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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 6685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6685 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Grazia Bisogni, sciogliendo la riserva dell'1.7.2025, pronuncia ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22044 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale TRA
, nato in [...] il Parte_1
15.11.1989, rapp.to e difeso dall'avv.to Ivana Nicolò, presso lo studio del quale elett.nte domicilia e sito ad Aversa, alla Via Atellana n. 3, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 CP_2
r ura Distrettuale d
[...]
sede a Napoli, in via Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il 27.10.2023 il ricorrente depositava un ricorso ex art. 281decies c.p.c. con il quale sosteneva di essere un cittadino bengalese e di essere giunto sul territorio nazionale per essere scappato dal proprio paese di origine, a causa di persecuzioni di cui era vittima. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur assecondando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal personale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ottenuto. Dichiarava di avere inviato, tramite il proprio difensore, il 2.3.2023, via pec, una prima richiesta di appuntamento alla Questura di Napoli, che non aveva provveduto a convocarlo, nonché solleciti a provvedere del 14.3.2023, 23.3.2023, 4.4.2023 e 14.4.2023, con lo stesso mezzo, senza sortire effetto. Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava. Nel merito, concludeva chiedendo di ordinare alla Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione, e per essa al , Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, di procede della domanda di protezione internazionale nei tempi previsti dalla normativa, e conseguentemente, al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, nonché di ordinare alla Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione, e per essa al , Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, di conseguenziale che assicuri l'esercizio del diritto a formalizzare la richiesta di protezione internazionale nei tempi previsti dalla legge. Con decreto del 13.12.2023 si fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 20.2.2024, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il 15.12.2023 il ricorrente integrava il contraddittorio nei riguardi del convenuto. Il resistente si costituiva in giudizio il 19.2.2024 e deduceva di avere convocato il ricorrente per procedere alla formalizzazione della domanda il 30.11.2023, nonché di avergli consegnato il permesso di soggiorno provvisorio quale richiedente asilo il 2.1.2024. Invocava l'infondatezza della domanda, lamentava l'abuso del diritto e sosteneva che era del tutto mancante il requisito del periculum in mora. Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso o di dichiararlo inammissibile. Nessuna delle parti depositava note per l'udienza del 20.2.2024, che era rinviata all'11.2.2025, sostituita dal deposito di note di parte ex art. 127ter c.p.c., da depositare nel termine dell'11.2.2025. Il 10.2.2025 il ricorrente depositava una nota con la quale, oltre a ribadire l'illegittimità della condotta della controparte, posta in essere in violazione delle norme dettate sulla tempistica della formalizzazione della domanda di protezione, deduceva che solo dopo il deposito del ricorso, con comunicazione inviata al proprio difensore il 20.11.2023, la Questura di Napoli lo aveva convocato per
- 2 - il giorno 22.11.2023 per procedere alla formalizzazione della domanda. Continuava affermando che “in data 15.12.2023 il ricorso veniva notificato alla parte resistente, al fine di poter ricevere una pronuncia espressa da parte dell'Ill.ma Tribunale, anche per il governo delle spese di lite”. Depositava la medesima nota, già prodotta dal convenuto, resa il 20.11.2023 ed inviata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli al proprio, attuale difensore, con la quale lo si convocava per il successivo 22.11.2023 per dare inizio alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto provvedimento da parte della solo dopo il deposito del ricorso. Controparte_3
Si fissava, quindi, l'udienza dell'1.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281sexies c.p.c. ed il ricorrente concludeva come da verbale di udienza, da ritenere qui richiamato. Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit.. Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata. Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione
- 3 - specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che
la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica. Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25. Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è quello indicato sopra. Conseguentemente, non hanno alcuna rilevanza le deduzioni volte ad evidenziare il difetto di periculum in mora, atteso che si controverte dell'esistenza del diritto alla formalizzazione della domanda e della sua lesione da parte del convenuto, attraverso la descritta condotta dilatoria nel procedere agli adempimenti previsti dall'art. 26 d.lgs. 25\2008. Come sopra rammentato, il ricorrente ha specificamente dedotto e provato sia di avere avanzato richiesta di formalizzazione della domanda di protezione il 2.3.2023 ed i successivi solleciti a provvedere il 14.3.2023, 23.3.2023, 4.4.2023 ed il 14.4.2023 (cfr. copia delle ricevute di avvenuta consegna dell'istanza e dei solleciti inviati via pec alla Questura di Napoli), fatti, peraltro, nemmeno contestati dal convenuto;
sia di essere stato convocato dalla Questura, il 20.11.2023, presso i suoi uffici, per il 22.11.2023, per procedere alla formalizzazione della sua domanda di protezione internazionale. Il convenuto ha dedotto che la formalizzazione della domanda presso la Questura di Napoli è avvenuta il 30.11.2023 ed ha depositato, all'uopo, l'immagine del fascicolo telematico riguardante il richiedente, contenuto nella propria banca dati, con le relative annotazioni.
