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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3616 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in San Prisco (CE) alla Via Verdi n. 5 Parte_1 C.F._1 presso l'avv. Pasquale Carillo (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2 allegata
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Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Ricciardi n. 32 presso Controparte_1 C.F._3
l'avv. Domenico Di Stasio (c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._4 allegata
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Appellata – Appellante incidentale
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso riportandosi all'atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento, impugnando e contestando l'avversa comparsa di costituzione con appello incidentale perché inammissibile ed infondata come da note scritte depositate.
Il procuratore dell'appellata ha concluso riportandosi alla comparsa di costituzione ed a tutti gli atti di causa come da note scritte depositate.
Il P.G. non ha formulato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2015 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio il 12.11.2010 con , unione dalla quale non erano nati Persona_1 figli, esponeva che la moglie si era sposata allo scopo di ottenere il permesso di soggiorno ed era venuta meno ai doveri del matrimonio, in quanto pur lavorando come sarta e domestica presso terzi non aveva contribuito al
1 mantenimento della famiglia, inviando tutti i suoi guadagni ai familiari in Ucraina. Precisava che la coniuge il
20.5.2015, ottenuto il permesso di soggiorno, aveva abbandonato il tetto coniugale immotivatamente e che tale comportamento gli aveva provocato grave trauma e danni. Aggiungeva di avere lavorato per 42 anni come operaio in una fabbrica chimica in Germania e di godere di una pensione mensile di euro 1.400,00, ma di essere costretto a fare fronte alle spese quotidiane, in particolare mediche per le patologie dalle quali era affetto, attingendo ai propri risparmi. Precisava di avere sempre rispettato e di non avere mai maltrattato la coniuge, con la quale aveva condiviso ogni scelta, compresa quella di trasferirsi in Germania.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, che nulla venisse disposto a titolo di mantenimento per quest'ultima essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti e che la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, gli venisse assegnata avendo la moglie da tempo trasferito altrove la propria residenza.
nel costituirsi contestava quanto allegato dal marito sottolineando che l'unione era venuta meno Controparte_1
a causa del comportamento egoistico del , che le aveva imposto le proprie decisioni con comportamenti Pt_1 aggressivi e spesso minacciosi e nel periodo aprile\maggio 2015 era giunto a picchiarla, a sputarle in faccia, oltre ad avere cercato di colpirla con una sedia, un'altra volta con una bottiglia ed il 20.5.2015 l'aveva minacciata con un coltello, sicché si era determinata a lasciare la casa coniugale. Negava di avere sposato il per avere il Pt_1 permesso di soggiorno, essendone titolare all'epoca del matrimonio in quanto lavorava alle dipendenze della farmacia Borrelli Franca, aggiungendo che il marito aveva voluto che lasciasse il lavoro imponendole di trasferirsi in Germania nel 2011 per poi rientrare in Italia nel 2014, circostanza a seguito della quale aveva perso la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana. Sosteneva di non percepire alcun reddito al contrario del coniuge, che godeva di una pensione superiore ad euro 1.800,00 mensili, era proprietario della casa coniugale ed aveva trasferito nel
2013 ingenti somme di danaro, circa euro 70.000,00, su un conto corrente presso Bank Khen – Neckar e G., filiale di Maudhach, frutto dei risparmi di entrambi i coniugi. Deduceva, inoltre, di avere depositato distinto ricorso di separazione dal coniuge con addebito, recante le medesime allegazioni e richieste qui avanzate.
Chiedeva, quindi, previa riunione dei giudizi, che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito di responsabilità al e che venisse posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare in proprio favore un Pt_1 assegno di mantenimento pari ad euro 800,00.
Riuntiti i giudizi, con ordinanza in data 23.2.2016, il Presidente del Tribunale, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, poneva a carico del il versamento in favore della moglie di un assegno mensile di euro Pt_1
600,00.
Con sentenza non definitiva n. 1338 emessa il 12.4.2021 veniva pronunciata la separazione dei coniugi e con contestuale ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio per le restanti questioni accessorie.
Ammesse ed espletate le prove articolate dalle parti, nonché disposte indagini patrimoniali attraverso l'ausilio della
Guardia di Finanza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2597 emessa il 23.6.2023, così decideva:
a) “rigetta la domanda di addebito formulata da entrambe le parti;
b) dispone che parte ricorrente versi, entro il 5 di ogni mese, a parte resistente un assegno di mantenimento indicato nella somma di euro 500,00 rivalutabile in base agli indici Istat;
2 c) compensa le spese di lite”.
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva tempestivamente appello il con ricorso depositato il Pt_1
28.7.2023, per i motivi di seguito indicati, dove chiedeva, in riforma della sentenza appellata, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie senza alcun diritto al mantenimento, o in caso di conferma che quest'ultimo venisse determinato nella misura di euro 250,00 mensili, rivalutabile come per legge o nel diverso importo ritenuto congruo, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Con il primo motivo, l'appellante si doleva del mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione alla coniuge nonostante la violazione dei doveri matrimoniali di cui all'art. 143 c.c., in virtù di una erronea ricostruzione dei fatti di causa ed in violazione dell'art. 116 c.p.c.
Con il secondo motivo il lamentava l'erronea valutazione delle proprie condizioni economiche in Pt_1 violazione dell'art. 116 c.p.c.
Con il terzo motivo l'appellante censurava l'operato del primo giudice per avere erroneamente valutato l'attitudine al lavoro e la capacità di guadagno della in violazione dell'art. 116 c.p.c. omettendo la motivazione. Per_1
Con il quarto motivo, infine, lamentava l'omessa valutazione dell'esigua durata del matrimonio ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento.
Nel costituirsi, la contestava quanto asserito dalla controparte e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità Per_1 dell'appello e nel merito il rigetto, mentre in via incidentale domandava dichiararsi la separazione con addebito al e che venisse condannato al versamento, a titolo di mantenimento, della somma di euro 600,00 mensili, Pt_1 nonché al pagamento della somma di euro 3.089,35 equivalente al 50% delle somme del libretto cointestato.
Chiedeva, inoltre, che venissero disposti accertamenti in Germania e in subordine che venisse condannato al pagamento del 50% degli importi giacenti sul conto corrente cointestato in essere in detto paese, rimettendo la determinazione dell'ammontare alla Corte adita in assenza di accertamenti, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da attribuire al procuratore anticipatario.
Disposta la trattazione mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in Deve essere rigettata, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
Non vi è dubbio che anche il giudizio di separazione in appello, che si svolge secondo il rito camerale, secondo la disciplina ratione temporis vigente (trattasi di causa risalente all'anno 2015, rispetto alla quale non sono applicabili le norme procedurali in materia di persone, minorenni e famiglia introdotte dal dlgs n. 149\2022 e successive modifiche, che concerne le cause di separazione introdotte successivamente al 28.2.2023) benché caratterizzato dalla speditezza ed assenza di formalità, non possa risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate in prime cure, ma debba contenere specifiche censure (cfr Cass. n. 32525\2018; Cass. n. 4719\2008), trattandosi pur sempre di un mezzo di impugnazione ancorché devolutivo (cfr Cass. n. 3924\2012). Ciò che viene richiesto, tuttavia, anche nella formulazione dell'art. 342 c.p.c. successiva al D.L. n. 83\12, convertito con modificazioni nella legge n. 134\12, è che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr Cass. S.U. n. 27199\17; da ultimo in generale Cass. ordinanza 36481\2022).
3 Nell'appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza le specifiche critiche al provvedimento impugnato quanto alla pronuncia di rigetto dell'addebito della separazione alla coniuge ed alla previsione e quantificazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore di quest'ultima e le ragioni per le quali se ne chiede la riforma.
Quanto alla documentazione prodotta in questa sede dall'appellata (copia del dispositivo della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del il 4.3.2024, dove è stato Pt_1 ritenuto responsabile – ma pende appello - del reato di minacce ai danni della moglie, risalente al 15.6.2017), questione sollevata dall'appellante (cfr le note del 2.1.2025), il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e separazione personale, nella disciplina ratione temporis vigente, stante la sommarietà di cognizione e forme, a differenza di quanto accade nel rito ordinario, consente l'acquisizione di nuovi documenti al di fuori degli stretti limiti di cui all'art. 345 c.p.c. sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, garanzia irrinunciabile anche nei procedimenti camerali (cfr Cass. n. 17931\2022; Cass. n. 27234\2020; Cass. n. 5876\12; Cass. n. 1656\07;
Cass. n. 11319\05). Nel caso di specie, può ritenersi che si sia instaurato il contraddittorio in merito a detta produzione documentale (avvenuta il 9.3.2024), rispetto alla quale l'appellante ha sollevato le proprie deduzioni e difese.
Deve, infine, essere disattesa anche l'eccezione di tardività dell'appello incidentale proposto dalla . CP_1
L'appellante, a fondamento dell'eccezione, rileva che la costituzione dell'appellata è avvenuta il 7.1.2024, oltre il termine di giorni 30 previsto dall'art. 473 bis32 e di conseguenza l'appello incidentale sarebbe tardivo.
Ebbene, diversamente da quanto asserito dal , come gi esposto, la causa ha avuto inizio in data anteriore Pt_1
(anno 2015) alla recente riforma in materia di rito unico per la famiglia e soggiace alla normativa anteriormente vigente anche per quello che concerne il giudizio di appello (e tanto a differenza di quanto è previsto espressamente per le cause diverse dalla materia della famiglia). Si rammenta, al riguardo, che la giurisprudenza ha più volte evidenziato che il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e separazione personale, da un lato non preclude la proponibilità dell'appello incidentale tardivo indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale e dall'altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e semplicità di forme, esclude la piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario ed in particolare del termine perentorio fissato dall'art. 343 comma primo c.p.c., con la conseguenza che il principio del contraddittorio deve ritenersi rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante l'organizzazione di una tempestiva difesa tecnica (cfr Cass. n. 4091\2018), fermo il rispetto del termine di costituzione eventualmente fissato dalla Corte.
Nel caso che occupa, con il decreto del 4.8.2023, il Presidente ha fissato quale termine per la costituzione dell'appellata il 19.1.2024 e la costituzione, avvenuta il 7.1.2024, deve ritenersi tempestiva, sicché l'appello incidentale, peraltro proposto entro il termine perentorio lungo di mesi sei per l'esperimento del gravame principale
(vale a dire entro il 23.1.2024), deve ritenersi ammissibile.
Tanto premesso, i motivi degli appelli proposti, sia principale che incidentale, relativi alle domande di addebito avanzate reciprocamente dai coniugi, sono entrambi infondati.
4 Il Tribunale, nell'affrontare le domande di addebito, dopo avere richiamato la giurisprudenza formatasi in materia, rilevò che l'originario ricorrente non aveva provato il nesso tra l'abbandono della casa coniugale e la crisi dei coniugi, giacché la donna aveva ricondotto l'abbandono del tetto coniugale al perpetuarsi di condotte violente da parte del marito. Quanto alla domanda di addebito avanzata dalla moglie, osservò che le condotte violente allegate dalla stessa non erano state supportate da alcuna prova documentale né i testi ascoltati avevano assistito personalmente agli episodi dalla stessa descritti.
Il asserisce che il Tribunale avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie, dalle quali sarebbe emerso Pt_1 con chiarezza che la rottura del rapporto coniugale è stata causata dalla volontà della moglie di volere coabitare a tutti i costi con i suoi familiari, volontà dal medesimo contrastata, aggiungendo di avere comunque ospitato, come riferito dal teste il nucleo familiare della coniuge, situazione che a lungo andare sarebbe Testimone_1 divenuta insostenibile, dando luogo a litigi ed urla da parte di entrambi. La avrebbe, dunque, violato i doveri CP_1 coniugali di coabitazione ed assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c. preferendo abbandonare il tetto coniugale. Il matrimonio, a dire dello stesso, sarebbe stato contratto dalla donna per potere ottenere il permesso di soggiorno.
La , al contrario, sostiene di avere lasciato la casa coniugale nel maggio 2015 a causa delle condotte aggressive CP_1 del marito, da sempre autoritario nei di lei confronti e che nell'ultimo periodo di convivenza matrimoniale si sarebbero tradotte in comportamenti violenti mai denunciati (il coniuge l'avrebbe picchiata e sputata in viso, avrebbe tentato di colpirla con una sedia, poi con una bottiglia ed infine il 20.5.2015 l'avrebbe minacciata con un coltello). Ella ha riferito che il marito avrebbe cominciato a trattarla male dopo il trasferimento in Germania, avvenuto nel 2011 ed avrebbe continuato a farlo una volta rientrati a Caserta, nel 2014 (cfr l'interrogatorio formale dalla stessa reso). Nel corso del presente giudizio, inoltre, ha depositato la sentenza, già citata (nel primo giudizio era stato depositato il decreto di citazione a giudizio del marito), che ha condannato il marito per minacce ai propri danni, queste oggetto di enuncia, avvenute però nel corso del primo giudizio (risalenti all'anno 2017), quando la coppia era già stata autorizzata a vivere separatamente.
In linea generale, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento “volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (cfr Cass. n. 18074\14; Cass. n. 25843\13). Ed inoltre, ricade sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr fra le tante Cass. n. 16691\20). L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve poi essere effettuata sulla base di una valutazione globale e comparata dei comportamenti tenuti da entrambi i coniugi, al fine di individuare in che misura abbiano contribuito al verificarsi della crisi matrimoniale
(cfr Cass. n. 15101\14; Cass. n. 14162\01). Tuttavia, laddove i fatti costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili e si traducano in aggressioni a beni o diritti fondamentali della persona, come l'incolumità
e integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassando la soglia minima di solidarietà e rispetto
“comunque necessaria e doverosa per la personalità del patner”, essi si sottraggono al giudizio di comparazione (cfr Cass. n.
22294\2024; Cass. n. 35249\2023; Cass. n. 31351\2022; Cass. n. 7388\17 fra le tante).
5 La Cassazione più volte ha inoltre affermato che il volontario abbandono della casa familiare da parte di uno dei coniugi è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, giacché determina l'impossibilità della convivenza, ad eccezione però che si provi, con onere in capo al coniuge che ha posto in essere l'abbandono, che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o che l'abbandono si sia verificato in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata ancora proposta (cfr. fra le tante Cass. n. 11032\2024; Cass. n.
11792\2021; Cass. ordinanza n. 648\2020; Cass. n. 25966\2016; Cass. n. 10719\2013).
Ciò premesso in linea di diritto, dalla lettura degli scritti difensivi delle parti e dalle allegazioni in essi racchiuse emerge con evidenza che il rapporto di coniugio è stato nel tempo caratterizzato da significativa conflittualità, da frequenti litigi, ammessi dallo stesso e confermati dai testi ascoltati. In particolare, il teste Pt_1 Tes_2
, fratello dell'odierno appellante, ha riferito – per averlo appreso dal congiunto – che la coppia litigava in
[...] quanto il non era favorevole ad ospitare presso la loro abitazione la figlia della moglie e che per tale Pt_1 motivo quest'ultima avrebbe lasciato la casa familiare. Egli ha però anche aggiunto di abitare nello stesso stabile in cui hanno vissuto i coniugi, al piano di sotto, e di avere sentito entrambi sempre urlare e che era parecchio tempo che la coppia litigava (cfr il verbale del 27.3.2018). La teste moglie di un cugino del , Testimone_3 Pt_1 ha ricordato che una volta la la chiamò in lacrime e disperata perché aveva avuto un litigio con il marito, CP_1 che non voleva ospitare la figlia in casa nonostante la guerra in corso nel suo paese di origine. I testi ascoltati non hanno però riferito di avere assistito agli episodi narrati dalla , né essi sono stati oggetto di denuncia. CP_1
La , dunque, si è allontanata dalla casa coniugale quando la convivenza era già da tempo divenuta intollerabile CP_1
a causa dei frequenti litigi con il marito, che come dalla stessa riferito aveva “cominciato a trattarla male” sin da quando si erano trasferiti in Germania, sicché deve escludersi che la separazione possa essere addebitata alla stessa.
Né d'altro conto è emerso che ella abbia contratto il matrimonio al solo scopo di ottenere il permesso di soggiorno, atteso che la donna era in Italia da diversi anni e prestava regolare attività lavorativa presso una farmacia come addetta alle pulizie in epoca anteriore al matrimonio. Ed anzi, ha spiegato che il trasferimento in Germania avrebbe interrotto il tempo necessario di residenza per chiedere la cittadinanza italiana, a prescindere dal matrimonio.
Per quanto concerne le condotte ascritte al dalla coniuge, segnatamente gli episodi su descritti relativi al Pt_1 periodo aprile\maggio 2015, non sono emersi elementi di prova al riguardo. La sentenza penale allegata, comunque non definitiva allo stato, attiene a fatti che per quanto gravi sono successivi alla convivenza matrimoniale e di per sé, in assenza di ulteriori riscontri probatori sui singoli episodi narrati, non possono fondare una pronuncia di addebito.
La sentenza impugnata, pertanto, sul punto deve essere confermata.
I restanti motivi dell'appello principale, da trattare unitariamente perché strettamente connessi riguardando l'assegno di mantenimento previsto in favore della , sono in parte fondati. CP_1
Il Tribunale, per quello che qui interessa esaminare, evidenziò la disparità economica in essere fra i coniugi, in quanto dall'istruttoria complessivamente svolta era emerso che il poteva contare su un reddito da Pt_1 pensione annuo di circa euro 190,00 per i periodi di imposta 2019, 2018 e 2017, al quale si aggiungeva il reddito percepito a titolo di pensione per il lavoro svolto all'estero, circostanza non accertata dalla Guardia di Finanza, ma riferita dallo stesso. La coniuge per analoghi periodi era risultata titolare di un reddito annuale di euro 7.200,00
6 verosimilmente costituito dagli assegni di mantenimento corrisposti dal marito in a far data dall'udienza presidenziale e svolgeva piccoli lavori di sartoria, dai quali probabilmente traeva modesti guadagni. Sulla scorta di tali complessivi elementi, ritenne equo riconoscere l'assegno di mantenimento in favore della nella misura CP_1 di euro 500,00 mensili.
Giova rammentare che la separazione personale non fa venire meno il dovere di assistenza materiale fra i coniugi, permanendo il vincolo coniugale, sicchè “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere (tendenzialmente) il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (sul punto cfr Cass. n. 16809\2019;
Cass. n. 12196\2017; sulla differenza fra assegno divorzile e di separazione e relativi parametri di riferimento cfr
Cass. ordinanza n. 5605\2020; Cass. n. 17098\2019).
L'evoluzione giurisprudenziale, al contrario, ha manifestato in tempi più recenti un maggiore rigore per quanto concerne la ripartizione dell'onere della prova in materia, onerando il coniuge che richiede l'assegno di mantenimento di provare i presupposti dell'assegno stesso, vale a dire di trovarsi in una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta avanzata ed il tenore di vita endoconiugale, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di tale richiesta fornire gli elementi probatori a riscontro di quanto dedotto (cfr Cass. n. 6886\2018 in motivazione).
Inoltre, ove risulti accertata in fatto la capacità di lavorare del coniuge richiedente (per età, titolo professionale qualificante, attività lavorativa svolta in precedenza), quale potenziale capacità di guadagno, sarà sempre quest'ultimo a dovere dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato del lavoro (cfr Cass.
24049\2021; Cass. n. 20866\2021; Cass. n. 789\2017).
Ebbene, nel caso che occupa sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della , essendo emersa la maggiore capacità economica del rispetto a quella della coniuge. L'odierno CP_1 Pt_1 appellante, infatti, percepisce a titolo di pensione per il lavoro svolto all'estero l'importo mensile di circa euro
1.400,00 mensili (cfr l'estratto conto in atti e la documentazione allegata il 25.1.2016) ai quali si aggiunge l'importo annuale accertato dalla Guardia di Finanza di circa euro 190,00, sempre a titolo di pensione, è comproprietario unitamente al fratello di due immobili (cfr la visura in atti), uno dei quali verosimilmente destinato a casa Tes_2 coniugale, dove sembra di capire abiti ancora oggi e per il quale non affronta spese abitative. Ha poi egli stesso ammesso di avere dei risparmi accumulati negli anni. La moglie, al contrario, prima del matrimonio lavorava regolarmente (in una pizzeria, come riferito dal teste , poi presso una farmacia) e ha dichiarato Testimone_2 di non avere lavorato in costanza di matrimonio (cfr l'interrogatorio formale sul punto), pur svolgendo saltuariamente lavori di sartoria, ma non è dato sapere quali siano gli introiti ricavati da tale attività, che ancora oggi continua a svolgere (cfr le dichiarazioni del teste . Vive attualmente in un immobile condotto Testimone_1 in locazione, per il quale riferisce di corrispondere il canone mensile di euro 250,00.
Tuttavia, l'importo riconosciuto dal Tribunale appare eccessivo tenuto conto da una parte che la ha CP_1 indubbiamente capacità lavorativa, considerate le pregresse regolari esperienze lavorative e l'attività di sarta per quanto saltuaria svolta a tutt'oggi, e dall'altra la breve durata della convivenza matrimoniale. Appare, dunque, congruo determinare, in riforma della sentenza appellata, l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore Pt_1
7 della moglie nella minore somma di euro 400,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a far data dal mese di febbraio 2026.
A tale pronuncia consegue il rigetto dell'appello incidentale sul punto avanzato dalla , che ha chiesto di CP_1 determinare l'assegno di mantenimento nella maggiore somma di euro 600,00 mensili, per potere ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, circostanza quest'ultima irrilevante in questa sede.
Devono, infine essere disattese le domande ulteriori qui reiterate dalla con riferimento al libretto postale CP_1 cointestato con il coniuge, di cui rivendica la quota della metà del saldo giacente alla data del 31.3.2015 (50% di euro 6.178,70) ed ai risparmi, a dire della stessa pari ad euro 70.000,00, depositati dal coniuge su una banca estera.
Si tratta di questioni attinenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi rispetto alle quali il primo giudice non si è pronunciato, sebbene non ne abbia rilevato tempestivamente l'inammissibilità nel giudizio di separazione, essendo questioni da affrontare in un ordinario giudizio di cognizione.
Il contesta entrambe le domande non essendovi prova che dette somme siano appartenute ad entrambi Pt_1
i coniugi.
Per quanto concerne il libretto postale, allegato dallo stesso , se è ben vero che ai sensi dell'art. 1298 Pt_1 comma secondo c.c. nei rapporti interni, salvo patto contrario, le quote, trattandosi di libretto cointestato, si presumono uguali, ciò non di meno detta presunzione può essere superata laddove le somme giacenti sul conto siano riconducibili al patrimonio personale di uno solo dei coniugi. Nel caso di specie, dalla lettura dell'estratto conto si evince che in esso sono accreditate le pensioni mensili riscosse dal , mentre non vi sono elementi Pt_1 dai quali desumere che vi sia stato un apporto economico da parte della moglie (cfr sul punto Cass. n. 1643\2025).
In ordine agli ulteriori risparmi, rispetto ai quali non potevano essere disposti accertamenti attraverso la Guardia di Finanza, non avendo l'appellata corredato la richiesta di elementi circostanziati in merito a detta somma, sicché
l'indagine avrebbe avuto finalità meramente esplorativa, la domanda non merita accoglimento in assenza di riscontri probatori.
La parziale riforma della sentenza, quanto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore della
, impone la regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, segnatamente della soccombenza reciproca delle parti in ordine ad alcune delle domande proposte, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Infine, trattandosi di appello introdotto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 2597 emessa dal Tribunale di Santa Parte_1 Controparte_1
Maria Capua Vetere il 23.6.2023, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e in riforma parziale della sentenza Parte_1 impugnata, determina l'assegno di mantenimento dovuto in favore di in euro 400,00 mensili, Controparte_1 somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2026;
b) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
8 c) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
d) conferma nel resto la sentenza impugnata;
e) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 dpr n. 115\2002.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
9
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3616 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in San Prisco (CE) alla Via Verdi n. 5 Parte_1 C.F._1 presso l'avv. Pasquale Carillo (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2 allegata
Email_1
Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Ricciardi n. 32 presso Controparte_1 C.F._3
l'avv. Domenico Di Stasio (c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._4 allegata
Email_2
Appellata – Appellante incidentale
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso riportandosi all'atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento, impugnando e contestando l'avversa comparsa di costituzione con appello incidentale perché inammissibile ed infondata come da note scritte depositate.
