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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018079361000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018079361000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140019355875000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140019355875000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento sopra indicata, notificata in data 23 novembre 2024, eccependo preliminarmente l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, risalente all'anno 2014. Nel merito, parte ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione del credito tributario, evidenziando il decorso di oltre cinque anni tra la presunta notifica della cartella e l'atto impugnato, nonché vizi di motivazione per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), producendo copia della relata di notifica della cartella presupposta datata 11 settembre 2014 e chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente sosteneva la validità della notifica originaria e la conseguente definitività della pretesa, asserendo genericamente l'esistenza di atti interruttivi.
Con memorie illustrative, il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, invocando il principio della
"ragione più liquida" e sottolineando l'assenza di prova documentale circa atti interruttivi della prescrizione nel decennio 2014-2024.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, si ritiene di dover applicare il principio della "ragione più liquida", in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Come chiarito dalla Suprema Corte, il Giudice può definire il giudizio accogliendo il motivo assorbente (nella specie, la prescrizione), rendendo superfluo l'esame delle questioni relative alla regolarità formale della notifica della cartella originaria o ai vizi di motivazione dell'atto.
La questione dirimente attiene all'eccepita prescrizione del credito relativo all'ICI per gli anni 2007 e 2008.
Dagli atti di causa emerge che la cartella di pagamento presupposta n. 29520140019355875000 sarebbe stata notificata in data 11 settembre 2014, come da referto prodotto dall'Agente della Riscossione. L'atto successivo, ossia l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio, è stato notificato al contribuente il 23 novembre 2024.
Tra le due date è intercorso un lasso di tempo superiore ai dieci anni.
I tributi locali, quali l'ICI (oggi IMU), avendo natura periodica (art. 2948, n. 4 c.c.), sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale e non decennale. Tale principio è consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità. Né può sostenersi che la mancata impugnazione della cartella trasformi il termine breve in ordinario
(decennale). Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23397/2016, hanno definitivamente chiarito che l'irretrattabilità del credito derivante dalla mancata impugnazione della cartella non determina la "novazione" del titolo, con la conseguenza che il termine di prescrizione rimane quello quinquennale previsto dalla natura del tributo.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fornito la prova di alcun valido atto interruttivo della prescrizione notificato nel periodo intercorrente tra l'11/09/2014 e il 23/11/2024. Nelle controdeduzioni dell'Ente, il riferimento agli atti interruttivi appare generico e privo di riscontro probatorio documentale, mentre il ricorrente ha eccepito puntualmente tale carenza.
Ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/92, l'amministrazione è tenuta a provare in giudizio le pretese contestate e l'Agente della Riscossione ha l'onere di produrre gli avvisi di ricevimento delle notifiche relative agli atti interruttivi;
la mera evidenza a ruolo o dichiarazione di parte non ha valore di prova legale.
Stante la mancata produzione di atti interruttivi intermedi, il termine quinquennale di prescrizione è inevitabilmente maturato in data 11 settembre 2019, ben prima della notifica dell'intimazione impugnata avvenuta nel 2024.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, avendo carattere assorbente, esime questo giudice dall'esaminare le ulteriori doglianze relative ai vizi di motivazione per il calcolo degli interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. ACCOGLIE il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29520249018079361000 limitatamente alla cartella n. 29520140019355875000, dichiarando l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
2. CONDANNA l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario) e rimborso del Contributo Unificato se versato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv.
Difensore_1.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018079361000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018079361000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140019355875000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140019355875000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento sopra indicata, notificata in data 23 novembre 2024, eccependo preliminarmente l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, risalente all'anno 2014. Nel merito, parte ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione del credito tributario, evidenziando il decorso di oltre cinque anni tra la presunta notifica della cartella e l'atto impugnato, nonché vizi di motivazione per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), producendo copia della relata di notifica della cartella presupposta datata 11 settembre 2014 e chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente sosteneva la validità della notifica originaria e la conseguente definitività della pretesa, asserendo genericamente l'esistenza di atti interruttivi.
Con memorie illustrative, il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, invocando il principio della
"ragione più liquida" e sottolineando l'assenza di prova documentale circa atti interruttivi della prescrizione nel decennio 2014-2024.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, si ritiene di dover applicare il principio della "ragione più liquida", in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Come chiarito dalla Suprema Corte, il Giudice può definire il giudizio accogliendo il motivo assorbente (nella specie, la prescrizione), rendendo superfluo l'esame delle questioni relative alla regolarità formale della notifica della cartella originaria o ai vizi di motivazione dell'atto.
La questione dirimente attiene all'eccepita prescrizione del credito relativo all'ICI per gli anni 2007 e 2008.
Dagli atti di causa emerge che la cartella di pagamento presupposta n. 29520140019355875000 sarebbe stata notificata in data 11 settembre 2014, come da referto prodotto dall'Agente della Riscossione. L'atto successivo, ossia l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio, è stato notificato al contribuente il 23 novembre 2024.
Tra le due date è intercorso un lasso di tempo superiore ai dieci anni.
I tributi locali, quali l'ICI (oggi IMU), avendo natura periodica (art. 2948, n. 4 c.c.), sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale e non decennale. Tale principio è consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità. Né può sostenersi che la mancata impugnazione della cartella trasformi il termine breve in ordinario
(decennale). Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23397/2016, hanno definitivamente chiarito che l'irretrattabilità del credito derivante dalla mancata impugnazione della cartella non determina la "novazione" del titolo, con la conseguenza che il termine di prescrizione rimane quello quinquennale previsto dalla natura del tributo.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fornito la prova di alcun valido atto interruttivo della prescrizione notificato nel periodo intercorrente tra l'11/09/2014 e il 23/11/2024. Nelle controdeduzioni dell'Ente, il riferimento agli atti interruttivi appare generico e privo di riscontro probatorio documentale, mentre il ricorrente ha eccepito puntualmente tale carenza.
Ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/92, l'amministrazione è tenuta a provare in giudizio le pretese contestate e l'Agente della Riscossione ha l'onere di produrre gli avvisi di ricevimento delle notifiche relative agli atti interruttivi;
la mera evidenza a ruolo o dichiarazione di parte non ha valore di prova legale.
Stante la mancata produzione di atti interruttivi intermedi, il termine quinquennale di prescrizione è inevitabilmente maturato in data 11 settembre 2019, ben prima della notifica dell'intimazione impugnata avvenuta nel 2024.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, avendo carattere assorbente, esime questo giudice dall'esaminare le ulteriori doglianze relative ai vizi di motivazione per il calcolo degli interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. ACCOGLIE il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29520249018079361000 limitatamente alla cartella n. 29520140019355875000, dichiarando l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
2. CONDANNA l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario) e rimborso del Contributo Unificato se versato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv.
Difensore_1.