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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1105/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
COSTA GAETANO, OR
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3502/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 750/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 10/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220012213622000 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non compare.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Con ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado la Ricorrente_1
s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dai soci Rappresentante_1 e Nominativo_1
, impugnavano la cartella di pagamento n. 29220220012213622000 per l'importo complessivo di
€ 86.180,86 e del relativo ruolo n. 2022/000313 reso esecutivo in data 28.10.2022 e consegnato in data
25.11.2022 e notificata tramite posta elettronica in data 12.12.2022 deducendo :
- Inesistenza giuridica della cartella di pagamento perché notificata tramite pec, in formato PDF senza la firma digitale e proveniente da pec non iscritta nei pubblici registri
- Illegittimità della cartella di pagamento per mancata compilazione della relata di notifica
- Violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000, in relazione alla mancanza di motivazione, e ulteriori violazioni dell'atto impugnato in relazione al calcolo degli interessi e l'aliquota applicata nella determinazione delle sanzioni
- Illegittima applicazione delle sanzioni: violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D. Lgs. 472/1997 per carenza di motivazione in tema di colpevolezza e di determinazione della sanzione.
2.-L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, a riguardo delle eccezioni proposte avverso la legittimità e la fondatezza delle somme iscritte a ruolo perché di competenza dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Caltanissetta e, in diritto, la legittimità dell'attività svolta e della notifica della cartella di pagamento.
Contestualmente, l'agente notificava il ricorso all'Agenzia delle Entrate e, in tal modo, formulava richiesta di intervenire volontariamente nella controversia.
3.-L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta si costituiva in giudizio con atto di intervento volontario, precedentemente notificato alle parti in giudizio, con il quale deduceva e opponeva, con il deposito di documentazione, la legittimità e la fondatezza delle somme iscritte a ruolo in esito all'Ordinanza 20/10/2021,
n. 29054, con la quale la Corte di Cassazione aveva posto termine, favorevolmente all'Ufficio, alla controversia che la società e i soci avevano intrapreso avverso l'avviso di accertamento n.
893020100077/2009 anno 2006 notificato il 29/10/2009, come richiamato nella motivazione della cartella di pagamento. 4.-La Corte di primo grado, con la sentenza con Sentenza n. 750/02/2023 rigettava il ricorso e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquidava € 3. 934,00 oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna delle parti costituite.
5.- La società e i soci hanno proposto ricorso in appello,chiedendo di “annullare e/o riformare in ogni sua parte l'appellata sentenza e per l'effetto annullare totalmente la cartella di pagamento impugnata, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione” per i seguenti motivi:
I. Erroneità nel ritenere infondata l'eccezione formulata in relazione alla notifica della cartella a mezzo pec –
Difetto di motivazione
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 d. lgs. 82/2005 alla fattispecie in esame
III. Erroneità nel ritenere non sussistente l'obbligo da parte dell'Agente della Riscossione di esplicitare nella cartella di pagamento il calcolo degli interessi richiesti
IV. Erroneità nel disporre la condanna alle spese in favore dell'ENTE:Violazione dell'art. 91 c.p.c.
6.- L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione risultano costituite in giudizio. Chiedono il rigetto dell'appello e, quindi, la conferma della sentenza impugnata e della legittimità della cartella di pagamento impugnata, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio, oltre che al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'Udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con i motivi di gravame gli appellanti insistono, sostanzialmente, sulla dedotta illegittimità della notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC, sulla pretesa violazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005, nonché su un asserito difetto di motivazione della cartella in relazione al calcolo degli interessi e, infine, sulla statuizione relativa alle spese di lite.
1. Sulla notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione, l'eventuale utilizzo, da parte del mittente pubblico, di un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri non determina la nullità
o l'inesistenza della notifica, qualora l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e abbia consentito allo stesso l'esercizio pieno del diritto di difesa, in assenza di incertezze circa la provenienza e l'oggetto dell'atto.
Nel caso di specie è pacifico che la cartella di pagamento sia stata regolarmente ricevuta dagli appellanti presso il loro domicilio digitale e che la stessa abbia costituito l'atto tempestivamente impugnato nel presente giudizio. Gli appellanti, peraltro, non hanno dedotto né dimostrato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalle modalità della notificazione.