Il procuratore dell'appellata ha concluso riportandosi alla comparsa di costituzione ed a tutti gli atti di causa come da note scritte depositate.
Il P.G. non ha formulato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2015 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio il 12.11.2010 con , unione dalla quale non erano nati Persona_1 figli, esponeva che la moglie si era sposata allo scopo di ottenere il permesso di soggiorno ed era venuta meno ai doveri del matrimonio, in quanto pur lavorando come sarta e domestica presso terzi non aveva contribuito al
1 mantenimento della famiglia, inviando tutti i suoi guadagni ai familiari in Ucraina. Precisava che la coniuge il
20.5.2015, ottenuto il permesso di soggiorno, aveva abbandonato il tetto coniugale immotivatamente e che tale comportamento gli aveva provocato grave trauma e danni. Aggiungeva di avere lavorato per 42 anni come operaio in una fabbrica chimica in Germania e di godere di una pensione mensile di euro 1.400,00, ma di essere costretto a fare fronte alle spese quotidiane, in particolare mediche per le patologie dalle quali era affetto, attingendo ai propri risparmi. Precisava di avere sempre rispettato e di non avere mai maltrattato la coniuge, con la quale aveva condiviso ogni scelta, compresa quella di trasferirsi in Germania.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, che nulla venisse disposto a titolo di mantenimento per quest'ultima essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti e che la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, gli venisse assegnata avendo la moglie da tempo trasferito altrove la propria residenza.
nel costituirsi contestava quanto allegato dal marito sottolineando che l'unione era venuta meno Controparte_1
a causa del comportamento egoistico del , che le aveva imposto le proprie decisioni con comportamenti Pt_1 aggressivi e spesso minacciosi e nel periodo aprile\maggio 2015 era giunto a picchiarla, a sputarle in faccia, oltre ad avere cercato di colpirla con una sedia, un'altra volta con una bottiglia ed il 20.5.2015 l'aveva minacciata con un coltello, sicché si era determinata a lasciare la casa coniugale. Negava di avere sposato il per avere il Pt_1 permesso di soggiorno, essendone titolare all'epoca del matrimonio in quanto lavorava alle dipendenze della farmacia Borrelli Franca, aggiungendo che il marito aveva voluto che lasciasse il lavoro imponendole di trasferirsi in Germania nel 2011 per poi rientrare in Italia nel 2014, circostanza a seguito della quale aveva perso la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana. Sosteneva di non percepire alcun reddito al contrario del coniuge, che godeva di una pensione superiore ad euro 1.800,00 mensili, era proprietario della casa coniugale ed aveva trasferito nel
2013 ingenti somme di danaro, circa euro 70.000,00, su un conto corrente presso Bank Khen – Neckar e G., filiale di Maudhach, frutto dei risparmi di entrambi i coniugi. Deduceva, inoltre, di avere depositato distinto ricorso di separazione dal coniuge con addebito, recante le medesime allegazioni e richieste qui avanzate.
Chiedeva, quindi, previa riunione dei giudizi, che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito di responsabilità al e che venisse posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare in proprio favore un Pt_1 assegno di mantenimento pari ad euro 800,00.
Riuntiti i giudizi, con ordinanza in data 23.2.2016, il Presidente del Tribunale, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, poneva a carico del il versamento in favore della moglie di un assegno mensile di euro Pt_1
600,00.
Con sentenza non definitiva n. 1338 emessa il 12.4.2021 veniva pronunciata la separazione dei coniugi e con contestuale ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio per le restanti questioni accessorie.
Ammesse ed espletate le prove articolate dalle parti, nonché disposte indagini patrimoniali attraverso l'ausilio della
Guardia di Finanza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2597 emessa il 23.6.2023, così decideva:
a) “rigetta la domanda di addebito formulata da entrambe le parti;
b) dispone che parte ricorrente versi, entro il 5 di ogni mese, a parte resistente un assegno di mantenimento indicato nella somma di euro 500,00 rivalutabile in base agli indici Istat;
2 c) compensa le spese di lite”.
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva tempestivamente appello il con ricorso depositato il Pt_1
28.7.2023, per i motivi di seguito indicati, dove chiedeva, in riforma della sentenza appellata, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie senza alcun diritto al mantenimento, o in caso di conferma che quest'ultimo venisse determinato nella misura di euro 250,00 mensili, rivalutabile come per legge o nel diverso importo ritenuto congruo, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Con il primo motivo, l'appellante si doleva del mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione alla coniuge nonostante la violazione dei doveri matrimoniali di cui all'art. 143 c.c., in virtù di una erronea ricostruzione dei fatti di causa ed in violazione dell'art. 116 c.p.c.
Con il secondo motivo il lamentava l'erronea valutazione delle proprie condizioni economiche in Pt_1 violazione dell'art. 116 c.p.c.
Con il terzo motivo l'appellante censurava l'operato del primo giudice per avere erroneamente valutato l'attitudine al lavoro e la capacità di guadagno della in violazione dell'art. 116 c.p.c. omettendo la motivazione. Per_1
Con il quarto motivo, infine, lamentava l'omessa valutazione dell'esigua durata del matrimonio ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento.
Nel costituirsi, la contestava quanto asserito dalla controparte e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità Per_1 dell'appello e nel merito il rigetto, mentre in via incidentale domandava dichiararsi la separazione con addebito al e che venisse condannato al versamento, a titolo di mantenimento, della somma di euro 600,00 mensili, Pt_1 nonché al pagamento della somma di euro 3.089,35 equivalente al 50% delle somme del libretto cointestato.
Chiedeva, inoltre, che venissero disposti accertamenti in Germania e in subordine che venisse condannato al pagamento del 50% degli importi giacenti sul conto corrente cointestato in essere in detto paese, rimettendo la determinazione dell'ammontare alla Corte adita in assenza di accertamenti, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da attribuire al procuratore anticipatario.
Disposta la trattazione mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in Deve essere rigettata, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
Non vi è dubbio che anche il giudizio di separazione in appello, che si svolge secondo il rito camerale, secondo la disciplina ratione temporis vigente (trattasi di causa risalente all'anno 2015, rispetto alla quale non sono applicabili le norme procedurali in materia di persone, minorenni e famiglia introdotte dal dlgs n. 149\2022 e successive modifiche, che concerne le cause di separazione introdotte successivamente al 28.2.2023) benché caratterizzato dalla speditezza ed assenza di formalità, non possa risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate in prime cure, ma debba contenere specifiche censure (cfr Cass. n. 32525\2018; Cass. n. 4719\2008), trattandosi pur sempre di un mezzo di impugnazione ancorché devolutivo (cfr Cass. n. 3924\2012). Ciò che viene richiesto, tuttavia, anche nella formulazione dell'art. 342 c.p.c. successiva al D.L. n. 83\12, convertito con modificazioni nella legge n. 134\12, è che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr Cass. S.U. n. 27199\17; da ultimo in generale Cass. ordinanza 36481\2022).
3 Nell'appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza le specifiche critiche al provvedimento impugnato quanto alla pronuncia di rigetto dell'addebito della separazione alla coniuge ed alla previsione e quantificazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore di quest'ultima e le ragioni per le quali se ne chiede la riforma.
Quanto alla documentazione prodotta in questa sede dall'appellata (copia del dispositivo della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del il 4.3.2024, dove è stato Pt_1 ritenuto responsabile – ma pende appello - del reato di minacce ai danni della moglie, risalente al 15.6.2017), questione sollevata dall'appellante (cfr le note del 2.1.2025), il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e separazione personale, nella disciplina ratione temporis vigente, stante la sommarietà di cognizione e forme, a differenza di quanto accade nel rito ordinario, consente l'acquisizione di nuovi documenti al di fuori degli stretti limiti di cui all'art. 345 c.p.c. sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, garanzia irrinunciabile anche nei procedimenti camerali (cfr Cass. n. 17931\2022; Cass. n. 27234\2020; Cass. n. 5876\12; Cass. n. 1656\07;
Cass. n. 11319\05). Nel caso di specie, può ritenersi che si sia instaurato il contraddittorio in merito a detta produzione documentale (avvenuta il 9.3.2024), rispetto alla quale l'appellante ha sollevato le proprie deduzioni e difese.
Deve, infine, essere disattesa anche l'eccezione di tardività dell'appello incidentale proposto dalla . CP_1
L'appellante, a fondamento dell'eccezione, rileva che la costituzione dell'appellata è avvenuta il 7.1.2024, oltre il termine di giorni 30 previsto dall'art. 473 bis32 e di conseguenza l'appello incidentale sarebbe tardivo.
Ebbene, diversamente da quanto asserito dal , come gi esposto, la causa ha avuto inizio in data anteriore Pt_1
(anno 2015) alla recente riforma in materia di rito unico per la famiglia e soggiace alla normativa anteriormente vigente anche per quello che concerne il giudizio di appello (e tanto a differenza di quanto è previsto espressamente per le cause diverse dalla materia della famiglia). Si rammenta, al riguardo, che la giurisprudenza ha più volte evidenziato che il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e separazione personale, da un lato non preclude la proponibilità dell'appello incidentale tardivo indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale e dall'altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e semplicità di forme, esclude la piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario ed in particolare del termine perentorio fissato dall'art. 343 comma primo c.p.c., con la conseguenza che il principio del contraddittorio deve ritenersi rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante l'organizzazione di una tempestiva difesa tecnica (cfr Cass. n. 4091\2018), fermo il rispetto del termine di costituzione eventualmente fissato dalla Corte.
Nel caso che occupa, con il decreto del 4.8.2023, il Presidente ha fissato quale termine per la costituzione dell'appellata il 19.1.2024 e la costituzione, avvenuta il 7.1.2024, deve ritenersi tempestiva, sicché l'appello incidentale, peraltro proposto entro il termine perentorio lungo di mesi sei per l'esperimento del gravame principale
(vale a dire entro il 23.1.2024), deve ritenersi ammissibile.
Tanto premesso, i motivi degli appelli proposti, sia principale che incidentale, relativi alle domande di addebito avanzate reciprocamente dai coniugi, sono entrambi infondati.
4 Il Tribunale, nell'affrontare le domande di addebito, dopo avere richiamato la giurisprudenza formatasi in materia, rilevò che l'originario ricorrente non aveva provato il nesso tra l'abbandono della casa coniugale e la crisi dei coniugi, giacché la donna aveva ricondotto l'abbandono del tetto coniugale al perpetuarsi di condotte violente da parte del marito. Quanto alla domanda di addebito avanzata dalla moglie, osservò che le condotte violente allegate dalla stessa non erano state supportate da alcuna prova documentale né i testi ascoltati avevano assistito personalmente agli episodi dalla stessa descritti.
Il asserisce che il Tribunale avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie, dalle quali sarebbe emerso Pt_1 con chiarezza che la rottura del rapporto coniugale è stata causata dalla volontà della moglie di volere coabitare a tutti i costi con i suoi familiari, volontà dal medesimo contrastata, aggiungendo di avere comunque ospitato, come riferito dal teste il nucleo familiare della coniuge, situazione che a lungo andare sarebbe Testimone_1 divenuta insostenibile, dando luogo a litigi ed urla da parte di entrambi. La avrebbe, dunque, violato i doveri CP_1 coniugali di coabitazione ed assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c. preferendo abbandonare il tetto coniugale. Il matrimonio, a dire dello stesso, sarebbe stato contratto dalla donna per potere ottenere il permesso di soggiorno.
La , al contrario, sostiene di avere lasciato la casa coniugale nel maggio 2015 a causa delle condotte aggressive CP_1 del marito, da sempre autoritario nei di lei confronti e che nell'ultimo periodo di convivenza matrimoniale si sarebbero tradotte in comportamenti violenti mai denunciati (il coniuge l'avrebbe picchiata e sputata in viso, avrebbe tentato di colpirla con una sedia, poi con una bottiglia ed infine il 20.5.2015 l'avrebbe minacciata con un coltello). Ella ha riferito che il marito avrebbe cominciato a trattarla male dopo il trasferimento in Germania, avvenuto nel 2011 ed avrebbe continuato a farlo una volta rientrati a Caserta, nel 2014 (cfr l'interrogatorio formale dalla stessa reso). Nel corso del presente giudizio, inoltre, ha depositato la sentenza, già citata (nel primo giudizio era stato depositato il decreto di citazione a giudizio del marito), che ha condannato il marito per minacce ai propri danni, queste oggetto di enuncia, avvenute però nel corso del primo giudizio (risalenti all'anno 2017), quando la coppia era già stata autorizzata a vivere separatamente.
In linea generale, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento “volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (cfr Cass. n. 18074\14; Cass. n. 25843\13). Ed inoltre, ricade sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr fra le tante Cass. n. 16691\20). L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve poi essere effettuata sulla base di una valutazione globale e comparata dei comportamenti tenuti da entrambi i coniugi, al fine di individuare in che misura abbiano contribuito al verificarsi della crisi matrimoniale
(cfr Cass. n. 15101\14; Cass. n. 14162\01). Tuttavia, laddove i fatti costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili e si traducano in aggressioni a beni o diritti fondamentali della persona, come l'incolumità
e integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassando la soglia minima di solidarietà e rispetto
“comunque necessaria e doverosa per la personalità del patner”, essi si sottraggono al giudizio di comparazione (cfr Cass. n.
22294\2024; Cass. n. 35249\2023; Cass. n. 31351\2022; Cass. n. 7388\17 fra le tante).
5 La Cassazione più volte ha inoltre affermato che il volontario abbandono della casa familiare da parte di uno dei coniugi è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, giacché determina l'impossibilità della convivenza, ad eccezione però che si provi, con onere in capo al coniuge che ha posto in essere l'abbandono, che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o che l'abbandono si sia verificato in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata ancora proposta (cfr. fra le tante Cass. n. 11032\2024; Cass. n.
11792\2021; Cass. ordinanza n. 648\2020; Cass. n. 25966\2016; Cass. n. 10719\2013).
Ciò premesso in linea di diritto, dalla lettura degli scritti difensivi delle parti e dalle allegazioni in essi racchiuse emerge con evidenza che il rapporto di coniugio è stato nel tempo caratterizzato da significativa conflittualità, da frequenti litigi, ammessi dallo stesso e confermati dai testi ascoltati. In particolare, il teste Pt_1 Tes_2
, fratello dell'odierno appellante, ha riferito – per averlo appreso dal congiunto – che la coppia litigava in
[...] quanto il non era favorevole ad ospitare presso la loro abitazione la figlia della moglie e che per tale Pt_1 motivo quest'ultima avrebbe lasciato la casa familiare. Egli ha però anche aggiunto di abitare nello stesso stabile in cui hanno vissuto i coniugi, al piano di sotto, e di avere sentito entrambi sempre urlare e che era parecchio tempo che la coppia litigava (cfr il verbale del 27.3.2018). La teste moglie di un cugino del , Testimone_3 Pt_1 ha ricordato che una volta la la chiamò in lacrime e disperata perché aveva avuto un litigio con il marito, CP_1 che non voleva ospitare la figlia in casa nonostante la guerra in corso nel suo paese di origine. I testi ascoltati non hanno però riferito di avere assistito agli episodi narrati dalla , né essi sono stati oggetto di denuncia. CP_1
La , dunque, si è allontanata dalla casa coniugale quando la convivenza era già da tempo divenuta intollerabile CP_1
a causa dei frequenti litigi con il marito, che come dalla stessa riferito aveva “cominciato a trattarla male” sin da quando si erano trasferiti in Germania, sicché deve escludersi che la separazione possa essere addebitata alla stessa.
Né d'altro conto è emerso che ella abbia contratto il matrimonio al solo scopo di ottenere il permesso di soggiorno, atteso che la donna era in Italia da diversi anni e prestava regolare attività lavorativa presso una farmacia come addetta alle pulizie in epoca anteriore al matrimonio. Ed anzi, ha spiegato che il trasferimento in Germania avrebbe interrotto il tempo necessario di residenza per chiedere la cittadinanza italiana, a prescindere dal matrimonio.
Per quanto concerne le condotte ascritte al dalla coniuge, segnatamente gli episodi su descritti relativi al Pt_1 periodo aprile\maggio 2015, non sono emersi elementi di prova al riguardo. La sentenza penale allegata, comunque non definitiva allo stato, attiene a fatti che per quanto gravi sono successivi alla convivenza matrimoniale e di per sé, in assenza di ulteriori riscontri probatori sui singoli episodi narrati, non possono fondare una pronuncia di addebito.
La sentenza impugnata, pertanto, sul punto deve essere confermata.
I restanti motivi dell'appello principale, da trattare unitariamente perché strettamente connessi riguardando l'assegno di mantenimento previsto in favore della , sono in parte fondati. CP_1
Il Tribunale, per quello che qui interessa esaminare, evidenziò la disparità economica in essere fra i coniugi, in quanto dall'istruttoria complessivamente svolta era emerso che il poteva contare su un reddito da Pt_1 pensione annuo di circa euro 190,00 per i periodi di imposta 2019, 2018 e 2017, al quale si aggiungeva il reddito percepito a titolo di pensione per il lavoro svolto all'estero, circostanza non accertata dalla Guardia di Finanza, ma riferita dallo stesso. La coniuge per analoghi periodi era risultata titolare di un reddito annuale di euro 7.200,00
6 verosimilmente costituito dagli assegni di mantenimento corrisposti dal marito in a far data dall'udienza presidenziale e svolgeva piccoli lavori di sartoria, dai quali probabilmente traeva modesti guadagni. Sulla scorta di tali complessivi elementi, ritenne equo riconoscere l'assegno di mantenimento in favore della nella misura CP_1 di euro 500,00 mensili.
Giova rammentare che la separazione personale non fa venire meno il dovere di assistenza materiale fra i coniugi, permanendo il vincolo coniugale, sicchè “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere (tendenzialmente) il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (sul punto cfr Cass. n. 16809\2019;
Cass. n. 12196\2017; sulla differenza fra assegno divorzile e di separazione e relativi parametri di riferimento cfr
Cass. ordinanza n. 5605\2020; Cass. n. 17098\2019).
L'evoluzione giurisprudenziale, al contrario, ha manifestato in tempi più recenti un maggiore rigore per quanto concerne la ripartizione dell'onere della prova in materia, onerando il coniuge che richiede l'assegno di mantenimento di provare i presupposti dell'assegno stesso, vale a dire di trovarsi in una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta avanzata ed il tenore di vita endoconiugale, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di tale richiesta fornire gli elementi probatori a riscontro di quanto dedotto (cfr Cass. n. 6886\2018 in motivazione).
Inoltre, ove risulti accertata in fatto la capacità di lavorare del coniuge richiedente (per età, titolo professionale qualificante, attività lavorativa svolta in precedenza), quale potenziale capacità di guadagno, sarà sempre quest'ultimo a dovere dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato del lavoro (cfr Cass.
24049\2021; Cass. n. 20866\2021; Cass. n. 789\2017).
Ebbene, nel caso che occupa sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della , essendo emersa la maggiore capacità economica del rispetto a quella della coniuge. L'odierno CP_1 Pt_1 appellante, infatti, percepisce a titolo di pensione per il lavoro svolto all'estero l'importo mensile di circa euro
1.400,00 mensili (cfr l'estratto conto in atti e la documentazione allegata il 25.1.2016) ai quali si aggiunge l'importo annuale accertato dalla Guardia di Finanza di circa euro 190,00, sempre a titolo di pensione, è comproprietario unitamente al fratello di due immobili (cfr la visura in atti), uno dei quali verosimilmente destinato a casa Tes_2 coniugale, dove sembra di capire abiti ancora oggi e per il quale non affronta spese abitative. Ha poi egli stesso ammesso di avere dei risparmi accumulati negli anni. La moglie, al contrario, prima del matrimonio lavorava regolarmente (in una pizzeria, come riferito dal teste , poi presso una farmacia) e ha dichiarato Testimone_2 di non avere lavorato in costanza di matrimonio (cfr l'interrogatorio formale sul punto), pur svolgendo saltuariamente lavori di sartoria, ma non è dato sapere quali siano gli introiti ricavati da tale attività, che ancora oggi continua a svolgere (cfr le dichiarazioni del teste . Vive attualmente in un immobile condotto Testimone_1 in locazione, per il quale riferisce di corrispondere il canone mensile di euro 250,00.
Tuttavia, l'importo riconosciuto dal Tribunale appare eccessivo tenuto conto da una parte che la ha CP_1 indubbiamente capacità lavorativa, considerate le pregresse regolari esperienze lavorative e l'attività di sarta per quanto saltuaria svolta a tutt'oggi, e dall'altra la breve durata della convivenza matrimoniale. Appare, dunque, congruo determinare, in riforma della sentenza appellata, l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore Pt_1
7 della moglie nella minore somma di euro 400,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a far data dal mese di febbraio 2026.
A tale pronuncia consegue il rigetto dell'appello incidentale sul punto avanzato dalla , che ha chiesto di CP_1 determinare l'assegno di mantenimento nella maggiore somma di euro 600,00 mensili, per potere ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, circostanza quest'ultima irrilevante in questa sede.
Devono, infine essere disattese le domande ulteriori qui reiterate dalla con riferimento al libretto postale CP_1 cointestato con il coniuge, di cui rivendica la quota della metà del saldo giacente alla data del 31.3.2015 (50% di euro 6.178,70) ed ai risparmi, a dire della stessa pari ad euro 70.000,00, depositati dal coniuge su una banca estera.
Si tratta di questioni attinenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi rispetto alle quali il primo giudice non si è pronunciato, sebbene non ne abbia rilevato tempestivamente l'inammissibilità nel giudizio di separazione, essendo questioni da affrontare in un ordinario giudizio di cognizione.
Il contesta entrambe le domande non essendovi prova che dette somme siano appartenute ad entrambi Pt_1
i coniugi.
Per quanto concerne il libretto postale, allegato dallo stesso , se è ben vero che ai sensi dell'art. 1298 Pt_1 comma secondo c.c. nei rapporti interni, salvo patto contrario, le quote, trattandosi di libretto cointestato, si presumono uguali, ciò non di meno detta presunzione può essere superata laddove le somme giacenti sul conto siano riconducibili al patrimonio personale di uno solo dei coniugi. Nel caso di specie, dalla lettura dell'estratto conto si evince che in esso sono accreditate le pensioni mensili riscosse dal , mentre non vi sono elementi Pt_1 dai quali desumere che vi sia stato un apporto economico da parte della moglie (cfr sul punto Cass. n. 1643\2025).
In ordine agli ulteriori risparmi, rispetto ai quali non potevano essere disposti accertamenti attraverso la Guardia di Finanza, non avendo l'appellata corredato la richiesta di elementi circostanziati in merito a detta somma, sicché
l'indagine avrebbe avuto finalità meramente esplorativa, la domanda non merita accoglimento in assenza di riscontri probatori.
La parziale riforma della sentenza, quanto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore della
, impone la regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, segnatamente della soccombenza reciproca delle parti in ordine ad alcune delle domande proposte, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Infine, trattandosi di appello introdotto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 2597 emessa dal Tribunale di Santa Parte_1 Controparte_1
Maria Capua Vetere il 23.6.2023, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e in riforma parziale della sentenza Parte_1 impugnata, determina l'assegno di mantenimento dovuto in favore di in euro 400,00 mensili, Controparte_1 somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio 2026;
b) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
8 c) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
d) conferma nel resto la sentenza impugnata;
e) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 dpr n. 115\2002.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott.ssa Efisia Gaviano)
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