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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 08/11/2011, n. 8586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8586 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08586/2011 REG.PROV.COLL.
N. 08252/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8252 del 2011, proposto da:
TA CC, CA CC, MA CC, OV CC, rappresentati e difesi dall'avv. Consolato Mafrici, con domicilio eletto presso Consolato Mafrici in Roma, via Andrea Doria, 16/C;
contro
Roma Capitale, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Garofoli, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale della U.O.T. del Municipio XVI di Roma Capitale recante rep. n. 952 del 10 giugno 2011 e numero di prot. CQ 41162 del 10 giugno 2011 con cui è stata ingiunta l’immediata sospensione dei lavori edilizi (nella fattispecie il cambio di destinazione d’uso da casa/albergo a residenziale);
della successiva determinazione dirigenziale della U.O.T. del Municipio XVI di Roma Capitale recante rep. N. 1097 del 6 luglio 2011 e numero di prot. CQ 47187 del 6 luglio 2011, con cui è stata ingiunta la rimozione o demolizione entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di tutte le opere abusivamente realizzate (nella fattispecie il cambio di destinazione d’uso da casa/albergo a residenziale);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. MA Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la determinazione dirigenziale rep. n. 952 del 10 giugno 2011 la U.O.T. del Municipio XVI di Roma Capitale ha ingiunto ai ricorrenti l’immediata sospensione dei lavori edilizi (nella fattispecie il cambio di destinazione d’uso da casa/albergo a residenziale).
Con la successiva determinazione dirigenziale n. 1097 del 6 luglio 2011 è stata ingiunta la rimozione o demolizione entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di tutte le opere abusivamente realizzate (nella fattispecie il cambio di destinazione d’uso da casa/albergo a residenziale).
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :
1) Violazione ed errata applicazione artt. 14 e 16 LR Lazio 15/08; eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e della insufficienza della istruttoria; (si sostiene che, sin dalla costruzione dell’intero complesso immobiliare ad opera della società Odisseo 1969 SRL tutte le unità abitative, ivi compresa quella attualmente di proprietà dei RI CC, sono state accatastate nella categoria A/2; dunque, i ricorrenti non avevano e non hanno alcun obbligo giuridico di dover richiedere un titolo abilitativo, come previsto dal combinato disposto degli artt. 14 e 16 LR Lazio n. 15/2008, poiché mai nessuna opera di ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione d’uso hanno mai posto in essere);
2) Violazione di legge nell’applicazione degli artt. 14 e 16 LR Lazio 15/08: eccesso di potere sotto i profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione; (si insiste nel precisare che l’immobile risulta essere accatastato nella categoria A/2 sin dalla costruzione dell’intero fabbricato);
3) Violazione di legge nell’applicazione dell’art. 14 LR Lazio 15/08; eccesso di potere sotto altro profilo di illogicità e o contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere sotto il profilo dell’assoluta carenza di presupposti, sviamento di potere dalla giusta causa; (si lamenta che gli atti impugnati sono stati notificati ad oltre 35 anni dall’accatastamento dell’immobile quale A/2 e comunque ad oltre 30 anni dall’acquisto dell’unità immobiliare da parte della dante causa degli odierni proprietari);
4) Violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 14, 3, LR Lazio 15/08; eccesso di potere, decorrenza del termine (si sostiene che è violato l’art. 14, 3, LR Lazio 15/08 ; in proposito, la prima determinazione dirigenziale è stata adottata in data 10.6.2011 e da questa data decorre il termine di legge entro cui la PA deve adottare e notificare il provvedimento sanzionatorio definitivo; nella specie, la seconda determinazione dirigenziale è stata notificata ai ricorrenti in data 23.8.2011 e 20.9.2011, ben oltre il termine statuito dal Legislatore).
In data 31.10.2011 si è costituito il Comune resistente.
Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.
In particolare, si osserva che :
a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, la PA ha correttamente agito e motivato gli atti impugnati;
b). in particolare, il Comune resistente che ha precisato che : <il Residence Aurelia Antica Suites & Apartments è un compendio immobiliare sito al numero civico 425 di via Aurelia Antica composto da numerose unità immobiliari, oltre a servizi quali piscina, campi da tennis, reception. La struttura in origine era stata concessionata come residence pertanto inserita nella categoria D del catasto comunale.
Successivamente l’Amministrazione capitolina a seguito di numerosi esposti da parte di alcuni condomini del residence, svolgeva una serie di verifiche e controlli all’interno della struttura.
Nel compiere gli accertamenti il XVI Gruppo di PM riscontrava che molti locali del residence avevano subito, in modo abusivo, una trasformazione della destinazione d’uso da D2 ad A2 in violazione non solo della normativa edilizia vigente ma anche degli obblighi assunti dalla proprietà nei confronti di Roma Capitale.
In particolare, in esito a un sopralluogo effettuato in data 3.5.2010, veniva accertato il cambio di destinazione d’uso da casa-albergo a residenziale di ben 71 unità immobiliari, tra cui quella dell’odierno ricorrente sita all’interno n. 229, piano 2°, dello stabile di Via Aurelia 425>;
c). dunque, nel caso in esame l'Amministrazione ha dato –adeguatamente- conto (anche per relationem) delle ragioni sottese al procedimento e dell’iter logico seguito dalla stessa;
d). peraltro, la censura di difetto di motivazione degli impugnati provvedimenti, emessi a notevole distanza di tempo dalla realizzazione degli abusi, senza alcuna valutazione dell'affidamento ingenerato è pure infondata alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale.
Infatti, l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).
e). in ultimo, il termine richiamato dai ricorrenti si configura pacificamente ordinatorio e non perentorio.
La giurisprudenza ha stabilito che il termine (previsto dall'art. 4, l. n. 47 del 1985) entro cui il Comune - dopo l'emissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori abusivi - deve emanare i provvedimenti definitivi diretti a reprimere l'abuso edilizio accertato, designa solo il termine della legale durata del provvedimento di sospensione dei lavori, trascorso il quale lo stesso perde la sua efficacia; la scadenza di detto termine, tuttavia, non priva il Comune del potere di adottare i provvedimenti definitivamente repressivi della violazione edilizia perpetrata, pur dopo il decorso del termine. Da ciò consegue che l'avvenuto decorso di tale termine senza ancora l'adozione dei provvedimenti definitivi enunciati dal citato art. 4 non rende illegittimo né l'ordine di sospensione dei lavori già emesso, né il successivo definitivo provvedimento repressivo dell'abuso che sia stato emanato pur dopo la scadenza dello stesso termine (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 febbraio 2007, n. 998).
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :
Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
MA Ada Russo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2011
IL SEGRETARIO