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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10328 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 24457/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Cristina Correale, ha pronunziato la seguente SENTENZA sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 04.11.2025, nel procedimento instaurato con ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato da nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (Na) alla via Durelli n. 69, rapp. e difeso giusta procura in atti dall'avv. Dario Abbruzzese, C.F.:
C.F._1
Contro
Questura rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.11.2024 parte ricorrente chiede accertarsi l'inadempimento della PA ed ordinarsi alla Questura la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, sulla premessa che, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dalla richiesta via pec di appuntamento per formalizzare tale domanda, la Questura non aveva ancora proceduto a convocarlo. Il giudice ha fissato udienza cartolare il 07.10.2025 disponendone la sostituzione con lo scambio di note da depositarsi entro il 07.10.2025. Il decreto di fissazione dell'udienza cartolare è stato notificato alla parte resistente unitamente al ricorso in data 28.11.2024. Scaduto il termine suddetto, lette le conclusioni della parte ricorrente contenute nelle note depositate il 06.10.2025, in cui si rappresenta la cessazione della materia del contendere per avvenuta convocazione del ricorrente in questura come richiesto, ritenuta la causa matura per la decisione, non essendo stato formulate richieste istruttorie, veniva fissata l'udienza del 4.11.25 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc;
all'esito di detta udienza, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione. Parte resistente si è costituita in data 24.09.2025 chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in primis che il ricorrente era stato convocato in
Questura per la data del 21.05.2025 per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed aveva già conseguito il permesso per richiesta asilo in data 29.05.2025, materialmente consegnatogli in data 19.06.2025, come da schermata del sistema telematico allegata, con conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Nelle note del ricorrente, depositate il 06.10.2025, ugualmente si rappresenta l'avvenuta convocazione presso la Questura di per la formalizzazione CP_2 della domanda di protezione internazionale, con convocazione pervenuta solo dopo la notifica del ricorso alla controparte effettuata il 28.11.2024, e si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. Orbene, essendo pacifica la convocazione del ricorrente in Questura in data antecedente all'udienza, per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, oggetto del ricorso, e l'avvenuta formalizzazione della stessa, con rilascio al ricorrente di permesso provvisorio per richiesta asilo, il giudice ritiene evidente che parte ricorrente non abbia più interesse alla prosecuzione del presente giudizio e che possa dichiararsi cessata la materia del contendere. La convocazione del ricorrente in Questura, con nota datata 09.05.2025 - depositata in atti da entrambe le parti-, fatto sopravvenuto all'introduzione della lite, certamente è idonea a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18). Quanto alle spese di lite, sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 2 -
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Nulla sulle spese processuali Si comunichi. Così deciso a Napoli il 10.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Correale
- 3 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Cristina Correale, ha pronunziato la seguente SENTENZA sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 04.11.2025, nel procedimento instaurato con ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato da nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (Na) alla via Durelli n. 69, rapp. e difeso giusta procura in atti dall'avv. Dario Abbruzzese, C.F.:
C.F._1
Contro
Questura rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.11.2024 parte ricorrente chiede accertarsi l'inadempimento della PA ed ordinarsi alla Questura la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, sulla premessa che, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dalla richiesta via pec di appuntamento per formalizzare tale domanda, la Questura non aveva ancora proceduto a convocarlo. Il giudice ha fissato udienza cartolare il 07.10.2025 disponendone la sostituzione con lo scambio di note da depositarsi entro il 07.10.2025. Il decreto di fissazione dell'udienza cartolare è stato notificato alla parte resistente unitamente al ricorso in data 28.11.2024. Scaduto il termine suddetto, lette le conclusioni della parte ricorrente contenute nelle note depositate il 06.10.2025, in cui si rappresenta la cessazione della materia del contendere per avvenuta convocazione del ricorrente in questura come richiesto, ritenuta la causa matura per la decisione, non essendo stato formulate richieste istruttorie, veniva fissata l'udienza del 4.11.25 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc;
all'esito di detta udienza, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione. Parte resistente si è costituita in data 24.09.2025 chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in primis che il ricorrente era stato convocato in
Questura per la data del 21.05.2025 per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed aveva già conseguito il permesso per richiesta asilo in data 29.05.2025, materialmente consegnatogli in data 19.06.2025, come da schermata del sistema telematico allegata, con conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Nelle note del ricorrente, depositate il 06.10.2025, ugualmente si rappresenta l'avvenuta convocazione presso la Questura di per la formalizzazione CP_2 della domanda di protezione internazionale, con convocazione pervenuta solo dopo la notifica del ricorso alla controparte effettuata il 28.11.2024, e si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. Orbene, essendo pacifica la convocazione del ricorrente in Questura in data antecedente all'udienza, per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, oggetto del ricorso, e l'avvenuta formalizzazione della stessa, con rilascio al ricorrente di permesso provvisorio per richiesta asilo, il giudice ritiene evidente che parte ricorrente non abbia più interesse alla prosecuzione del presente giudizio e che possa dichiararsi cessata la materia del contendere. La convocazione del ricorrente in Questura, con nota datata 09.05.2025 - depositata in atti da entrambe le parti-, fatto sopravvenuto all'introduzione della lite, certamente è idonea a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18). Quanto alle spese di lite, sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 2 -
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Nulla sulle spese processuali Si comunichi. Così deciso a Napoli il 10.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Correale
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