Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/05/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 14/05/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1225 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Signorelli Tiziana in sostituzione degli avv.ti CORAPI
SALVATORE che prende atto dell'avvenuto annullamento dell'atto impugnato e chiede CP_ dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' al pagamento integrale delle spese di lite
Per l' è presente l'Avv. Rossitto in sostituzione dell'Avv. Marcedone che si associa alla CP_1
chiesta declaratoria con compensazione delle spese di lite
Il G.L. si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 14/05/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1225/2024 R.G. promossa da in persona del legale rapp.te rappresentata e difesa dagli Parte_1 Parte_2
Avv.ti Simone Corapi e Salvatore Corapi giusta procura in atti;
opponente contro
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 27.3.2024 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001252519 notificata il 11.3.2024 con cui gli è stato ordinato ed ingiunto il versamento della complessiva somma di €. 2.472,00 fondata su un atto di accertamento per violazione CP_1
riguardante i mancati versamenti previdenziali relativi all'anno 2016; contestava “ Pt_3
notifica dell'atto di accertamento presupposto, la prescrizione della sanzione, la violazione dell'art. 14 l. 689/81e quindi la decadenza dalla potestà sanzionatoria. Pertanto chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che contestava le difese CP_1
avversarie e deduceva la legittimità dell'operato dell'istituto; eccepiva che contrariamente a quanto affermato in ricorso, l'atto di accertamento, presupposto dell'OI opposta, risultava validamente notificato il 30.06.2022 nonchè l'inapplicabilità alla fattispecie della violazione dell'art. 14 l. 689/81 attesa norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica,
e che dunque, prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (per una fattispecie analoga cfr., Cass. 14 marzo 2008, n. 7042). La particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentua il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
CP_ All'udienza odierna, l' ha documentato l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ma con
CP_ condanna dell' convenuto alle spese di lite.
Il procuratore dell' aderiva alla chiesta declaratoria ma chiedeva la compensazione delle CP_1
spese processuali. Motivi della Decisone
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
001252519 impugnata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l' resistente ha depositato provvedimento di CP_4
annullamento in autotutela dell'ordinanze-ingiunzioni opposte con la seguente motivazione
“…Considerato il dies a quo 24 ottobre 2017, data in cui è stato approvato il Rendiconto
Generale per il periodo 2016 che rende certo il credito dell' , la notifica dell'atto di CP_4
accertamento del 3/09/2018 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n.
689/198”, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite atteso che il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M 55/14, avuto riguardo all'attività processuale svolta dalle parti ed al valore della causa, e ciò in ragione della intervenuto annullamento solo in data successiva al deposito del ricorso ( 1.4.2025) da distrarsi in favore degli Avv.ti Simone Corapi e Salvatore Corapi
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna l' -in persona del legale rappresentante p.tempore- al pagamento delle spese CP_1 di lite che liquida in €. 1.312,00 per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore degli Avv.ti Simone Corapi e Salvatore Corapi
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 14.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna