Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1105
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della cartella di pagamento per notifica a mezzo PEC senza firma digitale e da PEC non iscritta nei pubblici registri

    La Corte ha ritenuto che l'utilizzo di un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri non invalida la notifica se l'atto è pervenuto al destinatario e ha consentito l'esercizio del diritto di difesa. Si applica il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella per mancata compilazione della relata di notifica

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la Corte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 per mancanza di motivazione, calcolo degli interessi e aliquota sanzioni

    La cartella è ritenuta adeguatamente motivata in quanto indica l'atto presupposto (avviso di accertamento) e il richiamo alla definitività della pretesa. Per gli interessi, non è necessario esplicitare il calcolo in cartella, essendo sufficiente l'indicazione della base normativa.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione delle sanzioni per violazione dell'art. 17 del D. Lgs. 472/1997

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la Corte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 d. lgs. 82/2005

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la cartella notificata via PEC non necessita di firma digitale o attestazione di conformità, purché sia riferibile all'amministrazione emittente.

  • Rigettato
    Erroneità nel ritenere non sussistente l'obbligo da parte dell'Agente della Riscossione di esplicitare nella cartella di pagamento il calcolo degli interessi

    La Corte ha confermato che non è necessario esplicitare in cartella le modalità di calcolo degli interessi, essendo sufficiente l'indicazione della base normativa.

  • Rigettato
    Erroneità nel disporre la condanna alle spese in favore dell'ENTE: Violazione dell'art. 91 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto fondata la condanna alle spese in applicazione del principio di soccombenza, confermando la decisione di primo grado e applicando la medesima statuizione per il grado di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1105
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1105
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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