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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/11/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2598/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 2598
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: occupazione sine titulo/rivendica
TRA
, (C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) ed ivi residente in [...], rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Fusillo (C.F. ) - PEC u- C.F._2 Email_1
ed elett.te dom.to presso il suo studio in Massa Lubrense (NA) in Email_2
via Severo Caputo n. 13/a,
-attore-
E
1 , (C.F. ) nato il [...] a [...]- Controparte_1 C.F._3
brense (NA) ed ivi residente in [...] rapp.to e difeso dall'avv.
LI TI(C.F. ) - PEC C.F._4 Emai_3 Email_4
ed elett.te dom.to presso lo studio TO & Associati in Sorrento (NA) in
[...]
Via Fuorimura n. 20/B,
- convenuto-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.04.2021, conveniva in giu- Parte_1
dizio Giovanni Cilento innanzi a Questo Tribunale, chiedendo accertarsi l'occupa-
zione sine titulo del proprio immobile da parte del convenuto, con la conseguente condanna per quest'ultimo al rilascio dell'immobile e al pagamento dell'indennità
di occupazione abusiva, nonchè delle spese processuali.
L'attore, rappresentava:
- di essere comproprietario di un'unità immobiliare sita in Massa Lubrense (NA)
in via I Traversa GN n. 7, censito al Catasto Fabbricati comunale al foglio n.9, mappale n.556, subalterno 2, categoria A/5, classe I, vani 1,5;
- di aver acquisito la comproprietà per una quota pari a 1/6 in seguito al decesso di , unitamente ai TE Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
e Persona_4 Controparte_2 Controparte_3
- che il de cuius, , a sua volta, avrebbe ereditato il bene oggetto di Persona_1
domanda in seguito al decesso della sorella, insieme ai Controparte_3
TE e entrambi defunti;
CP_4 Persona_2
2 - che nel novembre 2019 si recava presso il detto immobile e constatava la rea-
lizzazione di lavori edilizi che avrebbero collegato l'unità abitativa oggetto di domanda con quella contigua di . Controparte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo:
1. accertare e dichiarare che , da settembre 2019 o da diversa Controparte_1
data, occupava e/o deteneva senza titolo l'unità immobiliare dell'istante sita nel comune di Massa Lubrense (NA) in Via I Traversa GN n. 7 (ex via GN
SE n. 7), censita in catasto al foglio 9, mappale 556, sub 2 cat. A/5 classe 1,
vani 1,5 e condannare il convenuto al suo immediato rilascio;
2. condannare il convenuto al pagamento, in suo favore, dell'indennità di occupa-
zione abusiva maturata da settembre 2019 o da altra data risultante dal giudizio,
sino all'effettivo rilascio dell'immobile, da quantificarsi in euro 400,00 mensili;
3. condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando l'avversa do- Controparte_1
manda sia in fatto che in diritto.
Evidenziava di essere nel pacifico possesso del bene oggetto di domanda sin dal
02.04.2001, giorno in cui aveva ricevuto in donazione la contigua unità immobiliare con atto per Notar Rep. n. 1995, Racc. n. 1201, da il Per_5 Persona_6
quale avrebbe posseduto, quale proprietario esclusivo, la piccola unità oggetto di domanda in quanto sin dal 1996 era stata dallo stesso inglobata nella contigua unità
immobiliare, poi donata.
Eccepiva, pertanto, l'intervenuta usucapione del piccolo locale oggetto di causa.
Concludeva, chiedendo:
in via preliminare
3 – qualificata la domanda come azione di rivendicazione, disporne l'improcedibilità
e l'inammissibilità per carenza di presupposti in fatto e diritto;
- riscontrato il maturare del termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. dichiarare l'estinzione di ogni diritto e conseguentemente l'inammissibilità ed improcedibilità
della domanda;
- accertato il difetto di legittimazione attiva, dichiarare l'inammissibilità ed impro-
cedibilità della domanda;
nel merito
- in via principale rigettare le domande formulate dall'attore in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso accogliere la spiegata principale domanda riconvenzionale e, per l'ef-
fetto, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario in favore di dell'immobile identificato con particella n. 556, Foglio 9, sito alla Controparte_1
via I Traversa GN n.7, in Massa Lubrense (NA);
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
accogliere la seconda domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata e, per l'effetto, condannare parte attrice alla restituzione di tutte le somme impiegate per la ristrutturazione del bene per cui è causa come determinate nel corso del giudizio anche attraverso il ricorso a criteri equitativi;
- con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
In seguito alla costituzione del convenuto, l'istante con le note del 28.04.2022, in-
tegrava la domanda con la richiesta di accertamento e dichiarazione che l'immobile oggetto di giudizio fosse di proprietà di , unitamente ai suoi TE. Parte_1
4 Nelle more del giudizio veniva espletata la prova testimoniale ed escussi n. 6 testi.
Successivamente, precisate le conclusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, con esito negativo.
Sulla qualificazione della domanda principale.
Occorre preliminarmente qualificare la domanda principale in quanto parte attrice chiede dichiararsi l'occupazione sine titulo del bene in questione, previa richiesta di accertamento e dichiarazione, da parte del Tribunale, della proprietà del bene in capo all'istante.
Parte convenuta, viceversa, ritiene che la domanda configuri una vera e propria azione di rivendica, ex art. 948 c.c., in quanto non vi è prova in atti della proprietà
del bene da parte dell'istante, peraltro non in possesso del bene.
Orbene, sul punto si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuri-
dicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle in-
dicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione sol-
tanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Corte di Cass. Sez. II – Ord. 5153 del 21.02.2019).
In proposito, il Tribunale ritiene che la domanda principale, proposta da Pt_1
vada qualificata come azione di rivendica, ex art. 948 c.c. e solo all'esito
[...]
del positivo esame della stessa sia possibile eventualmente vagliare il richiesto ac-
certamento dell'occupazione sine titulo e dell'obbligo di corresponsione di un'in-
dennità di occupazione.
5 La Suprema Corte ha affermato che nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia pos-
sidio. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa
(Cass. II civ. Ord. n. 33190 del 20 novembre 2023).
Ed ancora: “l'azione di rivendicazione, al pari di quella di accertamento della
proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conse-
guimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della
cosa da parte di chi la possiede o la detiene, diverga, sotto il profilo probatorio,
dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non
già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di
incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già in-
vestito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di di-
ritto. Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere pro-
batorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo
di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura
del tempo sufficiente a usucapire, con l'azione di rivendicazione ex articolo 948 del
codice civile e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non
accompagnate dalla domanda di rilascio, è imposto, viceversa, all'attore di fornire
la cosiddetta probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce
un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di
proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi
6 danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usu-
capione”(Cassazione civile sez. II, 20/02/2025, n.4537).
Ciò posto, dagli atti di giudizio si rileva che la parte istante non ha fornito la c.d.
“probatio diabolica”, cioè non ha assolto l'onere di dimostrare la proprietà del bene risalendo attraverso i vari danti causa, a ritroso, fino ad un acquisto a titolo origina-
rio, né ha dimostrato di aver usucapito il bene.
Pertanto, a parer di chi scrive, la domanda difetta di sufficiente prova della qualità
di comproprietario del bene da parte dell'istante, bene del quale egli chiede di con-
seguire la restituzione.
Ed infatti, i documenti offerti: atto di donazione con riserva di usufrutto del
21.06.1953, intercorso fra ed n. 2 denunce di CP_5 Controparte_3
successione di e di (padre dell'istante) e vi- Controparte_3 Persona_1
sura catastale, non sono atti e documenti sufficienti a dimostrare con certezza la vantata comproprietà (che, peraltro, sarebbe di 1/18 sull'intero) da parte di Pt_1
sull'immobile sito in Massa Lubrense (NA) in Via I Traversa GN n. 7 (ex
[...]
Via GN SE n. 7) in quanto, fra altro, non vi è prova che l'immobile donato nel
1953 da ad ubicato in Via Croce n. 7, sia lo CP_5 Controparte_3
stesso del quale oggi si chiede la liberazione, sito in Massa Lubrense (NA) in Via
GN SE n. 7.
Consegue, pertanto, il rigetto della domanda di rivendica per insufficienza di prova,
nonché il conseguente rigetto della domanda di occupazione sine titulo e di quella di pagamento di un'indennità di occupazione.
Sulle domande riconvenzionali proposte dal convenuto.
7 In relazione alla prima, il convenuto chiede dichiararsi l'usucapione in suo favore del bene in questione per aver cumulato il possesso del suo dante causa al suo, de-
corrente dal 02.04.2001, epoca in cui gli fu donato il bene attiguo.
Detto possesso sarebbe stato continuato, pacifico, pubblico nonchè esercitato con l'intenzione di comportarsi come proprietario, senza violenza o clandestinità e per il tempo necessario per maturare l'usucapione.
