo, sia (analogamente) l’eventuale riconoscimento della ammissibilità del deposito della stessa (ovvero della relazione di notificazione della sentenza nel suo originale digitale) successivamente alla pubblica udienza o all’adunanza camerale originariamente fissata per la decisione del ricorso, costituirebbero modalità operative in palese contra- sto con i chiarissimi principi di diritto enunciati in proposito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che determinerebbero il supera- mento di una decadenza derivante dalla mancata osservanza di un termine perentorio, finalizzato all’ordinato sviluppo dell’in- tero giudizio di legittimità, ad ingiustificato vantaggio di una delle parti in causa e ad iniquo detrimento dell’altra parte. Siffatte opzioni operative condurrebbero, infine, anche a causa del complessivo carico di ricorsi da trattare davanti a questa Corte Suprema, ad un inevitabile e non indifferente prolunga- mento della durata dei giudizi di legittimità, in violazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ma pure ad una scorretta violazione dell’affidamento delle controparti (quand’anche rimaste intimate, vista la natura ufficiosa dell’impulso del giudizio di legittimità) quanto al ri- spetto dei termini a tal fine previsti e delle conseguenze della loro inottemperanza, senza che l’esito contrario (di improcedi- bilità del ricorso, per il caso che la parte non abbia adempiuto agli oneri su di essa gravanti, nei termini indicati) possa rite- nersi eccessivamente gravoso e pregiudizievole: tanto è reso evidente soprattutto nella specie, considerato che la ricorrente ha avuto circa tre anni per adempiere agli oneri in questione, Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 9 di 10 peraltro di più che agevole natura e chiaramente noti e cono- scibili, in quanto ampiamente e dettagliatamente chiariti da una ormai consolidata e ferma giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, e non lo ha fatto senza alcuna plausibile giustifi- cazione. 4. È opportuno, altresì, precisare che le considerazioni che hanno condotto alla già richiamata condanna dell’LI da parte della Corte Europea dei Diritti Umani (in causa LO ed altri
contro
LI) sono state svolte facendo riferimento al prece- dente, originario e più rigoroso indirizzo di questa Corte, se- condo il quale l’attestazione di conformità all’originale digitale della copia cartacea della relazione di notificazione della sen- tenza impugnata doveva necessariamente essere prodotta en- tro il termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c. e l’omissione determinava l’improcedibilità del ricorso anche a prescindere dalla costituzione e dalle eventuali contestazioni delle
contro
- parti, mentre i più elastici principi espressi dalle Sezioni Unite con la già richiamata sentenza n. 8312 del 2019, secondo i quali la produzione dell’attestazione di conformità non è necessaria in caso di costituzione di tutti gli intimati e di omessa contesta- zione della stessa conformità e, anche in caso contrario, è sem- pre sanabile da una produzione successiva, purché anteriore alla data della adunanza o della pubblica udienza originaria- mente fissata per la decisione del ricorso (principi che compor- tano le conseguenze in precedenza esposte), sono stati richia- mati (al paragrafo 100 della motivazione della decisione in esame) dalla stessa Corte Europea dei Diritti Umani, la quale li ha sostanzialmente qualificati come principi sufficientemente proporzionati al fine del rispetto della tutela del diritto di difesa della parte ricorrente. La corretta applicazione di tali principi – almeno e in quanto una volta consolidati e, quindi, da ritenersi ben noti ai difensori am- messi al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori – deve Ric. n. 17544/2021 – Sez. 3 – Ud. 5 marzo 2025 – Sentenza – Pagina 10 di 10 ritenersi idonea, in altri termini, secondo le indicazioni prove- nienti dalla stessa Corte Europea dei Diritti Umani, ad assorbire anche la prospettata possibilità di un invito alla parte a produrre l’attestazione di conformità mancante: essi costituiscono, dun- que, di per sé, una adeguata tutela dei diritti delle parti ricor- renti ad ottenere una pronuncia di merito sulle proprie istanze giudiziarie. 5. La Corte ritiene, in definitiva, la sanzione di improcedibilità del ricorso, oltre che imposta dalla normativa vigente e dalla necessità di conformarsi all’indirizzo indicato dalle Sezioni Unite (neppure rilevandosi elementi o argomenti tali da rimetterlo in discussione), del tutto congrua per la fattispecie in esame, an- che alla luce dei principi nelle more espressi dalla Corte EDU. Non è nemmeno necessario, stante il carattere assorbente dei rilievi fin qui svolti, dare conto dei singoli motivi del ricorso. 6. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
Per questi motivi
La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-