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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
AN ZO, TO
MARRA PAOLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 855/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 150/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 6 e pubblicata il 19/10/2009
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R9J01T200385-2007 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R9J01T200385-2007 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R9J01T200385-2007 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R9J01T200385-2007 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R9J01T200385-2007 IRAP 1999 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, con ricorso regolarmente depositato, ha riassunto il giudizio dopo la pronuncia della ordinanza della Corte di cassazione n. 24281/2025 del 12 giugno 2025, depositata il 1° settembre
2025, di rinvio a questo Giudice.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n. R9J01T200385/2007, con il quale l'Agenzia delle Entrate accertava, per l'anno d'imposta 1999, un maggior reddito a seguito della valorizzazione di movimentazioni bancarie (versamenti e prelevamenti) su conti intestati o ritenuti riconducibili al contribuente.
In particolare, l'avviso d'accertamento in questione traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto, per i periodi di d'imposta dal 1° gennaio 1999 al 30 settembre 2006, sulla base delle risultanze di indagini finanziarie regolarmente autorizzate. Da tali indagini bancarie era emerso che il contribuente era titolare dei seguenti rapporti di conto corrente bancario:
- c/c n. Conto_Corrente_1 acceso presso la Banca_1 per gli anni 1999-2000 e 2001 intestato al padre ma sul quale il contribuente aveva delega ad operare;
- c/c n. Conto_Corrente_2 acceso presso la Banca_2 per gli anni dal 1999 al 2006;
- c/c n. Conto_Corrente_3 acceso presso la Banca_3, per gli anni dal 1999 al 2003.
In relazione ai suddetti conti, l'Ufficio recuperava a tassazione sia i versamenti che i prelevamenti non giustificati contabilmente e per i quali non erano stati indicati i beneficiari, detraendo dagli imponibili così quantificati gli importi già accertati con avviso di accertamento precedentemente notificato per la medesima annualità.
Il signor Ricorrente_1 impugnava quindi l'avviso di accertamento eccependo
- la falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51 del d.P.R. 633/1972, per avere l'Agenzia delle Entrate ripreso a tassazione i movimenti registrati sul conto n. Conto_Corrente_1 acceso presso la Banca_1
, intestato al padre nonché i movimenti sugli altri due conti riferiti a semplici giroconti o comunque ad operazioni da ritenere prive di rilevanza reddituale;
- la illegittima applicazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 in quanto con l'avviso di accertamento erano stati ripresi a tassazione anche i prelievi sulla base della modifica dell'articolo avvenuta con la l. n. 311/2004;
- la non applicabilità dell'IRAP, asserendo di non aver mai avuto dipendenti e/o attrezzature eccedenti il minimo indispensabile.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate controdeduceva sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale che rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite.
Il contribuente proponeva quindi appello e l'Ufficio si costituiva nel giudizio insistendo sulla correttezza del proprio operato. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione resa con la sentenza di primo grado, con compensazione delle spese del grado.
Il contribuente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale rilevandone l'erroneità e deducendo circa:
1. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, primo comma, n. 2), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/73, come modificato dall'art. 1, comma 402, lett. a), num. 1), della Legge 311/2004 e dell'art. 136 della
Costituzione in combinato disposto con l'art. 30 della Legge n. 87/53 (ai sensi dell'art. 360, primo comma,
n. 3, c.p.c.);
2. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, primo comma, n. 2), e 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, nonché degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.);
3. nullità della sentenza per violazione dell'art. 36, comma primo, n. 4, del D.lgs. n. 546/92, 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.);
4. violazione del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2, n. 4 e 61 del D.lgs. n. 546/92 nonché degli articoli 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.);
5. nullità del procedimento per violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (ai sensi dell'art. 360, primo comma,
n. 3, c.p.c.);
6. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 del D.P.R. n. 600/73 e 163 del T.U.I.R. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.);
7. omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
(ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.);
8. violazione e falsa applicazione dell'art. 41/bis del D.P.R. n. 600/73 (ai sensi dell'art. 360, primo comma,
n. 3, c.p.c.);
9. violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.lgs. n. 546/92, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.);
10. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 446/97 e dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).
La Suprema Corte emetteva quindi la surrichiamata ordinanza di rimessione del giudizio a nuovo scrutinio davanti a questa Corte pronunciandosi attraverso il seguente dispositivo: “La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, il quarto, il quinto e il decimo motivo, con assorbimento del sesto motivo;
dichiara inammissibile il settimo motivo e rigetta il secondo, terzo, ottavo e nono motivo;
cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità”.
Segue pertanto l'atto di riassunzione presso questa Corte con il quale il signor Ricorrente_1 chiede
“in via principale, annullare integralmente o ridurre nei termini di seguito precisati l'avviso n. R9J01T200385/2007:
- ridurre il reddito accertato ai fini Irpef e IRAP di L. 48.085.232 (Euro 24.833,95) (prelevamenti sui tre conti correnti) ed annullare la relativa sanzione ai fini IVA pari ad Euro 28.060,65;
- ridurre l'imponibile accertato ai fini Irpef, IRAP e IVA di L. 28.307.260 (versamenti sul c/c n. Conto_Corrente_1 della Banca_1) trattandosi di conto intestato a terzi senza la prova dell'imputabilità delle movimentazioni e del conto al soggetto verificato e in presenza delle prove contrarie delle predette imputabilità al titolare intestatario e padre Ricorrente_1;
- ridurre gli imponibili accertati per versamenti, rispettivamente, di L. 26.155.000 e L. 500.000 sui due conti n. Conto_Corrente_2 Banca_2 e n. Conto_Corrente_3 Banca_3, essendone giustificate le provenienze estranee al reddito professionale.
