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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11377 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 14747/2023 Provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. Il giudice, lette le note depositate dall' , pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. CP_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 14747 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ND AN, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, Piazza Garibaldi 3, APPELLANTE E
, c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Foglia, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via Toledo n. 256, APPELLATA NONCHE' c.f.: in persona del Controparte_3 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia per legge in Napoli alla via A. Diaz n. 11, APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio innanzi al giudice di pace l'agente della riscossione e Pt_1
l'ente impositore, con citazione in riassunzione del Controparte_3 ricorso precedentemente proposto innanzi la Commissione Tributaria, avverso la cartella n. 0712180024715772000, notificata a suo dire il 01.02.2019, relativa a multe, ammende e sanzioni pecuniarie elevate dall'ente impositore per la sottrazione di energia elettrica. pagina 1 di 4 Nell'eccepire l'inesistenza della pretesa creditoria, stante l'assoluzione dai reati ex artt. 624 e 625 c.p. connessi al medesimo fatto storico da cui sono scaturite le sanzioni amm.ve, chiese l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_4 rigetto, mentre l' rimase contumace. Controparte_3
Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 42957/2022, dichiarò inammissibile la domanda, sull'erroneo presupposto che la stessa traesse origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite dell'estratto di ruolo, compensando le spese di lite. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo il vizio di ultrapetizione e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per aver il giudice a quo erroneamente ritenuto inammissibile la domanda, ritualmente proposta per impugnare la cartella di pagamento regolarmente notificata e non un mero estratto di ruolo. Pertanto, ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese con attribuzione. Si sono costituiti l' e l' Controparte_4 Controparte_3 hiedendo il rigetto dell'appello. Il concessionario della riscossione ha eccepito
[...] altresì l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. L'appello è infondato. In via preliminare, ne va affermata l'ammissibilità, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato dal sig.
. Pt_1
Sempre in via preliminare, va rilevato il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado. Il Giudice di prime cure ha operato una ricostruzione fattuale e processuale della vicenda totalmente avulsa dal thema decidendum, in violazione dell'all'art. 112 c.p.c. Invero, con la sentenza gravata il giudice di pace ha motivato e deciso circa l'impugnazione avverso un estratto di ruolo dichiarata inammissibile alla luce del recente orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 26283/2022, che ha chiarito la portata del disposto normativo ex art. 3bis, L. 146/2021 che disciplina l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, erroneamente valutando la domanda di parte attrice, avente ad oggetto, invece, un'opposizione a carella di pagamento, la cui regolare notifica è pacificamente ammessa, per dolersi dell'inesistenza della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti, motivo del tutto pretermesso. Affermata, dunque, l'ultrapetizione della sentenza impugnata, si impone l'obbligo di pronunciarsi nel merito della domanda, proposta con l'atto di citazione in primo grado. Questo il principio più volte affermato dal giudice di legittimità, secondo cui il giudice di
pagina 2 di 4 appello, che accerti un vizio di extrapetizione – ed è pacifico che ultrapetizione ed extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio, sono identici sotto il profilo del trattamento – a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (Cass. civ. n. 13892/2005; conf. Cass. civ. n. 12570/2019). Ciò premesso, l'appellante ha proposto in primo grado opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 0712180024715772000, deducendo l'inesistenza della pretesa sottesa, relativa a multe, ammende, e sanzioni pecuniarie, stante l'assoluzione dai reati ex artt. 624 e 625 c.p. disposta con sentenza emessa in data 28.10.2016 a definizione del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Napoli Nord. L'opponente, dunque, contesta il merito della pretesa creditoria e l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte del concessionario, assumendo l'illegittimità dell'atto impositivo, chiedendone l'annullamento. Dai documenti depositati da si evince che la cartella non è stata notificata nella data CP_1 indicata dall'opponente (1/02/2019) ma il 24/11/2018. Da ciò consegue che il ricorso già proposto innanzi al giudice tributario e notificato il 26-27/02/2019 non può costituire una opposizione di natura recuperatoria. Pertanto, non essendo più contestabile la cartella, non è possibile ridiscutere il merito della pretesa. Discendendo l'inammissibilità dell'opposizione da quanto esposto, rimane irrilevante la documentazione pur prodotta dall' Controparte_5
2 (che era stata malamente citata in primo grado presso la sede territoriale in violazione
[...] del principio di cui al precedente citato nell'ordinanza dell'8/05/2025, esistendo, infatti, una deroga normativa che consente di convenire l' sede territoriale solo per i CP_4 giudizi innanzi al giudice tributario), afferente agli atti sottesi alla cartella opposta e, nello specifico, il verbale di contestazione prot. n. 46925/RU notificato il 15.05.2017 con racc.ta A/R n. 14373851406-8, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 27.06.2017, e l'atto di contestazione di sanzioni amministrative, prot. n. 48357/RU, notificato il 20.10.2017 con racc.ta A/R n. 14373798499-9. Solo ad abundantiam si osserva che, nel caso di specie, trova applicazione il disposto di cui all'art. 59, c. 1 e 3, d.lgs. 504/1995 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa
“indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato”. A nulla rileva, dunque, la sentenza penale di assoluzione nei confronti del sig. , Pt_1 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 28.10.2016. Ne consegue il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, senza istruttoria (Cass. 10206 del 16/04/2021).
pagina 3 di 4 Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il sig. al pagamento, in favore dell' e dell' Parte_1 CP_1 [...]
delle competenze di lite, che liquida per ciascuna parte in € Controparte_3
232,00, oltre spese generali al 15% sui compensi, cpa e iva come per legge,
- ex art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Napoli, il 3/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 14747 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ND AN, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, Piazza Garibaldi 3, APPELLANTE E
, c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Foglia, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via Toledo n. 256, APPELLATA NONCHE' c.f.: in persona del Controparte_3 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia per legge in Napoli alla via A. Diaz n. 11, APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio innanzi al giudice di pace l'agente della riscossione e Pt_1
l'ente impositore, con citazione in riassunzione del Controparte_3 ricorso precedentemente proposto innanzi la Commissione Tributaria, avverso la cartella n. 0712180024715772000, notificata a suo dire il 01.02.2019, relativa a multe, ammende e sanzioni pecuniarie elevate dall'ente impositore per la sottrazione di energia elettrica. pagina 1 di 4 Nell'eccepire l'inesistenza della pretesa creditoria, stante l'assoluzione dai reati ex artt. 624 e 625 c.p. connessi al medesimo fatto storico da cui sono scaturite le sanzioni amm.ve, chiese l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_4 rigetto, mentre l' rimase contumace. Controparte_3
Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 42957/2022, dichiarò inammissibile la domanda, sull'erroneo presupposto che la stessa traesse origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite dell'estratto di ruolo, compensando le spese di lite. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo il vizio di ultrapetizione e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per aver il giudice a quo erroneamente ritenuto inammissibile la domanda, ritualmente proposta per impugnare la cartella di pagamento regolarmente notificata e non un mero estratto di ruolo. Pertanto, ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese con attribuzione. Si sono costituiti l' e l' Controparte_4 Controparte_3 hiedendo il rigetto dell'appello. Il concessionario della riscossione ha eccepito
[...] altresì l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. L'appello è infondato. In via preliminare, ne va affermata l'ammissibilità, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato dal sig.
. Pt_1
Sempre in via preliminare, va rilevato il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado. Il Giudice di prime cure ha operato una ricostruzione fattuale e processuale della vicenda totalmente avulsa dal thema decidendum, in violazione dell'all'art. 112 c.p.c. Invero, con la sentenza gravata il giudice di pace ha motivato e deciso circa l'impugnazione avverso un estratto di ruolo dichiarata inammissibile alla luce del recente orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 26283/2022, che ha chiarito la portata del disposto normativo ex art. 3bis, L. 146/2021 che disciplina l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, erroneamente valutando la domanda di parte attrice, avente ad oggetto, invece, un'opposizione a carella di pagamento, la cui regolare notifica è pacificamente ammessa, per dolersi dell'inesistenza della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti, motivo del tutto pretermesso. Affermata, dunque, l'ultrapetizione della sentenza impugnata, si impone l'obbligo di pronunciarsi nel merito della domanda, proposta con l'atto di citazione in primo grado. Questo il principio più volte affermato dal giudice di legittimità, secondo cui il giudice di
pagina 2 di 4 appello, che accerti un vizio di extrapetizione – ed è pacifico che ultrapetizione ed extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio, sono identici sotto il profilo del trattamento – a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (Cass. civ. n. 13892/2005; conf. Cass. civ. n. 12570/2019). Ciò premesso, l'appellante ha proposto in primo grado opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 0712180024715772000, deducendo l'inesistenza della pretesa sottesa, relativa a multe, ammende, e sanzioni pecuniarie, stante l'assoluzione dai reati ex artt. 624 e 625 c.p. disposta con sentenza emessa in data 28.10.2016 a definizione del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Napoli Nord. L'opponente, dunque, contesta il merito della pretesa creditoria e l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte del concessionario, assumendo l'illegittimità dell'atto impositivo, chiedendone l'annullamento. Dai documenti depositati da si evince che la cartella non è stata notificata nella data CP_1 indicata dall'opponente (1/02/2019) ma il 24/11/2018. Da ciò consegue che il ricorso già proposto innanzi al giudice tributario e notificato il 26-27/02/2019 non può costituire una opposizione di natura recuperatoria. Pertanto, non essendo più contestabile la cartella, non è possibile ridiscutere il merito della pretesa. Discendendo l'inammissibilità dell'opposizione da quanto esposto, rimane irrilevante la documentazione pur prodotta dall' Controparte_5
2 (che era stata malamente citata in primo grado presso la sede territoriale in violazione
[...] del principio di cui al precedente citato nell'ordinanza dell'8/05/2025, esistendo, infatti, una deroga normativa che consente di convenire l' sede territoriale solo per i CP_4 giudizi innanzi al giudice tributario), afferente agli atti sottesi alla cartella opposta e, nello specifico, il verbale di contestazione prot. n. 46925/RU notificato il 15.05.2017 con racc.ta A/R n. 14373851406-8, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 27.06.2017, e l'atto di contestazione di sanzioni amministrative, prot. n. 48357/RU, notificato il 20.10.2017 con racc.ta A/R n. 14373798499-9. Solo ad abundantiam si osserva che, nel caso di specie, trova applicazione il disposto di cui all'art. 59, c. 1 e 3, d.lgs. 504/1995 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa
“indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato”. A nulla rileva, dunque, la sentenza penale di assoluzione nei confronti del sig. , Pt_1 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 28.10.2016. Ne consegue il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, senza istruttoria (Cass. 10206 del 16/04/2021).
pagina 3 di 4 Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il sig. al pagamento, in favore dell' e dell' Parte_1 CP_1 [...]
delle competenze di lite, che liquida per ciascuna parte in € Controparte_3
232,00, oltre spese generali al 15% sui compensi, cpa e iva come per legge,
- ex art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Napoli, il 3/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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