TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/09/2025, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1960/2025 RG VG promossa congiuntamente
da
, nato a [...] il [...] (C.F: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Calabrese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Olga Iaca presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta di divorzio. 1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025, con cui le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 aprile 2025, i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di essersi separati, giusta sentenza n. 487/2025 emessa dal Tribunale di Catania il
21/01/2025, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Catania, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nati, a Catania, i figli (il 15.08.2010) e Persona_1 Per_2
(il 06.12.2014), ancora entrambi minorenni.
[...]
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza del 21/01/2025 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito di:
“Confermare le statuizioni contenute nella recente sentenza emessa dal Tribunale di Catania
a conclusione del giudizio di separazione coniugale. ed in particolare:
- confermare l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento del figlio presso il padre , domiciliato in Roma, e del figlio Persona_1 Parte_1 Per_2
presso la madre nella casa coniugale che, pertanto, resta assegnata
[...] Parte_2
alla stessa.
– Le modalità del diritto di visita dei minori con il genitore non collocatario possono essere disposte nel seguente modo: per due volte al mese e nei fine settimana alternati, il signor si impegna a tornare da Pt_1
2 Roma con il figlio onde consentire allo stesso di trascorrere del tempo con la madre e il Per_1
fratellino ed altresì affinché il padre possa vedere e tenere con se il figlio e più Per_2
precisamente in un fine settimana, starà con il resistente e e nell'altro fine Per_2 Per_1
settimana e staranno con la ricorrente . Nel periodo estivo, per Per_1 Per_2 Parte_2
un mese, anche non continuativamente, il figlio potrà recarsi a Roma dal resistente e Per_2
viceversa il figlio potrà recarsi a Catania dalla ricorrente. Ciascun figlio minorenne Per_1
starà con il genitore non collocatario: per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del giorno di Natale o del giorno di Capodanno, nel periodo natalizio: per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
ad anni alterni, il giorno del compleanno in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
– Il padre, stante che la madre è disoccupata, contribuirà al mantenimento del figlio minorenne versando, entro giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Per_2
Euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e che la ricorrente , in ragione della condizione Parte_2
lavorativa della stessa e della conseguente sproporzione reddituale tra i genitori dovrà contribuire al solo pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio minorenne
[...]
. Per_1
– Le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, e alla richiesta di rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per
l'espatrio per i figli minorenni.
– Le parti hanno concordano e si impegnano a comunicare con frequenza e a garantire un colloquio giornaliero telefonico in favore di ciascun figlio e nei confronti del genitore non collocatario. Le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza.
Gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dai figli minorenni.
Null'altro le parti hanno reciprocamente a pretendersi”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere
3 economico, precisandosi in ordine al collocamento dei minori che, già nel corso del giudizio di separazione, (all'epoca quattordicenne), in sede di ascolto, aveva espresso la Per_1
volontà di seguire il padre Roma - pur comportando tale scelta la separazione dal fratello - onde deve ritenersi irragionevole ed inopportuna una modifica della sua attuale collocazione, tanto più in considerazione del fatto che il ragazzo, oggi quindicenne, ha ormai consolidato presso il domicilio paterno il suo centro di interessi e relazioni (cfr pag. 3 della sentenza di separazione in cui si dà atto del consenso dei genitori alla sua iscrizione al Liceo Scientifico
“Darwin” di Roma) e che un eventuale cambiamento non potrebbe che avere un effetto destabilizzante e nocivo per il suo sviluppo psico-fisico.
Tenuto conto che i figli minorenni sono affidati ad entrambi i genitori ma collocati ciascuno presso uno dei due, entrambi i genitori si renderanno immediatamente disponibili e collaborativi nelle richieste di rilascio di tutte le autorizzazioni e permessi funzionali alle necessità (scolastiche, abitative, ludiche e sportive) dei figli.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il
03.09.2008 tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 536, parte II, serie A, anno 2008, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
IL GIUDICE REL. /EST. IL PRESIDENTE
4