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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 133/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI RE BR
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 133/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
(p.iva ), in persona dell'amministratore Parte_2 P.IVA_1 giudiziario pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Carbone (c.f.
), elettivamente domiciliati in Palmi (RC), via Roma, n. C.F._2
48
appellanti
e
(c.f. , nato l'[...] a [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Bonarrigo (c.f.
, elettivamente domiciliato in Oppido Mamertina, C.F._4
Corso Aspromonte, n. 213
appellato
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. n. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 18.2.2020, e la Parte_1 [...]
hanno impugnato la sentenza n. 754/2019, pubblicata il Parte_2
24.7.2019, con cui il Tribunale di Palmi – a definizione del giudizio iscritto al n. 1354/2014 R.G. – in accoglimento della domanda proposta da CP_1
ha condannato gli appellanti al pagamento di € 23.686,26, oltre
[...]
agli interessi legali dal dovuto al soddisfo, quale corrispettivo residuo non corrisposto in esecuzione della scrittura privata, stipulata nell'aprile 2012, avente ad oggetto la vendita di beni mobili aziendali, rigettando la domanda di risarcimento del danno.
Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, a causa di un'errata valutazione delle prove, ha accertato il loro inadempimento contrattuale con conseguente condanna al pagamento del corrispettivo non ancora corrisposto.
Gli appellanti rilevano di avere disconosciuto la genuinità della scrittura
(siccome dagli stessi mai conosciuta e sottoscritta) riportata nella pagina iniziale di un documento (a due pagine) prodotto dal . CP_1
Gli appellanti, qualificando la disconosciuta scrittura quale preliminare per la successiva cessione dell'azienda facente capo al , ne eccepiscono CP_1
2 Corte d'Appello
la nullità, per carenza degli elementi essenziali, e l'inefficacia nei confronti dei terzi in quanto non trascritta o registrata.
Gli appellanti deducono: a) l'esistenza di bozza di accordo diretta alla futura cessione in loro favore dell'azienda (comprensiva della licenza) facente capo al (denominata “Omega Pub” con sede in Palmi alla piazza I CP_1
Maggio), per il cui trasferimento è stato originariamente concordato il prezzo di € 64.000; b) il mancato rispetto degli accordi da parte dell'appellato, il quale ha cessato anticipatamente l'attività, restituendo la licenza agli Uffici competenti (senza, quindi, trasferirla agli appellanti); c) la conseguente rideterminazione del corrispettivo in € 40.313,74 per la cessione di singoli beni aziendali, peraltro difettosi ed in misura inferiore rispetto a quelli pattuiti.
Gli appellanti, perciò, ritengono non dovute le ulteriori somme richieste dal
. CP_1
2.- Difese dell'appellato
Il 21.12.2020 si è costituito , il quale ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c.
L'appellato eccepisce l'inadempimento contrattuale di controparte, la quale ha versato solo in parte il corrispettivo (pattuito in € 64.000) in esecuzione della scrittura privata avente ad oggetto la vendita di diversi beni mobili facenti capo alla propria azienda.
L'appellato chiede, quindi, il rigetto del gravame siccome infondato.
***
3.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. L'appellato eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, siccome generico, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
3 Corte d'Appello
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
4.- Sulla prova del contratto
1. Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, a causa di un'errata valutazione degli elementi istruttori, ha accertato il loro inadempimento.
2. Il motivo è fondato.
allega di aver stipulato, nell'aprile del 2012, una scrittura Controparte_1
privata con cui ha ceduto al e alla la proprietà Pt_1 Parte_2 di vari beni mobili strumentali all'esercizio di propria attività ristorativa in Palmi,
a fronte del corrispettivo di € 64.000, oltre ad iva.
L'appellato deduce il parziale inadempimento degli acquirenti – i quali hanno versato il minor prezzo di € 44.313,74 (iva inclusa) – chiedendone, quindi, la condanna al pagamento del residuo.
3. Gli appellanti disconoscono l'esistenza di un contratto relativo al trasferimento di singoli beni mobili aziendali. Deducono, piuttosto, l'esistenza di bozza di accordo tra le parti per la futura stipula di atto di cessione, in loro favore, dell'intera azienda – comprensivo della licenza – facente capo al
, per un corrispettivo di € 64.000. CP_1
Se gli appellanti, a causa dell'inadempimento del (il quale, CP_1 arbitrariamente, ha cessato l'attività con restituzione della licenza ai competenti Uffici), il corrispettivo è stato rideterminato dalle parti in €
40.313,74 a copertura della vendita di singoli beni mobili aziendali e non più, come previsto nell'originario accordo, della vendita dell'intera azienda.
Deducono, inoltre, gli appellanti che i beni sono stati loro ceduti in condizioni difettose ed in misura inferiore a quella inizialmente pattuita.
Gli appellanti sostengono quindi di aver esattamente adempiuto con il pagamento della somma rideterminata.
4. Trattandosi di rapporto di tipo contrattuale, trovano applicazione i normali criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c.
Spetta, dunque, al creditore che agisce per l'adempimento provare la fonte
(negoziale o legale) del diritto ed il termine di scadenza, potendosi limitare alla
4 Corte d'Appello
mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre sul debitore convenuto grava l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. n. 25910/2025; Cass. n. 5629/2025; Cass.
n. 3587/2021; Cass. n. 3373/2020).
5. Gli appellanti, con la memoria di costituzione in primo grado, hanno disconosciuto, in conformità all'art. 214, comma 1, c.p.c., la genuinità e la paternità della scrittura prodotta dall'attore.
Il disconoscimento è puntuale e specifico, siccome si riferisce, in modo inequivocabile, al documento contrattuale prodotto da controparte a sostegno del credito vantato.
Il disconoscimento riguarda sia il contenuto sia la sottoscrizione apposta alla scrittura: «si disconosce la scrittura privata citata da controparte ad allegata agli atti di causa, e per la quale si intende sporgere querela di falso, poiché il “preliminare di vendita” prodotto è documento mai conosciuto dagli odierni convenuti, che non lo hanno mai né visto, né tanto meno sottoscritto. Ed invero, il presunto contratto che si compone di n. 2 pagine è formato da una prima pagina totalmente sconosciuta dagli odierni convenuti e da una seconda pagina che altro non è che una bozza degli accordi “in itinere” per la vendita dell'attività in testa al Sig. titolare dell'OMEGA PUB». Controparte_1
A fronte del disconoscimento effettuato dai convenuti, l'attore non ha proposto tempestiva istanza di verificazione, con conseguente inutilizzabilità del documento ai fini della decisione.
6. Il ha offerto – ed è stata assunta in primo grado – prova CP_1 testimoniale al fine di provare, in particolare, l'oggetto del contratto
(«riguardante la vendita di arredi, attrezzature ed altri beni strumentali del Pub Omega»)
e l'ammontare del corrispettivo pattuito.
Ritiene il Collegio che tale prova testimoniale non può essere utilizzata.
Secondo un principio acquisito, infatti, la prova testimoniale può riguardare, esclusivamente, fatti obiettivi e direttamente percepiti dal teste, sicché non è ammissibile la deposizione riguardante opinioni, deduzioni o valutazioni soggettive (Cass. n. 1808/2015; Cass. n. 13693/2012).
L'inutilizzabilità della prova testimoniale – ove implicante apprezzamenti – va dichiarata anche d'ufficio, non potendo il giudice legare il proprio
5 Corte d'Appello
convincimento alle valutazioni dei testi (Cass. n. 8620/1996; Cass. n.
2435/1990).
La circostanza secondo cui il contratto in questione ha avuto ad oggetto singoli beni aziendali – piuttosto che l'intera azienda – attiene ad un aspetto che inevitabilmente implica apprezzamenti giuridici, di natura interpretativa e qualificatoria.
Occorre infatti in primo luogo interpretare la volontà dei contraenti e, in secondo luogo, qualificare tale intento, secondo criteri squisitamente giuridici.
Entrambi i profili richiedono valutazioni che possono coinvolgere anche profili di significativa complessità.
Tale circostanza quindi non può essere oggetto di prova testimoniale, non essendo ravvisabile il carattere di oggettività fattuale indispensabile per rendere il fatto suscettibile di tale tipo di prova. Come detto, può essere oggetto di prova testimoniale solo un fatto preso nella sua pura storicità e materialità. Se ciò non è possibile, in quanto il fatto oggetto della prova coinvolge significativi profili interpretativi e valutativi, la circostanza non può costituire oggetto di prova testimoniale.
Ne discende, perciò, nella fattispecie in esame, l'inutilizzabilità della prova testimoniale avente ad oggetto il contenuto del contratto di cessione dei singoli beni aziendali (piuttosto che dell'azienda).
7. Da ciò segue che, in presenza del disconoscimento della scrittura privata prodotta dall'attore, con conseguente inutilizzabilità della scrittura stessa, e non potendo essere utilizzata la prova testimoniale sul contenuto del contratto di cessione, non può ritenersi acquisita idonea prova del contenuto del contratto invocato dall'attore, odierno appellato. Contenuto espressamente contestato dai convenuti, odierni appellanti.
Tale onere probatorio – del contenuto del contratto – incombe, come detto, sul creditore, ossia sull'attore odierno appellato.
Non essendo stato adempiuto tale onere, la domanda non può essere accolta.
L'onere della prova dell'inadempimento – incombente sul debitore – viene in rilievo solo in presenza della prova del titolo (ossia del contratto e del suo contenuto).
6 Corte d'Appello
Pertanto l'appello va accolto e per l'effetto la domanda di adempimento proposta dal va rigettata. CP_1
5.- Spese processuali
L'accoglimento dell'appello impone la nuova regolamentazione delle spese processuali per il doppio grado, considerato l'esito unitario e globale della controversia.
In considerazione della peculiarità e dell'alta controvertibilità delle questioni trattate, sussistono gravi ed eccezionali motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e dalla Parte_1 [...]
nei confronti di , disattesa ogni contraria Parte_2 Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda proposta da;
Controparte_1
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 25.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
7
n. 133/2020
C O R T E D
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A P P E L L O
DI RE BR
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 133/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
(p.iva ), in persona dell'amministratore Parte_2 P.IVA_1 giudiziario pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Carbone (c.f.
), elettivamente domiciliati in Palmi (RC), via Roma, n. C.F._2
48
appellanti
e
(c.f. , nato l'[...] a [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Bonarrigo (c.f.
, elettivamente domiciliato in Oppido Mamertina, C.F._4
Corso Aspromonte, n. 213
appellato
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. n. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 18.2.2020, e la Parte_1 [...]
hanno impugnato la sentenza n. 754/2019, pubblicata il Parte_2
24.7.2019, con cui il Tribunale di Palmi – a definizione del giudizio iscritto al n. 1354/2014 R.G. – in accoglimento della domanda proposta da CP_1
ha condannato gli appellanti al pagamento di € 23.686,26, oltre
[...]
agli interessi legali dal dovuto al soddisfo, quale corrispettivo residuo non corrisposto in esecuzione della scrittura privata, stipulata nell'aprile 2012, avente ad oggetto la vendita di beni mobili aziendali, rigettando la domanda di risarcimento del danno.
Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, a causa di un'errata valutazione delle prove, ha accertato il loro inadempimento contrattuale con conseguente condanna al pagamento del corrispettivo non ancora corrisposto.
Gli appellanti rilevano di avere disconosciuto la genuinità della scrittura
(siccome dagli stessi mai conosciuta e sottoscritta) riportata nella pagina iniziale di un documento (a due pagine) prodotto dal . CP_1
Gli appellanti, qualificando la disconosciuta scrittura quale preliminare per la successiva cessione dell'azienda facente capo al , ne eccepiscono CP_1
2 Corte d'Appello
la nullità, per carenza degli elementi essenziali, e l'inefficacia nei confronti dei terzi in quanto non trascritta o registrata.