Con adeguamento delle relative imposte tra cui IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, IVA e delle sanzioni agli imponibili rideterminati.
- dichiarare la non soggettività del ricorrente all'imposta IRAP.
In subordine, per l'ipotesi di parziale accoglimento, si chiede la rideterminazione degli imponibili e delle relative imposte previa espunzione delle singole movimentazioni ritenute giustificate all'esito dell'esame analitico in motivazione”.
Nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate chiede “- in accoglimento del primo motivo di ricorso rideterminare il reddito accertato ai fini IRPEF e IRAP e la relativa sanzione come nel prospetto ricostruito nelle presenti controdeduzioni, e dichiarare la cessazione della materia del contendere per l'eccedenza; - rigettare per il resto il ricorso in riassunzione”.
Successivamente parte privata deposita propria memoria di replica alle controdeduzioni dell'Agenzia sulla riassunzione, insistendo per le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione del contribuente, nei termini qui di seguito precisati.
Preliminarmente occorre evidenziare che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla ordinanza di Cassazione, la quale non può in alcun modo essere sindacata o elusa da questo giudice di rinvio. Ciò premesso e considerato pertanto il carattere chiuso del giudizio di rinvio, l'attenzione va incentrata sul tema posto dall'ordinanza della Cassazione alla luce dei motivi addotti in riassunzione con particolare riferimento, quindi, all'accertamento della violazione dell'art. 32, co. 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 relativamente alla inapplicabilità della presunzione di equivalenza dei prelevamenti non giustificati dei professionisti ai compensi professionali imponibili;
della prova contraria del contribuente e relativa violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973; della inapplicabilità IRAP in relazione al presupposto dell'autonoma organizzazione.
Con riferimento al primo motivo, relativo all'inapplicabilità della presunzione di equivalenza dei prelevamenti non giustificati dei professionisti ai compensi professionali imponibili, questa Corte rileva che l'Ufficio, con le proprie controdeduzioni, riconosce l'inapplicabilità della presunzione di equivalenza dei prelevamenti non giustificati dei professionisti ai compensi professionali imponibili, con conseguente ridefinizione degli importi dovuti e conseguente richiesta, limitatamente al presente punto, di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Con riferimento a tale ultimo aspetto si oppone parte contribuente rilevando peraltro l'assenza di un provvedimento di annullamento in autotutela.
Questa Corte rileva che, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte e peraltro espressamente accettato dall'Ufficio, “le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa” e non anche nei confronti, come nel caso di specie, dei titolari di reddito di lavoro autonomo. L'abbandono dell'Ufficio della contestazione de qua determina il venir meno dell'interesse del contribuente rispetto al motivo in questione, fatto salvo l'eventuale riconoscimento del diritto alle spese di giudizio in relazione al principio della soccombenza virtuale.
Conseguentemente, con riferimento al primo motivo, questa Corte rileva l'intervenuta cessata materia del contendere.
Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente deduce circa la “Prova contraria del contribuente – Dovere di esame effettivo - Violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973”.
In particolare, chiede innanzitutto la riduzione dell'imponibile accertato di L. 28.307.260 in relazione ai versamenti sul c/c n. Conto_Corrente_1 della Banca_1, trattandosi di conto intestato al padre Nominativo_1.
In proposito, esaminata la documentazione in atti, questa Corte rileva preliminarmente che
- sono incontestate fra le parti l'intestazione del c/c in questione al padre del contribuente nonché l'esistenza di delega ad operarvi a favore del contribuente;
- risulta acquisita definitivamente anche la riferibilità al contribuente del conto in questione, a seguito di quanto confermato dalle prime due sentenze di merito, nonché alla luce di quanto espresso in relazione al motivo n. 2 dalla Suprema Corte con l'ordinanza qui riassunta.
