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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2405/2023 r.g. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CALAMONERI MAURIZIO
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LUPONIO SAMANTHA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 a seguito di ricorso monitorio otteneva, da parte del Tribunale di Teramo, il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 711/2023, r.g.n. 1812/2023, con cui intimava al il pagamento della somma Parte_1 di € 36.287,00, oltre interessi moratori coma da domanda e spese della procedura monitoria.
Tale decreto veniva emesso per il pagamento relativo alla fornitura di energia elettrica erogata in virtù di regolare contratto sottoscritto tra le parti in relazione alla fattura n. EE04449/2023 emessa il 5.05.2023 e notificata al in data 29.08.2023. Parte_1
Con atto di citazione quest'ultima proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo: a)
l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
b) l'intervenuto saldo dei consumi fatturati;
c) la totale mancanza di supporto probatorio a sostegno della pretesa creditoria, data la scarsa rilevanza delle fatture in quanto documenti di formazione unilaterale.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha contestato le avverse deduzioni, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
A seguito di istruttoria meramente documentale, la causa è giunta all'odierna decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle note conclusive ex art. 189 c.p.c.
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Come chiarito nell'ordinanza del 14.3.2024, con cui è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. avanzata dalla parte opposta, l'eccezione di prescrizione biennale del credito ingiunto all'opponente risulta meritevole di accoglimento.
Invero, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 4, ha stabilito che il diritto ai corrispettivi in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e del servizio idrico è soggetto al termine di prescrizione biennale e che tale disciplina si applica alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore elettrico, al 1° marzo 2018, come nella specie, in cui i consumi contestati afferiscano al periodo che va dall'1.1.2020 al
31.8.2021.
Considerato che, per stessa ammissione della parte opposta, il primo atto interruttivo della prescrizione risale al
31.5.2023, la maggior parte delle somme sottese all'ingiunzione parrebbe prescritta, ossia quella compresa nell'arco temporale che va dall'1.1.2020 al 31.5.2021, restando escluse solo quelle asseritamente maturate tra l'1.6.2021 e il 31.8.2021.
pagina 2 di 4 Preme chiarire, in punto di decorrenza del termine di prescrizione, che la periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture in stima ed a conguaglio – regolata dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 28 dicembre 1999, n. 200, come successivamente modificata e integrata, in materia di fatturazione, dall'art. 4 T.I.F. - con periodicità almeno bimestrale, per la fornitura di causa, costituisce un obbligo e non una facoltà per la società di somministrazione e che, pertanto, aderendo alla maggioritaria giurisprudenza (v. per il merito Trib. Milano, sez. XI, n. 11689/2018; Trib. Pisa, sez. I, n. 15/2020; Trib. Milano, sez. XI, n. 10920/2021; Trib. Milano, sez. XI, n. 6734/2022), il Tribunale ritiene che "il dies a quo" del termine biennale di prescrizione del diritto di credito per corrispettivi di energia elettrica decorra dal giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere (ex art. 2935 c.c.) e, quindi, per le forniture con fatturazione periodica (bimestrale), il termine decorre, per ogni bimestre di fornitura, dal primo giorno del bimestre successivo a quello di erogazione, atteso che da tale data il somministrante ha il diritto e l'obbligo di emettere fattura.
Ciò in quanto non è certo l'attività contabile di emissione della fattura - semplice atto di parte avente mera rilevanza contabile e tributaria - che fa sorgere il diritto di credito esposto nella fattura medesima ma, a monte,
l'esistenza del diritto al corrispettivo descritto nella fattura stessa (cioè esistenza di maggiori consumi effettivi rispetto a quelli già fatturati).
Peraltro, per consolidata giurisprudenza di legittimità, condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (cfr. Cass. n. 1442/2015 e precedenti ivi richiamati). Nella specie, le giustificazioni addotte dall'opposta a sostegno della propria versione – in tesi riconducibili al ritardo con cui la società di distribuzione, E-Distribuzione, la informava di una anomalia relativa al punto di prelievo n. POD
IT001E00014028 (associato alla opponente) avendo accertato “un irregolare funzionamento del gruppo di misura” – lungi dal costituire impedimento legale all'accertamento, parrebbe rappresentare una semplice difficoltà, superabile con la dovuta diligenza e, pertanto, inidonea ad impedire il valido decorso del termine di prescrizione.
Quanto, infine, al periodo compreso tra l'1.6.2021 e il 31.8.2021, nel quale le competenze fatturate non sarebbero prescritte, mette conto rilevare che l'opposta nulla ha dedotto in ordine alla quantificazione dell'importo residuo asseritamente dovuto, limitandosi a domandare, nelle conclusioni, in via subordinata, la condanna della controparte al pagamento della minor somma dovuta, senza premurarsi di scomputare le partite prescritte dalle restanti e lasciando qualsiasi accertamento contabile al Giudicante.
pagina 3 di 4 Invero, è obbligo del Tribunale unicamente attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, senza che il Giudicante debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, ancor più se si consideri la tempestività dell'eccezione di prescrizione (sollevata dall'opponente nell'atto di opposizione) e il notevole lasso temporale a disposizione dell'opposta per operare i dovuti calcoli, venendo meno all'onere di specifica allegazione sulla stessa gravante.
