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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7153 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5872/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 14/02/2025 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 05/05/1983 a TERLIZZI (BA) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...], SI con l'Avv. D'ERCOLE MANUELA presso cui è domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 05/02/1981 a OL (BA) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], AN con l'Avv. BELLIFEMINE TERESA presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Parte convenuta e con l'intervento di
CP 2 CP 3 (nata a [...] il 9 settembre (nata a [...] in data [...]) ed
2016) in persona del curatore speciale avv. Valentina Perego in proprio ex art 86 c.p.c.
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AN degli atti del procedimento in data 25 febbraio 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a OL il 18/07/2012 (anno 2012, atto n35, parte I, Ufficio Primo). Cont Dall'unione sono nate CP 2 (nata a [...] in data [...]) ed (nata a [...] il [...]).
Parte_2 ha chiesto a questoCon ricorso iscritto a ruolo in data 14/02/2025
Tribunale di dichiarare la separazione personale avanzando le ulteriori domande con riferimento alla regolamentazione delle condizioni di separazione lì riprortate.
Con decreto del 25 febbraio 2025 il Giudice delegato ha così provveduto:
Le allegazioni di violenza domestica - invero solo accennate ma evincibili dalla denuncia e dal verbale di PS doc. 17 e la complessa situazione del nucelo famigliare descritte in ricorso- introduttivo impongono l'adozione dei seguenti provvedimenti ex art 473 bis. 2, 8 e 27 c.p.c. a tutela della prole minorenne:
1) Nomina Curatore speciale di CP 2 nata il 20 novembre 2012 CP_3 nata il 9 settembre 2016 e l'avv. Valentina Perego a cui assegna il compito di dare voce processuale autonoma alle bambine previo coordinamento con gli insegnanti e con i SS e, in caso di ripresa della convivenza dei genitori (il ricorso e la denuncia depositata offrono versioni divergenti in ordine agli attuali rapporti tra i genitori e con riferimento alla situzione abitativa delle bambine) attivarsi a loro tutela,
a cui assegna termine fino al 30 maggio 2025 per la costituzione in giudizio
2) Incarica i Servizi Sociali del Comune di CORSICO (il nucleo è residente in [...] e dalla lettura del ricorso sembra che i SS siano già stati attivati dal Tribunale nel 2020) dell'immediata presa in carico del nucleo delegandoli sin d'ora di:
•effettuare colloqui conoscitivi con le parti (separatamente) effettuare accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori
•
• assumere informazioni, anche per le vie brevi, dalle ulteriori figure di riferimento per ile minori
(nonni, pediatra, insegnati)
• trasmettere una seppur breve relazione preliminare conoscitiva del nucleo, che dia conto delle informazioni assunte dai soggetti sopra indicati, dell'esito dei colloqui con le parti e degli accessi domiciliari nonché delle valutazioni effettuate nel 2020 entro il 20 luglio 2025 o immediatamente in caso di pregiudizio previo coordinamento con il curatore
Parte convenuta si è costituita in data 28 maggio 2025 e, concordando con la richiesta di separazione, ha avanzato ulteripri domande
All'udienza ex art. 473 bis. 21 40 cpc del 22 settembre 2025 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei: Le parti ed il curatore speciale, dopo ampia ed articolata interlocuzione tra loro e con il Tribunale, concordano con l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti sotto dettagliati, nell'interesse delle figlie.
I coniugi chiedono che il tribunale pronunci sentenza non definitiva di separazione.
I procuratori rinunciano al deposito delle memorie ex articolo 473 bis 27 c.p.c; danno atto di non aver articolato istanze istruttorie e si impegnano prima della prossima udienza ad aggiornare il
Tribunale sulle rispettive capacità economiche.
Il Giudice delegato la crisi di coppia delle parti ha origini antiche: nel 2017 la moglie aveva, infatti, proposto ricorso per separazione poi rinunciato per intervenuta riconciliazione.
In quel procedimento, in coerenza con l'applicazione di misura cautelare personale nei confronti del padre a tutela della moglie in relazione al reato di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni, era stata inizialmente disposta la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi con affidamento delle bambine ai servizi sociali, misura poi rimodulata in un mandato di monitoraggio ai servizi sociali in conseguenza dell'intervenuta riconciliazione.
Oggi come allora vengono riproposte dalla moglie allegazioni nei confronti del marito con riferimento ad atti persecutori e violenze psicologiche (si vedano le denunce depositate e gli screenshot dei messaggi in atti non contestati dal marito) e, diversamente da allora, anche il marito ha riferito di aver sporto denuncia nei confronti della moglie per condotte maltrattanti.
In questo contesto è evidente che non ci sia spazio per un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e che sia necessario introdurre nella vita delle bambine un soggetto terzo con compiti di indirizzo e decisori forti capace di tutelarle anche dalla compromessa relazione tra genitori e dalle compromesse modalità di interazione che gli adulti hanno con le due minori.
Tanto premesso, anche in accordo con i genitori che si sono fatti interpreti delle esigenze delle figlie e con il curatore speciale, il Giudice delegato così provvede:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto.
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: 2) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis 1. n. 184/83 l'affidamento delle minori CP_2 (nata a Bari in [...] [...]) ed (nata a [...] il [...]) al Servizio Sociale del
Comune di SI;
3) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per le figlie relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative, comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
4) Dispone che i SS mantengano le bambine collocate presso la mamma;
5) I genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria delle figlie;
6) Dispone che la madre, genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a) Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b) visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c) vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a) iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b) iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c) attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d) iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e) iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f) deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g) iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a) richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi e sentito il curatore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
8) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minori, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei figli con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a) vaccinazioni facoltative;
b) trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a) iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b) iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c) viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a) documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale a) trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocati in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
10) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
11) Dispone che i Servizi affidatari del Comune di SI (madre e minori sono residenti in [...]) in collaborazione con i SS del Comune di AN (il padre è residente in [...]) e con le competenti ASST, coordinandosi con il curatore speciale, provvedano a:
• Mantenere le minori allo stato collocate presso la madre;
organizzare e scandire le modalità e tempistiche di incontro delle minori con il padre garantendo la frequentazione minima oggi concordata da genitori e curatore speciale ( Con CP 2 ed vedranno il padre a fine settimana alternati, con la madre dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 19,30, ed un giorno fisso tutte le settimane, cioè il mercoledì, dall'uscita da scuola fino alle 19:30), ferma la delega a diversamente modulare tempistiche e modalità di frequentazione (sia in senso ampliativo sia in senso restrittivo) nell'esclusivo interesse delle figlie tenuto conto della evoluzione degli interventi attivati.
Verificare che i contatti telefonici con le figlie da parte del genitore che non le ha con sè
.
si limitino ad una telefonata al giorno, in orario compreso tra le 20 e le 21 ferma la delga a diversamente disciplinarle;
Mantenere attivo il contatto con gli istituti scolastici frequentati dalle figlie minori;
•
Garantire
•
Attivare una massiccia educativa domiciliare in entrambi i contesti abitativi (
•
possibilmente con lo stesso operatore), con compito di uniformare le modalità educative, verificare la relazione e facilitare l'accesso della minori ad entrambi i genitori;
Effettuare valutazione psicodiagnostica su entrambi i genitori, con verifica delle relative
•
competenze genitoriali;
Valutare l'opportunità dell'attivazione di un supporto psicologico in favore delle minori;
•
Attivare gli interventi di supporto per i genitori ritenuti utili;
•
Trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 aprile 2026 o immediatamente in caso di pregiudizio;
12) Prende atto che le parti hanno rinunziato al deposito di memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c.;
13) Dispone che l'assegno unico universale continui ad essere integralmente percepito dalla madre;
14) Dispone che il padre versi alla madre, a titolo di contributo nell mantenimento delle figlie,
l'importo di euro 300 euro, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (13 febbraio
2025), oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione marso 2026, base di calcolo febbraio
2025;
15) Prende atto dell'impegno delle parti a trovare un accordo in ordine alla fissazione di un piano di rientro del pregresso dovuto a titolo del solo mantenimento ordinario con esclusione delle spese extra assegno;
16) Dispone che i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno nella misura del 50%, nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di AN congiuntamente al Tribunale di AN, all'Ordine degli Avvocati di
AN e all'Osservatorio della giustizia civile di AN il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte. (...)
17) Ordina alle parti di produrre in giudizio entro il 10 maggio 2026 le "Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c."aggiornate, sottoscritte dalle parti personalmente di cui alle Indicazioni Operative per la redazione degli atti introduttivi approvate in data 27.7.2023 dalla Corte di Appello di AN, dal Tribunale di AN, dal
Tribunale per i minorenni di AN, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AN e dell'Osservatorio della giustizia civile di AN, oltre che dalla CP 4 e ad CP 5
18) Rinvia in prosecuzione l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. al 20 maggio 2026 alle 9,30. 19)
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
********
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.5872 /2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 2 e CP 1
[...] che hanno contratto matrimonio con rito civile in OL il 18/07/2012
(anno 2012, atto n35, parte I, Ufficio Primo); 2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.
Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di OL, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in AN, nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Laura Maria Cosmai Dott. Chiara Delmonte
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 14/02/2025 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 05/05/1983 a TERLIZZI (BA) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...], SI con l'Avv. D'ERCOLE MANUELA presso cui è domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 05/02/1981 a OL (BA) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], AN con l'Avv. BELLIFEMINE TERESA presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Parte convenuta e con l'intervento di
CP 2 CP 3 (nata a [...] il 9 settembre (nata a [...] in data [...]) ed
2016) in persona del curatore speciale avv. Valentina Perego in proprio ex art 86 c.p.c.
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AN degli atti del procedimento in data 25 febbraio 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a OL il 18/07/2012 (anno 2012, atto n35, parte I, Ufficio Primo). Cont Dall'unione sono nate CP 2 (nata a [...] in data [...]) ed (nata a [...] il [...]).
Parte_2 ha chiesto a questoCon ricorso iscritto a ruolo in data 14/02/2025
Tribunale di dichiarare la separazione personale avanzando le ulteriori domande con riferimento alla regolamentazione delle condizioni di separazione lì riprortate.
Con decreto del 25 febbraio 2025 il Giudice delegato ha così provveduto:
Le allegazioni di violenza domestica - invero solo accennate ma evincibili dalla denuncia e dal verbale di PS doc. 17 e la complessa situazione del nucelo famigliare descritte in ricorso- introduttivo impongono l'adozione dei seguenti provvedimenti ex art 473 bis. 2, 8 e 27 c.p.c. a tutela della prole minorenne:
1) Nomina Curatore speciale di CP 2 nata il 20 novembre 2012 CP_3 nata il 9 settembre 2016 e l'avv. Valentina Perego a cui assegna il compito di dare voce processuale autonoma alle bambine previo coordinamento con gli insegnanti e con i SS e, in caso di ripresa della convivenza dei genitori (il ricorso e la denuncia depositata offrono versioni divergenti in ordine agli attuali rapporti tra i genitori e con riferimento alla situzione abitativa delle bambine) attivarsi a loro tutela,
a cui assegna termine fino al 30 maggio 2025 per la costituzione in giudizio
2) Incarica i Servizi Sociali del Comune di CORSICO (il nucleo è residente in [...] e dalla lettura del ricorso sembra che i SS siano già stati attivati dal Tribunale nel 2020) dell'immediata presa in carico del nucleo delegandoli sin d'ora di:
•effettuare colloqui conoscitivi con le parti (separatamente) effettuare accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori
•
• assumere informazioni, anche per le vie brevi, dalle ulteriori figure di riferimento per ile minori
(nonni, pediatra, insegnati)
• trasmettere una seppur breve relazione preliminare conoscitiva del nucleo, che dia conto delle informazioni assunte dai soggetti sopra indicati, dell'esito dei colloqui con le parti e degli accessi domiciliari nonché delle valutazioni effettuate nel 2020 entro il 20 luglio 2025 o immediatamente in caso di pregiudizio previo coordinamento con il curatore
Parte convenuta si è costituita in data 28 maggio 2025 e, concordando con la richiesta di separazione, ha avanzato ulteripri domande
All'udienza ex art. 473 bis. 21 40 cpc del 22 settembre 2025 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei: Le parti ed il curatore speciale, dopo ampia ed articolata interlocuzione tra loro e con il Tribunale, concordano con l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti sotto dettagliati, nell'interesse delle figlie.
I coniugi chiedono che il tribunale pronunci sentenza non definitiva di separazione.
I procuratori rinunciano al deposito delle memorie ex articolo 473 bis 27 c.p.c; danno atto di non aver articolato istanze istruttorie e si impegnano prima della prossima udienza ad aggiornare il
Tribunale sulle rispettive capacità economiche.
Il Giudice delegato la crisi di coppia delle parti ha origini antiche: nel 2017 la moglie aveva, infatti, proposto ricorso per separazione poi rinunciato per intervenuta riconciliazione.
In quel procedimento, in coerenza con l'applicazione di misura cautelare personale nei confronti del padre a tutela della moglie in relazione al reato di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni, era stata inizialmente disposta la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi con affidamento delle bambine ai servizi sociali, misura poi rimodulata in un mandato di monitoraggio ai servizi sociali in conseguenza dell'intervenuta riconciliazione.
Oggi come allora vengono riproposte dalla moglie allegazioni nei confronti del marito con riferimento ad atti persecutori e violenze psicologiche (si vedano le denunce depositate e gli screenshot dei messaggi in atti non contestati dal marito) e, diversamente da allora, anche il marito ha riferito di aver sporto denuncia nei confronti della moglie per condotte maltrattanti.
In questo contesto è evidente che non ci sia spazio per un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e che sia necessario introdurre nella vita delle bambine un soggetto terzo con compiti di indirizzo e decisori forti capace di tutelarle anche dalla compromessa relazione tra genitori e dalle compromesse modalità di interazione che gli adulti hanno con le due minori.
Tanto premesso, anche in accordo con i genitori che si sono fatti interpreti delle esigenze delle figlie e con il curatore speciale, il Giudice delegato così provvede:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto.
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: 2) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis 1. n. 184/83 l'affidamento delle minori CP_2 (nata a Bari in [...] [...]) ed (nata a [...] il [...]) al Servizio Sociale del
Comune di SI;
3) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per le figlie relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative, comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
4) Dispone che i SS mantengano le bambine collocate presso la mamma;
5) I genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria delle figlie;
6) Dispone che la madre, genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a) Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b) visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c) vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a) iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b) iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c) attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d) iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e) iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f) deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g) iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a) richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi e sentito il curatore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
8) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minori, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei figli con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a) vaccinazioni facoltative;
b) trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a) iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b) iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c) viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a) documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale a) trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocati in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
10) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
11) Dispone che i Servizi affidatari del Comune di SI (madre e minori sono residenti in [...]) in collaborazione con i SS del Comune di AN (il padre è residente in [...]) e con le competenti ASST, coordinandosi con il curatore speciale, provvedano a:
• Mantenere le minori allo stato collocate presso la madre;
organizzare e scandire le modalità e tempistiche di incontro delle minori con il padre garantendo la frequentazione minima oggi concordata da genitori e curatore speciale ( Con CP 2 ed vedranno il padre a fine settimana alternati, con la madre dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 19,30, ed un giorno fisso tutte le settimane, cioè il mercoledì, dall'uscita da scuola fino alle 19:30), ferma la delega a diversamente modulare tempistiche e modalità di frequentazione (sia in senso ampliativo sia in senso restrittivo) nell'esclusivo interesse delle figlie tenuto conto della evoluzione degli interventi attivati.
Verificare che i contatti telefonici con le figlie da parte del genitore che non le ha con sè
.
si limitino ad una telefonata al giorno, in orario compreso tra le 20 e le 21 ferma la delga a diversamente disciplinarle;
Mantenere attivo il contatto con gli istituti scolastici frequentati dalle figlie minori;
•
Garantire
•
Attivare una massiccia educativa domiciliare in entrambi i contesti abitativi (
•
possibilmente con lo stesso operatore), con compito di uniformare le modalità educative, verificare la relazione e facilitare l'accesso della minori ad entrambi i genitori;
Effettuare valutazione psicodiagnostica su entrambi i genitori, con verifica delle relative
•
competenze genitoriali;
Valutare l'opportunità dell'attivazione di un supporto psicologico in favore delle minori;
•
Attivare gli interventi di supporto per i genitori ritenuti utili;
•
Trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 aprile 2026 o immediatamente in caso di pregiudizio;
12) Prende atto che le parti hanno rinunziato al deposito di memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c.;
13) Dispone che l'assegno unico universale continui ad essere integralmente percepito dalla madre;
14) Dispone che il padre versi alla madre, a titolo di contributo nell mantenimento delle figlie,
l'importo di euro 300 euro, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (13 febbraio
2025), oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione marso 2026, base di calcolo febbraio
2025;
15) Prende atto dell'impegno delle parti a trovare un accordo in ordine alla fissazione di un piano di rientro del pregresso dovuto a titolo del solo mantenimento ordinario con esclusione delle spese extra assegno;
16) Dispone che i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno nella misura del 50%, nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di AN congiuntamente al Tribunale di AN, all'Ordine degli Avvocati di
AN e all'Osservatorio della giustizia civile di AN il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte. (...)
17) Ordina alle parti di produrre in giudizio entro il 10 maggio 2026 le "Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c."aggiornate, sottoscritte dalle parti personalmente di cui alle Indicazioni Operative per la redazione degli atti introduttivi approvate in data 27.7.2023 dalla Corte di Appello di AN, dal Tribunale di AN, dal
Tribunale per i minorenni di AN, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AN e dell'Osservatorio della giustizia civile di AN, oltre che dalla CP 4 e ad CP 5
18) Rinvia in prosecuzione l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. al 20 maggio 2026 alle 9,30. 19)
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
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Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.5872 /2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 2 e CP 1
[...] che hanno contratto matrimonio con rito civile in OL il 18/07/2012
(anno 2012, atto n35, parte I, Ufficio Primo); 2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.
Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di OL, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in AN, nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Laura Maria Cosmai Dott. Chiara Delmonte