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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/02/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 493/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
FR NI, EL
CARRA NI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1581/2020 depositato il 09/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 849/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 04/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0107000202018 CONTRIBUTI INPS 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0107000202018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0107000202018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0107000202018 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0107000202018 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio chiede la cessata materia del contendere per la definizione agevolata da parte del contribuente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 849/03/19 del 20/9/2019, depositata in segreteria il 4/10/2019, con cui la CTP di Foggia aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TVK010700020/2018 relativo al periodo d'imposta 2013. Con tale avviso, l'Ufficio aveva recuperato a tassazione quote di ammortamento ritenute indeducibili e costi per carburante.
Con l'appello, depositato l'08/06/2020, il contribuente deduceva l'erronea determinazione dell'aliquota di ammortamento e dell'omessa pronuncia sulle spese di carburante.
In pendenza di giudizio, il contribuente presentava istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna Corte rileva che dagli atti risulta che:
- In data 30/09/2023, è stata trasmessa telematicamente la domanda di definizione (Prot.
23093011360410773).
- La controversia rientra tra quelle definibili, avendo ad oggetto un atto impugnato con ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 pendente in grado di appello.
- Il valore della lite è stato indicato in € 22.736,00.
- Il contribuente ha provveduto al versamento della prima rata dell'importo dovuto per la definizione in data 29/09/2023.
Ai sensi dell'art. 1, comma 197, della L. 197/2022, il perfezionamento della definizione agevolata con il pagamento degli importi dovuti (o della prima rata) comporta l'estinzione del giudizio. Non risultano depositate note di diniego della definizione da parte dell'Ufficio competente.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio per l'intervenuta definizione della pretesa tributaria, deve essere dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia - Sezione Staccata di Foggia:
1.Dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, a seguito di perfezionamento della definizione agevolata ex art. 1, commi 186-202, L. 197/2022; 2.Dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti. Il Giudice EL Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Andrea Lupi
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
FR NI, EL
CARRA NI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1581/2020 depositato il 09/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 849/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 04/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0107000202018 CONTRIBUTI INPS 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0107000202018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0107000202018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0107000202018 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0107000202018 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio chiede la cessata materia del contendere per la definizione agevolata da parte del contribuente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 849/03/19 del 20/9/2019, depositata in segreteria il 4/10/2019, con cui la CTP di Foggia aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TVK010700020/2018 relativo al periodo d'imposta 2013. Con tale avviso, l'Ufficio aveva recuperato a tassazione quote di ammortamento ritenute indeducibili e costi per carburante.
Con l'appello, depositato l'08/06/2020, il contribuente deduceva l'erronea determinazione dell'aliquota di ammortamento e dell'omessa pronuncia sulle spese di carburante.
In pendenza di giudizio, il contribuente presentava istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna Corte rileva che dagli atti risulta che:
- In data 30/09/2023, è stata trasmessa telematicamente la domanda di definizione (Prot.
23093011360410773).
- La controversia rientra tra quelle definibili, avendo ad oggetto un atto impugnato con ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 pendente in grado di appello.
- Il valore della lite è stato indicato in € 22.736,00.
- Il contribuente ha provveduto al versamento della prima rata dell'importo dovuto per la definizione in data 29/09/2023.
Ai sensi dell'art. 1, comma 197, della L. 197/2022, il perfezionamento della definizione agevolata con il pagamento degli importi dovuti (o della prima rata) comporta l'estinzione del giudizio. Non risultano depositate note di diniego della definizione da parte dell'Ufficio competente.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio per l'intervenuta definizione della pretesa tributaria, deve essere dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia - Sezione Staccata di Foggia:
1.Dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, a seguito di perfezionamento della definizione agevolata ex art. 1, commi 186-202, L. 197/2022; 2.Dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti. Il Giudice EL Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Andrea Lupi