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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 680/2023 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2024;
promossa da
in persona del curatore pro tempore (partita iva Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania Via Asilo S. Agata n. 74 presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Claudio Basile, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attore
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Zona Ind. - CP_1
c.da Palma II s.n.c., (cod. fisc. ), ), elettivamente domiciliato in Catania Viale XX P.IVA_2
Settembre n. 66 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Spadaro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 14 convenuta;
Oggetto: Recesso ex art. 72 Legge fallimentare.
conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo:
Con atto di citazione notificato in data 28.01.2023, la curatela Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, la per chiederne la
[...] CP_1
condanna al pagamento della residua somma di €. 208.400,00 (euro duecentottomilaquattrocento/00),
comprensiva di I.V.A. ancora dovuta, in forza dell'intercorsa risoluzione ex art. 72 L.F. del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 01.12.2015, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. riferiva che con scrittura privata del 1.12.2015 si era impegnata ad CP_2
acquistare da un'unità immobiliare sita in Catania, V.le Vittorio Veneto n. 30 per il prezzo CP_1
di € 880.000,00. In data 5.1.2016 aveva corrisposto l'importo di € 268,400,00 iva inclusa a titolo di acconto e caparra confirmatoria;
riferiva, altresì, che in data 15.9.2016 si era deciso di comune accordo di risolvere consensualmente il contratto preliminare, sottoscrivendo una scrittura privata in forza della quale si impegnava a restituire l'importo di € 220.000,00 oltre Iva, concordando altresì le CP_1
modalità di rimborso. Deduceva infine che la convenuta ,dopo aver effettuato tre bonifici per la somma complessiva di € 60.000,00, non aveva più̀ restituito alcunché̀. Sicchè dopo aver sollecitato il pagamento con pec del 24.1.2018, del 6.2.2018 e del 14.6.2018 , la adiva il Tribunale di CP_2
Catania ex art. 702 bis c.p.c allegando il proprio diritto di credito pari ad € 208.400,00 e chiedendo la condanna della al pagamento in proprio favore di tale somma. Frattanto (in data 19.10.2019) CP_1
pagina 2 di 14 veniva dichiarato il fallimento della la cui curatela si costituiva in prosecuzione del CP_2
giudizio. Con ordinanza del 7.05.2022 il giudice adito nel citato procedimento, respingeva la domanda
Cont di rilevando che- in considerazione del disconoscimento effettuato dall'Atlante della firma apposta sul contratto risolutivo del preliminare prodotto da parte attrice, non seguito dalla tempestiva proposizione del giudizio di verificazione da parte di la risoluzione del contratto CP_2
preliminare di compravendita del 1.12.2015 non poteva essere provata e ,di conseguenza ,il medesimo doveva considerarsi come mai risolto. Preso atto di tale esito, il curatore con PEC del 30.6.2022.,
comunicava formalmente all'amministratore della società convenuta la volontà di avvalersi del potere riconosciutogli dall'art. 72 L. Fall., sciogliendosi dal contratto preliminare stipulato in data 1 dicembre
2015, tra la oggi fallita, e la In conseguenza, Controparte_3 CP_1
dell'esercitato recesso, la curatela con la medesima PEC richiedeva anche la restituzione delle somme incamerate all'atto della stipula del contratto preliminare, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Constata l'assenza della spontanea restituzione delle somme, la curatela intraprendeva il presente giudizio, chiedendo la condanna della convenuta come meglio precisato in epigrafe.
si costituiva in giudizio con atto del 30.5.2023, rilevando l'infondatezza della CP_1
domanda attorea e all'uopo deducendo: a) di aver receduto dal contratto con la manifestazione della
Cont volontà di trattenere la caparra a fronte dell'inadempimento della ex art. 1385 c.c.; b) che- in ogni caso- il medesimo effetto solutorio del preliminare doveva considerarsi verificato a seguito della volontà manifestata da controparte con la promozione del citato giudizio ex art. 702 bis c.p.c.; sicchè
tanto considerando la prima, quanto la seconda ipotesi, non poteva riconoscersi l'efficacia della dichiarazione risolutiva ex art. 72 L. Fall. e la conseguente domanda di ripetizione in quanto accedenti a un contratto ormai non più esistente. C) di aver eseguito in data 7.06.2018 l'ultimo pagamento di
15.000 euro non già a titolo di restituzione spontanea di una parte della caparra ma a titolo di
P
“finanziamento infruttifero”. In considerazione delle predette deduzioni, Atlante chiedeva in CP_1
pagina 3 di 14 via principale il rigetto della domanda e in subordine la riduzione dell'importo eventualmente riconosciuto al in considerazione del controcredito eccepito in compensazione, nonché Parte_1
Cont dell'importo € 37.580,32, corrispondente all'imposta IVA che ha potuto portare in detrazione in
quanto regolarmente esposta in fattura e che, viceversa, non potrebbe più recuperare, essendo CP_1
decorsi i termini per operare le relative rettifiche fiscali (importo derivante dalla differenza tra
l'ammontare complessivo dell'IVA esposta in fattura – € 48.400,00 – e l'importo IVA – pari ad €
Cont 10.819,68 – compreso nelle note di credito emesse da in favore di a parziale discarico CP_1
della precedente fattura.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 10 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e dev'essere accolta.
Occorre preliminarmente considerare che, a seguito del passaggio in giudicato dell'ordinanza
(assimilabile a una sentenza ai fini dell'efficacia decisoria) emessa in data 7.05.2022 - fra le medesime parti in causa nel presente giudizio - nel procedimento di cognizione ex art. 702 bis c.p.c iscritto al n.
Cont r.g. 11684/2019, con cui veniva rigettata la domanda di restituzione avanzata da sul presupposto della mai avvenuta risoluzione del contratto preliminare fra le predette stipulato in data 5.12.2015, la curatela ha efficacemente operato lo scioglimento del contratto attraverso la propria comunicazione ex art. 72 L. Fall., effetuata con PEC del 30.6.2022.
Infatti alla data di invio della PEC – proprio in virtù di quanto statuito dalla citata ordinanza- il contratto era ancora esistente ed efficace fra le parti.