Questo Collegio osserva inoltre che
- per complessive Lire 8.170.000, i singoli versamenti risultano potersi considerare fondatamente giustificati dall'appellante, anche con riscontro temporale, e riconducibili all'intestatario del conto corrente e non al contribuente;
in particolare:
o assegno di Lire 3.570.000, emesso a favore di Nominativo_1 dall'assicurazione come liquidazione dei danni provocati da un sinistro stradale;
o assegno di Lire 600.000, emesso dalla “Società_1 s.r.l.” quale canone di locazione per il mese di aprile;
o assegno di Lire 2.000.000, emesso dalla “Società_2 S.p.A.” quale canone di locazione e cauzione così come concordata nella “Ricevuta di Deposito Cauzionale e Consegna Chiavi” del 19 ottobre 1999, riferita al contratto di locazione registrato in pari data;
o bonifico di Lire 1.000.000 da parte della “Società_2 S.p.A.”, del 19 novembre 1999, per il pagamento del canone del mese di novembre;
o bonifico di Lire 1.000.000 da parte della “Società_2 S.p.A.”, del 13 dicembre 1999, per il pagamento del canone del mese di dicembre;
- per i versamenti di contante di Lire 2.000.000 e di assegno di Lire 2.037.000, dal contribuente attribuiti ad una vendita da parte del padre di una scala a chiocciola, non risultano forniti idonei e analitici elementi volti a dimostrare l'avvenuta vendita e ad escludere la riconducibilità dei versamenti al contribuente, non potendo considerarsi tali quanto risultante dal deposito in atti di semplice copia della ricevuta di versamento e dell'assegno, peraltro, pervenuto al signor Nominativo_1 solo a seguito di girata non meglio identificata;
- per la differenza di Lire 16.100.260, le operazioni di versamento, prevalentemente in contanti, non risultano fornite di idonea, specifica, dettagliata e analitica giustificazione volta ad escluderne la riconducibilità al contribuente, non potendo considerarsi tale quanto risultante da semplice, generica e non documentata dichiarazione del padre circa il fatto che “… le operazioni di versamento eseguite negli anni 1999, ... sul c/ c bancario n. Conto_Corrente_1 presso Banca_1, a se intestato, avevano per oggetto somme di denaro rinvenienti dall'incasso della propria pensione, fitti attivi nonché somme di denaro e titoli di credito relativi alla ditta individuale Società_3 di Nominativo_2 (figlio) …”. Anche il riferimento alla pensione percepita in contanti, ai contratti locazione resi disponibili e ai redditi del padre complessivamente conseguiti, nella loro genericità, non risultano idonei al riscontro specifico e inequivocabile con gli importi versati e alla necessaria ricostruzione analitica e non consentono alcun abbinamento puntuale e alcun collegamento temporale coerente e credibile dei versamenti in questione con somme rinvenienti da attività/prestazioni già regolarmente incluse nella base imponibile oppure estranee alla produzione del reddito.
In relazione ai versamenti sul conto corrente in questione, questa Corte ritiene potersi accogliere la doglianza del contribuente nei limiti dell'importo di Lire 8.170.000, come sopra evidenziato.
Il contribuente chiede poi di ridurre gli imponibili accertati per versamenti di L. 26.155.000 sul conto n. Conto_Corrente_2 presso la Banca_2, rappresentando lo stato di grave difficoltà economica che lo interessava nel periodo in questione e ritenendone giustificate le provenienze estranee al reddito professionale.
In proposito, questa Corte:
- con riferimento al versamento di un assegno di Lire 2.200.000 del 1° aprile 1999, attribuito dal contribuente a un prestito (del quale peraltro non risulta documentata neanche la restituzione) della fidanzata per un viaggio, osserva che la semplice copia dell'assegno non dimostra alcunché e non consente peraltro di individuare la originaria provenienza delle somme;
- con riferimento ai versamenti per complessive Lire 5.900.000 (= 1.400.000 + 2.000.000 +
1.500.000 +1.000.000), dei quali alcuni in contanti, imputati dal contribuente a mere elargizioni da parte del padre, rileva che le copie delle contabili di versamento e/o degli assegni non consentono, anche alla luce della situazione reddituale del genitore come documentata in atti, di superare la presunzione introdotta dall'Ufficio né, peraltro, di individuare la originaria provenienza delle somme in questione;
- in relazione al versamento di Lire 4.000.000 del 5 novembre 1999 da parte della Società_4 che, secondo quanto riportato dal contribuente, sarebbe già stato conteggiato in altro accertamento per il 2001, evidenzia che, come documentato dall'Ufficio, i versamenti di Lire 4.000.000 confluiti nel conto in questione erano due: uno del 20 aprile 1999, uno del 5 novembre 1999: di questi, ai fini del recupero ne è stato considerato uno solo, proprio perché l'altro risultava, come rappresentato da parte contribuente, già conteggiato in altro accertamento per il 2001;
- con riferimento al versamento di Lire 600.000 del 23 agosto 1999, imputabile, secondo quanto dichiarato dal contribuente, alla restituzione del prezzo di acquisto di un pattino da parte della fidanzata, rileva che la semplice copia dell'assegno non può considerarsi idonea a superare la presunzione di imponibilità del versamento, sia perché non è dimostrato l'acquisto del pattino, sia perché manca la documentazione volta a consentire l'individuazione della originaria provenienza delle somme;
- con riferimento al versamento di Lire 2.500.000 del 23 agosto 1999, relativo, secondo quanto dichiarato dal contribuente, a somme ricevute nella qualità di capo condomino del condominio di Indirizzo_1 e da corrispondere agli appaltatori dei lavori condominiali da eseguire sul medesimo immobile, rileva che la semplice copia dell'assegno non può considerarsi idonea a superare la presunzione di imponibilità del versamento, poiché manca documentazione idonea – e , in particolare, la fattura - relativa ai lavori asseritamente effettuati;
- in relazione ai versamenti per complessive Lire 5.350.000 (=4.450.000+900.000) del 23 agosto 1999 e di
Lire 3.300.000 del 27 agosto 1999, relativi, secondo quanto rappresentato dal contribuente, a somme corrisposte da parte del signor Nominativo_3 e imputabili a lavori condominiali, rileva che l'assenza di documentazione fiscalmente idonea a documentare l'effettuazione dei lavori rende l'eccezione inaccoglibile;
- in relazione al versamento di Lire 1.000.000 del 27 agosto 1999, che secondo il contribuente sarebbe relativo a un risarcimento per sinistro, rileva l'assenza di idonea documentazione probatoria non potendo considerarsi tale la semplice copia di un assegno pervenuto allo stesso contribuente in seconda girata e non riconducibile in alcun modo al riferito risarcimento;
- infine, con riferimento al versamento di Lire 1.305.600 del 31 dicembre 1999, che risulterebbe da anticipazioni della sig.ra Nominativo_4 , residente nell'immobile di Indirizzo_1 , sempre per lavori condominiali, osserva che agli atti manca qualsivoglia documentazione fiscalmente idonea a provare l'effettuazione dei lavori in questione.
In conclusione, esaminata la documentazione in atti, considerata anche la totale assenza di scritture contabili e della dichiarazione, anche alla luce di consolidata giurisprudenza di legittimità circa l'onere in capo al contribuente di contrapporre alla presunzione legale in questione una prova che non costituisca una presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, questa Corte rileva che sono inidonee le giustificazioni addotte a supporto dei suindicati versamenti. Infatti, le semplici matrici degli assegni, le copie degli assegni, le contabili bancarie che non consentono di verificare a quale titolo le somme risultano versate né la originaria provenienza, le mere descrizioni dei lavori e/o le semplici copie commissioni per alcuni lavori condominiali, nonché le semplici dichiarazioni a fronte delle elargizioni da parte del padre e dei prestiti da parte della fidanzata (dei quali peraltro non risultano documentate le restituzioni) sono documenti inidonei a consentire una ricostruzione analitica e temporalmente coerente dei versamenti in questione. Agli atti mancano, ad esempio, regolari fatture idonee a dimostrare gli asseriti lavori condominiali e, peraltro,
l'unica fattura depositata, diversamente da quanto affermato dal contribuente e come rilevato dall'Ufficio e incontestato, non è relativa a lavori condominiali ma a lavori di sostituzione della caldaia nell'appartamento del contribuente;
mancano inoltre documenti idonei a consentire un riscontro specifico e inequivocabile degli importi versati, la necessaria ricostruzione analitica delle movimentazioni e l'abbinamento puntuale e un collegamento temporale coerente e credibile dei versamenti in questione con somme rinvenienti da attività/ prestazioni già regolarmente incluse nella base imponibile oppure estranee alla produzione del reddito.
Pertanto, corretto appare l'operato dell'Ufficio in relazione ai versamenti sul conto in questione.
Ancora, il contribuente chiede di ridurre gli imponibili accertati per versamento del 6 ottobre 1999 di Lire 500.000 sul conto corrente n. Conto_Corrente_3 presso la Carisap di Grottammare, rappresentando che trattasi di somme ricevute dal sig. Nominativo_3 per il pagamento del sig. Nominativo_5 per lavori eseguiti presso il condominio di Indirizzo_1 e documentando quanto sopra con dichiarazione del signor Nominativo_3. L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, osserva che trattasi di una generica ricevuta. Questa Corte rileva in proposito che, in assenza di regolari e idonei documenti fiscali (ad esempio, le fatture) per le asserite lavorazioni effettuate, la mera e generica dichiarazione depositata agli atti, non può costituire idonea documentazione probatoria, di talché, in assenza di valide giustificazioni, corretto appare l'operato dell'Ufficio.
Il secondo motivo è pertanto parzialmente fondato, solo con riferimento alle operazioni di versamento sul c/c n. Conto_Corrente_1 della Banca_1, intestato al padre Nominativo_1 e nel limite di Lire 8.170.000.
Con riferimento al terzo motivo, relativo alla assoggettabilità ad IRAP dei redditi in questione, questa Corte rileva l'assenza di prova da parte dell'Ufficio, che avanza la pretesa tributaria e su cui ricade l'onere probatorio, dell'esistenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, di dipendenti o collaboratori stabili e/
o, comunque, di una autonoma struttura organizzata che giustifichi la pretesa impositiva ai fini IRAP. Pertanto, non appare corretto il recupero operato dall'Ufficio ai fini IRAP.
Il terzo motivo è fondato.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Alla luce di quanto sopra riportato e in conclusione, questa Corte accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione del contribuente, in particolare
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla contestazione della presunzione di equivalenza dei prelevamenti non giustificati ai compensi professionali imponibili;
- accoglie l'appello del contribuente in relazione alle operazioni di versamento sul c/c n. Conto_Corrente_1 della Banca_1età_2 Banca_1, intestato al padre Nominativo_1, nel limite di Lire 8.170.000, e in relazione alla non assoggettabilità dei redditi accertati all'IRAP;
- rigetta per il resto, con conseguente complessiva rideterminazione di imposte, sanzioni e interessi.
Con riferimento alle spese di giudizio, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ritenute evidenti in relazione alla reciproca parziale soccombenza, alla presenza di elementi indiziari e alla complessità e controvertibilità delle questioni trattate anche alla luce del complessivo svolgimento del processo, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche accoglie parzialmente l'appello del contribuente. Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
AN ZO, TO
MARRA PAOLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 855/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 150/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 6 e pubblicata il 19/10/2009
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R9J01T200385-2007 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R9J01T200385-2007 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R9J01T200385-2007 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R9J01T200385-2007 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R9J01T200385-2007 IRAP 1999 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, con ricorso regolarmente depositato, ha riassunto il giudizio dopo la pronuncia della ordinanza della Corte di cassazione n. 24281/2025 del 12 giugno 2025, depositata il 1° settembre
2025, di rinvio a questo Giudice.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n. R9J01T200385/2007, con il quale l'Agenzia delle Entrate accertava, per l'anno d'imposta 1999, un maggior reddito a seguito della valorizzazione di movimentazioni bancarie (versamenti e prelevamenti) su conti intestati o ritenuti riconducibili al contribuente.
In particolare, l'avviso d'accertamento in questione traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto, per i periodi di d'imposta dal 1° gennaio 1999 al 30 settembre 2006, sulla base delle risultanze di indagini finanziarie regolarmente autorizzate. Da tali indagini bancarie era emerso che il contribuente era titolare dei seguenti rapporti di conto corrente bancario:
- c/c n. Conto_Corrente_1 acceso presso la Banca_1 per gli anni 1999-2000 e 2001 intestato al padre ma sul quale il contribuente aveva delega ad operare;
- c/c n. Conto_Corrente_2 acceso presso la Banca_2 per gli anni dal 1999 al 2006;
- c/c n. Conto_Corrente_3 acceso presso la Banca_3, per gli anni dal 1999 al 2003.
In relazione ai suddetti conti, l'Ufficio recuperava a tassazione sia i versamenti che i prelevamenti non giustificati contabilmente e per i quali non erano stati indicati i beneficiari, detraendo dagli imponibili così quantificati gli importi già accertati con avviso di accertamento precedentemente notificato per la medesima annualità.
Il signor Ricorrente_1 impugnava quindi l'avviso di accertamento eccependo
- la falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51 del d.P.R. 633/1972, per avere l'Agenzia delle Entrate ripreso a tassazione i movimenti registrati sul conto n. Conto_Corrente_1 acceso presso la Banca_1
, intestato al padre nonché i movimenti sugli altri due conti riferiti a semplici giroconti o comunque ad operazioni da ritenere prive di rilevanza reddituale;
- la illegittima applicazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 in quanto con l'avviso di accertamento erano stati ripresi a tassazione anche i prelievi sulla base della modifica dell'articolo avvenuta con la l. n. 311/2004;
- la non applicabilità dell'IRAP, asserendo di non aver mai avuto dipendenti e/o attrezzature eccedenti il minimo indispensabile.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate controdeduceva sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale che rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite.
Il contribuente proponeva quindi appello e l'Ufficio si costituiva nel giudizio insistendo sulla correttezza del proprio operato. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione resa con la sentenza di primo grado, con compensazione delle spese del grado.
Il contribuente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale rilevandone l'erroneità e deducendo circa:
1. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, primo comma, n. 2), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/73, come modificato dall'art. 1, comma 402, lett. a), num. 1), della Legge 311/2004 e dell'art. 136 della
Costituzione in combinato disposto con l'art. 30 della Legge n. 87/53 (ai sensi dell'art. 360, primo comma,
n. 3, c.p.c.);
2. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, primo comma, n. 2), e 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, nonché degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.);
3. nullità della sentenza per violazione dell'art. 36, comma primo, n. 4, del D.lgs. n. 546/92, 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.);
4. violazione del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2, n. 4 e 61 del D.lgs. n. 546/92 nonché degli articoli 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.);
5. nullità del procedimento per violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (ai sensi dell'art. 360, primo comma,
n. 3, c.p.c.);
6. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 del D.P.R. n. 600/73 e 163 del T.U.I.R. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.);
7. omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
(ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.);
8. violazione e falsa applicazione dell'art. 41/bis del D.P.R. n. 600/73 (ai sensi dell'art. 360, primo comma,
n. 3, c.p.c.);
9. violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.lgs. n. 546/92, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.);
10. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 446/97 e dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).
La Suprema Corte emetteva quindi la surrichiamata ordinanza di rimessione del giudizio a nuovo scrutinio davanti a questa Corte pronunciandosi attraverso il seguente dispositivo: “La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, il quarto, il quinto e il decimo motivo, con assorbimento del sesto motivo;
dichiara inammissibile il settimo motivo e rigetta il secondo, terzo, ottavo e nono motivo;
cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità”.
Segue pertanto l'atto di riassunzione presso questa Corte con il quale il signor Ricorrente_1 chiede
“in via principale, annullare integralmente o ridurre nei termini di seguito precisati l'avviso n. R9J01T200385/2007:
- ridurre il reddito accertato ai fini Irpef e IRAP di L. 48.085.232 (Euro 24.833,95) (prelevamenti sui tre conti correnti) ed annullare la relativa sanzione ai fini IVA pari ad Euro 28.060,65;
- ridurre l'imponibile accertato ai fini Irpef, IRAP e IVA di L. 28.307.260 (versamenti sul c/c n. Conto_Corrente_1 della Banca_1) trattandosi di conto intestato a terzi senza la prova dell'imputabilità delle movimentazioni e del conto al soggetto verificato e in presenza delle prove contrarie delle predette imputabilità al titolare intestatario e padre Ricorrente_1;
- ridurre gli imponibili accertati per versamenti, rispettivamente, di L. 26.155.000 e L. 500.000 sui due conti n. Conto_Corrente_2 Banca_2 e n. Conto_Corrente_3 Banca_3, essendone giustificate le provenienze estranee al reddito professionale.
Con adeguamento delle relative imposte tra cui IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, IVA e delle sanzioni agli imponibili rideterminati.
- dichiarare la non soggettività del ricorrente all'imposta IRAP.
In subordine, per l'ipotesi di parziale accoglimento, si chiede la rideterminazione degli imponibili e delle relative imposte previa espunzione delle singole movimentazioni ritenute giustificate all'esito dell'esame analitico in motivazione”.
Nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate chiede “- in accoglimento del primo motivo di ricorso rideterminare il reddito accertato ai fini IRPEF e IRAP e la relativa sanzione come nel prospetto ricostruito nelle presenti controdeduzioni, e dichiarare la cessazione della materia del contendere per l'eccedenza; - rigettare per il resto il ricorso in riassunzione”.
Successivamente parte privata deposita propria memoria di replica alle controdeduzioni dell'Agenzia sulla riassunzione, insistendo per le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione del contribuente, nei termini qui di seguito precisati.
Preliminarmente occorre evidenziare che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla ordinanza di Cassazione, la quale non può in alcun modo essere sindacata o elusa da questo giudice di rinvio. Ciò premesso e considerato pertanto il carattere chiuso del giudizio di rinvio, l'attenzione va incentrata sul tema posto dall'ordinanza della Cassazione alla luce dei motivi addotti in riassunzione con particolare riferimento, quindi, all'accertamento della violazione dell'art. 32, co. 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 relativamente alla inapplicabilità della presunzione di equivalenza dei prelevamenti non giustificati dei professionisti ai compensi professionali imponibili;
della prova contraria del contribuente e relativa violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973; della inapplicabilità IRAP in relazione al presupposto dell'autonoma organizzazione.
Con riferimento al primo motivo, relativo all'inapplicabilità della presunzione di equivalenza dei prelevamenti non giustificati dei professionisti ai compensi professionali imponibili, questa Corte rileva che l'Ufficio, con le proprie controdeduzioni, riconosce l'inapplicabilità della presunzione di equivalenza dei prelevamenti non giustificati dei professionisti ai compensi professionali imponibili, con conseguente ridefinizione degli importi dovuti e conseguente richiesta, limitatamente al presente punto, di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Con riferimento a tale ultimo aspetto si oppone parte contribuente rilevando peraltro l'assenza di un provvedimento di annullamento in autotutela.
Questa Corte rileva che, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte e peraltro espressamente accettato dall'Ufficio, “le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa” e non anche nei confronti, come nel caso di specie, dei titolari di reddito di lavoro autonomo. L'abbandono dell'Ufficio della contestazione de qua determina il venir meno dell'interesse del contribuente rispetto al motivo in questione, fatto salvo l'eventuale riconoscimento del diritto alle spese di giudizio in relazione al principio della soccombenza virtuale.
Conseguentemente, con riferimento al primo motivo, questa Corte rileva l'intervenuta cessata materia del contendere.
Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente deduce circa la “Prova contraria del contribuente – Dovere di esame effettivo - Violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973”.
In particolare, chiede innanzitutto la riduzione dell'imponibile accertato di L. 28.307.260 in relazione ai versamenti sul c/c n. Conto_Corrente_1 della Banca_1, trattandosi di conto intestato al padre Nominativo_1.
In proposito, esaminata la documentazione in atti, questa Corte rileva preliminarmente che
- sono incontestate fra le parti l'intestazione del c/c in questione al padre del contribuente nonché l'esistenza di delega ad operarvi a favore del contribuente;
- risulta acquisita definitivamente anche la riferibilità al contribuente del conto in questione, a seguito di quanto confermato dalle prime due sentenze di merito, nonché alla luce di quanto espresso in relazione al motivo n. 2 dalla Suprema Corte con l'ordinanza qui riassunta.
Questo Collegio osserva inoltre che
- per complessive Lire 8.170.000, i singoli versamenti risultano potersi considerare fondatamente giustificati dall'appellante, anche con riscontro temporale, e riconducibili all'intestatario del conto corrente e non al contribuente;
in particolare:
o assegno di Lire 3.570.000, emesso a favore di Nominativo_1 dall'assicurazione come liquidazione dei danni provocati da un sinistro stradale;
o assegno di Lire 600.000, emesso dalla “Società_1 s.r.l.” quale canone di locazione per il mese di aprile;
o assegno di Lire 2.000.000, emesso dalla “Società_2 S.p.A.” quale canone di locazione e cauzione così come concordata nella “Ricevuta di Deposito Cauzionale e Consegna Chiavi” del 19 ottobre 1999, riferita al contratto di locazione registrato in pari data;
o bonifico di Lire 1.000.000 da parte della “Società_2 S.p.A.”, del 19 novembre 1999, per il pagamento del canone del mese di novembre;
o bonifico di Lire 1.000.000 da parte della “Società_2 S.p.A.”, del 13 dicembre 1999, per il pagamento del canone del mese di dicembre;
- per i versamenti di contante di Lire 2.000.000 e di assegno di Lire 2.037.000, dal contribuente attribuiti ad una vendita da parte del padre di una scala a chiocciola, non risultano forniti idonei e analitici elementi volti a dimostrare l'avvenuta vendita e ad escludere la riconducibilità dei versamenti al contribuente, non potendo considerarsi tali quanto risultante dal deposito in atti di semplice copia della ricevuta di versamento e dell'assegno, peraltro, pervenuto al signor Nominativo_1 solo a seguito di girata non meglio identificata;
- per la differenza di Lire 16.100.260, le operazioni di versamento, prevalentemente in contanti, non risultano fornite di idonea, specifica, dettagliata e analitica giustificazione volta ad escluderne la riconducibilità al contribuente, non potendo considerarsi tale quanto risultante da semplice, generica e non documentata dichiarazione del padre circa il fatto che “… le operazioni di versamento eseguite negli anni 1999, ... sul c/ c bancario n. Conto_Corrente_1 presso Banca_1, a se intestato, avevano per oggetto somme di denaro rinvenienti dall'incasso della propria pensione, fitti attivi nonché somme di denaro e titoli di credito relativi alla ditta individuale Società_3 di Nominativo_2 (figlio) …”. Anche il riferimento alla pensione percepita in contanti, ai contratti locazione resi disponibili e ai redditi del padre complessivamente conseguiti, nella loro genericità, non risultano idonei al riscontro specifico e inequivocabile con gli importi versati e alla necessaria ricostruzione analitica e non consentono alcun abbinamento puntuale e alcun collegamento temporale coerente e credibile dei versamenti in questione con somme rinvenienti da attività/prestazioni già regolarmente incluse nella base imponibile oppure estranee alla produzione del reddito.
In relazione ai versamenti sul conto corrente in questione, questa Corte ritiene potersi accogliere la doglianza del contribuente nei limiti dell'importo di Lire 8.170.000, come sopra evidenziato.
Il contribuente chiede poi di ridurre gli imponibili accertati per versamenti di L. 26.155.000 sul conto n. Conto_Corrente_2 presso la Banca_2, rappresentando lo stato di grave difficoltà economica che lo interessava nel periodo in questione e ritenendone giustificate le provenienze estranee al reddito professionale.
In proposito, questa Corte:
- con riferimento al versamento di un assegno di Lire 2.200.000 del 1° aprile 1999, attribuito dal contribuente a un prestito (del quale peraltro non risulta documentata neanche la restituzione) della fidanzata per un viaggio, osserva che la semplice copia dell'assegno non dimostra alcunché e non consente peraltro di individuare la originaria provenienza delle somme;
- con riferimento ai versamenti per complessive Lire 5.900.000 (= 1.400.000 + 2.000.000 +
1.500.000 +1.000.000), dei quali alcuni in contanti, imputati dal contribuente a mere elargizioni da parte del padre, rileva che le copie delle contabili di versamento e/o degli assegni non consentono, anche alla luce della situazione reddituale del genitore come documentata in atti, di superare la presunzione introdotta dall'Ufficio né, peraltro, di individuare la originaria provenienza delle somme in questione;
- in relazione al versamento di Lire 4.000.000 del 5 novembre 1999 da parte della Società_4 che, secondo quanto riportato dal contribuente, sarebbe già stato conteggiato in altro accertamento per il 2001, evidenzia che, come documentato dall'Ufficio, i versamenti di Lire 4.000.000 confluiti nel conto in questione erano due: uno del 20 aprile 1999, uno del 5 novembre 1999: di questi, ai fini del recupero ne è stato considerato uno solo, proprio perché l'altro risultava, come rappresentato da parte contribuente, già conteggiato in altro accertamento per il 2001;
- con riferimento al versamento di Lire 600.000 del 23 agosto 1999, imputabile, secondo quanto dichiarato dal contribuente, alla restituzione del prezzo di acquisto di un pattino da parte della fidanzata, rileva che la semplice copia dell'assegno non può considerarsi idonea a superare la presunzione di imponibilità del versamento, sia perché non è dimostrato l'acquisto del pattino, sia perché manca la documentazione volta a consentire l'individuazione della originaria provenienza delle somme;
- con riferimento al versamento di Lire 2.500.000 del 23 agosto 1999, relativo, secondo quanto dichiarato dal contribuente, a somme ricevute nella qualità di capo condomino del condominio di Indirizzo_1 e da corrispondere agli appaltatori dei lavori condominiali da eseguire sul medesimo immobile, rileva che la semplice copia dell'assegno non può considerarsi idonea a superare la presunzione di imponibilità del versamento, poiché manca documentazione idonea – e , in particolare, la fattura - relativa ai lavori asseritamente effettuati;
- in relazione ai versamenti per complessive Lire 5.350.000 (=4.450.000+900.000) del 23 agosto 1999 e di
Lire 3.300.000 del 27 agosto 1999, relativi, secondo quanto rappresentato dal contribuente, a somme corrisposte da parte del signor Nominativo_3 e imputabili a lavori condominiali, rileva che l'assenza di documentazione fiscalmente idonea a documentare l'effettuazione dei lavori rende l'eccezione inaccoglibile;
- in relazione al versamento di Lire 1.000.000 del 27 agosto 1999, che secondo il contribuente sarebbe relativo a un risarcimento per sinistro, rileva l'assenza di idonea documentazione probatoria non potendo considerarsi tale la semplice copia di un assegno pervenuto allo stesso contribuente in seconda girata e non riconducibile in alcun modo al riferito risarcimento;
- infine, con riferimento al versamento di Lire 1.305.600 del 31 dicembre 1999, che risulterebbe da anticipazioni della sig.ra Nominativo_4 , residente nell'immobile di Indirizzo_1 , sempre per lavori condominiali, osserva che agli atti manca qualsivoglia documentazione fiscalmente idonea a provare l'effettuazione dei lavori in questione.
In conclusione, esaminata la documentazione in atti, considerata anche la totale assenza di scritture contabili e della dichiarazione, anche alla luce di consolidata giurisprudenza di legittimità circa l'onere in capo al contribuente di contrapporre alla presunzione legale in questione una prova che non costituisca una presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, questa Corte rileva che sono inidonee le giustificazioni addotte a supporto dei suindicati versamenti. Infatti, le semplici matrici degli assegni, le copie degli assegni, le contabili bancarie che non consentono di verificare a quale titolo le somme risultano versate né la originaria provenienza, le mere descrizioni dei lavori e/o le semplici copie commissioni per alcuni lavori condominiali, nonché le semplici dichiarazioni a fronte delle elargizioni da parte del padre e dei prestiti da parte della fidanzata (dei quali peraltro non risultano documentate le restituzioni) sono documenti inidonei a consentire una ricostruzione analitica e temporalmente coerente dei versamenti in questione. Agli atti mancano, ad esempio, regolari fatture idonee a dimostrare gli asseriti lavori condominiali e, peraltro,
l'unica fattura depositata, diversamente da quanto affermato dal contribuente e come rilevato dall'Ufficio e incontestato, non è relativa a lavori condominiali ma a lavori di sostituzione della caldaia nell'appartamento del contribuente;
mancano inoltre documenti idonei a consentire un riscontro specifico e inequivocabile degli importi versati, la necessaria ricostruzione analitica delle movimentazioni e l'abbinamento puntuale e un collegamento temporale coerente e credibile dei versamenti in questione con somme rinvenienti da attività/ prestazioni già regolarmente incluse nella base imponibile oppure estranee alla produzione del reddito.
Pertanto, corretto appare l'operato dell'Ufficio in relazione ai versamenti sul conto in questione.
Ancora, il contribuente chiede di ridurre gli imponibili accertati per versamento del 6 ottobre 1999 di Lire 500.000 sul conto corrente n. Conto_Corrente_3 presso la Carisap di Grottammare, rappresentando che trattasi di somme ricevute dal sig. Nominativo_3 per il pagamento del sig. Nominativo_5 per lavori eseguiti presso il condominio di Indirizzo_1 e documentando quanto sopra con dichiarazione del signor Nominativo_3. L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, osserva che trattasi di una generica ricevuta. Questa Corte rileva in proposito che, in assenza di regolari e idonei documenti fiscali (ad esempio, le fatture) per le asserite lavorazioni effettuate, la mera e generica dichiarazione depositata agli atti, non può costituire idonea documentazione probatoria, di talché, in assenza di valide giustificazioni, corretto appare l'operato dell'Ufficio.
Il secondo motivo è pertanto parzialmente fondato, solo con riferimento alle operazioni di versamento sul c/c n. Conto_Corrente_1 della Banca_1, intestato al padre Nominativo_1 e nel limite di Lire 8.170.000.
Con riferimento al terzo motivo, relativo alla assoggettabilità ad IRAP dei redditi in questione, questa Corte rileva l'assenza di prova da parte dell'Ufficio, che avanza la pretesa tributaria e su cui ricade l'onere probatorio, dell'esistenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, di dipendenti o collaboratori stabili e/
o, comunque, di una autonoma struttura organizzata che giustifichi la pretesa impositiva ai fini IRAP. Pertanto, non appare corretto il recupero operato dall'Ufficio ai fini IRAP.
Il terzo motivo è fondato.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Alla luce di quanto sopra riportato e in conclusione, questa Corte accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione del contribuente, in particolare
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla contestazione della presunzione di equivalenza dei prelevamenti non giustificati ai compensi professionali imponibili;
- accoglie l'appello del contribuente in relazione alle operazioni di versamento sul c/c n. Conto_Corrente_1 della Banca_1età_2 Banca_1, intestato al padre Nominativo_1, nel limite di Lire 8.170.000, e in relazione alla non assoggettabilità dei redditi accertati all'IRAP;
- rigetta per il resto, con conseguente complessiva rideterminazione di imposte, sanzioni e interessi.
Con riferimento alle spese di giudizio, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ritenute evidenti in relazione alla reciproca parziale soccombenza, alla presenza di elementi indiziari e alla complessità e controvertibilità delle questioni trattate anche alla luce del complessivo svolgimento del processo, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche accoglie parzialmente l'appello del contribuente. Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani