Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/06/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1743/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 06/06/2025
È presente, per l'attore, l'avv. FRANCESCO DE CESARE. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. LUCA IM MELCHIONDA. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
L'avv. De Cesare si riporta alle conclusioni in atti e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Melchionda si riporta e chiede che il Giudice voglia analizzare ai fini del decidere anche la documentazione depositata in sede di costituzione in giudizio. Chiede, dunque, che la causa venga decisa.
L'avv. De Cesare contesta l'ammissibilità della documentazione prodotta soltanto in grado di appello.
L'avv. Melchionda precisa che trattasi di documentazione pervenuta successivamente alla sentenza di primo grado. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1743/2021 vertente
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco e l.r.p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. FRANCESCO DE CESARE (C.F. ); CodiceFiscale_1 appellante
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MELCHIONDA LUCA IM (C.F. ; C.F._3 appellato
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto, dinnanzi al Controparte_1
GDP di , opposizione al preavviso di fermo amministrativo cron. n. 4482 emesso e a lui Pt_1 notificato dal limitatamente alle ingiunzioni recanti numeri 7284/17 e Parte_1
4667/15 e relative al canone idrico anni 2010 e 2011 la prima ed al canone idrico anno 2008 la seconda, per un importo complessivo di € 1.153,97. A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto la nullità del preavviso per mancanza di titolo esecutivo e per insussistenza dell'atto prodromico, nonché l'intervenuta prescrizione del credito richiesto. Si è costituito in giudizio il e ha chiesto il rigetto della domanda con Parte_1 condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite. Con sentenza n. 675/2021 del 13/07/2021 depositata il 14/07/2021, il Giudice di Pace di ha accolto la domanda e ha annullato il preavviso di fermo amministrativo de quo Pt_1 limitatamente ai crediti di cui alle ingiunzioni n.ri 7284/17 e 4667/15, con condanna del al pagamento di € 436,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre Parte_1 accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Luca Melchionda. pagina 2 di 4 Avverso la decisione del Giudice di Pace ha proposto appello il . Parte_1
1.1. Secondo l'appellante la sentenza deve essere riformata, in quanto, erroneamente, il primo giudice ha ritenuto priva di titolo esecutivo la procedura attivata dal Parte_1
, a seguito della quale veniva emesso il preavviso di fermo impugnato.
[...]
Il Giudice di pace non avrebbe considerato che la procedura per il recupero delle somme dovute dal debitore, attivata dall'ente comunale, è quella regolata dalle norme di cui al R.D. 639/1910, in forza delle quali l'ingiunzione fiscale, non opposta dal debitore, costituisce titolo per il recupero delle somme dovute, munito ex lege di efficacia esecutiva (art. 229 d.lgs 51/1998).
1.2. resiste alla domanda e insiste per la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata.
1.3. La causa è stata decisa all'esito della discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
2. L'appello è fondato nei termini di seguito indicati.
2.1. In materia di riscossione coattiva di entrate anche non tributarie l'art. 7, co. 2, del D. lgs. 70/2011, lett. gg – quater) prevede che “i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie: 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”. Secondo il Giudice delle leggi, il procedimento per ingiunzione fiscale è applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato (arg. da Corte Cost. n. 277/2000), trovando la sua genesi nel potere di accertamento e di autotutela della Pubblica amministrazione.
2.2. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione ritualmente prodotta dal Pt_1 appellante in prime cure, risulta che l'ente ha azionato nei confronti dell'appellato la speciale procedura per ingiunzione prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639. L'ingiunzione è stata regolarmente formata e notificata al debitore e non è stata opposta nel termine di 60 giorni previsto dalla legge, sicché essa costituisce valido titolo per l'iscrizione del preavviso di fermo, in conformità alla menzionata previsione del D. lgs. 70/2011.
3. L'appellato, nel costituirsi, ha riproposto solo talune delle doglianze prospettate nel precedente grado e non esaminate dal primo Giudice. In ottemperanza alla previsione contenuta nell'art. 346 c.p.c., secondo cui le domande e le eccezioni non riproposte in appello si intendono rinunciate, si impone lo scrutinio delle sole questioni in questa sede prospettate.
3.1. La circostanza che nell'ingiunzione del 13/04/2017 e nel precedente atto di messa in mora del 23/04/2015, concernenti i canoni idrici del 2010 e 2011, si indichi un numero di matricola del contatore sostituito a far data dal 1998 - e dunque non più esistente – non appare rilevante in questa sede, atteso che: a) non è in contestazione l'esistenza della fornitura idrica;
b) l'erronea indicazione del numero di matricola del contatore integra un evidente errore materiale, agevolmente riconoscibile dall'opponente, proprio perché a conoscenza dell'intervenuta sostituzione del gruppo di misura.
pagina 3 di 4 3.2. Quanto all'ingiunzione n. 4667/15, l'appellato eccepisce la prescrizione del debito vantato dal L'eccezione non è fondata. L'ente ha dato prova dell'invio di atti Pt_1 interruttivi della prescrizione (avviso di accertamento al debitore del 24/06/2011), e dichiarazione di ricevuta di raccomandata del debitore del 03/08/2011; successivamente, infine, è stata inviata l'ingiunzione n. 4667/15 trasmessa con racc. (78277865203/1) e ricevuta dal debitore il 17/07/2015. Pertanto, tenuto conto della sospensione della prescrizione disposta dagli artt. 67 e 68 del D.L. 18/2020 in ragione dell'emergenza epidemiologica, alcuna prescrizione è maturata. La circostanza, poi, che l'avviso del 2011 non rechi l'indicazione del numero di raccomandata, utile a verificare la corrispondenza con l'atto spedito e riportato sulla cartolina di ricevimento (870280208150100), non appare decisiva, dovendosi presumere che l'atto ricevuto sia proprio quello di cui all'avviso di accertamento prodotto unitamente alla copia dell'avviso di ricevimento [Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 964 del 15/01/2025 (Rv. 673653 - 01)], in mancanza di prova contraria fornita dall'opponente. Per quanto, attiene, infine, alla dedotta inidoneità dell'avviso di accertamento del 2011 a consentire la ricostruzione dei consumi, per omessa indicazione della matricola del gruppo di misura, è sufficiente osservare che l'atto contiene elementi sufficienti a individuare sia le parti sia il rapporto di fornitura, sicché la circostanza che non sia indicato il numero di matricola del contatore (peraltro smentita dal contenuto letterale dell'avviso, che contiene anche il numero del gruppo di misura, sebbene sia quello sostituito nel 1998, su cui si rinvia a quanto già dedotto al precedente punto 3.1.) non appare idonea a ritenere insussistente la pretesa di credito azionata.
4. Le spese di lite del primo grado e del grado d'appello vanno poste a carico dell'appellato e vanno liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei parametri tabellari di cui al DM 55/2014 e s.m.i., ai valori minimi, in considerazione del non elevato livello di complessità della causa.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, quale giudice di appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da Controparte_1 avverso il preavviso di fermo n. 4482 del 31/01/2021. Condanna al Controparte_1 pagamento, in favore del , delle spese del doppio grado, che si liquidano in Parte_1
€ 671,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compensi per il giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di e in € 1278,00, oltre rimborso spese forfettario Pt_1 al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compensi professionali relativi al presente grado, con distrazione all'avv. Francesco De Cesare, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dal suo assistito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Paola, 06/06/2025 Il Giudice dott. Matteo Torretta
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