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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/05/2024, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. 3581/2023 RG
TRA
, e , rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Tisci e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'avv. Filomena Bove, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c. ed elett.te dom.ti presso lo studio dei loro difensori in Caserta alla via Gasparri n. 82 RICORRENTI
E
Condominio Via Degli Archi n. 10 in Sorrento, in persona dell'Amministratore p.t. sig. CP_1
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Celotto, giusta procura in calce alla comparsa di
[...]
costituzione e risposta ed elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Castellammare di
Stabia al Corso Vittorio Emanuele n. 118
RESISTENTE
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Clemente e dall'avv. Controparte_2 Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo alla via Camozzi n. 3
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni a cosa.
Conclusioni: Come da rispettivi scritti difensivi e da verbale d'udienza del 16.4.2024.
FATTO E MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 20.07.2023 e pedissequo decreto di fissazione di udienza del 29.07.2023, ritualmente notificati, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella rispettiva qualità di usufruttuario e nude proprietarie dell'unità immobiliare posta al secondo piano dell'edificio condominiale in Sorrento alla via degli Archi n. 10, piano secondo int. 8,
2 identificato al NCEU Foglio 11, particella 204, sub 15, superficie catastale 73 m2 , evocavano in giudizio il Condominio Via Degli Archi n. 10, in persona dell'amministratore p.t., e il sig. _3
, condomino proprietario dell'appartamento sovrastante sito al terzo piano dello stabile
[...]
condominiale.
Premettevano che nel giugno 2021 si era verificata la rottura di una trave in legno presente nella struttura del solaio interpiano tra i due appartamenti del secondo e del terzo piano, con conseguente crollo anche della sottostruttura lignea di sostegno alla controsoffittatura, a causa di perduranti infiltrazioni provenienti dal piano sovrastante e che, nel totale interesse di _3
e del Condominio, avevano provveduto a proprie spese alle opere provvisionali per la
[...]
messa in sicurezza dei luoghi apponendo dei sostegni all'interno della loro unità immobiliare per consolidare le strutture orizzontali danneggiate;
premettevano, altresì, che nell'ottobre 2021,
avevano effettuato dopo molta insistenza un sopralluogo con i rispettivi tecnici nell'appartamento di riscontrando la presenza di numerosi infiltrazioni che avevano provocato danni Controparte_3
alle strutture portanti del solaio interpiano a struttura lignea tra le due proprietà e constatando il deposito di materiali, anche edili, di elevato peso nel sottotetto, che costituivano sul solaio ligneo un sovraccarico tale da aggravare i danni già provocati dalle infiltrazioni;
deducevano, altresì, che nell'autunno 2022 si erano verificate ulteriori infiltrazioni dalla copertura condominiale, percolate dall'immobile del sig. con un aggravio ai danni già esistenti al loro appartamento. Controparte_3
Premettevano, ancora, di essere stati convenuti nel procedimento per Accertamento Tecnico
Preventivo ante causam, recante r.g.n. 3817/2022, intrapreso da , proprietario Controparte_3
dell'unità immobiliare posto al terzo piano del fabbricato al fine di accertare le cause CP_4
del danneggiamento del solaio ligneo di calpestio di un vano del suo appartamento, impraticabile e inagibile per la presenza di un avvallamento, nonché di essersi costituite nel giudizio di istruzione preventiva al fine di contestare i fatti dedotti ritenendo responsabile dei danni al solaio lo stesso
. Il consulente nominato nel corso del procedimento per A.T.P. aveva riscontrato Controparte_3
gravi danni nell'immobile di proprietà delle resistenti e , dovuti a Parte_3 Parte_2
infiltrazioni di acqua piovana conseguenti allo stato di degrado del tetto a falda poggiante su
3 struttura lignea anch'essa in stato di degrado, propagatesi attraverso il massetto del pavimento del sottotetto, quest'ultimo di esclusiva proprietà di . Esponevano che, come Controparte_3
rilevato dal C.T.U. si rendevano necessari dapprima la completa sistemazione del tetto di copertura e del massetto del pavimento del sottotetto e poi il risanamento dei danni nei locali delle sigg.re e . Parte_2 Parte_3
Deducevano che, a seguito del procedimento di A.T.P., pur essendo stati accertati i danni nella loro unità abitativa, nonostante vari solleciti, l'amministratore condominiale, non aveva provveduto ad attivarsi per rimuovere la causa dei danni, atteso che, convocata l'assemblea dopo circa due mesi dal deposito della relazione peritale, la stessa era stata deserta per mancato raggiungimento del
quorum.