Trova pertanto applicazione il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., richiamabile anche in materia tributaria, come reiteratamente affermato dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite.
2. Sulla pretesa violazione dell'art. 23 d.lgs. n. 82/2005 e sulla mancanza di firma digitale
È parimenti infondato il motivo relativo alla dedotta necessità della firma digitale o dell'attestazione di conformità della cartella allegata al messaggio PEC.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagamento, in caso di notifica a mezzo PEC, non deve essere necessariamente sottoscritta con firma digitale, né è richiesta l'attestazione di conformità, in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso. L'atto è valido purché sia inequivocabilmente riferibile all'amministrazione che lo ha emesso.
3. Sulla motivazione della cartella e sul calcolo degli interessi
La cartella di pagamento impugnata risulta adeguatamente motivata.
Essa reca l'indicazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 893020100077/2009 per l'anno d'imposta 2006), nonché l'espresso richiamo alla definitività della pretesa a seguito della decisione della
Corte di Cassazione. Trattandosi di cartella emessa in esecuzione di un titolo definitivo, l'obbligo di motivazione risulta soddisfatto mediante il richiamo dell'atto precedente e l'indicazione degli importi dovuti.
Quanto agli interessi, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è necessario esplicitare in cartella le modalità di calcolo o i singoli tassi applicati, essendo sufficiente l'indicazione della base normativa di riferimento, trattandosi di elementi determinabili dal contribuente mediante mere operazioni matematiche sulla base di disposizioni di legge soggette a pubblicità legale.
4. Sulle spese di giudizio
È infondato anche il motivo relativo alla condanna alle spese.
In applicazione del principio di soccombenza, correttamente i primi giudici hanno condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite.
Analoga statuizione deve essere adottata nel presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n.
546/1992, in favore delle amministrazioni appellate, anche se difese da propri funzionari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia sezione 7 rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 750/02/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caltanissetta.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.862,00, oltre accessori di legge, in favore degli appellati.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice OR Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
COSTA GAETANO, OR
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3502/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 750/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 10/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220012213622000 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non compare.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Con ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado la Ricorrente_1
s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dai soci Rappresentante_1 e Nominativo_1
, impugnavano la cartella di pagamento n. 29220220012213622000 per l'importo complessivo di
€ 86.180,86 e del relativo ruolo n. 2022/000313 reso esecutivo in data 28.10.2022 e consegnato in data
25.11.2022 e notificata tramite posta elettronica in data 12.12.2022 deducendo :
- Inesistenza giuridica della cartella di pagamento perché notificata tramite pec, in formato PDF senza la firma digitale e proveniente da pec non iscritta nei pubblici registri
- Illegittimità della cartella di pagamento per mancata compilazione della relata di notifica
- Violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000, in relazione alla mancanza di motivazione, e ulteriori violazioni dell'atto impugnato in relazione al calcolo degli interessi e l'aliquota applicata nella determinazione delle sanzioni
- Illegittima applicazione delle sanzioni: violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D. Lgs. 472/1997 per carenza di motivazione in tema di colpevolezza e di determinazione della sanzione.
2.-L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva, a riguardo delle eccezioni proposte avverso la legittimità e la fondatezza delle somme iscritte a ruolo perché di competenza dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Caltanissetta e, in diritto, la legittimità dell'attività svolta e della notifica della cartella di pagamento.
Contestualmente, l'agente notificava il ricorso all'Agenzia delle Entrate e, in tal modo, formulava richiesta di intervenire volontariamente nella controversia.
3.-L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta si costituiva in giudizio con atto di intervento volontario, precedentemente notificato alle parti in giudizio, con il quale deduceva e opponeva, con il deposito di documentazione, la legittimità e la fondatezza delle somme iscritte a ruolo in esito all'Ordinanza 20/10/2021,
n. 29054, con la quale la Corte di Cassazione aveva posto termine, favorevolmente all'Ufficio, alla controversia che la società e i soci avevano intrapreso avverso l'avviso di accertamento n.
893020100077/2009 anno 2006 notificato il 29/10/2009, come richiamato nella motivazione della cartella di pagamento. 4.-La Corte di primo grado, con la sentenza con Sentenza n. 750/02/2023 rigettava il ricorso e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquidava € 3. 934,00 oltre accessori se dovuti, in favore di ciascuna delle parti costituite.
5.- La società e i soci hanno proposto ricorso in appello,chiedendo di “annullare e/o riformare in ogni sua parte l'appellata sentenza e per l'effetto annullare totalmente la cartella di pagamento impugnata, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione” per i seguenti motivi:
I. Erroneità nel ritenere infondata l'eccezione formulata in relazione alla notifica della cartella a mezzo pec –
Difetto di motivazione
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 d. lgs. 82/2005 alla fattispecie in esame
III. Erroneità nel ritenere non sussistente l'obbligo da parte dell'Agente della Riscossione di esplicitare nella cartella di pagamento il calcolo degli interessi richiesti
IV. Erroneità nel disporre la condanna alle spese in favore dell'ENTE:Violazione dell'art. 91 c.p.c.
6.- L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione risultano costituite in giudizio. Chiedono il rigetto dell'appello e, quindi, la conferma della sentenza impugnata e della legittimità della cartella di pagamento impugnata, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio, oltre che al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'Udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con i motivi di gravame gli appellanti insistono, sostanzialmente, sulla dedotta illegittimità della notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC, sulla pretesa violazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005, nonché su un asserito difetto di motivazione della cartella in relazione al calcolo degli interessi e, infine, sulla statuizione relativa alle spese di lite.
1. Sulla notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione, l'eventuale utilizzo, da parte del mittente pubblico, di un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri non determina la nullità
o l'inesistenza della notifica, qualora l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e abbia consentito allo stesso l'esercizio pieno del diritto di difesa, in assenza di incertezze circa la provenienza e l'oggetto dell'atto.
Nel caso di specie è pacifico che la cartella di pagamento sia stata regolarmente ricevuta dagli appellanti presso il loro domicilio digitale e che la stessa abbia costituito l'atto tempestivamente impugnato nel presente giudizio. Gli appellanti, peraltro, non hanno dedotto né dimostrato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalle modalità della notificazione.
Trova pertanto applicazione il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., richiamabile anche in materia tributaria, come reiteratamente affermato dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite.
2. Sulla pretesa violazione dell'art. 23 d.lgs. n. 82/2005 e sulla mancanza di firma digitale
È parimenti infondato il motivo relativo alla dedotta necessità della firma digitale o dell'attestazione di conformità della cartella allegata al messaggio PEC.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagamento, in caso di notifica a mezzo PEC, non deve essere necessariamente sottoscritta con firma digitale, né è richiesta l'attestazione di conformità, in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso. L'atto è valido purché sia inequivocabilmente riferibile all'amministrazione che lo ha emesso.
3. Sulla motivazione della cartella e sul calcolo degli interessi
La cartella di pagamento impugnata risulta adeguatamente motivata.
Essa reca l'indicazione dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 893020100077/2009 per l'anno d'imposta 2006), nonché l'espresso richiamo alla definitività della pretesa a seguito della decisione della
Corte di Cassazione. Trattandosi di cartella emessa in esecuzione di un titolo definitivo, l'obbligo di motivazione risulta soddisfatto mediante il richiamo dell'atto precedente e l'indicazione degli importi dovuti.
Quanto agli interessi, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è necessario esplicitare in cartella le modalità di calcolo o i singoli tassi applicati, essendo sufficiente l'indicazione della base normativa di riferimento, trattandosi di elementi determinabili dal contribuente mediante mere operazioni matematiche sulla base di disposizioni di legge soggette a pubblicità legale.
4. Sulle spese di giudizio
È infondato anche il motivo relativo alla condanna alle spese.
In applicazione del principio di soccombenza, correttamente i primi giudici hanno condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite.
Analoga statuizione deve essere adottata nel presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n.
546/1992, in favore delle amministrazioni appellate, anche se difese da propri funzionari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia sezione 7 rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 750/02/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caltanissetta.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.862,00, oltre accessori di legge, in favore degli appellati.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice OR Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci