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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 10078/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell''11 aprile 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
nato il [...] a [...] e residente a Leverano (LE), Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati Silvia De Maglio e Silvia
Giannelli
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati CP_1
Salvatore Graziuso, Renato Vestini e Anna Paola Ciarelli
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 7/10/2020, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione n. 15044233 categoria IO – espone che con missiva del CP_ 31/10/2018, ricevuta il 20/11/2018, l' comunicava di aver provveduto, sulla base dei redditi comunicati per l'anno 2016, al ricalcolo della predetta pensione rideterminando l'integrazione al trattamento minimo e chiedeva la restituzione della somma di € 4.876,96, secondo l'ente indebitamene corrisposta nel periodo da Gennaio
2017 a Novembre 2018, rappresenta che successivamente, con missiva del 26/9/2019,
l' reiterava la richiesta di pagamento dell'indebito, rappresenta di aver proposto, CP_2 invano, ricorso amministrativo avverso i predetti provvedimenti in data 14/11/2019, e deduce insussistenza dell'indebito, affermando che la somma dei propri redditi e di quelli della propria coniuge non ha superato i limiti per il diritto a percepire l'integrazione al trattamento minimo negli anni 2017 e 2018.
Tanto premesso, esposto e rilevato, parte ricorrente chiede testualmente:
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“a) accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme di cui al provvedimento di indebito del
31/10/2018 nonchè del 26/09/2019, identificato dall' con il numero pratica CP_1
14596169, di importo pari ad Euro 4.876,96, con diritto del Sig. a Parte_1 trattenere quanto percepito;
b) in estremo subordine, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme di cui al provvedimento di indebito del 31/10/2018 nonchè del 26/09/2019, relativamente al periodo dal gennaio 2018 al dicembre 2018, di importo pari ad euro 2.248,62, con diritto del ricorrente a trattenere quanto percepito;
c) per l'effetto, condannare l' alla restituzione in favore del ricorrente delle somme CP_2 eventualmente trattenute per l'indebito per cui è causa;
d) ed ancora, condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”. CP_ Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale chiede il rigetto del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato, spiegando che l'indebito deriva da una ricostituzione d'ufficio del 31/10/2018, effettuata sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2016, all'esito della quale è stato accertato un reddito superiore al limite di legge per il diritto a percepire l'integrazione al trattamento minimo secondo i calcoli esposti in memoria.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Occorre in primo luogo ricordare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, CP_2 peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio
2011).
Si deve, inoltre, osservare che il Decreto Legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983 n. 638, all'art.6 recita:
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1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:
a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un
2 importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno;
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo.
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.
2. Qualora il reddito, come determinato ai commi precedenti, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.
3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito;
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.
4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge
13 aprile 1977, n. 114. 5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.
6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non integrata è determinato, all'atto della cessazione del diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza della
3 pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute.
7. L'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato ai sensi del comma 6.
8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui all'articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è moltiplicato per
5,74, restando con ciò assorbiti gli aumenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
In ogni caso l'importo mensile della pensione così determinata non può superare né il limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n.
903, né l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. È, tuttavia, fatto salvo l'eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
9. In attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sarà annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1 gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all'articolo 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all'anno 1965.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano altresì alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica intervenuti dalla data di decorrenza della pensione.
10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti:
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2038
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1346
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3003
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2731
1983 . .. . . 1,2126
10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono rivalutati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo capitario di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non modificano l'ammontare della contribuzione base dovuta per l'anno 1983. 11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano più titolari.
4 11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato.
11-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.
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Quanto alla disciplina dell'indebito relativo all'integrazione al trattamento minimo, si deve ritenere che tale beneficio partecipi della stessa natura del trattamento – assistenziale o previdenziale – cui accede
Occorre, infatti, richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 847 del 2024, secondo cui “la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento – assistenziale o previdenziale – cui accede”, principio che si ritiene applicabile anche alla integrazione al trattamento minimo.
Pertanto, poiché nel caso di specie l'integrazione al trattamento minimo asseritamente non dovuta è stata versata su una pensione cat. IO, deve ritenersi che si verta in materia di indebito previdenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali, con conseguente applicabilità degli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91.
Occorre, quindi, richiamare tali norme.
L'art.52 Legge n. 88/89 prevede che: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 Legge 412/91 recita: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si
5 interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2.L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i CP_ quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica. (articolo introdotto dall'art.16, comma 8, lettera a) del D.L.9/2/2012 N.5, convertito in Legge 4 aprile 2012 n.35) 3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo
1988, n.93 si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto legge 9 dicembre
1987, n.495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Occorre, inoltre, richiamare il principio affermato, da ultimo con Ordinanza n.29689 del
19/11/2024, dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di indebito previdenziale,
l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve CP_1 procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”. Con la sentenza n. 3802 del 08/02/2019 la Corte di
Cassazione ha anche precisato che “la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in CP_ sé all'ambito degli errori :S: e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola della ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto per l'art. 13, comma 2”. CP_ Tanto premesso, si deve rilevare che nella missiva del 31/10/2018, inviata da , si legge: “la informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della sua pensione numero 15044233 categoria IO a decorrere dal 1 gennaio 2016, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2016. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo…..Pertanto dal gennaio 2016 al luglio 2018 lei ha
6 ricevuto un pagamento superiore a quello dovuto per un importo complessivo di euro
4.876,96”.
Da questa missiva si evince che l'assegno IO è stato ricalcolato nel 2018 a seguito della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016 e che dal ricalcolo è scaturita un'indebita erogazione della prestazione nell'arco temporale che va da gennaio 2017 a novembre
2018, per l'importo complessivo di € 4.876,96 (di cui € 2.628,34 nel 2017 ed € 2.248,62 nel 2018).
Nella memoria di costituzione parte convenuta afferma che il ricalcolo è stato effettuato sulla base dei dati reddituali pervenuti dall'Agenzie delle Entrate. CP_ Deve, quindi, ritenersi che abbia provveduto nei termini di cui all'art. 13 c. 2 della l. n. 412 del 1991. CP_ Parte ricorrente sostiene che avrebbe erroneamente calcolato i redditi da confrontare con i limiti di legge e allega al ricorso documentazione relativa ai redditi percepiti e dichiarati, anche dal proprio coniuge, negli anni 2016, 2017 e 2018.
A fronte dei rilievi del ricorrente sui calcoli esposti da parte convenuta, nulla ha dedotto CP_ l' .
Deve, invero, rilevarsi che la produzione documentale operata dal ricorrente risulta CP_ parziale, posto che le CU allegate, in cui l è indicato quale soggetto erogatore, sono prive delle pagine in cui sono indicati gli importi dei redditi da pensione.
Tali importi, tuttavia, si evincono dai modelli 730 allegati, pertanto deve ritenersi che quanto allegato sia sufficiente a verificare la sussistenza o meno del diritto a percepire la CP_ prestazione chiesta in restituzione da .
Quanto all'anno 2017 e, quindi, ai redditi percepiti dal ricorrente e dal proprio coniuge nell'anno 2016 si rileva quanto segue.
Nella memoria di costituzione parte convenuta afferma che: “Per l'anno 2017 viene superato il limite previsto per un totale reddituale di euro 22.225,00. Infatti: === Reddito ricorrente: €uro 9.961,00 (lavoro dipendente 2016) ed €uro 348,00 (immobili). ===
Reddito del coniuge del ricorrente: €uro 11.916,00 (lavoro dipendente 2016)”.
Orbene, dal modello 730/2017 relativo i redditi percepiti nel 2016 da , Parte_1 allegato al ricorso, precisamente dal relativo quadro C), emerge che il ricorrente ha percepito la somma € 6.524,00 a titolo di reddito da pensione (è, infatti, indicato il codice
1) e la somma di € 2.841,00 a titolo di reddito da lavoro dipendente e/o assimilato (è, infatti, indicato il codice 2); inoltre nel prospetto di liquidazione risultano € 92,00 a titolo di reddito dominicale, € 119,00 a titolo di reddito da fabbricati ed € 385,00 a titolo di reddito da abitazione principale ed € 9.961,00 quale reddito complessivo.
Deve, quindi, ritenersi che l' , nei calcoli sviluppati per determinare il reddito da CP_2 confrontare con i limiti di legge, abbia erroneamente preso in considerazione, quale reddito da lavoro dipendente percepito dal ricorrente, l'importo di € 9.961,00, che, invece, è il reddito complessivo.
Pertanto, parte convenuta ha erroneamente considerato anche l'importo della pensione
IO del ricorrente e della casa di abitazione, così violando il disposto dell'art. 6 c. 1 bis del
7 D.L. 12 settembre 1983 n. 463, sopra riportato, secondo cui il reddito familiare va considerato escludendo l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.
Ai sensi della normativa, pertanto, l'importo da considerare quale reddito percepito da
è quello di € 3.052,00 (9.961,00 – 6.524,00 – 385,00). Parte_1
Quanto ai redditi percepiti da , si rileva che gli stessi sono pari ad € Controparte_4
11.816,00, importo indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2017 del ricorrente quale reddito complessivo del coniuge. Anche sotto questo profilo, quindi, CP_
non ha preso in considerazione l'importo corretto, posto che a titolo di reddito del coniuge per l'anno 2017 in memoria viene erroneamente indicato quello di € 11.916,00.
Pertanto, considerato che il reddito familiare è pari ad € 14.868 (3.052,00 + 11.816,00) e il limite di legge per l'anno 2017 è pari ad € 17.474,73, deve ritenersi che parte ricorrente abbia dimostrato il proprio diritto a percepire l'integrazione al trattamento minimo per l'anno 2017.
Quanto al diritto relativo all'anno 2018 e, quindi, ai redditi percepiti dal ricorrente e dal proprio coniuge nell'anno 2017, si rileva quanto segue.
Nella memoria di costituzione parte convenuta afferma che: “per l'anno 2018 viene superato il limite previsto per un reddito complessivo di euro 24871,00. Infatti: ===
Reddito del ricorrente: €uro 2843,00 (lavoro dipendente 2017) ed €uro 358,00
(immobili); === Reddito del coniuge del ricorrente: €uro 11653,00 (lavoro dipendente anno 2017) ed euro 10017,59 (pensione IO 19502205 liquidata nell'anno 2018 con decorrenza 05/2016)”.
Orbene, dal modello 730/2018 relativo i redditi percepiti nel 2017 da , Parte_1 allegato al ricorso, precisamente dal relativo quadro C) emerge che il ricorrente ha percepito la somma € 6.534,00 a titolo di reddito da pensione (è, infatti, indicato il codice
2) ed ha effettivamente percepito la somma di € 2.843,00 a titolo di reddito da lavoro CP_ dipendente e/o assimilato (è, infatti, indicato il codice 1), pertanto per il 2017 ha correttamente escluso dal calcolo il reddito da pensione.
L' , tuttavia, ha erroneamente indicato l'importo di € 358,00 quale reddito CP_2 derivante da immobili, posto che nel prospetto di liquidazione del modello 730/2018 risultano € 92,00 a titolo di reddito dominicale, € 119,00 a titolo di reddito da fabbricati ed € 385,00 a titolo di reddito da abitazione principale e € 9.973,00 quale reddito complessivo.
I redditi percepiti da da considerare sono, quindi, pari ad € 3.054 Parte_1
(9.973,00 – 6.534,00 – 385,00). CP_ Quanto ai redditi percepiti da , deve rilevarsi che ha erroneamente Controparte_4 indicato la somma di € 10.017,59 quale reddito da “pensione IO 19502205 liquidata nell'anno 2018 con decorrenza 05/2016”.
Dal relativo modello TE08 allegato alla memoria di costituzione emerge, infatti, che tale pensione è stata liquidata con provvedimento del 13/04/2018, con decorrenza
01/05/2016, che l'importo dell'assegno per il 2017 è pari ad € 287,77 e che sono stati calcolati arretrati per l'importo di € 7.689,72, di cui solo € 3.741,14 relativi al 2017.
8 È, quindi, quest'ultimo l'importo da considerare quale reddito da pensione percepito da nel 2017, posto che la norma sopra citata stabilisce che vanno escluse Controparte_4
“le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata” e che sul punto si sono anche espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.12796/2005 con la quale, superando il contrasto rimesso al loro esame, hanno chiarito che “Salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poichè nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di "cassa".
Deve, quindi, ritenersi che l' , nei calcoli sviluppati per determinare il reddito CP_2 familiare del 2017 da confrontare con i limiti di legge, abbia erroneamente preso in considerazione, quale reddito da pensione percepito dalla coniuge del ricorrente la somma di € 10.017,59, laddove, invece, avrebbe dovuto considerare quella di € 3.741,14.
Sommando il predetto importo a quello di € 11.745,00, indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2018 del ricorrente quale reddito complessivo del coniuge, si ottiene il reddito da considerare come percepito da nell'anno 2017, che Controparte_4
è pari ad € 15.486,14.
Pertanto, considerato che il reddito familiare è pari ad € 18.540,14 (€ 3.054 del ricorrente e € 15.486,14 della moglie) e il limite di legge per l'anno 2018 è pari ad €
17.667,00, deve ritenersi accertato che parte ricorrente non aveva diritto a percepire l'integrazione al trattamento minimo nell'anno 2018 e che, pertanto, la relativa somma è CP_ legittimamente chiesta in restituzione dall' .
Deve, infine, rilevarsi che nel provvedimento di indebito del 31/10/2018, con cui viene chiesta in restituzione la complessiva somma di € 4.876,96, viene indicato (cfr modello
TE08 allegato al ricorso - tabella “variazioni annuali” a pag 3) l'importo di € 2.628,34 con riferimento all'anno 2017 e l'importo di € 2.246,62 con riferimento all'anno 2018.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si ritiene che la somma di € 2.628,34 chiesta in restituzione dall'Istituto per l'anno 2017 debba essere dichiarata non dovuta e che, invece, il ricorso debba essere respinto con riferimento alla somma di € 2.246,62 chiesta in restituzione per l'anno 2018, che deve, quindi, essere restituita dal ricorrente.
Stante la parziale soccombenza attorea, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
9 in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta la somma di cui alle comunicazioni del 31/10/2018 e del 26/09/2019 nella sola parte eccedente l'importo di CP_
€ 2.246,62, che resta dovuto dal ricorrente ad .
Compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, 11 aprile – 6 Maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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