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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/10/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4723 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 riservata a sentenza all' udienza di discussione ex art 281
sexies cpc del 28.10.2025 in trattazione cartolare
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Damasco Pierfrancesco coma da procura Pt 1
,
in atti;
ATTRICE
E
,rappresentata e difesa dall' avv. Dino Controparte_1
Lucchetti, giusta delega in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: azione rivalsa Pt 1
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex art 281 sexies cpc in modalità cartolare del 28.10.2025
i procuratori delle parti concludevano come da note di trattazione e d'udienza in pari data.
FATTO E DIRITTO Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l' azione di rivalsa proposta dall' Pt 1 nei confronti della responsabile civile [...]
Controparte 1 nella qualità di Impresa Designata Fondo Vittime della Strada, in relazione al pagamento della somma complessiva di € 1.401.623,58 corrisposta al sig. Parte 2 (aggiornata al 4.10.2022) di seguito esplicata: € 1.552,60 per costi visite e certificazioni mediche e rimborso spese viaggio per sottoporsi alle visite
Pt 1; € 295.858,90 + € 238.112,98 + € 16.641,40 (rispettivamente per valore capitale, ratei erogati di danno biologico, ed interessi su detti – totale danno biologico
€ 550.613,28); € 491.023,21 +€ 315.778,81 +€ 21.251,74 (rispettivamente per valore capitale del danno patrimoniale da lucro cessante, ratei erogati per il medesimo titolo ed interessi maturati su detti ultimi esborsi - totale danno patrimoniale da lucro cessante € 828.023,76); € 21.403,94 per gg. 699 di ITA ex art. 68 del T.U. 1124/65
(all. 2, 3 e 4).
Tale somma costituisce indennizzo corrisposto a seguito di infortunio in itinere, in relazione ad un sinistro stradale avvenuto in data 08/09/2003 alle ore 3:30 circa,
quando l' assicurato percorreva via dei Monti Lepini, ad andatura regolare, in località
Ceriara di Sezze. Diretto da Frosinone a Latina, occupando la parte destra della sua corsia e carreggiata di percorrenza;
in tali circostanze, giunto all'intersezione con la via Sorana, si trovava improvvisamente davanti un autocarro Volvo frigorifero, il cui conducente, circolando in senso opposto, svoltava repentinamente a sinistra su via
Sorana; per evitare l'impatto con l'autocarro Volvo, che gli aveva tagliato la strada, si allargava leggermente verso sinistra ed entrava in collisione con un altro camion
VE GI di proprietà del conducente il conducente Controparte_2
dell'autocarro Volvo frigorifero, si allontanava senza fermarsi, omettendo di farsi identificare;
Sul posto intervenivano i Carabinieri di Latina, che redigevano rapporto;
Pt 2 a seguito dell'urto subito, riportava gravissime lesioni fisiche accertate tra L
l'altro, anche dall' Pt 1 che accertava menomazioni di carattere temporaneo e permanente di cui all' indennizzo liquidato come sopra.
L' assicuratore sociale rappresenta che in merito all' accertamento dell' esclusiva responsabilità del conducente della' Autocarro Volvo, rimasto non identificato, è pervenuta sentenza n. 1805 del 26.6.2012 del Tribunale civile di Latina (all. 5), la quale tuttavia rigettava la domanda risarcitoria dell' attore, in quanto proposta in relazione a danni di carattere differenziali ( ovvero non coperti dall' indennizzo Pt 1) senza tuttavia che fosse stati allegato e dimostrato l' importo ricevuto dal suddetto ente e dunque la sua natura non pienamente satisfattiva.
Alla luce di quanto sopra l' Pt 1 agiva in rivalsa nei confronti della Controparte_1
[...] quale Impresa Designata per la gestione del Fondo Vittime della Strada chiedendo il pagamento delle somme erogate al lavoratore in Parte 2
relazione all' infortunio in questione, qualificato in itinere, in quanto occorso mentre dalla propria abitazione si stava recando al luogo di lavoro. resistendo alla domanda e chiedendone il Si costituiva la Controparte 1
rigetto, eccepiva in primo luogo la prescrizione del credito, nel merito l' insussistenza dei presupposti per la rivalsa, in via subordinata l' accoglimento della domanda nei limiti di massimale temporalmente vigente all' epoca del sinistro e pari ad €
774.685,35., in gran parte eroso dalla liquidazione del risarcimento del danno patito delle vittime secondarie del sinistro come da medesima sentenza allegata.
La causa, di natura documentale, è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ed all' udienza del 28.10.2025 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma cpc
Va premesso che la presente decisione viene assunta sulla base del principio della ragione più liquida in forza del quale e lasciato libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida".
Con riferimento alla preliminare eccezione di prescrizione del diritto di rivalsa dell'
Pt 1 ( eccezione in senso stretto), ne va dichiarata l' inammissibilità in quanto tardivamente formulata dalla Compagnia Assicurativa privata, non costituitasi nel termine di legge.
In particolare, l' udienza indicata in citazione del 15 maggio 2024 è stata differita d' ufficio ex art 168 bis comma 4 cpc al 21 maggio (primo martedì utile come da calendario di udienza); il differimento d' ufficio della prima udienza non fa slittare i termini di costituzione del convenuto a differenza del differimento di cui al comma 5
(Cass. Civ. n. 21739/2025).
Ne consegue che il convenuto, ricevuta la notificazione della citazione in data
3.11.2024 (cioè nei termini dei 120 gg. previsti dall'art. 163 bis cpc) si costituiva in giudizio, come detto, in data 11.3.2024, e quindi tardivamente, atteso che il termine di 70 giorni prima dell' udienza di cui all'art 166 cpc, nell' attuale formulazione ratione temporis, applicabile scadeva il 6.03.2024. Né ad avviso di questo giudicante sussistono i presupposti di cui all' art 153 cpc per la remissione in termini non essendo stato allegato dall' istante motivi di decadenza ad essa non imputabili in relazione ad una tempestiva costituzione.
In ogni caso, ad abundantiam, va osservato come l' eccezione di prescrizione sarebbe stata comunque infondata, atteso che l'azione di rivalsa proposta dall' assicuratore sociale si configura come azione in surroga.
E' pacifico e documentato che l' Pt 2 agiva in giudizio dinanzi a questo Tribunale
(RG 4737/2004), al fine di chiedere ristoro dei danni subiti in misura differenziale, rispetto alla quota liquidata dall' Pt 1 e che il giudizio si è concluso con la sentenza della Corte D' Appello di Roma n. 2400/2019 passata in guidicato di conferma della sentenza del Tribunale di Latina n. 1805/2012 che aveva rigettato la suddetta domanda risarcitoria.
Ad avviso di questo giudicante, la pendenza del suddetto giudizio proposto dall'
Pt 2 finalizzato al risarcimento del danno subito nelle componenti civilistiche non liquidate dall' Pt 1 ( danno differenziale) ha avuto un effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione ai sensi degli artt 2943/2945 c.c. in relazione all' esercizio dell' azione di rivalsa dell' Pt 1 .
Invero, agendo l'assicuratore sociale in surroga dell' infortunato, concretizzandosi con la rivalsa una forma di successione a titolo particolare dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del danno, il presupposto per l'esercizio del diritto è non soltanto il pagamento dell' indennizzo ma la definizione di ogni questione controversa relativa all' intero credito risarcitorio inteso in senso civilistico nonché in ordine all' accertamento del titolo di responsabilità da cui trae fonte l' obbligazione risarcitoria accertamento necessario per valutare i presupposti dell' indennizzabilità in via definitiva dell' infortunio (nella fattispecie la sua qualificazione come infortunio in itinere).
Ne consegue che l' Pt_1 con la presente domanda giudiziale ha tempestivamente interrotto il termine di prescrizione che peraltro faceva seguito alla diffida del
12.09.2019. nonché ad ulteriori atti diffida e messa in mora (all. da 8 a 12,
quest'ultimo a CP 3
Ne consegue che al di là della accertata non tempestività dell' eccezione di prescrizione, in ogni caso ne va affermata la sua infondatezza, stante la mancata elisione del termine triennale di prescrizione in quanto tempestivamente interrotto dall' Pt 1 alla luce dell' interruzione della prescrizione durante tutto tempo di definizione del giudizio civile risarcitorio. "propedeutico" all' esercizio della rivalsa.
Venendo al merito, la domanda di rivalsa è fondata e meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie, alla luce della sentenza del Tribunale di Latina n. 1805/2012 passata in giudicato, può ritenersi acclarata la responsabilità esclusiva del veicolo rimasto sconosciuto autocarro Volvo nella causazione del sinistro e delle conseguenti lesioni patite dall' Pt 2 ed indennizzate dall' Pt 1 %; conseguentemente, correttamente, ין CP 4 ha eccepito il giudicato sostanziale di cui alla richiamata sentenza facente stato tra le parti, ovvero tra Pt 2 e la compagnia convenuta sia in questa sede sia nel giudizio a quo quale Impresa Designata FVS.
In merito agli elementi costitutivi dell' azione di rivalsa, va osservato che a seguito della comunicazione da parte dell' Pt 1 di surrogarsi nei diritti dell' assicurato per il ristoro dell' indennizzo, va osservato che il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento in relazione alla quale l'istituto ha dichiarato di volersi surrogare, in quanto la dichiarazione prevista dal citato art. 28 legge n. 990 del
1969 ha lo scopo di evitare che l'infortunato possa conseguire (sia pure in via transattiva) l'integrale risarcimento del danno dal responsabile civile e che l'assicuratore sociale sia costretto a dovere agire nei confronti dello stesso danneggiato per ottenere la corresponsione di quanto non può più reclamare in via surrogatoria.
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8527 del 5 maggio 2004) abbia dato dimostrazione di averNella fattispecie, va osservato come l' Pt 1 tempestivamente dato comunicazione all' Assicurazione privata della volontà di surrogarsi nei diritti del proprio assicurato per il recupero delle somme indennizzate a seguito dell' infortunio in itinere, come da diffide allegate. Pertanto, l' assicurazione privata unitamente al responsabile civile, essendo subentrato l' assicurazione sociale nella medesima posizione del danneggiato in forza della citata surrogata- atteso che la surrogazione dell'assicuratore sociale costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno che, per effetto del fatto illecito, la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile- saranno tenute a corrispondere all' Pt 1 le somme dallo stesso corrisposte a titolo di indennizzo assicurativo.
In merito alla contestazione circa la sussistenza dei presupposti per l' indennizzo dell' infortunio da parte dell' Pt 1 va osservato che la Corte di Cassazione, sin da sentenza 5854 del 30.10.1980 (da ultimo cfr. Cass. 23474/2018), ha evidenziato che "Nell'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c., rivolta all' Pt_1 contro il terzo responsabile, che realizza una peculiare forma di successione a titolo particolare, non viene in questione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore del fatto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o, in sua vece, l'assicuratore (pubblico o privato) che gli abbia anticipato l'indennizzo e, pertanto, il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore le eccezioni (come, nella specie, l'insussistenza degli estremi dell'infortunio sul lavoro) concernenti il contenuto del rapporto assicurativo, salvo che incidano sulla misura del risarcimento del danno, cui sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato.
Dunque l'eccezione deve essere rigettata.
Con riferimento all' eccezione di superamento dei limiti di massimale, va osservato coma la Compagnia abbia eccepito in comparsa la parziale elisione del suddetto importo pari ad € 774.685,35 per effetto del ristoro di poste risarcitorie ad altri soggetti lesi in seguito al sinistro.
In particolare, “€ 35.891,00 (sorte e interessi) versati ad (sorella di Persona 1
(moglie di Pt 2 € 299.097,00 (sorte e interessi) versati a Controparte_5
Parte 2 ); € 35.891,00 (sorte e interessi) versati ad (fratello Controparte_6 di Pt 2 ; € 179.458,00 (sorte e interessi) versati a (madre di Controparte 7
Parte 2 ); € 179.458,00 (sorte e interessi) versati ad Controparte_8 (padre di Pt 2 Per un totale complessivo di € 729.693, motivo per il quale residua dal massimale l'importo di € 44.987,35 e in nessun caso l'eventuale accoglimento della domanda potrà comportare la condanna della Compagnia esponente al pagamento di importi superiori." L' Pt 1 non contestando la corresponsione delle suddette somme né il tetto di massimale indicato dalla Compagnia ha tuttavia (contro)eccepito la tardività dell' eccezione di massimale qualificandola come eccezione in senso stretto.
Ritiene questo giudicante che la difesa della Compagnia con la quale è stato dedotto la parziale esautorazione del massimale previsto, è da qualificarsi come eccezione in senso ampio e dunque no soggetta alle preclusioni temporali di cui all'art 166 cpc.
Sul punto va osservato che secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, (v. Cass ord. 13.6.2023, n. 16899Cass. ord. 21.10.2019, n. 26813 e Cass. ord. 21.1.2020, n.
1168, contra Cass. ord. 18.1.2022, n. 1475), in linea generale, la deduzione dei limiti di massimale costituisce un'eccezione in senso stretto che, come tale, deve essere sollevata nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie. In particolare, quello del massimale assicurativo costituisce «solo un limite alla pretesa indennitaria che potrebbe anche mancare e che pertanto risponde all'esclusivo interesse dell'assicuratore, il quale potrebbe anche rinunciarvi». Sicché, la sua rilevabilità in giudizio non potrebbe «prescindere da una espressa iniziativa della parte interessata, come tale da far valere nel rispetto delle preclusioni poste alla introduzione di fatti il cui effetto giuridico sia connesso non direttamente a essi ma anche a una valutazione riservata alla parte».
Tuttavia, tale principio non è applicabile nelle ipotesi in cui il massimale è legato alla posizione della Compagnia, non in relazione ad un contratto assicurativo di carattere privato nel quale è inserita la relativa clausola, ma quale impresa designata FVS poiché in tal caso il massimale è previsto per legge, avendo il Fondo di Garanzia, una funzione "sociale” e pubblicistica di tutela delle vittime di infortuni stradali altrimenti non indennizzabili e privi di copertura, con la previsione di un massimale normativamente previsto al fine di contenimento dei costi assicurativi per i consociati sostenuti indirettamente attraverso i contributi forniti dalla Compagnie private al
Fondo.
Secondo la prevalente giurisprudenza, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ( ora art. art. 283 D.Lgs. 7.9.2005, n. 209) il diritto del danneggiato al risarcimento nasce invece, per volontà di legge non dipendendo dalla libera volontà negoziale delle parti.
.Ne consegue che, in siffatta ipotesi, il limite del massimale non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla Tabella vigente nel momento in cui il danno si è verificato
(Cass. Civ. n. 28410/2023, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2991 1 marzo
2001).
Alla luce di quanto sopra, avendo eccepito la Compagnia la parziale elisione del massimale assicurativo vigente all' epoca del sinistro e pari ad € 774.685,35, a seguito del ristoro di altre poste risarcitorie e con rimanenza esclusivamente dell' importo residuo di € 44.987,35 l'azione di rivalsa dell' Pt 1 potrà trovare parziale accoglimento solo entro i suddetti limiti. Le spese di causa stante il parziale accoglimento della domanda per un importo sensibilmente inferiore all' originario petitum, sono poste a carico della Controparte_1
[...] nella misura di 1/3 e liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accertare e dichiara la civile integrale responsabilità del convenuto
[...] comeCP 1 (già Controparte_9 compagnia localmente designata alla gestione dei sinistri del FGVS, nella causazione dell'evento infortunistico dell'8.9.2003, causato da veicolo rimasto sconosciuto;
2) Per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda di rivalsa ex art 1916 c.c. art
28 Legge 990/1969 proposta dall' Pt 1, condanna la Controparte 10 al pagamento, tenuto conto dei limiti di massimale temporalmente vigenti, della somma di € 44.987,35, in favore dell' Pt 1 oltre interessi al tasso legale dalla prima diffida del 30.11.2018 fino ad effettivo pagamento;
3) Condanna la Controparte 1 al pagamento di 1/3 delle spese processuali in favore dell' Pt 1, quota liquidata in €5.000,00 per competenze € 590,00 per esborsi documentati, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Latina in data 28.10.2025
Il Giudice unico
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4723 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 riservata a sentenza all' udienza di discussione ex art 281
sexies cpc del 28.10.2025 in trattazione cartolare
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Damasco Pierfrancesco coma da procura Pt 1
,
in atti;
ATTRICE
E
,rappresentata e difesa dall' avv. Dino Controparte_1
Lucchetti, giusta delega in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: azione rivalsa Pt 1
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex art 281 sexies cpc in modalità cartolare del 28.10.2025
i procuratori delle parti concludevano come da note di trattazione e d'udienza in pari data.
FATTO E DIRITTO Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l' azione di rivalsa proposta dall' Pt 1 nei confronti della responsabile civile [...]
Controparte 1 nella qualità di Impresa Designata Fondo Vittime della Strada, in relazione al pagamento della somma complessiva di € 1.401.623,58 corrisposta al sig. Parte 2 (aggiornata al 4.10.2022) di seguito esplicata: € 1.552,60 per costi visite e certificazioni mediche e rimborso spese viaggio per sottoporsi alle visite
Pt 1; € 295.858,90 + € 238.112,98 + € 16.641,40 (rispettivamente per valore capitale, ratei erogati di danno biologico, ed interessi su detti – totale danno biologico
€ 550.613,28); € 491.023,21 +€ 315.778,81 +€ 21.251,74 (rispettivamente per valore capitale del danno patrimoniale da lucro cessante, ratei erogati per il medesimo titolo ed interessi maturati su detti ultimi esborsi - totale danno patrimoniale da lucro cessante € 828.023,76); € 21.403,94 per gg. 699 di ITA ex art. 68 del T.U. 1124/65
(all. 2, 3 e 4).
Tale somma costituisce indennizzo corrisposto a seguito di infortunio in itinere, in relazione ad un sinistro stradale avvenuto in data 08/09/2003 alle ore 3:30 circa,
quando l' assicurato percorreva via dei Monti Lepini, ad andatura regolare, in località
Ceriara di Sezze. Diretto da Frosinone a Latina, occupando la parte destra della sua corsia e carreggiata di percorrenza;
in tali circostanze, giunto all'intersezione con la via Sorana, si trovava improvvisamente davanti un autocarro Volvo frigorifero, il cui conducente, circolando in senso opposto, svoltava repentinamente a sinistra su via
Sorana; per evitare l'impatto con l'autocarro Volvo, che gli aveva tagliato la strada, si allargava leggermente verso sinistra ed entrava in collisione con un altro camion
VE GI di proprietà del conducente il conducente Controparte_2
dell'autocarro Volvo frigorifero, si allontanava senza fermarsi, omettendo di farsi identificare;
Sul posto intervenivano i Carabinieri di Latina, che redigevano rapporto;
Pt 2 a seguito dell'urto subito, riportava gravissime lesioni fisiche accertate tra L
l'altro, anche dall' Pt 1 che accertava menomazioni di carattere temporaneo e permanente di cui all' indennizzo liquidato come sopra.
L' assicuratore sociale rappresenta che in merito all' accertamento dell' esclusiva responsabilità del conducente della' Autocarro Volvo, rimasto non identificato, è pervenuta sentenza n. 1805 del 26.6.2012 del Tribunale civile di Latina (all. 5), la quale tuttavia rigettava la domanda risarcitoria dell' attore, in quanto proposta in relazione a danni di carattere differenziali ( ovvero non coperti dall' indennizzo Pt 1) senza tuttavia che fosse stati allegato e dimostrato l' importo ricevuto dal suddetto ente e dunque la sua natura non pienamente satisfattiva.
Alla luce di quanto sopra l' Pt 1 agiva in rivalsa nei confronti della Controparte_1
[...] quale Impresa Designata per la gestione del Fondo Vittime della Strada chiedendo il pagamento delle somme erogate al lavoratore in Parte 2
relazione all' infortunio in questione, qualificato in itinere, in quanto occorso mentre dalla propria abitazione si stava recando al luogo di lavoro. resistendo alla domanda e chiedendone il Si costituiva la Controparte 1
rigetto, eccepiva in primo luogo la prescrizione del credito, nel merito l' insussistenza dei presupposti per la rivalsa, in via subordinata l' accoglimento della domanda nei limiti di massimale temporalmente vigente all' epoca del sinistro e pari ad €
774.685,35., in gran parte eroso dalla liquidazione del risarcimento del danno patito delle vittime secondarie del sinistro come da medesima sentenza allegata.
La causa, di natura documentale, è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ed all' udienza del 28.10.2025 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma cpc
Va premesso che la presente decisione viene assunta sulla base del principio della ragione più liquida in forza del quale e lasciato libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida".
Con riferimento alla preliminare eccezione di prescrizione del diritto di rivalsa dell'
Pt 1 ( eccezione in senso stretto), ne va dichiarata l' inammissibilità in quanto tardivamente formulata dalla Compagnia Assicurativa privata, non costituitasi nel termine di legge.
In particolare, l' udienza indicata in citazione del 15 maggio 2024 è stata differita d' ufficio ex art 168 bis comma 4 cpc al 21 maggio (primo martedì utile come da calendario di udienza); il differimento d' ufficio della prima udienza non fa slittare i termini di costituzione del convenuto a differenza del differimento di cui al comma 5
(Cass. Civ. n. 21739/2025).
Ne consegue che il convenuto, ricevuta la notificazione della citazione in data
3.11.2024 (cioè nei termini dei 120 gg. previsti dall'art. 163 bis cpc) si costituiva in giudizio, come detto, in data 11.3.2024, e quindi tardivamente, atteso che il termine di 70 giorni prima dell' udienza di cui all'art 166 cpc, nell' attuale formulazione ratione temporis, applicabile scadeva il 6.03.2024. Né ad avviso di questo giudicante sussistono i presupposti di cui all' art 153 cpc per la remissione in termini non essendo stato allegato dall' istante motivi di decadenza ad essa non imputabili in relazione ad una tempestiva costituzione.
In ogni caso, ad abundantiam, va osservato come l' eccezione di prescrizione sarebbe stata comunque infondata, atteso che l'azione di rivalsa proposta dall' assicuratore sociale si configura come azione in surroga.
E' pacifico e documentato che l' Pt 2 agiva in giudizio dinanzi a questo Tribunale
(RG 4737/2004), al fine di chiedere ristoro dei danni subiti in misura differenziale, rispetto alla quota liquidata dall' Pt 1 e che il giudizio si è concluso con la sentenza della Corte D' Appello di Roma n. 2400/2019 passata in guidicato di conferma della sentenza del Tribunale di Latina n. 1805/2012 che aveva rigettato la suddetta domanda risarcitoria.
Ad avviso di questo giudicante, la pendenza del suddetto giudizio proposto dall'
Pt 2 finalizzato al risarcimento del danno subito nelle componenti civilistiche non liquidate dall' Pt 1 ( danno differenziale) ha avuto un effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione ai sensi degli artt 2943/2945 c.c. in relazione all' esercizio dell' azione di rivalsa dell' Pt 1 .
Invero, agendo l'assicuratore sociale in surroga dell' infortunato, concretizzandosi con la rivalsa una forma di successione a titolo particolare dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del danno, il presupposto per l'esercizio del diritto è non soltanto il pagamento dell' indennizzo ma la definizione di ogni questione controversa relativa all' intero credito risarcitorio inteso in senso civilistico nonché in ordine all' accertamento del titolo di responsabilità da cui trae fonte l' obbligazione risarcitoria accertamento necessario per valutare i presupposti dell' indennizzabilità in via definitiva dell' infortunio (nella fattispecie la sua qualificazione come infortunio in itinere).
Ne consegue che l' Pt_1 con la presente domanda giudiziale ha tempestivamente interrotto il termine di prescrizione che peraltro faceva seguito alla diffida del
12.09.2019. nonché ad ulteriori atti diffida e messa in mora (all. da 8 a 12,
quest'ultimo a CP 3
Ne consegue che al di là della accertata non tempestività dell' eccezione di prescrizione, in ogni caso ne va affermata la sua infondatezza, stante la mancata elisione del termine triennale di prescrizione in quanto tempestivamente interrotto dall' Pt 1 alla luce dell' interruzione della prescrizione durante tutto tempo di definizione del giudizio civile risarcitorio. "propedeutico" all' esercizio della rivalsa.
