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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/12/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO AG Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
EF OL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via C. Battisti n. 96, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ON LLEN ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Galleria D'Azeglio n. 61, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- DICHIARARE LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO concordatario celebrato il 16.04.2016 in Viareggio (LU), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Viareggio, Anno 2016, Atto n. 2, parte II, Serie A;
- ordinare al Comune di Viareggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
PRENDERE ATTO
Dei seguenti accordi raggiunti tra i ricorrenti, i quali convengono quanto segue:
- l'abitazione familiare sarà ceduta dai sig.ri e , ciascuno per la propria quota e Pt_2 Parte_1 congiuntamente per l'intero, a terzi alle seguenti condizioni:
1 i) l'immobile sarà posto in vendita (eventualmente anche tramite agenzia immobiliare) a partire dal mese di novembre 2025 ad un prezzo non inferiore ad € 500.000; qualora, entro il successivo anno solare, non venisse sottoscritta per accettazione alcuna proposta di acquisto, il prezzo anzidetto subirà dapprima una decurtazione del 5%. Per il periodo successivo al novembre 2026, le parti convengono che il prezzo di vendita dell'immobile subirà un'ulteriore decurtazione del 5% per ogni semestre, sino al momento dell'effettiva vendita;
ii) nel caso di vendita a terzi, l'abitazione familiare sarà rilasciata dalla signora , libera da Parte_1 cose e persone, non prima del 30 novembre 2027;
iii) il corrispettivo della vendita, al netto della provvigione che sarà eventualmente dovuta al mediatore, sarà suddiviso tra i sigg.ri e nella misura del 50% ciascuno;
Pt_2 Parte_1
OMOLOGARE le seguenti condizioni
Previa conferma di tutte le statuizioni di cui alla separazione personale, porre a carico del sig.
[...]
e in favore della signora un assegno divorzile, di natura mista, ed in Pt_2 Parte_1 particolare:
- con la cessione, con spese di trasferimento a carico del sig. dell'automobile Tg FP 023 Pt_2
PR Modello Fiat 500 L del valore attuale di € 9.000,00, da eseguirsi entro i 30 giorni successivi dalla pronuncia di divorzio. Resta inteso tra le parti che dalla data del trasferimento ogni spesa e costo collegato all'automobile sarà integralmente a carico della Sig.ra ; Parte_1
- a titolo di assegno divorzile posticipato e parzialmente frazionato mediante la corresponsione a) della somma di € 10.000,00 (diecimila/00), in un'unica soluzione, contestualmente alla vendita dell'abitazione familiare come meglio chiarito infra, b), della somma mensile di € 50,00 a titolo di ulteriore assegno divorzile, a partire dal mese successivo a quello della predetta vendita dell'abitazione familiare».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 16/4/2016, dal quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 143/2025 pubblicata il 18/3/2025, passata in giudicato in data 27/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 26/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Viareggio (LU) in data 16/4/2016, debitamente trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2016; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore
DO AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO AG Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
EF OL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via C. Battisti n. 96, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ON LLEN ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Galleria D'Azeglio n. 61, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- DICHIARARE LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO concordatario celebrato il 16.04.2016 in Viareggio (LU), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Viareggio, Anno 2016, Atto n. 2, parte II, Serie A;
- ordinare al Comune di Viareggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
PRENDERE ATTO
Dei seguenti accordi raggiunti tra i ricorrenti, i quali convengono quanto segue:
- l'abitazione familiare sarà ceduta dai sig.ri e , ciascuno per la propria quota e Pt_2 Parte_1 congiuntamente per l'intero, a terzi alle seguenti condizioni:
1 i) l'immobile sarà posto in vendita (eventualmente anche tramite agenzia immobiliare) a partire dal mese di novembre 2025 ad un prezzo non inferiore ad € 500.000; qualora, entro il successivo anno solare, non venisse sottoscritta per accettazione alcuna proposta di acquisto, il prezzo anzidetto subirà dapprima una decurtazione del 5%. Per il periodo successivo al novembre 2026, le parti convengono che il prezzo di vendita dell'immobile subirà un'ulteriore decurtazione del 5% per ogni semestre, sino al momento dell'effettiva vendita;
ii) nel caso di vendita a terzi, l'abitazione familiare sarà rilasciata dalla signora , libera da Parte_1 cose e persone, non prima del 30 novembre 2027;
iii) il corrispettivo della vendita, al netto della provvigione che sarà eventualmente dovuta al mediatore, sarà suddiviso tra i sigg.ri e nella misura del 50% ciascuno;
Pt_2 Parte_1
OMOLOGARE le seguenti condizioni
Previa conferma di tutte le statuizioni di cui alla separazione personale, porre a carico del sig.
[...]
e in favore della signora un assegno divorzile, di natura mista, ed in Pt_2 Parte_1 particolare:
- con la cessione, con spese di trasferimento a carico del sig. dell'automobile Tg FP 023 Pt_2
PR Modello Fiat 500 L del valore attuale di € 9.000,00, da eseguirsi entro i 30 giorni successivi dalla pronuncia di divorzio. Resta inteso tra le parti che dalla data del trasferimento ogni spesa e costo collegato all'automobile sarà integralmente a carico della Sig.ra ; Parte_1
- a titolo di assegno divorzile posticipato e parzialmente frazionato mediante la corresponsione a) della somma di € 10.000,00 (diecimila/00), in un'unica soluzione, contestualmente alla vendita dell'abitazione familiare come meglio chiarito infra, b), della somma mensile di € 50,00 a titolo di ulteriore assegno divorzile, a partire dal mese successivo a quello della predetta vendita dell'abitazione familiare».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 16/4/2016, dal quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 143/2025 pubblicata il 18/3/2025, passata in giudicato in data 27/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 26/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Viareggio (LU) in data 16/4/2016, debitamente trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2016; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore
DO AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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