Ordinanza collegiale 8 settembre 2022
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01025/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01099/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2022, proposto da
Concetta Del Buono, rappresentata e difesa dall'avvocato Terenzio Fulvio Ponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AN S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate Giovanna Iannazzo e Rosa De Roberto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto prot. n.506033 del 20 luglio 2022, con cui si dispone il diniego di autorizzazione per la regolarizzazione del passo carrabile sito al km 328+494 lato dx lungo la SS 18 tirrenica inferiore in comune di Falconara Albanese (CS), nonché la sua definitiva chiusura all'accesso;
Per quanto di ragione ed in quanto atti presupposti se ed in quanto lesivi:
- del preavviso di rigetto prot. n. 629085 del 25 novembre 2020;
- della comunicazione di avvio del procedimento di data e protocollo sconosciuti;
- del parere negativo reso dall'area tecnica e della successiva relazione tecnica resa il 19 ottobre 2021;
- della implicita revoca del precedente nulla osta alla istituzione di accesso carraio, prot. n.1458 del 16 febbraio 1989;
- della implicita revoca del provvedimento positivo prot. n.22541-P del 15 gennaio 2019;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AN Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente insorge avverso il provvedimento prot. n.506033 del 20 luglio 2022, con il quale l’AN S.p.A. (nel prosieguo, AN) ha respinto l’istanza di regolarizzazione del passo carrabile sito al km 328+494 lato dx lungo la SS 18 tirrenica inferiore in comune di Falconara Albanese (CS), e disposto la sua definitiva chiusura all'accesso, allegando, in fatto, che:
- è proprietaria di un ampio fabbricato ad uso commerciale ubicato nel Comune di Falconara Albanese (CS), confinante, da un lato, con la strada statale la statale tirrenica inferiore SS18, e, sul lato opposto, con la via comunale della località Torremezzo di Falconara Albanese;
- a causa del dislivello fra i riferiti lati opposti del fabbricato, è possibile raggiungere solo a piedi il lato prospiciente la strada statale, posto in posizione più elevata, in tal modo rendendo operativamente complicate le operazioni di carico e scarico delle merci;
- per tale ragione, con provvedimento prot.n.1458 del 16 febbraio 1989, aveva ottenuto dall’AN il “ nulla osta alla istituzione di accesso al km328+494 lato dx ”;
- con nota del 27 settembre 2018, l’AN, riferendo di aver “ accertato che l’accesso in oggetto […] risulta privo di regolare autorizzazione ”, comunicava preavviso di accertamento di violazione e invito bonario alla regolarizzazione;
- con lettera del 26 ottobre 2018, la ricorrente evidenziava che, contrariamente a quanto affermato nella riferita comunicazione, era in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata, come visto, nel 1989;
- alla luce di ciò, con nota del 15 gennaio 2019, l’AN ha evidenziato la necessità di procedere al “ rinnovo dell’accesso ”, invitando la ricorrente a produrre la relativa istanza;
- il 30 gennaio 2019, pertanto, la ricorrente presentava istanza di rinnovo;
- con nota del 20 febbraio 2019, l’AN comunicava alla ricorrente di aver preso atto dell’istanza e la invitava a produrre la ricevuta di versamento degli oneri dovuti;
- a ciò provvedeva la istante, con comunicazione dell’11 marzo 2019;
- con nota 25 novembre 2020, prot. n.629085, l’AN comunicava il preavviso di rigetto della istanza di rinnovo dell’autorizzazione e, infine, con provvedimento prot.n.506033 del 20 luglio 2022, il definitivo provvedimento negativo.
2. L’AN, regolarmente intimata, si è costituita per resistere al ricorso, eccependone, preliminarmente, la inammissibilità, in quanto tardivo. Segnatamente, l’impugnazione avrebbe dovuto proporsi già avverso il preavviso di rigetto, in quanto atto immediatamente lesivo.