Venendo al merito, la domanda di rivalsa è fondata e meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie, alla luce della sentenza del Tribunale di Latina n. 1805/2012 passata in giudicato, può ritenersi acclarata la responsabilità esclusiva del veicolo rimasto sconosciuto autocarro Volvo nella causazione del sinistro e delle conseguenti lesioni patite dall' Pt 2 ed indennizzate dall' Pt 1 %; conseguentemente, correttamente, ין CP 4 ha eccepito il giudicato sostanziale di cui alla richiamata sentenza facente stato tra le parti, ovvero tra Pt 2 e la compagnia convenuta sia in questa sede sia nel giudizio a quo quale Impresa Designata FVS.
In merito agli elementi costitutivi dell' azione di rivalsa, va osservato che a seguito della comunicazione da parte dell' Pt 1 di surrogarsi nei diritti dell' assicurato per il ristoro dell' indennizzo, va osservato che il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento in relazione alla quale l'istituto ha dichiarato di volersi surrogare, in quanto la dichiarazione prevista dal citato art. 28 legge n. 990 del
1969 ha lo scopo di evitare che l'infortunato possa conseguire (sia pure in via transattiva) l'integrale risarcimento del danno dal responsabile civile e che l'assicuratore sociale sia costretto a dovere agire nei confronti dello stesso danneggiato per ottenere la corresponsione di quanto non può più reclamare in via surrogatoria.
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8527 del 5 maggio 2004) abbia dato dimostrazione di averNella fattispecie, va osservato come l' Pt 1 tempestivamente dato comunicazione all' Assicurazione privata della volontà di surrogarsi nei diritti del proprio assicurato per il recupero delle somme indennizzate a seguito dell' infortunio in itinere, come da diffide allegate. Pertanto, l' assicurazione privata unitamente al responsabile civile, essendo subentrato l' assicurazione sociale nella medesima posizione del danneggiato in forza della citata surrogata- atteso che la surrogazione dell'assicuratore sociale costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno che, per effetto del fatto illecito, la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile- saranno tenute a corrispondere all' Pt 1 le somme dallo stesso corrisposte a titolo di indennizzo assicurativo.
In merito alla contestazione circa la sussistenza dei presupposti per l' indennizzo dell' infortunio da parte dell' Pt 1 va osservato che la Corte di Cassazione, sin da sentenza 5854 del 30.10.1980 (da ultimo cfr. Cass. 23474/2018), ha evidenziato che "Nell'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c., rivolta all' Pt_1 contro il terzo responsabile, che realizza una peculiare forma di successione a titolo particolare, non viene in questione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore del fatto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o, in sua vece, l'assicuratore (pubblico o privato) che gli abbia anticipato l'indennizzo e, pertanto, il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore le eccezioni (come, nella specie, l'insussistenza degli estremi dell'infortunio sul lavoro) concernenti il contenuto del rapporto assicurativo, salvo che incidano sulla misura del risarcimento del danno, cui sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato.
Dunque l'eccezione deve essere rigettata.
Con riferimento all' eccezione di superamento dei limiti di massimale, va osservato coma la Compagnia abbia eccepito in comparsa la parziale elisione del suddetto importo pari ad € 774.685,35 per effetto del ristoro di poste risarcitorie ad altri soggetti lesi in seguito al sinistro.
In particolare, “€ 35.891,00 (sorte e interessi) versati ad (sorella di Persona 1
(moglie di Pt 2 € 299.097,00 (sorte e interessi) versati a Controparte_5
Parte 2 ); € 35.891,00 (sorte e interessi) versati ad (fratello Controparte_6 di Pt 2 ; € 179.458,00 (sorte e interessi) versati a (madre di Controparte 7
Parte 2 ); € 179.458,00 (sorte e interessi) versati ad Controparte_8 (padre di Pt 2 Per un totale complessivo di € 729.693, motivo per il quale residua dal massimale l'importo di € 44.987,35 e in nessun caso l'eventuale accoglimento della domanda potrà comportare la condanna della Compagnia esponente al pagamento di importi superiori." L' Pt 1 non contestando la corresponsione delle suddette somme né il tetto di massimale indicato dalla Compagnia ha tuttavia (contro)eccepito la tardività dell' eccezione di massimale qualificandola come eccezione in senso stretto.
Ritiene questo giudicante che la difesa della Compagnia con la quale è stato dedotto la parziale esautorazione del massimale previsto, è da qualificarsi come eccezione in senso ampio e dunque no soggetta alle preclusioni temporali di cui all'art 166 cpc.
Sul punto va osservato che secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, (v. Cass ord. 13.6.2023, n. 16899Cass. ord. 21.10.2019, n. 26813 e Cass. ord. 21.1.2020, n.
1168, contra Cass. ord. 18.1.2022, n. 1475), in linea generale, la deduzione dei limiti di massimale costituisce un'eccezione in senso stretto che, come tale, deve essere sollevata nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie. In particolare, quello del massimale assicurativo costituisce «solo un limite alla pretesa indennitaria che potrebbe anche mancare e che pertanto risponde all'esclusivo interesse dell'assicuratore, il quale potrebbe anche rinunciarvi». Sicché, la sua rilevabilità in giudizio non potrebbe «prescindere da una espressa iniziativa della parte interessata, come tale da far valere nel rispetto delle preclusioni poste alla introduzione di fatti il cui effetto giuridico sia connesso non direttamente a essi ma anche a una valutazione riservata alla parte».
Tuttavia, tale principio non è applicabile nelle ipotesi in cui il massimale è legato alla posizione della Compagnia, non in relazione ad un contratto assicurativo di carattere privato nel quale è inserita la relativa clausola, ma quale impresa designata FVS poiché in tal caso il massimale è previsto per legge, avendo il Fondo di Garanzia, una funzione "sociale” e pubblicistica di tutela delle vittime di infortuni stradali altrimenti non indennizzabili e privi di copertura, con la previsione di un massimale normativamente previsto al fine di contenimento dei costi assicurativi per i consociati sostenuti indirettamente attraverso i contributi forniti dalla Compagnie private al
Fondo.
Secondo la prevalente giurisprudenza, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ( ora art. art. 283 D.Lgs. 7.9.2005, n. 209) il diritto del danneggiato al risarcimento nasce invece, per volontà di legge non dipendendo dalla libera volontà negoziale delle parti.
.Ne consegue che, in siffatta ipotesi, il limite del massimale non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla Tabella vigente nel momento in cui il danno si è verificato
(Cass. Civ. n. 28410/2023, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2991 1 marzo
2001).
Alla luce di quanto sopra, avendo eccepito la Compagnia la parziale elisione del massimale assicurativo vigente all' epoca del sinistro e pari ad € 774.685,35, a seguito del ristoro di altre poste risarcitorie e con rimanenza esclusivamente dell' importo residuo di € 44.987,35 l'azione di rivalsa dell' Pt 1 potrà trovare parziale accoglimento solo entro i suddetti limiti. Le spese di causa stante il parziale accoglimento della domanda per un importo sensibilmente inferiore all' originario petitum, sono poste a carico della Controparte_1
[...] nella misura di 1/3 e liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accertare e dichiara la civile integrale responsabilità del convenuto
[...] comeCP 1 (già Controparte_9 compagnia localmente designata alla gestione dei sinistri del FGVS, nella causazione dell'evento infortunistico dell'8.9.2003, causato da veicolo rimasto sconosciuto;
2) Per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda di rivalsa ex art 1916 c.c. art
28 Legge 990/1969 proposta dall' Pt 1, condanna la Controparte 10 al pagamento, tenuto conto dei limiti di massimale temporalmente vigenti, della somma di € 44.987,35, in favore dell' Pt 1 oltre interessi al tasso legale dalla prima diffida del 30.11.2018 fino ad effettivo pagamento;
3) Condanna la Controparte 1 al pagamento di 1/3 delle spese processuali in favore dell' Pt 1, quota liquidata in €5.000,00 per competenze € 590,00 per esborsi documentati, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Latina in data 28.10.2025
Il Giudice unico
Dott. Alfonso Piccialli