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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2972/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2972/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LE NO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUTI Controparte_1 P.IVA_1
CLAUDIA
CREDITO COOPERATIVO RN FI BANCA DI CASCIA SOC. COOP. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECCIANI FILIPPO e P.IVA_2 dell'avv. TATTINI GIULIA
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 7.10.2025
pagina 1 di 6 R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. in qualità di erede di ha proposto Parte_1 Persona_1 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. “consumeristica” a seguito della procedura esecutiva immobiliare n. 15/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, attivata da CA di Cascia in forza del decreto ingiuntivo n. 5920/2019.
Ritualmente introdotto il giudizio, l'opponente ha contestato la sussistenza di clausole vessatorie inserite nel contratto di apertura di credito in conto corrente, stipulato tra la CA e per l'importo di € 250.000,00, tra le quali Persona_1
l'obbligo di restituzione del capitale in un'unica soluzione, nonché l'apposizione dell'ipoteca sull'immobile di proprietà di del valore di € 800.000,00 a fronte Parte_1 di un capitale erogato di € 250.000,00 che il finanziato non avrebbe potuto restituire. Ha inoltre contestato l'applicazione di interessi moratori quantificati in misura eccessiva e, come tali, sproporzionati e vessatori. Ha pertanto chiesto sospendersi la provvisoria esecuzione e revocarsi il decreto ingiuntivo. 2. in qualità di cessionaria del credito, si è costituita in Controparte_1 giudizio;
ha assunto che in data 2.05.2022 ha acquistato pro soluto i crediti di Credito Cooperativa RN FI CA e che, per Controparte_2
l'effetto, non è legittimata in relazione alle contestazioni avanzate dall'opponente.
Nel merito, ha comunque dedotto che l'istituto bancario non ha applicato alcuna clausola vessatoria essendo stato il contraente consapevole delle condizioni del contratto e non essendo gli interessi sproporzionati rispetto a quelli praticati sul mercato. Ha pertanto chiesto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. 3. Controparte_3 si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza delle argomentazioni dell'opponente. In particolare, ha osservato, in ordine alle modalità di restituzione delle somme finanziate, tale aspetto non può risultare vessatorio trattandosi di una condizione oggetto di accordo con l'istituto bancario. Rispetto alla contestazione relativa all'applicazione di interessi svantaggiosi, ha precisato di avere previsto interessi calcolati ad un tasso inferiore rispetto al tasso medio. Ha pertanto chiesto rigettarsi la sospensiva, oltre che l'opposizione.
Rigettata la causa di sospensione, la causa è stata trattenuta in decisione.
°°°
pagina 2 di 6 4. La pronuncia della Suprema Corte n. 9479/2023, originata dalle quattro sentenze del 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco;
sentenza in cause riunite C-693/19, 1503, e C831/19, ; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania;
sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), afferma che la stabilità del decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore può essere messa in discussione quanto alla questione dell'assenza di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di esplicita motivazione sul punto nel titolo monitorio
La pronuncia delle Sezioni Unite, dunque, oltre ad imporre per il futuro al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale rafforzato in ordine all'assenza di clausole abusive, ha previsto che, in mancanza, la nullità delle clausole vada rilevata anche d'ufficio in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa ex art. 649 c.p.c.. L'opposizione tardiva “consumeristica”, interpretata in chiave euro-unitaria dalle Sezioni Unite, ha tuttavia un campo di applicazione limitato, ovvero può riguardare solo i profili che attengono all'abusività delle eventuali clausole previste nel contratto, senza che sia possibile rimettere in discussione l'intero rapporto, dovendosi bilanciare il valore dell'intangibilità del giudicato con l'effettività della tutela riconosciuta dal diritto dell'UE al consumatore. Ciò risulta chiaramente dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite essendo chiarito che l'opposizione può riguardare “solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”. 3. Ciò premesso, considerato che è pacifica la qualità di consumatore del contraente, non essendo tale circostanza stata oggetto di contestazione dalle controparti, e che quindi deve essere ritenuta applicabile la disciplina del Codice del Consumo, va valutata la fondatezza delle contestazioni avanzate da parte opponente.
ha basato la propria opposizione assumendo che la CA abbia Parte_1 concesso il credito prevedendo clausole contrattuali che hanno determinato uno squilibrio normativo ai danni del correntista. In particolare, le modalità di rimborso, ossia la restituzione del capitale erogato in un'unica soluzione, nonché l'iscrizione dell'ipoteca – a garanzia del credito finanziato – su un immobile avente valore di gran lunga superiore all'importo messo a disposizione del cliente, a fronte di una situazione finanziaria già precaria, avrebbe integrato un regolamento contrattuale vessatorio ed abusivo.
pagina 3 di 6 Ha precisato nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. che la CA si sarebbe resa responsabile per una omessa o carente valutazione del merito creditizio di Per_1 avendogli concesso credito malgrado conoscesse le difficoltà economiche
[...] nelle quali costui incorreva. Del resto, al cliente già era stato concesso un mutuo ed aveva già ricevuto un decreto ingiuntivo a causa della mancata restituzione delle somme finanziate in suo favore con la conseguenza, secondo la prospettazione dell'opponente, che il contratto sul quale sarebbe stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione sarebbe nullo. Ha inoltre dedotto che tale circostanza, in subordine, costituirebbe la violazione dei canoni di correttezza e buona fede come tale integrando fonte di responsabilità dell'istituto bancario. 4. Le dedotte contestazioni non colgono nel segno. 4.1. Innanzitutto, dalla lettura del contratto non emerge l'obbligo per il consumatore di restituire in un'unica tranche la somma di euro 250.000,00 ovvero l'impossibilità di una estinzione parziale del debito. Trattasi, infatti, di apertura di credito e non di mutuo. La principale differenza tra le due fattispecie è che nella seconda ipotesi il denaro viene consegnato interamente all'inizio e l'interesse matura sull'intera somma, mentre nell'apertura di credito, la banca mette a disposizione una somma entro un ammontare massimo che il cliente può utilizzare immediatamente (come avvenuto nel caso di specie) o usare in tempi e modi diversi, con la precisazione che gli interessi maturano solo sulle somme effettivamente prelevate. Nel caso di specie, il contratto consente espressamente durante la vigenza del rapporto l'effettuazione di prelievi e versamenti finalizzati a ripristinare la provvista. L'art. 3 dispone che “il finanziamento avrà durata di 24 mesi e successivamente a tale termine si intenderà tacitamente prorogato a tempo indeterminato, salvo eventuale disdetta delle parti da esercitarsi mediante l'invio di una raccomandata a/r con un preavviso di almeno 15 giorni”. Alla scadenza, o in caso di proroga, a quella successiva del recesso, è previsto un obbligo di restituzione della somma complessiva dovuta di euro 250.000,00 “o la diversa somma complessiva utilizzata”, come avviene nell'ambito di qualsivoglia contratto di apertura di credito. Pertanto, la parte ben poteva provvedere ad una restituzione progressiva della somma fermo restando che, alla scadenza, il credito maturato sarebbe stato integralmente esigibile. La previsione della durata del contratto, l'importo dell'apertura di credito e le modalità di restituzione attengono direttamente all'oggetto del contratto, sono pagina 4 di 6 individuate in maniera chiara e comprensibile, e non possono pertanto incidere sulla valutazione di vessatorietà (art. 34, comma 2 codice del consumo). 4.2. La dedotta violazione del merito creditizio ovvero di abusiva concessione del credito, in disparte ogni valutazione sulla fondatezza, non si traduce egualmente in uno squilibrio di natura normativa rilevante in termini di abusività. Si tratterebbe di un'eventuale violazione di regole di condotta della CA che incidono sulla stessa concedibilità del credito.
La sanzione applicabile in caso di violazione (sia essa di natura risarcitoria o caducatoria) risulta comunque estranea rispetto alla previsione del codice del consumo e alla valutazione di vessatorietà delle clausole contrattuali. Si tratta pertanto di profili che fuoriescono dall'ambito di cognizione del presente giudizio. L'opposizione tardiva “consumeristica”, interpretata in chiave eurounitaria, ha invero un campo di applicazione limitato, ovvero può riguardare solo i profili che attengono all'abusività delle eventuali clausole previste nel contratto, senza che sia possibile rimettere in discussione l'intero rapporto, dovendosi bilanciare il valore dell'intangibilità del giudicato con l'effettività della tutela riconosciuta dal diritto dell'UE al consumatore.”. 4.3. Anche la contestazione relativa al valore dell'ipoteca rispetto al credito attiene astrattamente ad uno squilibrio economico e non normativo.
Per quel che riguarda la nozione di squilibrio, il legislatore, ispirandosi alla direttiva comunitaria, ha voluto attribuire rilevanza giuridica unicamente al c.d. squilibrio “normativo”, escludendo che la verifica giudiziale (di cui all'art. 34 cod. consumo) possa sindacare anche il rapporto di equivalenza economica tra il valore delle prestazioni dedotte in contratto (squilibrio economico).Nel caso di specie, il consumatore conoscendo l'ammontare massimo dell'apertura del credito e i beni oggetto di ipoteca era posto nelle condizioni di ponderare adeguatamente i propri interessi.
4.4. In ordine poi all'asserita abusività delle clausole di determinazione degli interessi, occorre osservare che l'opponente non ha in alcun modo individuato le circostanze in base alle quali le stesse dovrebbero essere ritenute “di importo manifestamente eccessivo” o comportanti un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto. Quanto agli interessi corrispettivi, se ne esclude la vessatorietà atteso che la clausola attiene alla determinazione del corrispettivo del contratto (art. 34, comma 2 codice del consumo).
pagina 5 di 6 Ad ogni modo, le deduzioni dell'opponente non colgono nel segno in quanto la violazione della normativa in materia di usura è estranea all'ambito del presente giudizio. Inoltre, è comunque erroneo il richiamo al tasso soglia riferito ai mutui ipotecari trattandosi invero di apertura di credito. Infine, deve essere rilevato che in base alla tabella di cui all'allegato A D.M. del 24.6.2016 – riferibile al periodo successivo rispetto a quello prodotto in giudizio dall'opponente, ossia al periodo durante il quale è stato stipulato il contratto di apertura di credito (4.8.2016) – il tasso effettivo globale medio era pari a 9,27 per le aperture di credito in conto corrente a fronte di un tasso di interesse corrispettivo pattuito del 5%. Gli interessi di mora, che prevedono una maggiorazione del 3%, non possono ritenersi manifestamente eccessivi atteso che l'interesse dell'8% è inferiore al tasso medio rilevato ai fini della normativa in materia di usura;
la maggiorazione è proporzionata rispetto all'entità degli interessi corrispettivi;
il tasso non supera neppure quello previsto dal d.lgs 231/2002, che può essere assunto quale criterio orientativo. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'opposizione va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 considerata la natura della lite e l'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 5920/2019, già esecutivo;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e in Controparte_3 Controparte_1 solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessivi € 11,229,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2972/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LE NO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUTI Controparte_1 P.IVA_1
CLAUDIA
CREDITO COOPERATIVO RN FI BANCA DI CASCIA SOC. COOP. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECCIANI FILIPPO e P.IVA_2 dell'avv. TATTINI GIULIA
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 7.10.2025
pagina 1 di 6 R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. in qualità di erede di ha proposto Parte_1 Persona_1 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. “consumeristica” a seguito della procedura esecutiva immobiliare n. 15/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, attivata da CA di Cascia in forza del decreto ingiuntivo n. 5920/2019.
Ritualmente introdotto il giudizio, l'opponente ha contestato la sussistenza di clausole vessatorie inserite nel contratto di apertura di credito in conto corrente, stipulato tra la CA e per l'importo di € 250.000,00, tra le quali Persona_1
l'obbligo di restituzione del capitale in un'unica soluzione, nonché l'apposizione dell'ipoteca sull'immobile di proprietà di del valore di € 800.000,00 a fronte Parte_1 di un capitale erogato di € 250.000,00 che il finanziato non avrebbe potuto restituire. Ha inoltre contestato l'applicazione di interessi moratori quantificati in misura eccessiva e, come tali, sproporzionati e vessatori. Ha pertanto chiesto sospendersi la provvisoria esecuzione e revocarsi il decreto ingiuntivo. 2. in qualità di cessionaria del credito, si è costituita in Controparte_1 giudizio;
ha assunto che in data 2.05.2022 ha acquistato pro soluto i crediti di Credito Cooperativa RN FI CA e che, per Controparte_2
l'effetto, non è legittimata in relazione alle contestazioni avanzate dall'opponente.
Nel merito, ha comunque dedotto che l'istituto bancario non ha applicato alcuna clausola vessatoria essendo stato il contraente consapevole delle condizioni del contratto e non essendo gli interessi sproporzionati rispetto a quelli praticati sul mercato. Ha pertanto chiesto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. 3. Controparte_3 si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza delle argomentazioni dell'opponente. In particolare, ha osservato, in ordine alle modalità di restituzione delle somme finanziate, tale aspetto non può risultare vessatorio trattandosi di una condizione oggetto di accordo con l'istituto bancario. Rispetto alla contestazione relativa all'applicazione di interessi svantaggiosi, ha precisato di avere previsto interessi calcolati ad un tasso inferiore rispetto al tasso medio. Ha pertanto chiesto rigettarsi la sospensiva, oltre che l'opposizione.
Rigettata la causa di sospensione, la causa è stata trattenuta in decisione.
°°°
pagina 2 di 6 4. La pronuncia della Suprema Corte n. 9479/2023, originata dalle quattro sentenze del 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco;
sentenza in cause riunite C-693/19, 1503, e C831/19, ; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania;
sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), afferma che la stabilità del decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore può essere messa in discussione quanto alla questione dell'assenza di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di esplicita motivazione sul punto nel titolo monitorio
La pronuncia delle Sezioni Unite, dunque, oltre ad imporre per il futuro al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale rafforzato in ordine all'assenza di clausole abusive, ha previsto che, in mancanza, la nullità delle clausole vada rilevata anche d'ufficio in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa ex art. 649 c.p.c.. L'opposizione tardiva “consumeristica”, interpretata in chiave euro-unitaria dalle Sezioni Unite, ha tuttavia un campo di applicazione limitato, ovvero può riguardare solo i profili che attengono all'abusività delle eventuali clausole previste nel contratto, senza che sia possibile rimettere in discussione l'intero rapporto, dovendosi bilanciare il valore dell'intangibilità del giudicato con l'effettività della tutela riconosciuta dal diritto dell'UE al consumatore. Ciò risulta chiaramente dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite essendo chiarito che l'opposizione può riguardare “solo ed esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”. 3. Ciò premesso, considerato che è pacifica la qualità di consumatore del contraente, non essendo tale circostanza stata oggetto di contestazione dalle controparti, e che quindi deve essere ritenuta applicabile la disciplina del Codice del Consumo, va valutata la fondatezza delle contestazioni avanzate da parte opponente.
ha basato la propria opposizione assumendo che la CA abbia Parte_1 concesso il credito prevedendo clausole contrattuali che hanno determinato uno squilibrio normativo ai danni del correntista. In particolare, le modalità di rimborso, ossia la restituzione del capitale erogato in un'unica soluzione, nonché l'iscrizione dell'ipoteca – a garanzia del credito finanziato – su un immobile avente valore di gran lunga superiore all'importo messo a disposizione del cliente, a fronte di una situazione finanziaria già precaria, avrebbe integrato un regolamento contrattuale vessatorio ed abusivo.
pagina 3 di 6 Ha precisato nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. che la CA si sarebbe resa responsabile per una omessa o carente valutazione del merito creditizio di Per_1 avendogli concesso credito malgrado conoscesse le difficoltà economiche
[...] nelle quali costui incorreva. Del resto, al cliente già era stato concesso un mutuo ed aveva già ricevuto un decreto ingiuntivo a causa della mancata restituzione delle somme finanziate in suo favore con la conseguenza, secondo la prospettazione dell'opponente, che il contratto sul quale sarebbe stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione sarebbe nullo. Ha inoltre dedotto che tale circostanza, in subordine, costituirebbe la violazione dei canoni di correttezza e buona fede come tale integrando fonte di responsabilità dell'istituto bancario. 4. Le dedotte contestazioni non colgono nel segno. 4.1. Innanzitutto, dalla lettura del contratto non emerge l'obbligo per il consumatore di restituire in un'unica tranche la somma di euro 250.000,00 ovvero l'impossibilità di una estinzione parziale del debito. Trattasi, infatti, di apertura di credito e non di mutuo. La principale differenza tra le due fattispecie è che nella seconda ipotesi il denaro viene consegnato interamente all'inizio e l'interesse matura sull'intera somma, mentre nell'apertura di credito, la banca mette a disposizione una somma entro un ammontare massimo che il cliente può utilizzare immediatamente (come avvenuto nel caso di specie) o usare in tempi e modi diversi, con la precisazione che gli interessi maturano solo sulle somme effettivamente prelevate. Nel caso di specie, il contratto consente espressamente durante la vigenza del rapporto l'effettuazione di prelievi e versamenti finalizzati a ripristinare la provvista. L'art. 3 dispone che “il finanziamento avrà durata di 24 mesi e successivamente a tale termine si intenderà tacitamente prorogato a tempo indeterminato, salvo eventuale disdetta delle parti da esercitarsi mediante l'invio di una raccomandata a/r con un preavviso di almeno 15 giorni”. Alla scadenza, o in caso di proroga, a quella successiva del recesso, è previsto un obbligo di restituzione della somma complessiva dovuta di euro 250.000,00 “o la diversa somma complessiva utilizzata”, come avviene nell'ambito di qualsivoglia contratto di apertura di credito. Pertanto, la parte ben poteva provvedere ad una restituzione progressiva della somma fermo restando che, alla scadenza, il credito maturato sarebbe stato integralmente esigibile. La previsione della durata del contratto, l'importo dell'apertura di credito e le modalità di restituzione attengono direttamente all'oggetto del contratto, sono pagina 4 di 6 individuate in maniera chiara e comprensibile, e non possono pertanto incidere sulla valutazione di vessatorietà (art. 34, comma 2 codice del consumo). 4.2. La dedotta violazione del merito creditizio ovvero di abusiva concessione del credito, in disparte ogni valutazione sulla fondatezza, non si traduce egualmente in uno squilibrio di natura normativa rilevante in termini di abusività. Si tratterebbe di un'eventuale violazione di regole di condotta della CA che incidono sulla stessa concedibilità del credito.
La sanzione applicabile in caso di violazione (sia essa di natura risarcitoria o caducatoria) risulta comunque estranea rispetto alla previsione del codice del consumo e alla valutazione di vessatorietà delle clausole contrattuali. Si tratta pertanto di profili che fuoriescono dall'ambito di cognizione del presente giudizio. L'opposizione tardiva “consumeristica”, interpretata in chiave eurounitaria, ha invero un campo di applicazione limitato, ovvero può riguardare solo i profili che attengono all'abusività delle eventuali clausole previste nel contratto, senza che sia possibile rimettere in discussione l'intero rapporto, dovendosi bilanciare il valore dell'intangibilità del giudicato con l'effettività della tutela riconosciuta dal diritto dell'UE al consumatore.”. 4.3. Anche la contestazione relativa al valore dell'ipoteca rispetto al credito attiene astrattamente ad uno squilibrio economico e non normativo.
Per quel che riguarda la nozione di squilibrio, il legislatore, ispirandosi alla direttiva comunitaria, ha voluto attribuire rilevanza giuridica unicamente al c.d. squilibrio “normativo”, escludendo che la verifica giudiziale (di cui all'art. 34 cod. consumo) possa sindacare anche il rapporto di equivalenza economica tra il valore delle prestazioni dedotte in contratto (squilibrio economico).Nel caso di specie, il consumatore conoscendo l'ammontare massimo dell'apertura del credito e i beni oggetto di ipoteca era posto nelle condizioni di ponderare adeguatamente i propri interessi.
4.4. In ordine poi all'asserita abusività delle clausole di determinazione degli interessi, occorre osservare che l'opponente non ha in alcun modo individuato le circostanze in base alle quali le stesse dovrebbero essere ritenute “di importo manifestamente eccessivo” o comportanti un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto. Quanto agli interessi corrispettivi, se ne esclude la vessatorietà atteso che la clausola attiene alla determinazione del corrispettivo del contratto (art. 34, comma 2 codice del consumo).
pagina 5 di 6 Ad ogni modo, le deduzioni dell'opponente non colgono nel segno in quanto la violazione della normativa in materia di usura è estranea all'ambito del presente giudizio. Inoltre, è comunque erroneo il richiamo al tasso soglia riferito ai mutui ipotecari trattandosi invero di apertura di credito. Infine, deve essere rilevato che in base alla tabella di cui all'allegato A D.M. del 24.6.2016 – riferibile al periodo successivo rispetto a quello prodotto in giudizio dall'opponente, ossia al periodo durante il quale è stato stipulato il contratto di apertura di credito (4.8.2016) – il tasso effettivo globale medio era pari a 9,27 per le aperture di credito in conto corrente a fronte di un tasso di interesse corrispettivo pattuito del 5%. Gli interessi di mora, che prevedono una maggiorazione del 3%, non possono ritenersi manifestamente eccessivi atteso che l'interesse dell'8% è inferiore al tasso medio rilevato ai fini della normativa in materia di usura;
la maggiorazione è proporzionata rispetto all'entità degli interessi corrispettivi;
il tasso non supera neppure quello previsto dal d.lgs 231/2002, che può essere assunto quale criterio orientativo. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'opposizione va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente. I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 considerata la natura della lite e l'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 5920/2019, già esecutivo;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e in Controparte_3 Controparte_1 solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessivi € 11,229,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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