Per le predette ragioni l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. RG. 2405/2023:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 711/2023 (n. R.G. 1812/2023);
- condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che si liquidano in €
286,00 per esborsi ed € 5810,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
Teramo, 4.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2405/2023 r.g. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CALAMONERI MAURIZIO
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LUPONIO SAMANTHA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 a seguito di ricorso monitorio otteneva, da parte del Tribunale di Teramo, il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 711/2023, r.g.n. 1812/2023, con cui intimava al il pagamento della somma Parte_1 di € 36.287,00, oltre interessi moratori coma da domanda e spese della procedura monitoria.
Tale decreto veniva emesso per il pagamento relativo alla fornitura di energia elettrica erogata in virtù di regolare contratto sottoscritto tra le parti in relazione alla fattura n. EE04449/2023 emessa il 5.05.2023 e notificata al in data 29.08.2023. Parte_1
Con atto di citazione quest'ultima proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo: a)
l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
b) l'intervenuto saldo dei consumi fatturati;
c) la totale mancanza di supporto probatorio a sostegno della pretesa creditoria, data la scarsa rilevanza delle fatture in quanto documenti di formazione unilaterale.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha contestato le avverse deduzioni, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
A seguito di istruttoria meramente documentale, la causa è giunta all'odierna decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle note conclusive ex art. 189 c.p.c.
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Come chiarito nell'ordinanza del 14.3.2024, con cui è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. avanzata dalla parte opposta, l'eccezione di prescrizione biennale del credito ingiunto all'opponente risulta meritevole di accoglimento.
Invero, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 4, ha stabilito che il diritto ai corrispettivi in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e del servizio idrico è soggetto al termine di prescrizione biennale e che tale disciplina si applica alle fatture la cui scadenza è successiva, per il settore elettrico, al 1° marzo 2018, come nella specie, in cui i consumi contestati afferiscano al periodo che va dall'1.1.2020 al
31.8.2021.
Considerato che, per stessa ammissione della parte opposta, il primo atto interruttivo della prescrizione risale al
31.5.2023, la maggior parte delle somme sottese all'ingiunzione parrebbe prescritta, ossia quella compresa nell'arco temporale che va dall'1.1.2020 al 31.5.2021, restando escluse solo quelle asseritamente maturate tra l'1.6.2021 e il 31.8.2021.
pagina 2 di 4 Preme chiarire, in punto di decorrenza del termine di prescrizione, che la periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture in stima ed a conguaglio – regolata dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 28 dicembre 1999, n. 200, come successivamente modificata e integrata, in materia di fatturazione, dall'art. 4 T.I.F. - con periodicità almeno bimestrale, per la fornitura di causa, costituisce un obbligo e non una facoltà per la società di somministrazione e che, pertanto, aderendo alla maggioritaria giurisprudenza (v. per il merito Trib. Milano, sez. XI, n. 11689/2018; Trib. Pisa, sez. I, n. 15/2020; Trib. Milano, sez. XI, n. 10920/2021; Trib. Milano, sez. XI, n. 6734/2022), il Tribunale ritiene che "il dies a quo" del termine biennale di prescrizione del diritto di credito per corrispettivi di energia elettrica decorra dal giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere (ex art. 2935 c.c.) e, quindi, per le forniture con fatturazione periodica (bimestrale), il termine decorre, per ogni bimestre di fornitura, dal primo giorno del bimestre successivo a quello di erogazione, atteso che da tale data il somministrante ha il diritto e l'obbligo di emettere fattura.
Ciò in quanto non è certo l'attività contabile di emissione della fattura - semplice atto di parte avente mera rilevanza contabile e tributaria - che fa sorgere il diritto di credito esposto nella fattura medesima ma, a monte,
l'esistenza del diritto al corrispettivo descritto nella fattura stessa (cioè esistenza di maggiori consumi effettivi rispetto a quelli già fatturati).
Peraltro, per consolidata giurisprudenza di legittimità, condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (cfr. Cass. n. 1442/2015 e precedenti ivi richiamati). Nella specie, le giustificazioni addotte dall'opposta a sostegno della propria versione – in tesi riconducibili al ritardo con cui la società di distribuzione, E-Distribuzione, la informava di una anomalia relativa al punto di prelievo n. POD
IT001E00014028 (associato alla opponente) avendo accertato “un irregolare funzionamento del gruppo di misura” – lungi dal costituire impedimento legale all'accertamento, parrebbe rappresentare una semplice difficoltà, superabile con la dovuta diligenza e, pertanto, inidonea ad impedire il valido decorso del termine di prescrizione.
Quanto, infine, al periodo compreso tra l'1.6.2021 e il 31.8.2021, nel quale le competenze fatturate non sarebbero prescritte, mette conto rilevare che l'opposta nulla ha dedotto in ordine alla quantificazione dell'importo residuo asseritamente dovuto, limitandosi a domandare, nelle conclusioni, in via subordinata, la condanna della controparte al pagamento della minor somma dovuta, senza premurarsi di scomputare le partite prescritte dalle restanti e lasciando qualsiasi accertamento contabile al Giudicante.
pagina 3 di 4 Invero, è obbligo del Tribunale unicamente attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, senza che il Giudicante debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, ancor più se si consideri la tempestività dell'eccezione di prescrizione (sollevata dall'opponente nell'atto di opposizione) e il notevole lasso temporale a disposizione dell'opposta per operare i dovuti calcoli, venendo meno all'onere di specifica allegazione sulla stessa gravante.
Per le predette ragioni l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. RG. 2405/2023:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 711/2023 (n. R.G. 1812/2023);
- condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che si liquidano in €
286,00 per esborsi ed € 5810,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
Teramo, 4.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
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