Ciò posto, , e chiedevano l'accertamento di Parte_1 Parte_2 Parte_3
responsabilità ex art. 2051 c.c. del Condominio convenuto, tenuto alla vigilanza e custodia delle parti comuni del fabbricato e, quindi, obbligato ad adottare tutte le misure idonee CP_4
ad evitare che le cose comuni arrechino pregiudizio a terzi o ai singoli condomini, nonché di per incuria del proprio immobile e per i carichi eccessivi nel sottotetto;
Controparte_3
chiedevano, altresì, l'accertamento del loro diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per le opere provvisionali necessarie per la messa in sicurezza del solaio quantificate in € 1.980,00,
il risarcimento dei danni riportati dall'unità abitativa sita al secondo piano, quantificati dal C.T.U. in
€ 32.085,66 iva inclusa, il rimborso delle spese sostenute per la difesa tecnica nel procedimento di
A.T.P. pari a € 1.522,56, il risarcimento dei danni conseguenti al pregiudizio subito per il mancato utilizzo dell'immobile dal mese di giugno 2021 fino alla remissione in pristino, quantificate in €
20.023,90 o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa;
chiedevano, pertanto, la condanna del Condominio ad eseguire le opere indicate dal C.T.U per eliminare le cause delle infiltrazioni, la condanna del Condominio e di , ciascuno per la propria responsabilità, al Controparte_3
pagamento a titolo di risarcimento dei danni e di rimborso delle spese sostenute, della complessiva somma di € 55.612,12 o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4 Nel corso del giudizio di merito, in data 21.09.2023 i ricorrenti , e Parte_1 Parte_2
introducevano il procedimento cautelare ex artt. 700 e 669 quater c.p.c., Parte_3
deducendo che l'inerzia del Condominio via Degli Archi n. 10 in Sorrento e del condomino _3
nel provvedere alle opere necessarie alla messa in sicurezza ed alla riduzione in pristino
[...]
delle parti danneggiate determinava una grave situazione di potenziale pericolosità per lo stato di manutenzione del fabbricato posto in area soggetta a pubblico passaggio. Esponevano che in data
06.07.2023 aveva presentato esposto ai Vigili del Fuoco, i quali il giorno successivo, Parte_3
alla presenza dell'amministratore condominiale e del responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune
di Sorrento, avevano eseguito una visita ispettiva e con relazione di servizio n. 13828, non escludendo un aggravio della situazione, adottavano i conseguenti provvedimenti, ivi comprese l'inibizione della praticabilità dei vani camera da letto e salone dell'abitazione al secondo piano e del sottotetto sovrastante del terzo piano e l'ordine di eseguire urgenti interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e lavori di riparazioni delle strutture danneggiate. Esponevano, che il
, con successiva Ordinanza sindacale n. 247 del 20.07.2023, aveva ordinato alle Controparte_5
parti coinvolte l'esecuzione di opere funzionali ad “eliminare lo stato di pericolo, anche potenziale,
per la pubblica e privata incolumità ...” e che in seguito alle suddette prescrizioni l'amministratore condominiale aveva nominato un consulente tecnico al fine di dare seguito alle suddette prescrizioni, tuttavia non ancora adempiute.
Il procedimento cautelare veniva definito con ordinanza del 16.12.2023 con cui il Giudice
dichiarava inammissibile il ricorso compensando tra le parti le spese del subprocedimento per difetto del requisito di residualità che connota il rimedio cautelare atipico ex art. 700 c.p.c.
sussistendo i presupposti per il ricorso per denunzia di danno temuto.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.11.2023 si costituiva il Condominio via Degli Archi n. 10 in Sorrento, che eccepiva la cessata materia del contendere in ordine alla domanda di condanna del Condominio all'esecuzione delle opere indicate dal C.T.U. per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e delle opere necessarie per il
5 ripristino dello status quo ante dell'unità abitativa dei ricorrenti, avendo il Condominio provveduto spontaneamente a dar corso alla realizzazione dei lavori di rifacimento del tetto, atteso che all'assemblea condominiale del 17.10.2023, alla quale erano presenti anche le ricorrenti Parte_2
e , l'assemblea condominiale aveva deliberato all'unanimità l'esecuzione dei
[...] Parte_3
lavori di rifacimento del tetto condominiale e che, alla successiva assemblea condominiale del
14.11.2023, il Condominio aveva conferito al tecnico prescelto l'incarico per la realizzazione dei rilievi tecnici necessari all'esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto condominiale, alla cui attenzione erano stati posti anche i lavori dell'appartamento danneggiato, rinviando alla successiva assemblea la scelta dell'impresa alla quale affidare i lavori;
eccepiva l'infondatezza delle domande dei ricorrenti al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere provvisionali per la messa in sicurezza del solaio ed al rimborso delle spese per la difesa tecnica nel procedimento di A.T.P., non essendo provato il relativo esborso;
eccepiva l'infondatezza della domanda dei ricorrenti di ristoro del pregiudizio dovuto al mancato godimento dell'immobile,
deducendo che lo stesso era inutilizzabile in quanto in cattive condizioni manutentive;
deduceva la corresponsabilità nella produzione dei danni lamentati dai ricorrenti del proprietario dell'appartamento del piano sovrastante e del sottotetto, , il quale tenendo la sua Controparte_3
unità abitativa in stato di degrado ed utilizzando il sottotetto per il deposito di materiali pesanti,
aveva favorito il propagarsi delle infiltrazioni e la rottura della trave lignea del solaio. Chiedeva,
quindi, la declaratoria della cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna del Condominio ad eseguire le opere indicate nella C.T.U., il rigetto delle ulteriori domande proposte e, in subordine, l'accertamento della corresponsabilità del sig. , Controparte_3
con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.11.2023 si costituiva, altresì, il sig.
