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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2802/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/08/2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. GALANTINO DARIO, giusta procura Parte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie, alla via Tiziano n. 18, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARO ROSA, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Bisceglie, alla via Alcide De Gasperi n.23/3, è elettivamente domiciliato;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege i quali hanno contratto matrimonio in Bisceglie il 24.08.2017 (atto n. 30, parte I, anno 2017).
FATTO
Con ricorso depositato in data 26/08/2024, ha chiesto: pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge , con assegnazione a sé della casa coniugale, CP_1 affidamento condiviso dei due figli minori e collocamento di questi ultimi presso il domicilio materno con conseguente regolamentazione degli incontri padre – figli;
quindi, onerare il del CP_1 mantenimento per i due figli minori, e , nella misura di € 500,00, oltre al 50% delle Per_1 Per_2 spese straordinarie.
Con decreto del 04.09.2024, è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta il
05.09.2024, come da attestazione di cancelleria.
Instaurato il contraddittorio, con memoria dell'11.12.2024, si è costituito , il CP_1 quale aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, ha rappresentato di essere disponibile a versare la somma di €400,00 a titolo di mantenimento della prole minore.
Nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo depositato telematicamente il 7.1.2025, chiedendo conseguentemente la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. All'udienza del 15.01.2025, le parti, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella convenzione del 07.01.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole minore e l'assenza di contrasto tra l'accordo delle parti e le norme imperative, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Bisceglie con rito civile il 24.08.2017 (atto n. 30, parte I, anno 2017).
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate nella convenzione del 07.01.2025 depositata telematicamente in pari data, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) spese compensate;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/08/2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. GALANTINO DARIO, giusta procura Parte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie, alla via Tiziano n. 18, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARO ROSA, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Bisceglie, alla via Alcide De Gasperi n.23/3, è elettivamente domiciliato;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege i quali hanno contratto matrimonio in Bisceglie il 24.08.2017 (atto n. 30, parte I, anno 2017).
FATTO
Con ricorso depositato in data 26/08/2024, ha chiesto: pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge , con assegnazione a sé della casa coniugale, CP_1 affidamento condiviso dei due figli minori e collocamento di questi ultimi presso il domicilio materno con conseguente regolamentazione degli incontri padre – figli;
quindi, onerare il del CP_1 mantenimento per i due figli minori, e , nella misura di € 500,00, oltre al 50% delle Per_1 Per_2 spese straordinarie.
Con decreto del 04.09.2024, è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta il
05.09.2024, come da attestazione di cancelleria.
Instaurato il contraddittorio, con memoria dell'11.12.2024, si è costituito , il CP_1 quale aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, ha rappresentato di essere disponibile a versare la somma di €400,00 a titolo di mantenimento della prole minore.
Nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo depositato telematicamente il 7.1.2025, chiedendo conseguentemente la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. All'udienza del 15.01.2025, le parti, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella convenzione del 07.01.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole minore e l'assenza di contrasto tra l'accordo delle parti e le norme imperative, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Bisceglie con rito civile il 24.08.2017 (atto n. 30, parte I, anno 2017).
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate nella convenzione del 07.01.2025 depositata telematicamente in pari data, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) spese compensate;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana