Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 della convenzione stessa.
Articolo 2 della Legge 16 giugno 1997, n. 200
Articolo 1Articolo 3
- Legge 16 giugno 1997, n. 200
Articolo 2 della Legge 16 giugno 1997, n. 200
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6 luglio 1997
6 luglio 1997
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