, che contestava le domande proposte dai ricorrenti, ritenendo responsabili dei Controparte_3
danni alle unità abitative sia il Condominio, a cui aveva più volte, già dal luglio 2019, sollecitato interventi per la manutenzione del fabbricato e della copertura dello stesso, sia degli stessi
6 ricorrenti, ai quali aveva chiesto più volte di consentire l'accesso nella loro unità abitativa per verificare lo stato dei solai e per verificare gli interventi di manutenzione necessari, da eseguire a spese di entrambe le parti, alle cui richieste gli stessi avevano riscontrato comunicando che l'intera spesa andava posto a suo esclusivo carico, senza consentire l'accesso nell'immobile; evidenziava,
altresì, che si era reso disponibile a concordare previo accesso nell'appartamento le opere provvisionali da eseguirsi ed a contribuire alla spesa per il puntellamento del solaio e della trave spezzata, ma i ricorrenti non avevano consentito la verifica dello stato dei luoghi. Chiedeva, quindi,
il rigetto della domanda di risarcimento dei danni all'immobile proposta nei suoi confronti essendo i danni da infiltrazioni imputabili al Condominio per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione della copertura del fabbricato, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti di rimborso della spesa sostenuta per eseguire le opere provvisionali, imputabile al Condominio ed agli stessi ricorrenti per aver impedito di rilevare tempestivamente le cause del dissesto e di assumere le iniziative necessarie per impedire il progressivamente ammalo, nonché il rigetto della domanda di risarcimento per il mancato godimento dell'immobile, essendo infondata sia per l'inutilizzo da anni del bene sia per essere l'assunta inagibilità imputabile allo condotta degli stessi ricorrenti.
Assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma quarto, c.p.c., il Giudice, alla luce della documentazione allegata, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 16.4.2024.
La domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
In diritto, la domanda deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c.,
che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Sul punto l'orientamento della Suprema Corte (Cass. nn. 3651/2006; 15383; 15384/2006;
20427/2008; 5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura
7 della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte degli attori del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ. nn. 1106/2011; 20943/2022).
L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civi. N. 11016/2011).
Presupposto di operatività di tale principio, quindi, è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Gli attori che agiscono per il riconoscimento del danno hanno,
quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2-2008 n.
4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11-3-2011 n. 5910).
Il rapporto di custodia della cosa presuppone una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di intervenire su di essa, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 8005/2010;
Cass. n. 858/2018; n. 16231/2005).
Innanzitutto, va rilevato che sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti , Parte_1
e , atteso che nudo proprietario ed usufruttuarie dell'unità Parte_3 Parte_2
8 abitativa danneggiata hanno un interesse giuridicamente rilevante e concorrenti a che terzi non arrechino danni alle strutture dell'immobile sul quale gli stessi esercitano i relativi diritti ed entrambi, quindi, sono in via generale legittimati ad agire per la tutela del bene a prescindere dalla gravità dell'offesa; in particolare, l'usufruttuario ha un'autonoma legittimazione ad agire per il risarcimento del danno cagionato da un terzo al bene oggetto del suo diritto che non è limitato ai danni connessi alla manutenzione ordinaria dell'immobile, ma si estende a tutti i casi in cui il godimento dell'usufruttuario venga limitato (cfr. sent. Tribunale di Napoli n. 2662/2017; n.
10795/2023; cfr. Cass. civ. n. 10733/2000).
Solamente con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile a seguito delle infiltrazioni, sussiste il difetto di legittimazione passiva del nudo proprietario del bene, sig. , essendo l'unità abitativa nella disponibilità e, quindi, Parte_1
nel godimento delle sole usufruttuarie.
Sussiste, altresì, la legittimazione passiva dei resistenti, Controparte_6
, rispettivamente quali ente di gestione del fabbricato condominiale e
[...]
proprietario dell'unità abitativa dell'appartamento del terzo piano, responsabili secondo la prospettazione dei fatti dedotti dai ricorrenti dei danni lamentati e, quindi, tenuti ex art. 2051 c.c.
o, in subordine, ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni stessi in caso di accoglimento della domanda attorea.
Va considerato, in particolare, che il tetto di copertura del fabbricato condominiale, il cui cattivo stato di manutenzione è stato individuato quale principale causa dei fenomeni di infiltrazione, ha senz'altro natura condominiale e costituisce un bene comune ex art. 1117 c.c., trattandosi di struttura essenziale ai fini dell'esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato e destinato a servire le varie unità immobiliari dell'edificio e, nello specifico, deputato a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni di acqua piovana (Cass. civ. sez. VI n. 24927
del 17.10.2019; Cass. civ. sez. II, n. 27154 del 22.12.2014; Cass. civ. sez. II n. 4403 del 04.05.1999).
