Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1095/2025, promossa da:
, domiciliata in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino 17b, presso e nello studio dell'avv. Parte_1
Domenico Naso, che la rappresenta e difende, per mandato depositato nel fascicolo telematico;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del pro tempore e Controparte_1 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott. Lorenzo Calvi, Controparte_3
delegato dal dirigente dell' dott.ssa , legalmente Controparte_3 Persona_1
domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38; -convenuto-
Conclusioni per la ricorrente: “Accogliere il ricorso e per l'effetto.
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro
Con a tempo determinato stipulati con il ella progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti 2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre- ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva E PER L'EFFETTO 5.
CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della
1
CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2016, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di
“collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 4 Mesi 3 giorni 14, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
7. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato Con svolto alle dipendenze del ella progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal
CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto
Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
Con Conclusioni per il : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.03.2025, , premesso di essere lavoratrice dipendente Parte_1
del convenuto con contratto a tempo indeterminato, in Controparte_1
qualità di appartenente al personale ATA, esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del Cont
, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
- dal 1.10.1997 al 31.03.1998, dal 19.9.2002 al 30.9.2022, dal 1.10.2002 al 31.10.2002, dal
1.11.2002 al 30.11.2002, dal 01.12.2002 al 17.12.2002, dal 21.10.2004 al 25.10.2004, dal
26.10.2004 al 13.11.2004, dal 14.11.2004 al 27.11.2004, dal 28.11.2004 al 4.12.2004, dal
15.12.2004 al 17.12.2004, dal 18.12.2004 al 23.12.2004, dal 10.1.2005 al 10.1.2005, dal
11.01.2005 al 18.1.2005, dal 19.01.2005 al 31.01.2005, dal 1.02.2005 al 15.02.2005, dal
16.02.2005 al 02.03.2005, dal 03.03.2005 al 17.03.2005, dal 18.03.2005 al 25.03.2005, dal
30.03.2005 al 31.03.2005, dal 12.04.2005 al 15.04.2005, dal 16.04.2005 al 23.04.2005, dal
02.05.2005 al 9.05.2005, dal 10.05.2005 al 10.05.2005, dal 27.09.2005 al 30.09.2005, dal
4.10.2005 al 23.012.2005, dal 9.01.2006 al 17.02.2006, dal 27.02.2006 al 12.04.2006, dal
2 19.04.2006 al 31.05.2006, dal 1.06.2006 al 16.6.2006, dal 1.9.2006 al 30.6.2007, dal 1.9.2007 al 30.06.2008, dal 1.9.2008 al 31.8.2009, dal 1.9.2009 al 31.8.2010, dal 1.9.2010 al 31.8.2011.
La ricorrente ha sostenuto di avere svolto, in qualità di collaboratore scolastico, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei colleghi di ruolo;
Cont ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, le ha erogato, per tutti i suindicati rapporti di lavoro, soltanto la retribuzione base, senza corrisponderle i relativi incrementi dovuti all'anzianità maturata.
In ragione di ciò, la sig.ra ha convenuto in giudizio l'amministrazione/datore di lavoro, Pt_1
contestando la correttezza della ricostruzione di carriera da essa effettuata in applicazione della disciplina di cui agli artt. 569 comma 1 e 570 del D.Lgs. n. 297/1994, cioè omettendo di valorizzare l'intero periodo di “precariato” (pregresso lavoro con contratti a tempo determinato), in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del personale assunto a tempo indeterminato [secondo la clausola: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed inoltre, perché “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”].
Cont Ha chiesto, quindi, la condanna del alla ricostruzione della propria carriera mediante valorizzazione dell'intero periodo di servizio pre-ruolo prestato su contratti a termine ed al pagamento delle somme che le sarebbero state dovute, se correttamente inquadrata nell'anzianità di servizio in sede di ricostruzione di carriera.
Cont Il si è costituito in giudizio, preliminarmente eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente e comunque, chiedendo il rigetto del ricorso per essere infondata la pretesa della ricorrente, in quanto alla medesima sarebbe stata riconosciuta l'anzianità di servizio prevista per legge.
Infine, l'Amministrazione convenuta ha chiesto il rigetto della domanda volta al riconoscimento anche solo ai fini giuridici, con conseguenti risvolti economici, dell'anno 2013 in ragione del c.d.
3 “blocco stipendiale” prescritto dalla l. 122/2010, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con le sentenze 304 e 310 del 2013.
La causa, discussa dai difensori delle parti all'odierna udienza, è stata decisa allo stato degli atti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sia questo Tribunale che la Corte di Appello di Genova, si sono già, più volte, espressi in senso favorevole a fronte di domande della stessa natura, dando applicazione alla giurisprudenza comunitaria invocata nel ricorso, la cui valutazione non può che portare anche questo giudice alle medesime conclusioni.
Si riportano, di seguito, ampli stralci della motivazione della sentenza n. 476/2020 di questo
Tribunale nella causa ES + 4/MI (estensore dr. S. Grillo):
<< La Suprema Corte, in recenti e del tutto condivisibili arresti, ha delineato con chiarezza quali siano i diritti spettanti al personale ATA, in sede di “ricostruzione di carriera”, alla luce delle norme sovranazionali (ed in particolare della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea), a fronte dei periodi di lavoro, con contratti a termine, svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato (“in ruolo”).
Le rivendicazioni da essi avanzate derivano dal tenore della disciplina nazionale, di fonte normativa e contrattuale collettiva, relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che: <la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva fa discendere effetti giuridici ed economici dall di servizio che condiziona sia la progressione stipendiale in genere lo svolgimento del rapporto. nel settore scolastico infatti l svolge un ruolo particolare rilievo non solo fini ma anche ogniqualvolta vengano gioco valutazioni comparative.>Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione
4 è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. … Va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che «Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo.»
La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.p.r. 420/1974 e poi dalla legge n.
463/1978, secondo cui «Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto- legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».
Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.».
Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.»
5 Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che
«Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.
399».
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.».
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL
4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 ( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del
T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla
6 contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n.
370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
6. … La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale
ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento
(tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito».
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che… per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo…
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della
Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale
"stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di
7 reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute>> (Cass. n. 31150/2019; conf. Cass. n. 2924/2020).
Così ricostruita la disciplina nazionale, i giudici di legittimità ne hanno posto in evidenza il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; clausola applicabile anche nei casi in cui i rapporti dedotti in giudizio abbiano ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo,
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)>> (Cass. n.
31150/2019, cit.).
Ebbene, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- 177/10 Rosado Persona_2
Santana).
Ovviamente, dalla menzionata clausola non può farsi discendere una “discriminazione alla rovescia”, cioè a favore dei lavoratori (già) a termine ed in danno di quelli a tempo indeterminato
(si tratta di aspetto preso in considerazione da Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C- 466/17,
Motter).
Il tema, tuttavia, potrebbe semmai riguardare il personale docente, ma non quello ATA, a favore del quale non opera, come visto, la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, l. n. 124/1999.
8 Secondo i giudici di legittimità, la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine (valorizzati solo in parte, in sede di ricostruzione di carriera) e periodi di lavoro a tempo indeterminato (interamente valorizzati), non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento
In particolare, <… non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve Per_3
essere fondata su
«elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che
«possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli… inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche»
(art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti l'organizzazione del sistema scolastico si
è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter)>> (Cass. n.
31150/2019, cit.)
9 (…) Una volta accertata l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale non può che disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, atteso che la clausola 4 dell'Accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, Rosado Santana, punti da 49 a 56).
La Suprema Corte ha così riassunto (nel principio di diritto enunciato) le implicazioni della normativa sovranazionale rispetto alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale ATA: <la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva fa discendere effetti giuridici ed economici dall di servizio che condiziona sia la progressione stipendiale in genere lo svolgimento del rapporto. nel settore scolastico infatti l svolge un ruolo particolare rilievo non solo fini ma anche ogniqualvolta vengano gioco valutazioni comparative.>Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato>>.
Nel caso di specie è pacifico, che la ricostruzione della carriera della ricorrente sia stata effettuata in ossequio alla disciplina nazionale.
Ciò, per quanto sopra argomentato, è in contrasto con la citata clausola 4, poiché non risultano delinearsi concrete e obiettive ragioni di non comparabilità (peraltro, neppure specificamente Cont contestate e/o allegate dal come atte a smentire la piena sovrapponibilità - come detto comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dalla ricorrente, allorché assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica) e comunque atte a giustificare un diverso (e deteriore) trattamento.
La ricorrente ha, quindi, diritto alla progressione professionale economica ed alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio, tenendo conto, a tal fine, degli effettivi periodi di servizio e dunque dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato.
10 Per contro, va rilevato che, ai sensi dell'art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R.
n. 122/2013 e, mentre l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto
2014, non è stato fatto altrettanto in riferimento all'anno 2013.
Sul punto giova richiamare un precedente della Sezione lavoro del Tribunale di Genova, che appare assolutamente condivisibile e la cui motivazione viene, quindi, qui di seguito trascritta: “La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi
“I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto,
e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”. Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla
11 sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione. La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001. La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost.
n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost.
n. 154/2014); - l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione
(Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014); - l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto
12 considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte
Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016); -
l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013). Nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha in particolare precisato che: “…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa. A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui
è previsto il blocco” (punto n. 13.3). “Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo. La recente riforma dell'art. 81
Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo. Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure
13 finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20°
Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n. 13.4). ”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5). Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di “sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa. La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione “strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (Corte Cost. n.
310/2013, punto 13.3). Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte
Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost.
n. 154 del 2014). Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n.
122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”” (Tribunale di Genova, dott.ssa Scotto, sent. n. 1191/2024 del 26.11.2024).
Tali principi sono stati, da ultimo, ribaditi dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di
Cassazione n. 13618/2025, del 21.5.2025.
14 In ragione delle su esposte premesse, i servizi prestati nell'anno 2013 restano utili ai soli fini giuridici.
Tanto premesso, deve evidenziarsi, però, che il convenuto ha eccepito la prescrizione CP_1
(quinquennale) dei diritti azionati da controparte.
L'eccezione appare fondata, nei limiti che si andranno a precisare.
La domanda avanzata dalla ricorrente riguarda, a ben vedere, e non può che riguardare, il diritto alla corresponsione delle differenze retributive derivanti dall'“anticipato” riconoscimento, a seguito della corretta ricostruzione di carriera e quindi con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in ruolo (v. art. 23 d.P.R. n. 240/1974, secondo cui i riconoscimenti di servizi non di ruolo, a favore del personale non docente, “sono disposti all'atto della nomina in ruolo”), degli scatti corrispondenti appunto all'anzianità complessiva.
Infatti, la domanda attorea invoca il diritto della ricorrente “… ad ottenere il pagamento delle differenze retributive”, non corrispostele in ragione dell'ingiusto inserimento in uno scaglione di anzianità diverso da quello effettivamente maturato.
In merito, va osservato che l'anzianità di servizio non è soggetta a prescrizione, in quanto mero fatto dal quale discendono conseguenze in ordine alla retribuzione cui si ha diritto, mentre soggiacciono agli ordinari termini prescrizionali le somme maturate a titolo di differenze stipendiali dovute a seguito del riconoscimento dell'effettiva anzianità maturata, secondo le prescrizioni di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dal momento in cui è stata raggiunta la prima fascia di incremento stipendiale (3-8) che, nel caso di specie, è da collocare nel 1.9.2016.
Cont Il deve essere condannato, pertanto, a ricostruire la carriera della ricorrente tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre-ruolo di cui al decreto di ricostruzione della carriera, nonché a corrisponderle le differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio, decorrenti dal momento dell'assunzione in ruolo, entro i limiti della prescrizione quinquennale, cioè entro il limite dei cinque anni anteriori alla notificazione del ricorso, non avendo la ricorrente provato la sussistenza di anteriori atti interruttivi della prescrizione.
Spetta alla ricorrente, altresì, il diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; anche in assenza di domanda in tal senso, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c. (v. Cass. Sez. Un. n. 16036/2010).
15
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1095/2025 R.G. promossa da contro , respinta ogni contraria Parte_1 Controparte_1
eccezione, deduzione e conclusione:
- dichiara tenuto e pertanto condanna il , Controparte_1
in persona del pro-tempore, a ricostruire la carriera della ricorrente, inquadrandola a CP_2
decorrere dal 01.09.2016, nella fascia stipendiale 3-8 anni, tenendo conto, a tal fine, dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio, con esclusione dell'anno 2013, e conseguentemente
- condanna il , in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive come sopra determinate entro i limiti della prescrizione quinquennale, cioè entro il limite dei cinque anni anteriori alla notificazione del ricorso;
- condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 pro-tempore, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.030,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato Domenico Naso, antistatario.
Genova, il 30 maggio 2025
Il giudice
Giovanna Golinelli
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