La comunicazione di recesso della curatela attrice è provata dalla PEC e dalla relativa ricevuta di accettazione prodotte dalla stessa con l'atto di citazione.
Com'è noto, la citata disposizione della legge fallimentare (ratione temporis applicabile alla causa in oggetto) attribuisce un potere di scelta discrezionale al curatore sulle sorti dei contratti pendenti al pagina 4 di 14 momento dell'apertura della procedura concorsuale. La facoltà di scioglimento dal contratto ai sensi dell'art. 72 r.d. n. 267 del 1942, non richiede peraltro l'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale, rimessa all'autonomia del curatore fallimentare.
In base alla valutazione di convenienza rispetto agli interessi della procedura, il curatore può scegliere se subentrare nei contratti pendenti o sciogliersi dagli stessi. La decisione del curatore di recedere integra l'espressione di un apprezzamento dinanzi alla quale controparte non può opporsi. La facoltà di scelta è preclusa al curatore solo laddove, prima della dichiarazione di fallimento, controparte abbia provocato (mediante l'esercizio del potere di recesso) o ottenuto la risoluzione del contratto, per l'evidente ragione che – in tale caso- il contratto non è più da considerarsi pendente alla data dell'apertura del fallimento.
Sul punto costituisce giurisprudenza pacifica quella per la quale i tema di fallimento, la facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito, ai sensi dell'art. 72, quarto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L. fall.), può essere esercitata fino all'avvenuto trasferimento del bene, ossia fino all'esecuzione del contratto preliminare attraverso la stipula di quello definitivo, ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932
c.c., resa in difetto di adempimento del preliminare (cfr. Cass. civ., Sez. I, 07/01/2008, n.33; Cass. civ.,
Sez. I, 22/12/2005, n.28480; Cass. civ. Sez. I, 05/10/2006, n. 21434; Cass. civ. Sez. I, 14/04/2004, n.
7070; Cass. 13 maggio 1999 n.4747).
Ebbene, proprio in relazione all'eccezione sollevata dalla convenuta che- nel costituirsi nel presente giudizio- ha dedotto di aver già esercitato il recesso dal preliminare ex art. 1385 c.c., nel momento in
Cont cui manifestava alla in bonis la volontà di trattenere la caparra a fronte dell'inadempimento della
Cont stessa , si osserva che nei contratti formali (tra i quali si annoverano il preliminare di compravendita di beni immobili) le cause modificative o estintive del rapporto devono essere espresse nella forma richiesta per il contratto al quale si riferiscono. In particolare l'accordo solutorio e/o la dichiarazione di recesso dal contratto debbono avere la medesima forma scritta richiesta per la pagina 5 di 14 stipulazione del contratto preliminare. Ne deriva che, tale requisito di forma sostanziale richiesto per tutte le dichiarazioni che accedono a un contratto formale, per modificarne la portata o determinarne lo scioglimento, non può altresì essere soddisfatto da una manifestazione di volontà per comportamento concludente o altrimenti implicita.
Il recesso, infatti, rientra nell'ambito di applicazione della norma, costituendo un atto negoziale unilaterale dal contenuto negativo, nel senso che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica (sulla sua natura di atto negoziale cfr. Cass. sez. 2, 28 gennaio 1976
n. 267, Cass. sez. 2, 14 agosto 1986 n. 5059, Cass. sez. 3, 8 febbraio 1994 n. 1609, Cass. sez. 3, 10
gennaio 2003 n. 195, Cass. sez. 3, 17 febbraio 2014 n. 3616 e Cass. sez. L, 29 marzo 2017 n. 8136),
laddove sono atti negoziali unilaterali dal contenuto positivo, in quanto diretti a porre in essere un negozio plurilaterale, la proposta e l'accettazione. Sussiste pertanto, anche nella fattispecie di atto di recesso, la presunzione che l'art. 1352 c.c. trae dall'adozione negoziale della forma scritta (così in motivazione Cass. Civ.
9.7.2019 n. 18414).
Ed ancora. Il recesso invocato dalla stessa non è stato effettuato con i dovuti requisiti di forma ed è
quindi rimasto privo di rilevanza giuridica, lasciando inalterato il vincolo contrattuale fino a quando il curatore ha- come sopra già riferito- efficacemente effettuato la propria comunicazione ex art. 72 L.
Fall. (si veda ex multis Tribunale Roma sez. X, 01/04/2016, n.6608; Corte d'Appello Milano, Sez. V,
n. 350/2022: “è principio pacifico che il negozio solutorio deve provenire dalla stessa parti o loro
rappresentanti debitamente muniti di procura ad negotia, mentre nella specie solo i difensori hanno
sottoscritto le relative missive”. Cass 18/02/1994, n.1609: Nei contratti formali (nei quali è compreso
quello preliminare di compravendita di beni immobili ai sensi del combinato disposto degli art. 1350 e
1351 c.c.), le cause modificative o estintive del rapporto debbono risultare da fattori prestabiliti dalle
parti nello stesso contratto e debbono essere, comunque, espresse nella forma richiesta per il contratto
al quale si riferiscono .Conseguentemente, l'accordo solutorio e la dichiarazione di recesso debbono
rivestire la stessa forma scritta richiesta per la stipulazione del contratto preliminare. Il recesso,
pagina 6 di 14 inoltre, può essere esercitato solo dal rappresentante munito di procura generale o speciale
espressamente conferita a tal fine, trattandosi di atto negoziale da valere agli effetti sostanziali della
permanenza del contratto cui si riferisce'; Cassazione civile sez. II, 14/11/2000, n.14730: “Invero nei
contratti formali (tra cui il preliminare di compravendita di beni immobili, ai sensi del combinato
disposto degli art. 1350 e 1351 c.c.) le cause modificative o estintive del rapporto debbono risultare da
fattori prestabiliti dalle parti nello stesso contratto e debbono essere, comunque, espresse nella forma
richiesta per il contratto al quale si riferiscono, con la conseguenza che tanto l'accordo solutorio
quanto la dichiarazione di recesso debbono rivestire la stessa forma scritta richiesta per la
stipulazione del contratto preliminare).
Nella specie, dalla lettura degli atti e dei documenti prodotti dalle parti non risulta alcuna
Cont comunicazione scritta di recesso inviata dalla alla . La convenuta– contrariamente a CP_1
quanto appena precisato e richiesto- riteneva di aver receduto per il semplice fatto di aver manifestato
Cont alla il proprio rifiuto di restituire integralmente la caparra. Dalla corrispondenza allegata dalle parti emerge, invero, la contestazione da parte di dell'accordo consensuale di risoluzione e si Pt_3
chiarisce che le restituzioni parziali della caparra sono state effettuate in virtù dei rapporti risalenti fra le società e non già perché percepiti come dovuti dalla stessa convenuta: “Si fa seguito alle Vostre note,
che integralmente si contestano, in quanto mai è stato definito tra le parti un accordo per il quale la
abbia assunto l'obbligo di restituire la caparra da voi versata in virtù del preliminare del CP_1
01/12/2015. E se parte di essa è stata fin qui bonariamente restituita a titolo novativo, ciò è stato
effettuato esclusivamente in virtù dei rapporti decennali intercorsi tra i nostri rispettivi gruppi la
e la Compit S.r.l. e non come da Voi asserito in virtù di un accordo di risoluzione Controparte_4
consensuale”. Nessuna comunicazione formale di recesso ex art. 1385 c.c. è stata però rinvenuta.
Conseguentemente l'eccezione sollevata dalla non può trovare accoglimento. CP_1
Da quanto sin ora esposto deriva che parte convenuta dev'essere condannata alla restituzione della caparra.
pagina 7 di 14 Parte convenuta ha opposto in compensazione il proprio credito di € 15000.00 derivante da un prestito
Cont infruttifero erogato in favore della con bonifico del 7.6.2018 (cfr. estratto conto in atti). Detto
prestito – peraltro – non è mai stato contestato dalla curatela attrice.
L'art. 56 legge fall. prevede che “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore”.
Giurisprudenza pacifica precisa che l'art. 56 della cd. legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) -
la cui ratio è di evitare che il debitore del fallimento, che bene abbia corrisposto il credito di questo, sia poi esposto al rischio di realizzare a sua volta un proprio credito in moneta fallimentare (Cass. 13
gennaio 2009, n. 481) - richiede, quale unica condizione per la compensabilità dei debiti verso il fallito,
che il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento,
mentre è sufficiente che i requisiti di liquidità ed esigibilità, richiesti dall'art. 1243 cod. civ., per entrambe le obbligazioni, sussistano al momento della pronuncia giudiziale (Cass. 12 febbraio 2008, n.
3280; Cass. 27 aprile 2010, n. 10025 e Cass. 31 agosto 2010, n. 18915).
Nel caso di specie è pacifico e documentato che il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore al fallimento, così come non vi è dubbio che lo stesso sia liquido ed esigibile, essendo determinato nel suo ammontare e non sottoposto a condizione o termini.
Ne segue che imputando per le ragioni appena esposte il suddetto controcredito, dev'essere CP_1
condannata a restituire la minore somma di euro 193.400,00.
Non può, invece, trovare accoglimento l'istanza della convenuta di ulteriore compensazione della
Cont somma di euro 37.580,32, corrispondente all'imposta IVA che ha potuto portare in detrazione in
quanto regolarmente esposta in fattura e che, viceversa, non potrebbe più̀ recuperare, essendo CP_1
decorsi i termini per operare le relative rettifiche fiscali (come da comparsa di costituzione).
Occorre considerare l'art. 26 co. II, del d.P.R. n. 633 del 1972, a mente del quale:
pagina 8 di 14 “
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui
agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in
conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili [o per
mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive
individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato
nel registro delle imprese] o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai
sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25 .
3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno
dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza
di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di
rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21,
comma 7. 3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del
corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui
quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un
accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.
267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure
esecutive individuali rimaste infruttuose .
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso
di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla
data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che
omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all' articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai
pagina 9 di 14 sensi dell' articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ; b) a causa di
procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della
facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi
dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei
limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o
prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure
concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).
Con l'art. 18 co. 2 del decreto Legge del 25/05/2021 - N. 73 (Gazzetta Uff. 25/05/2021 n. 123) è stata apportata la seguente modifica al comma 5 della disposizione in analisi: “2. Le disposizioni di cui
all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1, si
applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso”.
Dalla lettura delle norme riportata si evince che:
il legislatore prende espressamente in considerazione l'ipotesi in cui venga risolto e per l'effetto restituito un corrispettivo rispetto al quale fu emessa fattura e conseguentemente, portata in detrazione l'IVA da colui che effettuò il pagamento. Ebbene la fattispecie in questione viene disciplinata riconoscendo al cedente che abbia emesso la fattura -nella specie l' ed assolto il Controparte_1
conseguente obbligo di pagamento dell'I.V.A., il diritto di portare in detrazione, nel rapporto con il fisco, tale imposta, previa registrazione ex art. 25 D.P.R. n. 633 del 1972 in ogni caso in cui l'operazione per la quale è stata emessa la fattura viene meno in tutto o in parte, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, o per mancato pagamento. L'applicabilità di tale disposizione, quindi, presuppone: a) la realizzazione di una operazione imponibile, per la quale sia stata emessa fattura, che deve essere vera e reale e non inesistente, come si desume dalla disposizione di chiusura del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma
7; b) il sopravvenire di una causa di scioglimento del contratto, cui consegue il venir meno pagina 10 di 14 dell'operazione imponibile, non occorrendo uno specifico accertamento negoziale o giudiziale della intervenuta risoluzione (Cass. 21 gennaio 2010, n. 987; Cass. 2 luglio 2014, n. 15059); è quindi necessario un titolo idoneo a realizzare gli effetti risolutori del precedente contratto, con la conseguenza che l'accordo risolutorio di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad
substantiam è soggetto alla stessa forma stabilita per la sua conclusione e tale requisito formale può
ritenersi sussistente solo in presenza di un documento che contenga la dichiarazione della volontà
negoziale e che venga redatto al fine specifico di manifestare tale volontà (Cass. 7/3/1997, n. 2040;
Cass. 27/11/2016, n. 25126; Cass. 6/4/2009, n. 8234); c) l'identità delle parti dell'accordo risolutorio e del negozio oggetto di risoluzione (Cass. 12/2/2010, n. 3380); e) il regolare adempimento degli obblighi di registrazione previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto l'art. 26, comma 2, citato impone obblighi di registrazione sia della variazione, quanto della sua causa (D.P.R. n. 633 del 1972,
artt. 23,24 e 25),(Cass. 11/6/1993, n. 6552); f) un lasso di tempo infrannuale entro il quale deve verificarsi la vicenda risolutoria, qualora essa trovi titolo in un accordo di mutuo dissenso (Cass. n.
