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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/12/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paolo Guido Bregalanti, del Foro di Cremona parte ricorrente contro nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Stella Abbamonte, del Foro di Cremona parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da nota del 8.10.2025; parte resistente: come da nota del 10.10.2025;
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
LV TI (PC) il 21.3.1992.
Dalla loro unione è nata nel 1992 , attualmente economicamente Per_1 indipendente.
Con ricorso del 13.3.2024 il ha introdotto il presente giudizio, Pt_1 chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, avanzando domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Si è costituita la associandosi alle domande sullo status, ma CP_1 chiedendo disporsi un assegno di mantenimento a proprio favore.
Chiamata la prima udienza della causa al 10.10.2024, concesso vanamente alle parti un rinvio per giungere ad una soluzione consensuale, all'udienza del
26.11.2024 la causa era rimessa in decisione per la pronuncia della separazione, che veniva dichiarata con sentenza n. 2/2025.
Rimessa sul ruolo per l'udienza del 16.10.2025, la causa era nuova rimessa in decisione per la pronuncia del divorzio.
La domanda sullo status va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3 c.
II lettera b) l. 898/1970: fra le parti è stata pronunciata di separazione, passata in giudicato;
dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 12 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione da allora.
Va dichiarata inammissibile la domanda della per la corresponsione CP_1 di un assegno di mantenimento: anche volendo interpretare detta domanda come tesa a chiedere un assegno di divorzio, la costituzione della resistente è avvenuta non rispettando il termine di decadenza di 30 gg prima della prima udienza del 10.10.2024 (la costituzione della è avvenuta il CP_1
2.10.2024).
Le spese dell'intero giudizio vanno dichiarate compensate, perché si è trattato di un giudizio dal contenuto necessitato, concernente lo status;
perché la costituzione della non ha per nulla aggravato gli oneri probatori e CP_1 difensivi del che avrebbe pertanto dovuto sostenere i costi di questo Pt_1 giudizio anche se la non si fosse costituita. CP_1
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 930 /
2024, dichiara lo scioglimento del matrimonio fra Parte_1 matrimonio contratto in LV Controparte_1
TI (PC) il 21.3.1992 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Castevetro TI al n. 3 Parte II Serie A anno 1992; dichiara le spese dell'intero giudizio compensate;
così deciso in Cremona, il 27/11/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di__________________ ;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paolo Guido Bregalanti, del Foro di Cremona parte ricorrente contro nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Stella Abbamonte, del Foro di Cremona parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da nota del 8.10.2025; parte resistente: come da nota del 10.10.2025;
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
LV TI (PC) il 21.3.1992.
Dalla loro unione è nata nel 1992 , attualmente economicamente Per_1 indipendente.
Con ricorso del 13.3.2024 il ha introdotto il presente giudizio, Pt_1 chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, avanzando domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Si è costituita la associandosi alle domande sullo status, ma CP_1 chiedendo disporsi un assegno di mantenimento a proprio favore.
Chiamata la prima udienza della causa al 10.10.2024, concesso vanamente alle parti un rinvio per giungere ad una soluzione consensuale, all'udienza del
26.11.2024 la causa era rimessa in decisione per la pronuncia della separazione, che veniva dichiarata con sentenza n. 2/2025.
Rimessa sul ruolo per l'udienza del 16.10.2025, la causa era nuova rimessa in decisione per la pronuncia del divorzio.
La domanda sullo status va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3 c.
II lettera b) l. 898/1970: fra le parti è stata pronunciata di separazione, passata in giudicato;
dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 12 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione da allora.
Va dichiarata inammissibile la domanda della per la corresponsione CP_1 di un assegno di mantenimento: anche volendo interpretare detta domanda come tesa a chiedere un assegno di divorzio, la costituzione della resistente è avvenuta non rispettando il termine di decadenza di 30 gg prima della prima udienza del 10.10.2024 (la costituzione della è avvenuta il CP_1
2.10.2024).
Le spese dell'intero giudizio vanno dichiarate compensate, perché si è trattato di un giudizio dal contenuto necessitato, concernente lo status;
perché la costituzione della non ha per nulla aggravato gli oneri probatori e CP_1 difensivi del che avrebbe pertanto dovuto sostenere i costi di questo Pt_1 giudizio anche se la non si fosse costituita. CP_1
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 930 /
2024, dichiara lo scioglimento del matrimonio fra Parte_1 matrimonio contratto in LV Controparte_1
TI (PC) il 21.3.1992 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Castevetro TI al n. 3 Parte II Serie A anno 1992; dichiara le spese dell'intero giudizio compensate;
così deciso in Cremona, il 27/11/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di__________________ ;