9 Va poi rilevato che la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, dei ricorrenti Parte_1
, e , è provata mediante il deposito di copia del contratto di
[...] Parte_3 Parte_2
donazione e divisione del 05.06.1987 per notaio rep. N. 45558 racc. 9202 e Persona_1
dalle allegate visure dell' Servizi Catastali (doc. nn. 2 e 3 e doc. 7 in allegato Organizzazione_1
alla consulenza di parte prodotti dai ricorrenti), da cui risulta che e Parte_2 Parte_3
sono usufruttuarie dell'immobile sito al secondo piano del fabbricato condominiale, di cui Parte_1
è nudo proprietario;
la titolarità passiva del Condominio e quella del sig. ,
[...] Controparte_3
oltre a non essere contestate, sono provate dalla documentazione allegata e, in particolare, dal citato atto di donazione e divisione, dalla corrispondenza tra le parti e dai verbali dell'assemblea condominiale (doc. nn. da 2 a 34 prodotti dal resistente ). Controparte_3
Passando all'esame del merito, può affermarsi che parte ricorrente abbia fornito prova sia dell'evento dannoso, ovvero le infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale, sia del nesso di causalità tra il fatto dedotto e le conseguenze dannose, consistenti nei danni all'unità abitativa dei ricorrenti, sia l'entità dei danni lamentati.
I fatti posti a fondamento della domanda, relativi alla verificazione dei fenomeni degenerativi ed infiltrativi nell'unità immobiliare dei ricorrenti, oltre che documentalmente provati, sono pacifici e riconosciuti dalle parti resistenti, che hanno, però, contestato la propria esclusiva responsabilità,
oltre che l'entità del danno.
Difatti, gli ingenti danni al solaio situato tra il secondo ed il terzo piano ed alla struttura portante dello stesso, così come gli ulteriori danni da infiltrazioni nell'appartamento degli istanti non sono contestati, essendo contestata, invece, la responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento dannoso.
A seguito dell'espletata istruttoria (cfr. relazione peritale a firma dell'ing. redatta Persona_2
nella procedura di A.T.P. con foto allegate, perizia tecnica di parte a firma dell'ing. Persona_3
con allegata documentazione fotografica;
corrispondenza tra le parti, relazione di servizio n. 13828
10 del 07.07.2023 dei Vigili del Fuoco, ordinanza n. 247 del 20.07.2023 del;
Controparte_5
verbali di assemblea condominiale relativi ai lavori da eseguirsi;
fattura relativa all'esborso delle spese per i lavori provvisionali), inoltre, è stata fornita la prova, oltre che dell'evento dannoso e dei danni lamentati, anche del nesso eziologico tra gli stessi e l'imputabilità dei danni ai resistenti nella misura e con i limiti di seguito specificati.
Occorre rilevare, innanzitutto, con riferimento alle eccezioni sollevate dal Condominio convenuto in merito alla irritualità della documentazione depositata in data 21.09.2023 (unitamente al deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa) e alla tardività del deposito da parte dei ricorrenti della memoria ex art. 281 duodecies, IV comma, c.p.c. e dei documenti ivi allegati, che le stesse non sono fondate, atteso che la memoria ex art. 281 duodecies, risulta tempestivamente depositata in data 27.12.2023, ovvero del termine di 20 giorni decorrenti dalla data del verbale di udienza del 07.12.2023 contenente il provvedimento con la concessione dei termini ed atteso che i documenti prodotti nel corso di un procedimento cautelare introdotto in pendenza del giudizio di merito sono utilizzabili anche in quest'ultimo processo a condizione che la produzione sia avvenuta prima che nel giudizio di merito siano maturate le preclusioni istruttorie (Cass. civ. n. 14338/2009).
Orbene, nella relazione tecnica di parte ricorrente a firma dell'ing. , il consulente, Persona_3
nel descrivere i danni riportati dall'immobile degli istanti afferma che: “... i danni riportati dagli
ambienti oggetto di relazione, in occasione delle perdite della copertura per eventi piovosi,
consistono in più punti dell'intero soffitto in evidenti macchie di umidità, screpolatura della
tinteggiatura, danneggiamento del parato, evidenti lesioni nella struttura di sostegno della
controsoffittatura oltre che danni di tipo strutturali importanti quali la rottura di travi in legno del
solaio intermedio con notevole degrado dell'intonaco e delle parti lignee con conseguente presenza
di muffe e pregiudicando in tal modo la salubrità degli ambienti”.
Nell'individuare la causa dei danni stessi, deduce che “la causa dell'evento dannoso prodottosi è
ascrivibile certamente alla scarsa o inesistente manutenzione della copertura, ai lavori di
11 sostituzione dei materiali contenti amianto mai completati a regola d'arte ... La rottura della trave
è imputabile al deterioramento delle fibre lignee a seguito del perdurare delle infiltrazioni nel
tempo che hanno ridotto sensibilmente la capacità portante della trave fino a provocarne la
rottura”.
I ricorrenti hanno prodotto, inoltre, la C.T.U. a firma dell'ing. , espletata in sede di Persona_2
procedimento di A.T.P., svolto nel contraddittorio delle parti.
In merito all'acquisizione della relazione dell'A.T.P. nel presente giudizio, si ricorda che
“l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di
merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di
un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente
che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la
parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze
dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse” (Cass. civ. sent. 05.04.2016
n. 6592; Cass. civ. sent. 09.11.2009 n. 23693).