20445 del 2011; Cass. n. 13250 del 2015).
Ne consegue che, per un verso, la fattispecie ha una propria compiuta disciplina che rimette alle parti dell'operazione, il diritto da un lato e l'obbligo dall'altro, di effettuare le operazioni in rettifica;
(cfr.
Cassazione civile sez. trib., 22/10/2019, n.26894in tema di IVA, allorquando l'operazione per la quale
sia stata emessa fattura venga meno, successivamente alla sua registrazione, in conseguenza della
risoluzione del contratto che ne costituiva il presupposto, il committente (o cessionario) è tenuto, ai
sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, ad annotare la variazione, entro quindici giorni, nel
registro delle fatture ai sensi degli artt. 23 e 24 del citato d.P.R. e, correlativamente, a farne
indicazione nella successiva liquidazione in data antecedente all'annotazione periodica e comunque
entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della
fattura e con riferimento al medesimo anno, al fine di rilevare contabilmente il venir meno del diritto
alla detrazione che sarebbe spettata al prestatore di servizio (o al cedente) a titolo di rivalsa sull'Iva
pagina 11 di 14 addebitatagli, essendo egli tenuto a riversare all'Erario l'imposta in precedenza detratta. “In tema di
IVA, il versamento di un acconto sul prezzo in relazione ad un contratto preliminare di compravendita
immobiliare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, con
conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione
dell'imposta dovuta;
se, in conseguenza della risoluzione del contratto preliminare, detta operazione
viene meno successivamente alla registrazione della fattura, il promissario acquirente è tenuto alla
necessaria rettifica, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972, e ad emettere fattura di restituzione in
suo favore della somma già versata (in quanto di operazione imponibile di segno contrario rispetto
alla prima”).
Per altro verso, tale tutela è riconosciuta al contribuente nei confronti del fisco e non già nei riguardi di controparte. Inoltre, quando il committente è soggetto a una procedura concorsuale aperta prima del maggio 2021 (come nel caso in oggetto) il curatore non ha l'obbligo di effettuare l'operazione in rettifica, ma evidentemente solo una facoltà.
Non è quindi prevista dalla legge una diversa soluzione che mediante l'ordine del giudice consenta di recuperare nei confronti della controparte privata -sottoforma di risarcimento o in un'ottica indennitaria ex art. 2041 c.c. o ancora attraverso il ricorso all'istituto della compensazione come preteso dalla convenuta- il beneficio economico associato alla detrazione fiscale.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha infatti (si veda per tutte: Cassazione civile sez. II,
03/04/2024, (ud. 20/03/2024, dep. 03/04/2024), n.8773; Cassazione civile sez. II, 22/09/2020, (ud.
12/02/2020, dep. 22/09/2020), n.19806) ripetutamente chiarito che il soggetto che ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti a chi glielo corrisponde l'Iva, esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (ai sensi del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633), quando, per le vicende inerenti il rapporto con la controparte, sia tenuto a restituire il compenso ricevuto, è obbligato a restituirlo anche nella parte corrispondente alla somma ricevuta per l'addebito dell'imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenuta pagina 12 di 14 indebita per effetto della risoluzione, comprendeva anche quella somma (Cass. n. 23849/08, Cass. n.
1190/15).
Ancora di recente (seppur in fattispecie parzialmente differente) è stato affermato che “deve ritenersi che ove venga in esistenza una causa di risoluzione di un contratto, la cui efficacia dipende da un evento dedotto all'epoca della stipula del contratto che conteneva la clausola, in relazione alla quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura per il prezzo ed assolto il conseguente obbligo di riscossione e pagamento dell'Iva, il medesimo soggetto abbia tutto il diritto di emettere la nota di variazione e di detrarre l'imposta, a norma dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, “senza che sia necessario attendere un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione” (in senso conforme, Cass. 17 giugno 1996, n. 5568; Cass. 8
novembre 2002, n. 15696)” [Cass. Civ. sez. V 17438/2023].
In sostanza il recupero dell'IVA assolta costituisce un separato rapporto tra la parte cedente la prestazione o il bene e il Fisco.
Peraltro – anche se non ultimo come accertamento in fatto – nella specie non vi è prova alcuna dell'avvenuto assolvimento del pagamento dell'IVA in relazione alla fattura 6 del 1.12.2015 da parte della convenuta (e quindi non vi è nemmeno la prova della esistenza dell'eventuale controcredito opposto in compensazione).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'Erario, posto che il fallimento è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 dpr n. 115 del 2002). La
liquidazione viene effettuata già dimidiata, come da sentenza della Corte Costituzionale del 28
novembre 2012 n. 270, che riprende l'orientamento già espresso dalla VI Sezione Penale della Corte di
Cassazione con le sentenze n. 46537/11 e 3885/12 (atteso che la somma che, ai sensi dell'art. 133 TU
spese di giustizia, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio).
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla contro Parte_4 CP_1
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
dichiara efficace il recesso dal contratto preliminare ,stipulato fra le parti in data 1.12.2015,
Cont comunicato dalla curatela del fallimento ,ex art. 72 L.fall. con la pec inviata in data 30.6.2022
alla convenuta per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione della caparra CP_1
confirmatoria per l'importo ancora dovuto pari a € 193.400,00;
condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali in favore della curatela attrice – distratte in favore dell'Erario - liquidate nella misura dimidiata ex art. 130 TU spese di giustizia in complessivi €
3500.00 per compensi, € 785.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania il 23 gennaio 2025
Il Giudice Istruttore
dott. Giorgio Marino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Maria Di Mulo, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Magistrato Affidatario
dott. Giorgio Marino
pagina 14 di 14
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 680/2023 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2024;
promossa da
in persona del curatore pro tempore (partita iva Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania Via Asilo S. Agata n. 74 presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Claudio Basile, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attore
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Zona Ind. - CP_1
c.da Palma II s.n.c., (cod. fisc. ), ), elettivamente domiciliato in Catania Viale XX P.IVA_2
Settembre n. 66 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Spadaro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 14 convenuta;
Oggetto: Recesso ex art. 72 Legge fallimentare.
conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo:
Con atto di citazione notificato in data 28.01.2023, la curatela Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, la per chiederne la
[...] CP_1
condanna al pagamento della residua somma di €. 208.400,00 (euro duecentottomilaquattrocento/00),
comprensiva di I.V.A. ancora dovuta, in forza dell'intercorsa risoluzione ex art. 72 L.F. del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 01.12.2015, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo. riferiva che con scrittura privata del 1.12.2015 si era impegnata ad CP_2
acquistare da un'unità immobiliare sita in Catania, V.le Vittorio Veneto n. 30 per il prezzo CP_1
di € 880.000,00. In data 5.1.2016 aveva corrisposto l'importo di € 268,400,00 iva inclusa a titolo di acconto e caparra confirmatoria;
riferiva, altresì, che in data 15.9.2016 si era deciso di comune accordo di risolvere consensualmente il contratto preliminare, sottoscrivendo una scrittura privata in forza della quale si impegnava a restituire l'importo di € 220.000,00 oltre Iva, concordando altresì le CP_1
modalità di rimborso. Deduceva infine che la convenuta ,dopo aver effettuato tre bonifici per la somma complessiva di € 60.000,00, non aveva più̀ restituito alcunché̀. Sicchè dopo aver sollecitato il pagamento con pec del 24.1.2018, del 6.2.2018 e del 14.6.2018 , la adiva il Tribunale di CP_2
Catania ex art. 702 bis c.p.c allegando il proprio diritto di credito pari ad € 208.400,00 e chiedendo la condanna della al pagamento in proprio favore di tale somma. Frattanto (in data 19.10.2019) CP_1
pagina 2 di 14 veniva dichiarato il fallimento della la cui curatela si costituiva in prosecuzione del CP_2
giudizio. Con ordinanza del 7.05.2022 il giudice adito nel citato procedimento, respingeva la domanda
Cont di rilevando che- in considerazione del disconoscimento effettuato dall'Atlante della firma apposta sul contratto risolutivo del preliminare prodotto da parte attrice, non seguito dalla tempestiva proposizione del giudizio di verificazione da parte di la risoluzione del contratto CP_2
preliminare di compravendita del 1.12.2015 non poteva essere provata e ,di conseguenza ,il medesimo doveva considerarsi come mai risolto. Preso atto di tale esito, il curatore con PEC del 30.6.2022.,
comunicava formalmente all'amministratore della società convenuta la volontà di avvalersi del potere riconosciutogli dall'art. 72 L. Fall., sciogliendosi dal contratto preliminare stipulato in data 1 dicembre
2015, tra la oggi fallita, e la In conseguenza, Controparte_3 CP_1
dell'esercitato recesso, la curatela con la medesima PEC richiedeva anche la restituzione delle somme incamerate all'atto della stipula del contratto preliminare, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Constata l'assenza della spontanea restituzione delle somme, la curatela intraprendeva il presente giudizio, chiedendo la condanna della convenuta come meglio precisato in epigrafe.
si costituiva in giudizio con atto del 30.5.2023, rilevando l'infondatezza della CP_1
domanda attorea e all'uopo deducendo: a) di aver receduto dal contratto con la manifestazione della
Cont volontà di trattenere la caparra a fronte dell'inadempimento della ex art. 1385 c.c.; b) che- in ogni caso- il medesimo effetto solutorio del preliminare doveva considerarsi verificato a seguito della volontà manifestata da controparte con la promozione del citato giudizio ex art. 702 bis c.p.c.; sicchè
tanto considerando la prima, quanto la seconda ipotesi, non poteva riconoscersi l'efficacia della dichiarazione risolutiva ex art. 72 L. Fall. e la conseguente domanda di ripetizione in quanto accedenti a un contratto ormai non più esistente. C) di aver eseguito in data 7.06.2018 l'ultimo pagamento di
15.000 euro non già a titolo di restituzione spontanea di una parte della caparra ma a titolo di
P
“finanziamento infruttifero”. In considerazione delle predette deduzioni, Atlante chiedeva in CP_1
pagina 3 di 14 via principale il rigetto della domanda e in subordine la riduzione dell'importo eventualmente riconosciuto al in considerazione del controcredito eccepito in compensazione, nonché Parte_1
Cont dell'importo € 37.580,32, corrispondente all'imposta IVA che ha potuto portare in detrazione in
quanto regolarmente esposta in fattura e che, viceversa, non potrebbe più recuperare, essendo CP_1
decorsi i termini per operare le relative rettifiche fiscali (importo derivante dalla differenza tra
l'ammontare complessivo dell'IVA esposta in fattura – € 48.400,00 – e l'importo IVA – pari ad €
Cont 10.819,68 – compreso nelle note di credito emesse da in favore di a parziale discarico CP_1
della precedente fattura.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 10 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e dev'essere accolta.
Occorre preliminarmente considerare che, a seguito del passaggio in giudicato dell'ordinanza
(assimilabile a una sentenza ai fini dell'efficacia decisoria) emessa in data 7.05.2022 - fra le medesime parti in causa nel presente giudizio - nel procedimento di cognizione ex art. 702 bis c.p.c iscritto al n.
Cont r.g. 11684/2019, con cui veniva rigettata la domanda di restituzione avanzata da sul presupposto della mai avvenuta risoluzione del contratto preliminare fra le predette stipulato in data 5.12.2015, la curatela ha efficacemente operato lo scioglimento del contratto attraverso la propria comunicazione ex art. 72 L. Fall., effetuata con PEC del 30.6.2022.
Infatti alla data di invio della PEC – proprio in virtù di quanto statuito dalla citata ordinanza- il contratto era ancora esistente ed efficace fra le parti.
La comunicazione di recesso della curatela attrice è provata dalla PEC e dalla relativa ricevuta di accettazione prodotte dalla stessa con l'atto di citazione.
Com'è noto, la citata disposizione della legge fallimentare (ratione temporis applicabile alla causa in oggetto) attribuisce un potere di scelta discrezionale al curatore sulle sorti dei contratti pendenti al pagina 4 di 14 momento dell'apertura della procedura concorsuale. La facoltà di scioglimento dal contratto ai sensi dell'art. 72 r.d. n. 267 del 1942, non richiede peraltro l'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale, rimessa all'autonomia del curatore fallimentare.
In base alla valutazione di convenienza rispetto agli interessi della procedura, il curatore può scegliere se subentrare nei contratti pendenti o sciogliersi dagli stessi. La decisione del curatore di recedere integra l'espressione di un apprezzamento dinanzi alla quale controparte non può opporsi. La facoltà di scelta è preclusa al curatore solo laddove, prima della dichiarazione di fallimento, controparte abbia provocato (mediante l'esercizio del potere di recesso) o ottenuto la risoluzione del contratto, per l'evidente ragione che – in tale caso- il contratto non è più da considerarsi pendente alla data dell'apertura del fallimento.
Sul punto costituisce giurisprudenza pacifica quella per la quale i tema di fallimento, la facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito, ai sensi dell'art. 72, quarto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L. fall.), può essere esercitata fino all'avvenuto trasferimento del bene, ossia fino all'esecuzione del contratto preliminare attraverso la stipula di quello definitivo, ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932
c.c., resa in difetto di adempimento del preliminare (cfr. Cass. civ., Sez. I, 07/01/2008, n.33; Cass. civ.,
Sez. I, 22/12/2005, n.28480; Cass. civ. Sez. I, 05/10/2006, n. 21434; Cass. civ. Sez. I, 14/04/2004, n.
7070; Cass. 13 maggio 1999 n.4747).
Ebbene, proprio in relazione all'eccezione sollevata dalla convenuta che- nel costituirsi nel presente giudizio- ha dedotto di aver già esercitato il recesso dal preliminare ex art. 1385 c.c., nel momento in
Cont cui manifestava alla in bonis la volontà di trattenere la caparra a fronte dell'inadempimento della
Cont stessa , si osserva che nei contratti formali (tra i quali si annoverano il preliminare di compravendita di beni immobili) le cause modificative o estintive del rapporto devono essere espresse nella forma richiesta per il contratto al quale si riferiscono. In particolare l'accordo solutorio e/o la dichiarazione di recesso dal contratto debbono avere la medesima forma scritta richiesta per la pagina 5 di 14 stipulazione del contratto preliminare. Ne deriva che, tale requisito di forma sostanziale richiesto per tutte le dichiarazioni che accedono a un contratto formale, per modificarne la portata o determinarne lo scioglimento, non può altresì essere soddisfatto da una manifestazione di volontà per comportamento concludente o altrimenti implicita.
Il recesso, infatti, rientra nell'ambito di applicazione della norma, costituendo un atto negoziale unilaterale dal contenuto negativo, nel senso che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica (sulla sua natura di atto negoziale cfr. Cass. sez. 2, 28 gennaio 1976
n. 267, Cass. sez. 2, 14 agosto 1986 n. 5059, Cass. sez. 3, 8 febbraio 1994 n. 1609, Cass. sez. 3, 10
gennaio 2003 n. 195, Cass. sez. 3, 17 febbraio 2014 n. 3616 e Cass. sez. L, 29 marzo 2017 n. 8136),
laddove sono atti negoziali unilaterali dal contenuto positivo, in quanto diretti a porre in essere un negozio plurilaterale, la proposta e l'accettazione. Sussiste pertanto, anche nella fattispecie di atto di recesso, la presunzione che l'art. 1352 c.c. trae dall'adozione negoziale della forma scritta (così in motivazione Cass. Civ.
9.7.2019 n. 18414).
Ed ancora. Il recesso invocato dalla stessa non è stato effettuato con i dovuti requisiti di forma ed è
quindi rimasto privo di rilevanza giuridica, lasciando inalterato il vincolo contrattuale fino a quando il curatore ha- come sopra già riferito- efficacemente effettuato la propria comunicazione ex art. 72 L.
Fall. (si veda ex multis Tribunale Roma sez. X, 01/04/2016, n.6608; Corte d'Appello Milano, Sez. V,
n. 350/2022: “è principio pacifico che il negozio solutorio deve provenire dalla stessa parti o loro
rappresentanti debitamente muniti di procura ad negotia, mentre nella specie solo i difensori hanno
sottoscritto le relative missive”. Cass 18/02/1994, n.1609: Nei contratti formali (nei quali è compreso
quello preliminare di compravendita di beni immobili ai sensi del combinato disposto degli art. 1350 e
1351 c.c.), le cause modificative o estintive del rapporto debbono risultare da fattori prestabiliti dalle
parti nello stesso contratto e debbono essere, comunque, espresse nella forma richiesta per il contratto
al quale si riferiscono .Conseguentemente, l'accordo solutorio e la dichiarazione di recesso debbono
rivestire la stessa forma scritta richiesta per la stipulazione del contratto preliminare. Il recesso,
pagina 6 di 14 inoltre, può essere esercitato solo dal rappresentante munito di procura generale o speciale
espressamente conferita a tal fine, trattandosi di atto negoziale da valere agli effetti sostanziali della
permanenza del contratto cui si riferisce'; Cassazione civile sez. II, 14/11/2000, n.14730: “Invero nei
contratti formali (tra cui il preliminare di compravendita di beni immobili, ai sensi del combinato
disposto degli art. 1350 e 1351 c.c.) le cause modificative o estintive del rapporto debbono risultare da
fattori prestabiliti dalle parti nello stesso contratto e debbono essere, comunque, espresse nella forma
richiesta per il contratto al quale si riferiscono, con la conseguenza che tanto l'accordo solutorio
quanto la dichiarazione di recesso debbono rivestire la stessa forma scritta richiesta per la
stipulazione del contratto preliminare).