3. All’esito dell’udienza camerale del 7 settembre 2022, fissata per la trattazione dell’istanza di tutela interinale, questo tribunale ha disposto incombenti istruttori, rinviando, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 5 ottobre 2022.
All’esito di tale udienza, con ordinanza collegiale del 6 ottobre 2022, è stata rigettata l’istanza cautelare.
4. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, la causa è stata discussa nel merito e, all’esito, trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame della eccezione di inammissibilità formulata dalla amministrazione resistente, essendo il ricorso infondato nel merito.
2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce “ Violazione dell’art. 2 L. 241/1990, tardività del provvedimento di rigetto definitivo ”. Secondo la tesi difensiva, il provvedimento di rinnovo si sarebbe positivamente concluso con la comunicazione dell’AN del 20 febbraio 2019 ed il successivo versamento degli oneri dovuti da parte della ricorrente. Ove così non fosse, il provvedimento di rigetto impugnato, prot. n.629085 del 25 novembre 2020, sarebbe tardivo e, quindi, illegittimo.
2.1. Senonché, risulta, in primo luogo, infondato l’assunto difensivo secondo cui con la nota del 20 febbraio 2019, in uno con il successivo pagamento degli oneri istruttori da parte della ricorrente, si sarebbe “ positivamente concluso ” il procedimento di rinnovo.
Con la riferita nota, infatti, l’AN si è limitata a informare la ricorrente di aver ricevuto l’istanza, richiedendole la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento degli oneri, specificando, peraltro, che tale richiesta era funzionale per “ l’avvio dell’istruttoria ” finalizzata al rilascio del provvedimento conclusivo.
La natura endoprocedimentale di tale atto risulta pertanto evidente.
2.2. Quanto alla dedotta tardività del provvedimento di rigetto, occorre evidenziare che il procedimento de quo attiene alla “ pubblica incolumità ”, sicché, ai sensi dell’art.20, co.5, legge 7 agosto 1990, n.241, è escluso dal campo di applicazione dell’art.20 (“ silenzio assenso ”) e non soggiace alla sanzione della inefficacia disciplinata dall’art.2, co.8- bis , della richiamata legge sul procedimento amministrativo.
2.3. Il motivo è pertanto infondato.
3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione dell’art.7 L. 241/1990 ”, la ricorrente sostiene che, ove preavviso di rigetto e diniego si ritenessero “ revoche implicite del precedente atto autorizzativo del 1989 ” o “ revoca del precedente provvedimento di rinnovo il cui provvedimento si era già concluso con nota del 20.2.2019 ”, sarebbe stata illegittimamente omessa la comunicazione di avvio del procedimento.
3.1. Deve, sul punto, ribadirsi, innanzitutto, che, come già evidenziato al §2.1., la nota del 20 febbraio non ha natura provvedimentale.
3.2. Nemmeno può sostenersi che i provvedimenti impugnati costituiscano revoche implicite del provvedimento autorizzativo rilasciato nel 1989.
Come, infatti, correttamente rilevato dall’AN, con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, è stato introdotto “ un generale obbligo di sottoposizione di ciascun accesso carraio, ancorché preesistente e già munito di autorizzazione, ad un nuovo atto di assenso amministrativo che certifichi la conformità alle regole del 1992 ” (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 28 dicembre 2022, n.11432).
Il riferimento è all’art.22 del riferito testo normativo, il quale, al comma 2, prevede che “ Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo ”.
Nella vicenda in esame, pertanto, l’amministrazione non ha adottato un provvedimento di secondo grado bensì provveduto alla verifica della possibile regolarizzazione, su istanza della ricorrente (all’uopo, come visto, sollecitata), di un passo carraio già esistente, sì da verificarne la conformità alle regole del nuovo codice della strada.
Non si è quindi trattato di una revoca della precedente autorizzazione ma, per l’appunto, di un rigetto di una istanza di regolarizzazione di un passo carraio ritenuto non conforme alle nuove regole normative.
3.3. Venuti meno i presupposti su cui si fonda la tesi della ricorrente, risulta la infondatezza del motivo, essendo evidente che l’amministrazione non fosse tenuta a comunicare l’avvio del procedimento.
4. Con il terzo motivo, rubricato “ Nullità del provvedimento conclusivo in quanto actus contra actum proprium”, la ricorrente rileva un insanabile contrasto con la già citata nota dell’AN del 20 febbraio 2019 con la quale sarebbe stata accolta l’istanza della ricorrente.
4.1. Già al §2.1. si è rimarcata la infondatezza della tesi difensiva, rilevando la natura meramente endoprocedimentale della richiamata nota, con la quale, peraltro, l’AN ha fatto espresso riferimento al prossimo avvio della istruttoria sulla istanza della ricorrente.
La censura è quindi infondata.
5. Con il quarto motivo, rubricato “ Violazione dell’art. 27 D.Lgs. 285/1992, illogicità e difetto di motivazione ”, si lamenta la mancanza di motivi sopravvenuti o di pubblico interesse a fondamento dell’atto di revoca.
Ebbene, come già rilevato al §3.2., quello qui impugnato non è un provvedimento di secondo grado ma un atto autorizzativo adottato ex novo dalla amministrazione, all’esito di una attività istruttoria finalizzata a verificare che gli accessi autorizzati sotto la vigenza del vecchio regime normativo siano conformi alle regole introdotte dal nuovo codice della strada.
Per tale ragione, appare improprio il richiamo all’art.27 del d.gs. n.285/1992, essendo la fattispecie regolata dall’art.22, comma 2, già richiamato, e quello all’istituto della revoca.
6. Con il quinto motivo, rubricato “ Violazione dell’art. 27 D.Lgs. 285/1992, difetto di istruttoria, illogicità per violazione del legittimo affidamento ”, si lamenta la violazione dell’affidamento legittimamente riposto dalla ricorrente sul mantenimento dell’autorizzazione del 1989.
6.1. Sul punto, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, deve escludersi la sussistenza di un affidamento tutelabile al mantenimento dell’accesso in quanto, come già supra rilevato, il d.lgs. n. 285/1992 ha introdotto un generale obbligo di sottoposizione di ciascun accesso carraio, ancorché preesistente e già munito di autorizzazione, ad un nuovo atto di assenso amministrativo che certifichi la conformità alle regole del 1992 ( cfr., ex plurimis , Cons. Stato, V, 28 dicembre 2022, n. 11432).
Senza considerare, inoltre, che, in ogni caso, “ la protezione di tale affidamento appare comunque recessiva a fronte dell'esigenza preminente di garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli ” (Tar. Basilicata, I, 4 ottobre 2016, n. 935)”.
7. Con il sesto, rubricato “ Violazione degli artt. 3 e 10 L. 241/1990, difetto di motivazione, illogicità e sviamento fattuale ”, la ricorrente denuncia la natura meramente apparente della motivazione.
7.1. Anche tale censura è infondata giacché il provvedimento risulta compiutamente motivato.
Segnatamente, l’AN, in primo luogo, ha escluso che l’accesso alla strada statale sia indispensabile per la ricorrente, avendo accertato (e documentato in giudizio) l’esistenza di una rampa all’interno della proprietà, che consente di raggiungere il piazzale dal lato opposto, ove l’immobile ha accesso alla strada comunale, in secondo luogo, ha dedotto la pericolosità per l’incolumità pubblica del mantenimento dell’accesso esistente sulla strada statale.
Sicché il diniego impugnato resiste alla censura della ricorrente, dovendosi ritenere che l’amministrazione abbia fatto corretto uso della propria discrezionalità, amministrativa e tecnica, e adeguatamente motivato il provvedimento contestato.
8. Per tutto quanto sin qui rilevato, il ricorso è infondato e va respinto.
8.1. Le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO