Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1743/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marozzi Giulia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 1743/2020 RG promosso da:
(p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Plazzogna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo;
- parte opponente - contro
, in persona del Controparte_2 curatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Rosso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo;
- parte opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - responsabilità per inadempimento
CONCLUSIONI
Per la parte opponente, come da atto di citazione in opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, in forza di tutti i motivi in fatto e in diritto sopra esposti,
In via pregiudiziale
• Accertarsi e dichiararsi, in relazione all'emissione sia del decreto ingiuntivo n.
487/2020 sia alla cognizione del presente giudizio di opposizione, l'incompetenza
1
• Per l'effetto dichiararsi nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 487/2020 emesso dal Tribunale della Spezia.
In via preliminare
Rigettarsi, ove richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ai sensi dell'art.
648 c.p.c.
Nel merito
• Revocare, annullare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
487/2020 emesso dal Tribunale della Spezia, perché infondato, ingiusto e illegittimo in fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto.
• Accertarsi e dichiararsi il grave e colpevole inadempimento di Controparte_2
alle proprie obbligazioni contrattuali con riferimento ai mandati aventi a
[...]
oggetto i containers nn. TTNU8457917, SLZU9312975, MEDU9055394 e
CARU3086876.
• Per effetto di quanto sopra, accertarsi che nulla è dovuto da in favore di CP_1
per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e Controparte_2 condannarsi quest'ultima, in via riconvenzionale, al risarcimento in favore di CP_1
di tutti i danni dalla stessa subiti, che si quantificano in €. 25.128,00 ovvero nella
[...]
diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
• In subordine, nel denegato caso di accertamento di un diritto di credito vantato da nei confronti di ridursi lo stesso nella Controparte_2 CP_1
minor somma che risulterà di giustizia e disporne in ogni caso la compensazione con il controcredito che verrà a sua volta accertato in favore di nei confronti di CP_1
Controparte_2
• Con vittoria dei compensi di lite, oltre a spese e accessori di legge.''
Per la parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa,
• In via pregiudiziale confermare, per le ragioni meglio espresse in narrativa, la
2 competenza ex art 20 c.p.c del Tribunale della Spezia con rigetto dell'avversa eccezione di incompetenza territoriale in favore del Foro di Padova, confermando quindi il decreto ingiuntivo
n.4872020 della cui opposizione si tratta.
• In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
487/2020 del Tribunale della Spezia non essendo l'opposizione fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione.
• Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo n. 487/2020 emesso dal Tribunale della
Spezia in quanto legittimo e fondato anche per le ragioni meglio espresse in narrativa;
• Accertare che nessun inadempimento contrattuale rispetto ai mandati relativi ai container nn. TTNU8457917, SLZU9312975, MEDU9055394 e CARU3086876 può imputarsi ad e, per l'effetto, che nessun risarcimento per le poste precisate CP_2 da risulta a quest'ultima dovuto. CP_1
• In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di poste di risarcimento a favore di nei confronti di per le causali di cui in atti, disporne la CP_1 CP_2
compensazione con il credito vantato da nei confronti di e portato nel CP_2 CP_1
decreto ingiuntivo n. 487/202
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge.''
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 13 ottobre 2020, la società proponeva CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 487/2020, emesso in favore dell' Controparte_2
per il pagamento di € 7.593,39 (oltre interessi e spese legali) per le fatture
[...] rimaste insolute relative alle pratiche doganali espletate in favore dell'odierna opponente.
Il decreto ingiuntivo era stato concesso, avendo allegato: CP_2
- di essere stata incaricata, tra la fine del 2019 ed inizio del 2020, dalla al CP_1
disbrigo delle necessarie pratiche doganali presso il porto di La Spezia;
- di avere emesso, di conseguenza, le fatture nn. 61/2020 – 201/2020 – 278/2020 –
300/2020 – 1542/2020 – 1573/2019 – 132/2020 – 297/2020 – 298/2020 – 299/2020 –
301/2020 per un totale complessivo di € 18.982,03;
- che solo a seguito della diffida e messa in mora saldava solo parte delle predette CP_1
3 fatture per un importo complessivo di € 11.389,64;
- che, ad oggi, non ha provveduto al pagamento del residuo importo pari ad € CP_1
7.593,39.
Con l'atto di opposizione allegava: CP_1
- di essersi avvalsa, a partire dal 2015, dei servizi offerti dallo spedizioniere doganale senza stipulare un contratto scritto che regolasse i rispettivi obblighi;
CP_2
- che nella prassi BA conferiva di volta in volta mandato a che, una volta CP_2
accettato, veniva formalizzato con la nomina della stessa nella polizza di carico;
- che svolgeva le sue prestazioni subito dopo l'arrivo di ogni container in porto, CP_2
garantendo il pagamento dei diritti doganali e delle spese portuali per conto di , CP_1
facendo sì che il carico arrivasse a destinazione entro al massimo tre giorni, e a conclusione di tutte le operazioni emetteva fattura, il cui pagamento era solitamente previsto in 60 giorni per i servizi resi da ed entro 10/15 giorni per i diritti CP_2
doganali garantiti dalla stessa opponente;
- che, alla fine di febbraio 2020, decideva unilateralmente di non svolgere alcune CP_2
pratiche di importazione affidatele, così determinando la sosta presso il Porto di La
Spezia di quattro containers contenenti zucche fresche e zenzero cristallizzato, sino al saldo, da parte di , di diverse fatture relative a mandati pregressi rimaste insolute, CP_1 come emerge dall'email del 27.02.2020 (doc. 4 atto di citazione); in particolare, si tratta dei seguenti containers:
- container n. TTNU8457917, arrivato il 25.02.2020, rimasto fermo in porto per giorni 15;
- container n. SLZU9312975, arrivato il 3.03.2020, rimasto fermo in porto per giorni 15;
- container MEDU6055394, arrivato l'11.03.2020, rimasto fermo per 9 giorni;
- container n. CARU3086876, arrivato il 25.02.2020, rimasto fermo in porto per giorni 14;
- che provvedeva tempestivamente a contestare la legittimità del comportamento CP_1 di e, per sollecitare l'adempimento da parte della stessa delle pratiche doganali, CP_2
pagava immediatamente la fattura n. 186/2020, avente ad oggetto i diritti doganali del carico n. TTNU8457917;
- a metà marzo 2020, eseguiva le sue prestazioni, inviando la merce che, però, CP_2
4 all'arrivo risultava in parte ammuffita e di conseguenza invendibile;
- nelle more riceveva dall'Agenzia Marittima Le Navi s.p.a. diffida di CP_1 pagamento per € 7.128,00 a titolo di addebito per le soste portuali prolungate dei tre container;
- successivamente l'odierna opponente provvedeva al pagamento delle fatture relative alle prestazioni rese da in ordine ai precedenti mandati, mentre rifiutava di CP_2
adempiere al pagamento delle fatture oggetto di decreto ingiuntivo che non erano ancora state emesse nel momento in cui si rifiutava di adempiere alle proprie CP_2
obbligazioni (ad eccezione della fattura n. 132/2020 che non era ancora scaduta nel momento in cui si rendeva inadempiente); CP_2
In particolare le fatture oggetto di contestazione sono:
- le nn. 132/2020 e 297/2020 riguardanti il container n. SLZU9312975 rimasto fermo in porto per giorni 15;
- la n. 298/2020 riguardante il container n. TTNU8457917 rimasto fermo in porto per giorni 15;
- la n. 299/2020 riguardante il container n. CARU3086876 rimasto fermo in porto per giorni 14;
Così ricostruiti i fatti, l'opponente preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale della Spezia in favore del Tribunale di Padova;
contestava l'an ed il quantum debeatur, poiché gli importi relativi non sarebbero stati oggetto di contrattazione con controparte e in ogni caso perché non provati, non essendo stati allegati gli estratti autentici delle scritture contabili;
eccepiva l'inadempimento di e l'illegittimità dell'eccezione di inadempimento da quest'ultima mossa, CP_2
siccome fondata sul mancato pagamento da parte di di fatture relative a CP_1
precedenti mandati;
in subordine, nel caso di accertamento di un diritto di credito vantato da quest'ultima, chiedeva la riduzione di quanto dovuto;
infine, formulava domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del tardivo adempimento da parte di CP_2
La società opposta si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta del 31.12.2020, contestando integralmente l'atto di opposizione, e in particolare rilevando:
- che il pagamento delle fatture avvenne solo nel mese di giugno 2020 (primo bonifico del 25/06/2020 per € 7.233,09, dopo formale messa in mora da parte di e CP_2
5 secondo bonifico del 09/07/2020 per € 4.156,55) e che aveva disatteso una CP_1 proposta di piano di pagamento rateale avanzata dall'opposta;
- che le pratiche di sdoganamento relative ai quattro container di cui lamenta CP_1
l'illegittima “sosta forzata” in porto erano state espletate con le solite modalità, ovvero tempestivamente, e che i ritardi ed i conseguenti danni lamentati non erano imputabili all' ma al ritardo nel pagamento delle spese di sbarco (container CP_2
TTNU8457917) e dei diritti doganali (container MEDU9055394- container
CARU3086876), oltre che nel mancato invio di documenti (container SZLU9312975) imputabili esclusivamente alla;
CP_1
Con ordinanza del 22.01.2021, veniva respinta l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, 6° co. c.p.c., si svolgeva l'istruttoria orale.
All'udienza del 31/05/2023, le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Dato atto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (con sent. CP_2
21/2023 del 24/05/2023) con ordinanza del 16/08/2023, all'udienza del 20/09/2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c.
Il processo veniva riassunto nei termini di legge.
Con provvedimento del 28/05/2024 le parti venivano autorizzate a precisare le proprie conclusioni mediante note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Così ricostruiti i fatti, devono essere rigettate le domande avanzate dall'opponente.
Preliminarmente, si osserva che non può essere accolta l'eccezione di incompetenza spiegata. Deve ritenersi, infatti, che l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per l'opera prestata sia liquida. Il fatto che non vi sia un contratto scritto tra le parti non vale a ritenere che il corrispettivo non sia stato determinato in modo preciso dalle stesse. E' semmai vero il contrario, dal momento che le parti intrattengono una relazione contrattuale sin dal 2015, come emerge dalle e-mail scambiate, cosicché deve ritenersi che il corrispettivo per l'attività prestata sia stato condiviso negli anni e dunque il relativo ammontare risulti dall'accordo verbale tra le stesse. Inoltre, dalle
6 conversazioni intercorse sino al giugno 2020 (doc. 2 fasc. monitorio), emerge che non era stata mossa alcuna contestazione in relazione al quantum delle fatture emesse da
CP_2
Quanto al credito oggetto del decreto ingiuntivo, fondato sulle fatture sopra riportate, lo stesso deve ritenersi provato. Come detto, emerge infatti dalle comunicazioni depositate come non vi era stata alcuna contestazione in ordine all'an e al quantum del corrispettivo per i servizi resi, costituiti dal disbrigo delle pratiche doganali relative all'importazione di containers. Tali fatture non risultano pagate da , che non ha provato né tanto CP_1 meno allegato di averlo fatto, deducendo a sua volta l'inadempimento di controparte.
Come noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sull'opposto (attrice in senso sostanziale) l'onere di provare il proprio esatto adempimento
(Sez. 2, Sentenza n. 22666 del 27/10/2009).
Nel caso di specie, ha dimostrato di avere regolarmente adempiuto alle proprie CP_2
obbligazioni nei termini, come emerge dalla deposizione , dipendente Testimone_1
di la cui deposizione è connotata da precisione e chiarezza, con la conseguenza CP_2
che le sue dichiarazioni devono essere ritenute credibili. La stessa ha dimostrato di essere teste genuino, dunque attendibile, dal momento che si è limitata a rispondere solo alle domande relative alle mansioni di sua stretta competenza.
Può dirsi provato pertanto che per ciascuno dei containers abbia effettuato tutti CP_2
passaggi necessari a far ripartire il container quanto prima.
Al riguardo, va evidenziato che non risulta illegittima la condotta del legale rappresentante di il quale riferiva a che, considerati i ritardi nel CP_2 CP_1
pagamento del dovuto in relazione ad altre pratiche, più risalenti, non avrebbe CP_2 proceduto all'anticipazione delle spese di sbarco e a quelle relative ai diritti doganali, come risulta dall'email del 27.02.2020 inviata da legale rappresentante di CP_3
a un proprio consulente (doc. 4) e dalle comunicazioni intercorse tra e CP_2 CP_3
(doc. 7). Non è stato infatti dimostrato da che un tale onere costituisse CP_1 CP_1
oggetto di una precisa obbligazione contrattuale, con la conseguenza che non si ravvisa un comportamento inadempiente da parte di Non costituendo oggetto di CP_2 un'obbligazione a carico di il relativo rifiuto di procedere anticipando le relative CP_2
somme non costituisce eccezione di inadempimento, cosicché non si pone il tema del suo esercizio illegittimo come sostenuto da . CP_1
7 Il decreto ingiuntivo opposto deve dunque essere confermato.
Quanto alla domanda risarcitoria, la medesima resta assorbita dal rigetto della domanda principale. In ogni caso, la stessa risulterebbe improcedibile - considerata la dichiarazione di liquidazione giudiziale nei confronti di avvenuta nelle more CP_2
del giudizio - potendo la medesima essere spiegata unicamente al giudice delegato in sede di ammissione al passivo.
Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari del presente procedimento vengono liquidati in euro 5.077,00 per onorari oltre accessori di legge secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della controversia (compreso in euro 7.593,39) del tipo di procedimento (procedimento ordinario) dell'Autorità Giudiziaria adita
(Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
PQM
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da , per l'effetto, CONFERMA il CP_1
decreto ingiuntivo nr. 487/2020 emesso dal Tribunale della Spezia.
- CONDANNA alla rifusione delle spese di lite nei confronti di CP_1
, che Controparte_4
si liquidano in euro 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, C.P.A. e IVA come per legge.
Così deciso in La Spezia, il 19.03.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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