Nella specie, dalla lettura degli atti e dei documenti prodotti dalle parti non risulta alcuna
Cont comunicazione scritta di recesso inviata dalla alla . La convenuta– contrariamente a CP_1
quanto appena precisato e richiesto- riteneva di aver receduto per il semplice fatto di aver manifestato
Cont alla il proprio rifiuto di restituire integralmente la caparra. Dalla corrispondenza allegata dalle parti emerge, invero, la contestazione da parte di dell'accordo consensuale di risoluzione e si Pt_3
chiarisce che le restituzioni parziali della caparra sono state effettuate in virtù dei rapporti risalenti fra le società e non già perché percepiti come dovuti dalla stessa convenuta: “Si fa seguito alle Vostre note,
che integralmente si contestano, in quanto mai è stato definito tra le parti un accordo per il quale la
abbia assunto l'obbligo di restituire la caparra da voi versata in virtù del preliminare del CP_1
01/12/2015. E se parte di essa è stata fin qui bonariamente restituita a titolo novativo, ciò è stato
effettuato esclusivamente in virtù dei rapporti decennali intercorsi tra i nostri rispettivi gruppi la
e la Compit S.r.l. e non come da Voi asserito in virtù di un accordo di risoluzione Controparte_4
consensuale”. Nessuna comunicazione formale di recesso ex art. 1385 c.c. è stata però rinvenuta.
Conseguentemente l'eccezione sollevata dalla non può trovare accoglimento. CP_1
Da quanto sin ora esposto deriva che parte convenuta dev'essere condannata alla restituzione della caparra.
pagina 7 di 14 Parte convenuta ha opposto in compensazione il proprio credito di € 15000.00 derivante da un prestito
Cont infruttifero erogato in favore della con bonifico del 7.6.2018 (cfr. estratto conto in atti). Detto
prestito – peraltro – non è mai stato contestato dalla curatela attrice.
L'art. 56 legge fall. prevede che “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore”.
Giurisprudenza pacifica precisa che l'art. 56 della cd. legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) -
la cui ratio è di evitare che il debitore del fallimento, che bene abbia corrisposto il credito di questo, sia poi esposto al rischio di realizzare a sua volta un proprio credito in moneta fallimentare (Cass. 13
gennaio 2009, n. 481) - richiede, quale unica condizione per la compensabilità dei debiti verso il fallito,
che il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento,
mentre è sufficiente che i requisiti di liquidità ed esigibilità, richiesti dall'art. 1243 cod. civ., per entrambe le obbligazioni, sussistano al momento della pronuncia giudiziale (Cass. 12 febbraio 2008, n.
3280; Cass. 27 aprile 2010, n. 10025 e Cass. 31 agosto 2010, n. 18915).
Nel caso di specie è pacifico e documentato che il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore al fallimento, così come non vi è dubbio che lo stesso sia liquido ed esigibile, essendo determinato nel suo ammontare e non sottoposto a condizione o termini.
Ne segue che imputando per le ragioni appena esposte il suddetto controcredito, dev'essere CP_1
condannata a restituire la minore somma di euro 193.400,00.
Non può, invece, trovare accoglimento l'istanza della convenuta di ulteriore compensazione della
Cont somma di euro 37.580,32, corrispondente all'imposta IVA che ha potuto portare in detrazione in
quanto regolarmente esposta in fattura e che, viceversa, non potrebbe più̀ recuperare, essendo CP_1
decorsi i termini per operare le relative rettifiche fiscali (come da comparsa di costituzione).
Occorre considerare l'art. 26 co. II, del d.P.R. n. 633 del 1972, a mente del quale:
pagina 8 di 14 “
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui
agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in
conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili [o per
mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive
individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato
nel registro delle imprese] o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai
sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25 .
3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno
dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza
di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di
rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21,
comma 7. 3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del
corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui
quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un
accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.
267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure
esecutive individuali rimaste infruttuose .
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso
di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla
data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che
omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all' articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai
pagina 9 di 14 sensi dell' articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ; b) a causa di
procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della
facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi
dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei
limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o
prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure
concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).
Con l'art. 18 co. 2 del decreto Legge del 25/05/2021 - N. 73 (Gazzetta Uff. 25/05/2021 n. 123) è stata apportata la seguente modifica al comma 5 della disposizione in analisi: “2. Le disposizioni di cui
all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1, si
applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso”.
Dalla lettura delle norme riportata si evince che:
il legislatore prende espressamente in considerazione l'ipotesi in cui venga risolto e per l'effetto restituito un corrispettivo rispetto al quale fu emessa fattura e conseguentemente, portata in detrazione l'IVA da colui che effettuò il pagamento. Ebbene la fattispecie in questione viene disciplinata riconoscendo al cedente che abbia emesso la fattura -nella specie l' ed assolto il Controparte_1
conseguente obbligo di pagamento dell'I.V.A., il diritto di portare in detrazione, nel rapporto con il fisco, tale imposta, previa registrazione ex art. 25 D.P.R. n. 633 del 1972 in ogni caso in cui l'operazione per la quale è stata emessa la fattura viene meno in tutto o in parte, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, o per mancato pagamento. L'applicabilità di tale disposizione, quindi, presuppone: a) la realizzazione di una operazione imponibile, per la quale sia stata emessa fattura, che deve essere vera e reale e non inesistente, come si desume dalla disposizione di chiusura del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma
7; b) il sopravvenire di una causa di scioglimento del contratto, cui consegue il venir meno pagina 10 di 14 dell'operazione imponibile, non occorrendo uno specifico accertamento negoziale o giudiziale della intervenuta risoluzione (Cass. 21 gennaio 2010, n. 987; Cass. 2 luglio 2014, n. 15059); è quindi necessario un titolo idoneo a realizzare gli effetti risolutori del precedente contratto, con la conseguenza che l'accordo risolutorio di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad
substantiam è soggetto alla stessa forma stabilita per la sua conclusione e tale requisito formale può
ritenersi sussistente solo in presenza di un documento che contenga la dichiarazione della volontà
negoziale e che venga redatto al fine specifico di manifestare tale volontà (Cass. 7/3/1997, n. 2040;
Cass. 27/11/2016, n. 25126; Cass. 6/4/2009, n. 8234); c) l'identità delle parti dell'accordo risolutorio e del negozio oggetto di risoluzione (Cass. 12/2/2010, n. 3380); e) il regolare adempimento degli obblighi di registrazione previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto l'art. 26, comma 2, citato impone obblighi di registrazione sia della variazione, quanto della sua causa (D.P.R. n. 633 del 1972,
artt. 23,24 e 25),(Cass. 11/6/1993, n. 6552); f) un lasso di tempo infrannuale entro il quale deve verificarsi la vicenda risolutoria, qualora essa trovi titolo in un accordo di mutuo dissenso (Cass. n.
20445 del 2011; Cass. n. 13250 del 2015).
Ne consegue che, per un verso, la fattispecie ha una propria compiuta disciplina che rimette alle parti dell'operazione, il diritto da un lato e l'obbligo dall'altro, di effettuare le operazioni in rettifica;
(cfr.
Cassazione civile sez. trib., 22/10/2019, n.26894in tema di IVA, allorquando l'operazione per la quale
sia stata emessa fattura venga meno, successivamente alla sua registrazione, in conseguenza della
risoluzione del contratto che ne costituiva il presupposto, il committente (o cessionario) è tenuto, ai
sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, ad annotare la variazione, entro quindici giorni, nel
registro delle fatture ai sensi degli artt. 23 e 24 del citato d.P.R. e, correlativamente, a farne
indicazione nella successiva liquidazione in data antecedente all'annotazione periodica e comunque
entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della
fattura e con riferimento al medesimo anno, al fine di rilevare contabilmente il venir meno del diritto
alla detrazione che sarebbe spettata al prestatore di servizio (o al cedente) a titolo di rivalsa sull'Iva
pagina 11 di 14 addebitatagli, essendo egli tenuto a riversare all'Erario l'imposta in precedenza detratta. “In tema di
IVA, il versamento di un acconto sul prezzo in relazione ad un contratto preliminare di compravendita
immobiliare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, con
conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione
dell'imposta dovuta;
se, in conseguenza della risoluzione del contratto preliminare, detta operazione
viene meno successivamente alla registrazione della fattura, il promissario acquirente è tenuto alla
necessaria rettifica, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972, e ad emettere fattura di restituzione in
suo favore della somma già versata (in quanto di operazione imponibile di segno contrario rispetto
alla prima”).
Per altro verso, tale tutela è riconosciuta al contribuente nei confronti del fisco e non già nei riguardi di controparte. Inoltre, quando il committente è soggetto a una procedura concorsuale aperta prima del maggio 2021 (come nel caso in oggetto) il curatore non ha l'obbligo di effettuare l'operazione in rettifica, ma evidentemente solo una facoltà.
Non è quindi prevista dalla legge una diversa soluzione che mediante l'ordine del giudice consenta di recuperare nei confronti della controparte privata -sottoforma di risarcimento o in un'ottica indennitaria ex art. 2041 c.c. o ancora attraverso il ricorso all'istituto della compensazione come preteso dalla convenuta- il beneficio economico associato alla detrazione fiscale.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha infatti (si veda per tutte: Cassazione civile sez. II,
03/04/2024, (ud. 20/03/2024, dep. 03/04/2024), n.8773; Cassazione civile sez. II, 22/09/2020, (ud.
12/02/2020, dep. 22/09/2020), n.19806) ripetutamente chiarito che il soggetto che ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio, addebiti a chi glielo corrisponde l'Iva, esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (ai sensi del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633), quando, per le vicende inerenti il rapporto con la controparte, sia tenuto a restituire il compenso ricevuto, è obbligato a restituirlo anche nella parte corrispondente alla somma ricevuta per l'addebito dell'imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta, divenuta pagina 12 di 14 indebita per effetto della risoluzione, comprendeva anche quella somma (Cass. n. 23849/08, Cass. n.
1190/15).
Ancora di recente (seppur in fattispecie parzialmente differente) è stato affermato che “deve ritenersi che ove venga in esistenza una causa di risoluzione di un contratto, la cui efficacia dipende da un evento dedotto all'epoca della stipula del contratto che conteneva la clausola, in relazione alla quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura per il prezzo ed assolto il conseguente obbligo di riscossione e pagamento dell'Iva, il medesimo soggetto abbia tutto il diritto di emettere la nota di variazione e di detrarre l'imposta, a norma dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, “senza che sia necessario attendere un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione” (in senso conforme, Cass. 17 giugno 1996, n. 5568; Cass. 8
novembre 2002, n. 15696)” [Cass. Civ. sez. V 17438/2023].
In sostanza il recupero dell'IVA assolta costituisce un separato rapporto tra la parte cedente la prestazione o il bene e il Fisco.
Peraltro – anche se non ultimo come accertamento in fatto – nella specie non vi è prova alcuna dell'avvenuto assolvimento del pagamento dell'IVA in relazione alla fattura 6 del 1.12.2015 da parte della convenuta (e quindi non vi è nemmeno la prova della esistenza dell'eventuale controcredito opposto in compensazione).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'Erario, posto che il fallimento è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 dpr n. 115 del 2002). La
liquidazione viene effettuata già dimidiata, come da sentenza della Corte Costituzionale del 28
novembre 2012 n. 270, che riprende l'orientamento già espresso dalla VI Sezione Penale della Corte di
Cassazione con le sentenze n. 46537/11 e 3885/12 (atteso che la somma che, ai sensi dell'art. 133 TU
spese di giustizia, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio).
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla contro Parte_4 CP_1
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
dichiara efficace il recesso dal contratto preliminare ,stipulato fra le parti in data 1.12.2015,
Cont comunicato dalla curatela del fallimento ,ex art. 72 L.fall. con la pec inviata in data 30.6.2022
alla convenuta per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione della caparra CP_1
confirmatoria per l'importo ancora dovuto pari a € 193.400,00;
condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali in favore della curatela attrice – distratte in favore dell'Erario - liquidate nella misura dimidiata ex art. 130 TU spese di giustizia in complessivi €
3500.00 per compensi, € 785.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania il 23 gennaio 2025
Il Giudice Istruttore
dott. Giorgio Marino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Maria Di Mulo, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Magistrato Affidatario
dott. Giorgio Marino
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