Gli appellanti deducono: a) l'esistenza di bozza di accordo diretta alla futura cessione in loro favore dell'azienda (comprensiva della licenza) facente capo al (denominata “Omega Pub” con sede in Palmi alla piazza I CP_1
Maggio), per il cui trasferimento è stato originariamente concordato il prezzo di € 64.000; b) il mancato rispetto degli accordi da parte dell'appellato, il quale ha cessato anticipatamente l'attività, restituendo la licenza agli Uffici competenti (senza, quindi, trasferirla agli appellanti); c) la conseguente rideterminazione del corrispettivo in € 40.313,74 per la cessione di singoli beni aziendali, peraltro difettosi ed in misura inferiore rispetto a quelli pattuiti.
Gli appellanti, perciò, ritengono non dovute le ulteriori somme richieste dal
. CP_1
2.- Difese dell'appellato
Il 21.12.2020 si è costituito , il quale ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c.
L'appellato eccepisce l'inadempimento contrattuale di controparte, la quale ha versato solo in parte il corrispettivo (pattuito in € 64.000) in esecuzione della scrittura privata avente ad oggetto la vendita di diversi beni mobili facenti capo alla propria azienda.
L'appellato chiede, quindi, il rigetto del gravame siccome infondato.
***
3.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. L'appellato eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, siccome generico, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
3 Corte d'Appello
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
4.- Sulla prova del contratto
1. Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, a causa di un'errata valutazione degli elementi istruttori, ha accertato il loro inadempimento.
2. Il motivo è fondato.
allega di aver stipulato, nell'aprile del 2012, una scrittura Controparte_1
privata con cui ha ceduto al e alla la proprietà Pt_1 Parte_2 di vari beni mobili strumentali all'esercizio di propria attività ristorativa in Palmi,
a fronte del corrispettivo di € 64.000, oltre ad iva.
L'appellato deduce il parziale inadempimento degli acquirenti – i quali hanno versato il minor prezzo di € 44.313,74 (iva inclusa) – chiedendone, quindi, la condanna al pagamento del residuo.
3. Gli appellanti disconoscono l'esistenza di un contratto relativo al trasferimento di singoli beni mobili aziendali. Deducono, piuttosto, l'esistenza di bozza di accordo tra le parti per la futura stipula di atto di cessione, in loro favore, dell'intera azienda – comprensivo della licenza – facente capo al
, per un corrispettivo di € 64.000. CP_1
Se gli appellanti, a causa dell'inadempimento del (il quale, CP_1 arbitrariamente, ha cessato l'attività con restituzione della licenza ai competenti Uffici), il corrispettivo è stato rideterminato dalle parti in €
40.313,74 a copertura della vendita di singoli beni mobili aziendali e non più, come previsto nell'originario accordo, della vendita dell'intera azienda.
Deducono, inoltre, gli appellanti che i beni sono stati loro ceduti in condizioni difettose ed in misura inferiore a quella inizialmente pattuita.
Gli appellanti sostengono quindi di aver esattamente adempiuto con il pagamento della somma rideterminata.
4. Trattandosi di rapporto di tipo contrattuale, trovano applicazione i normali criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c.
Spetta, dunque, al creditore che agisce per l'adempimento provare la fonte
(negoziale o legale) del diritto ed il termine di scadenza, potendosi limitare alla
4 Corte d'Appello
mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre sul debitore convenuto grava l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. n. 25910/2025; Cass. n. 5629/2025; Cass.
n. 3587/2021; Cass. n. 3373/2020).
5. Gli appellanti, con la memoria di costituzione in primo grado, hanno disconosciuto, in conformità all'art. 214, comma 1, c.p.c., la genuinità e la paternità della scrittura prodotta dall'attore.
Il disconoscimento è puntuale e specifico, siccome si riferisce, in modo inequivocabile, al documento contrattuale prodotto da controparte a sostegno del credito vantato.
Il disconoscimento riguarda sia il contenuto sia la sottoscrizione apposta alla scrittura: «si disconosce la scrittura privata citata da controparte ad allegata agli atti di causa, e per la quale si intende sporgere querela di falso, poiché il “preliminare di vendita” prodotto è documento mai conosciuto dagli odierni convenuti, che non lo hanno mai né visto, né tanto meno sottoscritto. Ed invero, il presunto contratto che si compone di n. 2 pagine è formato da una prima pagina totalmente sconosciuta dagli odierni convenuti e da una seconda pagina che altro non è che una bozza degli accordi “in itinere” per la vendita dell'attività in testa al Sig. titolare dell'OMEGA PUB». Controparte_1
A fronte del disconoscimento effettuato dai convenuti, l'attore non ha proposto tempestiva istanza di verificazione, con conseguente inutilizzabilità del documento ai fini della decisione.
6. Il ha offerto – ed è stata assunta in primo grado – prova CP_1 testimoniale al fine di provare, in particolare, l'oggetto del contratto
(«riguardante la vendita di arredi, attrezzature ed altri beni strumentali del Pub Omega»)
e l'ammontare del corrispettivo pattuito.
Ritiene il Collegio che tale prova testimoniale non può essere utilizzata.
Secondo un principio acquisito, infatti, la prova testimoniale può riguardare, esclusivamente, fatti obiettivi e direttamente percepiti dal teste, sicché non è ammissibile la deposizione riguardante opinioni, deduzioni o valutazioni soggettive (Cass. n. 1808/2015; Cass. n. 13693/2012).
L'inutilizzabilità della prova testimoniale – ove implicante apprezzamenti – va dichiarata anche d'ufficio, non potendo il giudice legare il proprio
5 Corte d'Appello
convincimento alle valutazioni dei testi (Cass. n. 8620/1996; Cass. n.
2435/1990).
La circostanza secondo cui il contratto in questione ha avuto ad oggetto singoli beni aziendali – piuttosto che l'intera azienda – attiene ad un aspetto che inevitabilmente implica apprezzamenti giuridici, di natura interpretativa e qualificatoria.
Occorre infatti in primo luogo interpretare la volontà dei contraenti e, in secondo luogo, qualificare tale intento, secondo criteri squisitamente giuridici.
Entrambi i profili richiedono valutazioni che possono coinvolgere anche profili di significativa complessità.
Tale circostanza quindi non può essere oggetto di prova testimoniale, non essendo ravvisabile il carattere di oggettività fattuale indispensabile per rendere il fatto suscettibile di tale tipo di prova. Come detto, può essere oggetto di prova testimoniale solo un fatto preso nella sua pura storicità e materialità. Se ciò non è possibile, in quanto il fatto oggetto della prova coinvolge significativi profili interpretativi e valutativi, la circostanza non può costituire oggetto di prova testimoniale.
Ne discende, perciò, nella fattispecie in esame, l'inutilizzabilità della prova testimoniale avente ad oggetto il contenuto del contratto di cessione dei singoli beni aziendali (piuttosto che dell'azienda).
7. Da ciò segue che, in presenza del disconoscimento della scrittura privata prodotta dall'attore, con conseguente inutilizzabilità della scrittura stessa, e non potendo essere utilizzata la prova testimoniale sul contenuto del contratto di cessione, non può ritenersi acquisita idonea prova del contenuto del contratto invocato dall'attore, odierno appellato. Contenuto espressamente contestato dai convenuti, odierni appellanti.
Tale onere probatorio – del contenuto del contratto – incombe, come detto, sul creditore, ossia sull'attore odierno appellato.
Non essendo stato adempiuto tale onere, la domanda non può essere accolta.
L'onere della prova dell'inadempimento – incombente sul debitore – viene in rilievo solo in presenza della prova del titolo (ossia del contratto e del suo contenuto).
6 Corte d'Appello
Pertanto l'appello va accolto e per l'effetto la domanda di adempimento proposta dal va rigettata. CP_1
5.- Spese processuali
L'accoglimento dell'appello impone la nuova regolamentazione delle spese processuali per il doppio grado, considerato l'esito unitario e globale della controversia.
In considerazione della peculiarità e dell'alta controvertibilità delle questioni trattate, sussistono gravi ed eccezionali motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e dalla Parte_1 [...]
nei confronti di , disattesa ogni contraria Parte_2 Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda proposta da;
Controparte_1
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 25.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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