- 4 - Sia se avvenuta il 22.11.2023, sia se semplicemente avviata il 22.11.2023 e completata il 30.11.2023, in ogni caso, la formalizzazione della domanda di protezione è sopravvenuta all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso del 27.10.2023, sebbene non anche all'integrazione del contraddittorio nei riguardi del convenuto, eseguita il 15.12.2023. L'evento sopravvenuto nel corso del giudizio certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti a conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18). Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale. Il ricorrente avrebbe avuto ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26. Invero, i documenti prodotti provano che fin dal 2.3.2023 il ricorrente ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. I medesimi dimostrano anche che, nonostante l'attesa di oltre sette mesi, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate solo il 22.11.2023. Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito. Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
- 5 - Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui CP_1 compete la valutazione della reiterazione della domand idere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die. Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamente ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, tanto più considerando il lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle disposizioni interne concernenti la disciplina della domanda di protezione speciale a seguito della circolare della Commissione Nazionale per il diritto di asilo del 19 luglio 2021. Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione. Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di
- 6 - cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese di lite. Si comunichi Napoli, 2.7.2025
Il giudice dott.ssa Grazia Bisogni
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, nato in [...] il Parte_1
15.11.1989, rapp.to e difeso dall'avv.to Ivana Nicolò, presso lo studio del quale elett.nte domicilia e sito ad Aversa, alla Via Atellana n. 3, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 CP_2
r ura Distrettuale d
[...]
sede a Napoli, in via Diaz n. 11 RESISTENTE MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il 27.10.2023 il ricorrente depositava un ricorso ex art. 281decies c.p.c. con il quale sosteneva di essere un cittadino bengalese e di essere giunto sul territorio nazionale per essere scappato dal proprio paese di origine, a causa di persecuzioni di cui era vittima. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur assecondando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal personale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ottenuto. Dichiarava di avere inviato, tramite il proprio difensore, il 2.3.2023, via pec, una prima richiesta di appuntamento alla Questura di Napoli, che non aveva provveduto a convocarlo, nonché solleciti a provvedere del 14.3.2023, 23.3.2023, 4.4.2023 e 14.4.2023, con lo stesso mezzo, senza sortire effetto. Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava. Nel merito, concludeva chiedendo di ordinare alla Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione, e per essa al , Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, di procede della domanda di protezione internazionale nei tempi previsti dalla normativa, e conseguentemente, al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, nonché di ordinare alla Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione, e per essa al , Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, di conseguenziale che assicuri l'esercizio del diritto a formalizzare la richiesta di protezione internazionale nei tempi previsti dalla legge. Con decreto del 13.12.2023 si fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 20.2.2024, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il 15.12.2023 il ricorrente integrava il contraddittorio nei riguardi del convenuto. Il resistente si costituiva in giudizio il 19.2.2024 e deduceva di avere convocato il ricorrente per procedere alla formalizzazione della domanda il 30.11.2023, nonché di avergli consegnato il permesso di soggiorno provvisorio quale richiedente asilo il 2.1.2024. Invocava l'infondatezza della domanda, lamentava l'abuso del diritto e sosteneva che era del tutto mancante il requisito del periculum in mora. Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso o di dichiararlo inammissibile. Nessuna delle parti depositava note per l'udienza del 20.2.2024, che era rinviata all'11.2.2025, sostituita dal deposito di note di parte ex art. 127ter c.p.c., da depositare nel termine dell'11.2.2025. Il 10.2.2025 il ricorrente depositava una nota con la quale, oltre a ribadire l'illegittimità della condotta della controparte, posta in essere in violazione delle norme dettate sulla tempistica della formalizzazione della domanda di protezione, deduceva che solo dopo il deposito del ricorso, con comunicazione inviata al proprio difensore il 20.11.2023, la Questura di Napoli lo aveva convocato per
- 2 - il giorno 22.11.2023 per procedere alla formalizzazione della domanda. Continuava affermando che “in data 15.12.2023 il ricorso veniva notificato alla parte resistente, al fine di poter ricevere una pronuncia espressa da parte dell'Ill.ma Tribunale, anche per il governo delle spese di lite”. Depositava la medesima nota, già prodotta dal convenuto, resa il 20.11.2023 ed inviata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli al proprio, attuale difensore, con la quale lo si convocava per il successivo 22.11.2023 per dare inizio alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto provvedimento da parte della solo dopo il deposito del ricorso. Controparte_3
Si fissava, quindi, l'udienza dell'1.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281sexies c.p.c. ed il ricorrente concludeva come da verbale di udienza, da ritenere qui richiamato. Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit.. Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata. Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione
- 3 - specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che
la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica. Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25. Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è quello indicato sopra. Conseguentemente, non hanno alcuna rilevanza le deduzioni volte ad evidenziare il difetto di periculum in mora, atteso che si controverte dell'esistenza del diritto alla formalizzazione della domanda e della sua lesione da parte del convenuto, attraverso la descritta condotta dilatoria nel procedere agli adempimenti previsti dall'art. 26 d.lgs. 25\2008. Come sopra rammentato, il ricorrente ha specificamente dedotto e provato sia di avere avanzato richiesta di formalizzazione della domanda di protezione il 2.3.2023 ed i successivi solleciti a provvedere il 14.3.2023, 23.3.2023, 4.4.2023 ed il 14.4.2023 (cfr. copia delle ricevute di avvenuta consegna dell'istanza e dei solleciti inviati via pec alla Questura di Napoli), fatti, peraltro, nemmeno contestati dal convenuto;
sia di essere stato convocato dalla Questura, il 20.11.2023, presso i suoi uffici, per il 22.11.2023, per procedere alla formalizzazione della sua domanda di protezione internazionale. Il convenuto ha dedotto che la formalizzazione della domanda presso la Questura di Napoli è avvenuta il 30.11.2023 ed ha depositato, all'uopo, l'immagine del fascicolo telematico riguardante il richiedente, contenuto nella propria banca dati, con le relative annotazioni.
- 4 - Sia se avvenuta il 22.11.2023, sia se semplicemente avviata il 22.11.2023 e completata il 30.11.2023, in ogni caso, la formalizzazione della domanda di protezione è sopravvenuta all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso del 27.10.2023, sebbene non anche all'integrazione del contraddittorio nei riguardi del convenuto, eseguita il 15.12.2023. L'evento sopravvenuto nel corso del giudizio certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti a conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18). Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale. Il ricorrente avrebbe avuto ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26. Invero, i documenti prodotti provano che fin dal 2.3.2023 il ricorrente ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. I medesimi dimostrano anche che, nonostante l'attesa di oltre sette mesi, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate solo il 22.11.2023. Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito. Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
- 5 - Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui CP_1 compete la valutazione della reiterazione della domand idere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die. Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamente ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, tanto più considerando il lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle disposizioni interne concernenti la disciplina della domanda di protezione speciale a seguito della circolare della Commissione Nazionale per il diritto di asilo del 19 luglio 2021. Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione. Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di
- 6 - cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese di lite. Si comunichi Napoli, 2.7.2025
Il giudice dott.ssa Grazia Bisogni
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