Il consulente nominato provvede a descrivere i danni riscontrati nel fabbricato condominiale,
interessanti l'unità abitativa dei sigg.ri , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
esponendo che “... Nella zona cucina e più in particolare nella camera da letto ci sono diffusi danni
da infiltrazione ... Nel sottotetto, viceversa, è possibile evidenziare una situazione di notevole
degrado; in particolare, tale locale che ha una copertura a falde con tegole in cotto che poggiate su
una struttura portante composta da travi in legno, presenta il pavimento con danni da
polverizzazione del massetto cementizio e di scarsa impermeabilizzazione con la conseguente
rottura dello stesso in alcune zone. Inoltre, è in atto un'avanzata azione di deterioramento della
struttura lignea, con riduzione delle sezioni ed attacco di muffe degenerative, che fa da sostegno al
tetto in tegole. Tale copertura, che presenta in più punti dei dissesti che sono la causa del facile
accesso delle acque meteoriche (vedi foto allegate), presenta una zona, inaccessibile di cui
12 andrebbe approfondita la staticità, dove le infiltrazioni hanno generato la rottura del pavimento e
del sottostante solaio di copertura causando i danni lamentati alla struttura portante ed al
controsoffitto dell'appartamento delle resistenti ( e . Infatti, sul solaio di Pt_2 Parte_3
copertura dell'immobile delle resistenti sono evidenti i danni al controsoffitto di vecchia concezione
nonché alla struttura portante (travi in legno). Precisamente è in atto una flessione della trave di
sostegno determinata dal degrado che ha generato una riduzione della sezione della struttura
lignea” (cfr. C.T.U. pagine 4-5).
L'ausiliario del Giudice, inoltre, descrive la causa dei danni, esponendo che “... le acque meteoriche
non vengono trattenute, convogliate e smaltite correttamente dalla copertura a falde in tegole ma
si scaricano, in quota parte, sulla pavimentazione generando non solo il degrado del massetto in
calcestruzzo del locale sottotetto ma anche i fenomeni di infiltrazione nell'appartamento delle
resistenti. ... I danni rilevati in occasione dell'accesso peritale sono indiscutibilmente legati a
fenomeni di infiltrazione. Come è evidente nelle foto allegate, è possibile rilevare lo stato di
degrado in cui versa il tetto a falda con copertura di tegole in cotto che si poggia su una struttura
portante in legno anche questa in evidente ed avanzato stato di degrado con riduzione delle sezioni
delle travi di sostegno che sono di legno” (cfr. C.T.U. pagine 6-7).
Nel concludere ribadisce che “... i danni di natura infiltrativa rilevati nell'immobile di proprietà
delle resistenti sono chiaramente legati all'acqua piovana che si infiltra attraverso i vari punti di
accesso del tetto di copertura in tegole e genera i danni ampiamente descritti ... per la precisazione
i danni consistono nella rottura del massetto in conglomerato cementizio che fa da pavimento del
sottotetto con il conseguente danneggiamento della struttura portante e del controsoffitto
dell'unità immobiliare posta al secondo piano ... lo stato di degrado in cui versa il tetto a falda con
copertura di tegole in cotto che poggia su una struttura portante in legno, anche questa con
evidente stato di deterioramento e con riduzione delle sezioni delle travi di sostegno, è un elemento
di pericolo che andrebbe approfondito con prove strumentali non previste nell'incarico conferito;
in
ogni caso è urgente almeno rimuovere la fonte della penetrazione delle acque meteoriche
13 all'interno del locale sottotetto”(cfr. C.T.U. pagina 13).
Sulla base della relazione di C.T.U., può, pertanto, affermarsi che i fenomeni infiltrativi siano da ascriversi al percolamento dell'acqua piovana proveniente dal tetto condominiale nonché dalla pavimentazione del pavimento del sottotetto di proprietà esclusiva del sig. . Controparte_3
Ciò posto, atteso che il tetto a falde di copertura del fabbricato e la pavimentazione CP_4
del sottotetto da cui sono derivate le infiltrazioni denunciate, ricadono nella disponibilità materiale e nella sfera giuridica di dominio rispettivamente del Condominio Via Degli Archi n. 10 e del sig.
, da individuarsi, quindi, come custodi affidatari della relativa manutenzione, i Controparte_3
danni prodotti dalle infiltrazioni determinate dal degrado degli stessi devono essere ascritti ex art. 2051 c.c. alla responsabilità dei resistenti, in virtù dell'accertata sussistenza del presupposto di fatto dell'obbligo di custodia della res da cui sono derivati i danni lamentati.
A fronte dell'accertamento della riconducibilità eziologica dei danni riscontrati nell'appartamento degli istanti alla cattiva manutenzione delle cose affidate alla custodia dei resistenti, questi ultimi,
sui quali incombeva il relativo onere probatorio, non hanno dimostrato l'estraneità alla propria sfera giuridica delle anomalie riscontrate, non avendo allegato la ricorrenza di elementi specifici idonei ad ascrivere le condizioni di inefficienza funzionale del tetto e della pavimentazione del sottotetto al fatto illecito posto in essere da terzi ovvero a un evento naturalistico eccezionale e imprevedibile avente efficacia eziologica propria.
Invero, il Condominio ha prospettato la sussistenza della responsabilità del condomino _3
, ma l'accertata concorrente responsabilità dello stesso non può escludere la responsabilità
[...]
del Condominio, custode del tetto condominiale;
anche il consulente nella relazione di C.T.U., in risposta alle osservazioni del consulente del Condominio, espressamente afferma di non poter aderire alle controdeduzioni dello stesso che ritiene “esclusiva responsabilità del proprietario del
per tutti i danni causati agli ambienti sottostanti”. Parte_4
14 Il tetto in oggetto, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, ancorché il sottotetto sia di proprietà esclusiva, impone all'amministratore condominiale l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, comma 1, n. 4, c.c.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.).
Il resistente ha prospettato la sussistenza della responsabilità esclusiva del Controparte_3
Condominio per le infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale e ha rilevato, in ogni caso, che la spesa per la riparazione del solaio interpiano vada posta a carico dei proprietari di entrambi i piani che lo stesso divide, deducendo la comproprietà del solaio di divisione dei due piani, con conseguente pari onere di custodia e manutenzione da parte dei ricorrenti.
Considerato, tuttavia, che il cattivo stato di manutenzione della pavimentazione del solaio del sottotetto ha favorito il propagarsi delle infiltrazioni al piano sottostante, non può essere, tuttavia,
esclusa la concorrente responsabilità ex art. 2051 c.c. del condomino , custode Controparte_3
affidatario della relativa manutenzione.
Per quanto riguarda l'onere di custodia e manutenzione del solaio interpiano, si ricorda che la giurisprudenza afferma che, “Il solaio che separa due unità abitative, l'una sovrastante all'altra ed
appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due
piani; tale presunzione iuris tantum vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e
copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso
uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini, sicchè le spese per la loro
manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come previsto
dall'art. 1125 c.c.” (cfr. Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 24266 del 04.10.2018; Cass. civ. sent. n.
13606 del 12.10.2000); ed ancora che “Il solaio esistente che separa il piano sottostante da quello
sovrastante di un edificio appartenente a proprietari diversi, invero, deve ritenersi, salvo prova
contraria, di proprietà comune ai due piani perché ha la funzione di sostegno del piano superiore e
di copertura del piano inferiore. Esso costituisce infatti l'inscindibile struttura divisoria tra le due
15 proprietà, con utilità ed uso uguale per entrambe e correlativa inutilità per gli altri condomini.
Coerentemente con questa funzione l'art. 1125 c.c. prevede che le spese per la manutenzione dei
soffitti siano sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani, restando a carico del
proprietario del piano superiore la copertura del pavimento ed a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto” (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 15048 del
11.6.2018). Va evidenziato, però, che la stessa ha pure precisato, che seppure il solaio interpiano tra due appartamenti, in quanto comune, debba essere riparato dai comunisti in parti eguali, “se
detto solaio rimanga danneggiato per esclusiva responsabilità di uno dei comunisti, questi è tenuto
di conseguenza a rispondere in proprio ex art. 2051 c.c.” (Cass. civi. sez. II, n. 18420 del
08.09.2011).
Come sopra precisato, nel caso di specie è emerso chiaramente che le infiltrazioni verificatesi all'appartamento di , e sono dovute a due Parte_1 Parte_3 Parte_2
condizioni contestuali: il cattivo stato di manutenzione del manto di tegole e la mancata impermeabilizzazione del calpestio del sottotetto di proprietà di e, pertanto, i Controparte_3
danni al solaio interpiano non possono essere imputati alle ricorrenti.
Orbene, alla luce dell'istruttoria compiuta ed in particolare degli esiti della C.T.U., facendo applicazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio dei principi sopra richiamati, non può
che affermarsi la concorrente responsabilità delle parti resistenti nella causazione dei danni lamentati dai ricorrenti al proprio appartamento.
Orbene, quantificando in termini percentuali le rispettive responsabilità deve ritenersi che i danni lamentati siano ascrivibile per 2/3 alle condizioni del tetto di copertura e per 1/3 al cattivo stato di manutenzione della pavimentazione del solaio.
Ne consegue che va dichiarata la responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa del Condominio
Via Degli Archi n. 10 in Sorrento, in persona dell'amministratore p.t., nella misura dei 2/3 e del della misura di 1/3, che vanno, pertanto, condannati al risarcimento Controparte_6
16 dei danni riportati dagli istanti in conseguenza dei fenomeni infiltrativi dovuti al cattivo stato di manutenzione del tetto e della pavimentazione del solaio del sottotetto. CP_4
Per quanto riguarda i danni subiti dall'immobile degli istanti, gli stessi sono provati, oltre che dalla
C.T.P. e dalla C.T.U., anche dagli ulteriori documenti in atti, quali la relazione di servizio n. 13828
del 07.07.2023 dei Vigili del Fuoco e l'ordinanza sindacale n. 247 del 20.07.2023 del di CP_5
Sorrento, i verbali dell'assemblea condominiale relativi ai lavori da eseguirsi.
Il C.T.U., in merito alle opere da eseguirsi, precisa che “prima di dare seguito alle operazioni di
risanamento dell'unità immobiliare delle sigg.re e è indispensabile eseguire Parte_3 Pt_2
l'eliminazione delle cause evidenziate e riportate nella presente relazione di consulenza consistenti
in un'adeguata copertura del sottotetto a falda composto di tegole in cotto che ricopre il locale
sottotetto. In assenza di tale preliminare operazione di risanamento dei danni accertati nell'unità
immobiliare ... non produrrebbero l'effetto di eliminare i disagi che affliggono la proprietà delle
sigg.re . _3
Le operazioni da eseguire ed i relativi costi, specificati dell'allegato computo metrico estimativo,
ammontano ad euro 32.085,66, iva esclusa.
Con riferimento alla domanda di rimborso delle spese sostenute per i lavori provvisionali eseguiti per la messa in sicurezza del solaio interpiano e della struttura lignea di sostegno, i ricorrenti hanno prodotto fattura n. 82 del 14.12.2021 di € 1.980,00, iva inclusa, della relativa alla Org_2
“messa in sicurezza di un solaio eseguita in data 10.12.2021 presso la vostra abitazione sita in
Sorrento alla via Degli Archi n. 10”; non è contestato che il detto lavoro di messa in sicurezza sia stato eseguito a spese dei ricorrenti né che si trattasse di lavori da eseguirsi con urgenza in considerazioni dello stato della struttura lignea del solaio interpiano.
17 Con riferimento alla domanda di rimborso delle spese sostenute per la difesa tecnica nel corso della procedura di a.t.p., i ricorrenti hanno prodotto fattura n. 08 del 26.05.2023 di € 1.522,56,
accessori inclusi, dell'ing. relativa al “saldo competenze per c.t.p relative al Persona_3
procedimento contro e , pendente presso il Tribunale di Parte_1 Parte_2 Pt_3
Torre Annunziata iscritta al rg.n. 3817/2022”; la prestazione effettuata dal consulente tecnico di parte è comprovata dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla C.T.P. e dalla relazione di
A.T.P., da cui risulta la partecipazione del consulente alle operazioni peritali.
Per quanto riguarda i danni lamentati dai ricorrenti per il mancato godimento dell'immobile a partire dal giugno 2021 fino al ripristino dell'immobile, divenuto inagibile sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie determinate dalle infiltrazioni e dai crolli sia per la permanenza dei sostegni posizionati all'interno dell'unità immobiliare per il consolidamento provvisionale delle strutture orizzontali danneggiate, presenti nei locali interessati dalla rottura della trave di sostegno del solaio, si osserva, innanzitutto, che l'inutilizzabilità di parte dell'unità abitativa risulta provata dalla documentazione allegata.
Nella relazione dei Vigili del Fuoco si legge: “... si rende necessario e urgente nell'immediato
l'adozione dei seguenti provvedimenti: verifica struttura lignea e ripristino manto di
impermeabilizzazione solaio di copertura del fabbricato;
inibire la praticabilità dei vani camera da
letto e salone dell'abitazione al II piano di proprietà sig.ra inibizione praticabilità Parte_2
sottotetto sovrastante di proprietà sig. urgenti interventi di ripristino delle Controparte_3
condizioni di sicurezza e lavori di riparazioni delle strutture danneggiate del solaio di interpiano tra
secondo e terzo piano ad opera di tecnico abilitato”.
Nell'ordinanza sindacale del è ordinato alle parti coinvolte l'esecuzione di opere CP_5
funzionali ad “eliminare lo stato di pericolo, anche potenziale, per la pubblica e privata incolumità
derivante dal dissesto dei solai interpiano derivante dal dissesto dei solai interpiano tra il piano
18 secondo ed il terzo e della copertura a falda inclinata, degli immobili ubicati nello stabile con
accesso da Via Degli Archi n. 10”.
Non è discusso che la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso – nella specie, infiltrazione di acqua proveniente dal tetto e dal sottotetto – siano suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio;
tuttavia, resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario l'onere di provare l'effettiva sussistenza ed entità di tale danno,
onere che pure può essere assolto mediante presunzioni semplici (cfr. Cass., Sez. II, sentenza n.
33439 del 17.12.2019).
Sulla risarcibilità del danno da mancato godimento di un bene immobile, vi era un precedente prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il danno subito dal proprietario risiede nella perdita della disponibilità del bene e nell'impossibilità del dominus di conseguire l'utilità di regola ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso e, in tal senso la quantificazione del risarcimento può essere stabilita dal giudice mediante ricorso al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite (Cass. civ. n.
20545/2018; n. 21239/2018; n. 10870/2016; n. 20823/2015, Cass. civ. n. 11992/2014; n.
15111/2013, n. 3251/2008). Di recente la Suprema Corte ha ritenuto di dover abbandonare il precedente orientamento ed ha affermato che il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, da allegare e provare, diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo» (Cass. civ. 31233/2018).
19 Nel caso di specie le ricorrenti e non hanno allegato di aver subito Parte_3 Parte_2
una perdita economica per non aver potuto locare l'immobile o per aver dovuto cercare un'altra abitazione in zona in sostituzione di quella danneggiata, ma hanno dedotto di non aver potuto usufruire dell'immobile, adibito a seconda casa in cui erano solite trascorrere “i periodi di libertà, i fine settimana, le festività e i periodi di vacanze invernali ed estivi” a causa delle condizioni del bene a seguito delle infiltrazioni;
hanno, altresì, dedotto di aver dovuto trascorrere altrove i periodi di vacanza, allegando fatture relative a spese sostenute per soggiorni nei periodi di vacanza effettuati nel periodo giugno 2021 – luglio 2023 per un totale di € 8.262,26.
Considerato che le ricorrenti hanno provato che l'unità abitativa danneggiata è dalle stesse utilizzata come seconda casa mediante la documentazione prodotta (ricevute di pagamento delle utenze, foto dell'appartamento in buone condizioni manutentive e ben arredato) e considerato che le fatture relative alle spese sostenute per soggiorni si riferiscono a strutture alberghiere situate in località del tutto diverse dal luogo dell'immobile danneggiato e, quindi, non necessariamente sostitutivi del soggiorno in Sorrento, si ritiene di dover risarcire solo in parte il danno lamentato, nella misura, pari al 50% dell'importo richiesto, liquidato all'attualità in €
4.200,00.
In definitiva, l'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta ai ricorrenti Parte_1
, e per il risarcimento dei danni all'immobile, è pari a €
[...] Parte_2 Parte_3
32.085,66, iva esclusa, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data della quantificazione del danno (29.04.2023, data di deposito dell'A.T.P.) a quella di pubblicazione della sentenza, per un totale di € 33.366,88, oltre Iva in caso di prova del relativo esborso, che vanno posti per 2/3 (pari a € 22.244,59) a carico del Condominio e per 1/3 (pari a € 11.122,30) a carico di
. Dalla data della sentenza decorrono interessi compensativi nella misura legale Controparte_3
sino al soddisfo.
20 A titolo di danno emergente va riconosciuta, altresì, la somma di € 3.502,56 (di cui € 1.980,00 per spese per opere provvisionali e € 1.522,56 per spese per la difesa tecnica), da porre a carico dei resistenti in base alle rispettive accertate responsabilità; trattandosi di debito di valuta, su detta somma decorreranno gli interessi legali codicistici dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Alle ricorrenti e va riconosciuto, altresì, a titolo di risarcimento del danno Parte_3 Pt_2
per il mancato godimento dell'immobile, l'importo di € 4.200,00, da porre a carico dei resistenti in base alle rispettive accertate responsabilità, oltre interessi compensativi nella misura legale fino al soddisfo.
Le spese di lite – relativamente al presente giudizio e a quello per ATP - seguono la soccombenza,
ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste per 2/3 a carico del Controparte_6
e per 1/3 a carico del sig. ; le stesse si liquidano con applicazione dei
[...] Controparte_3
parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio del decisum, in ragione dello scaglione di riferimento da € 26.000,01 a € 52.000,00; va precisato che vengono applicati i valori medi previsti dal cennato scaglione di riferimento, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e in ragione dell'importo complessivamente liquidato a titolo risarcitorio.
Le spese della C.T.U. espletata nel procedimento di A.T.P. vanno poste per 2/3 a carico del
Condominio Via Degli Archi n. 10 in Sorrento e per 1/3 a carico di . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
21 1) Dichiara che la responsabilità, in ordine alla produzione dei danni subìti all'immobile sito al secondo piano di Via Degli Archi n. 10 in Sorrento, di cui è nudo proprietario Parte_1
e di cui sono usufruttuarie e , è da imputare per
[...] Parte_3 Parte_2
2/3 al Condominio Via Degli Archi n. 10 in Sorrento, in persona dell'amministratore p.t., e per 1/3 al condomino;
Controparte_3
2) Condanna il Condominio Via Degli Archi n. 10 in Sorrento, in persona dell'amministratore p.t., a procedere alla immediata esecuzione dei lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni provenienti dal tetto del fabbricato condominiale consistenti nell'adeguata copertura del tetto a falde di tegole in cotto che ricopre il locale sottotetto,
come indicato nella C.T.U. a firma dell'ing. allegata in atti;
Persona_2
3) Condanna il Condominio Via Degli Archi n. 10 in Sorrento, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
unitariamente, della somma di € 22.244,59, oltre Iva ( in caso di prova del relativo esborso), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo,
nonché al pagamento in favore di , e Controparte_3 Parte_1 Parte_2
della somma di € 11.122,30, oltre Iva ( in caso di prova del relativo esborso) Parte_3
e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
4) Condanna il Condominio Via Degli Archi n. 10 in Sorrento, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
unitariamente, della somma di euro 2.335,04, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo, nonché al pagamento in favore Controparte_3
di , e , unitariamente, della somma di euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
1.167,52, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo;
5) Condanna il Condominio Via Degli Archi n. 10 in Sorrento, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di e della somma, Parte_2 Parte_3
22 unitariamente, di euro 2.800,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo, nonché al pagamento in favore di e Controparte_3 Parte_2
, unitariamente, della somma di euro 1.400,00, oltre interessi legali dalla Parte_3
data della pubblicazione della sentenza al soddisfo;
6) Condanna il Condominio Via Degli Archi n. 10 in Sorrento, in persona dell'amministratore p.t., e , rispettivamente nella misura di 2/3 e di 1/3, al pagamento delle Controparte_3
spese di lite in favore di , e , che liquida, Parte_1 Parte_3 Parte_2
unitariamente, in € 786,00 per esborsi, euro 4.011,00 per compensi della procedura di
A.T.P. ed € 7.616,00 per compensi del presente giudizio, oltre iva e c.p.a., se dovuti, ed oltre rimborso generale elle spese al 15%;
7) Pone definitivamente le spese di C.T.U. della procedura di A.T.P. per 2/3 a carico del in Sorrento e per 1/3 a carico di . Controparte_6 Controparte_3
Torre Annunziata, in data 2.5.2024
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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