Dall'esame di tutte le risultanze giudiziali, nonché dalla prova testimoniale esple-
tata non vi è certezza sull'effettiva esistenza, sulle caratteristiche, nonché sulla de-
correnza del possesso precedente che si assume esercitato da Persona_6
prima della donazione, effettuata in favore del convenuto, in data 02.04.2001.
Pertanto, anche in ordine a tale domanda riconvenzionale manca una indispensa-
bile, puntuale e rigorosa prova di quanto affermato dal convenuto e, come tale, an-
che tale domanda deve essere rigettata.
In relazione alla seconda domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto in via subordinata, solo in caso di accoglimento della domanda dell'attore, la stessa si ritiene assorbita dal rigetto della domanda principale.
Viste le reciproche soccombenze, si ritengono sussistere giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta la domanda, ex art. 948 c.c., nonché tutte quelle ulteriori, proposte da
, in quanto non provate;
Parte_1
b) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione, proposta da Parte_2
lento, in quanto non provata;
8 c) ritiene assorbita, dal rigetto della domanda principale, la seconda domanda ri-
convenzionale, subordinata, proposta dal convenuto;
d) compensa integralmente, fra le parti, le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 25.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
9
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 2598
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: occupazione sine titulo/rivendica
TRA
, (C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) ed ivi residente in [...], rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Fusillo (C.F. ) - PEC u- C.F._2 Email_1
ed elett.te dom.to presso il suo studio in Massa Lubrense (NA) in Email_2
via Severo Caputo n. 13/a,
-attore-
E
1 , (C.F. ) nato il [...] a [...]- Controparte_1 C.F._3
brense (NA) ed ivi residente in [...] rapp.to e difeso dall'avv.
LI TI(C.F. ) - PEC C.F._4 Emai_3 Email_4
ed elett.te dom.to presso lo studio TO & Associati in Sorrento (NA) in
[...]
Via Fuorimura n. 20/B,
- convenuto-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.04.2021, conveniva in giu- Parte_1
dizio Giovanni Cilento innanzi a Questo Tribunale, chiedendo accertarsi l'occupa-
zione sine titulo del proprio immobile da parte del convenuto, con la conseguente condanna per quest'ultimo al rilascio dell'immobile e al pagamento dell'indennità
di occupazione abusiva, nonchè delle spese processuali.
L'attore, rappresentava:
- di essere comproprietario di un'unità immobiliare sita in Massa Lubrense (NA)
in via I Traversa GN n. 7, censito al Catasto Fabbricati comunale al foglio n.9, mappale n.556, subalterno 2, categoria A/5, classe I, vani 1,5;
- di aver acquisito la comproprietà per una quota pari a 1/6 in seguito al decesso di , unitamente ai TE Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
e Persona_4 Controparte_2 Controparte_3
- che il de cuius, , a sua volta, avrebbe ereditato il bene oggetto di Persona_1
domanda in seguito al decesso della sorella, insieme ai Controparte_3
TE e entrambi defunti;
CP_4 Persona_2
2 - che nel novembre 2019 si recava presso il detto immobile e constatava la rea-
lizzazione di lavori edilizi che avrebbero collegato l'unità abitativa oggetto di domanda con quella contigua di . Controparte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo:
1. accertare e dichiarare che , da settembre 2019 o da diversa Controparte_1
data, occupava e/o deteneva senza titolo l'unità immobiliare dell'istante sita nel comune di Massa Lubrense (NA) in Via I Traversa GN n. 7 (ex via GN
SE n. 7), censita in catasto al foglio 9, mappale 556, sub 2 cat. A/5 classe 1,
vani 1,5 e condannare il convenuto al suo immediato rilascio;
2. condannare il convenuto al pagamento, in suo favore, dell'indennità di occupa-
zione abusiva maturata da settembre 2019 o da altra data risultante dal giudizio,
sino all'effettivo rilascio dell'immobile, da quantificarsi in euro 400,00 mensili;
3. condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando l'avversa do- Controparte_1
manda sia in fatto che in diritto.
Evidenziava di essere nel pacifico possesso del bene oggetto di domanda sin dal
02.04.2001, giorno in cui aveva ricevuto in donazione la contigua unità immobiliare con atto per Notar Rep. n. 1995, Racc. n. 1201, da il Per_5 Persona_6
quale avrebbe posseduto, quale proprietario esclusivo, la piccola unità oggetto di domanda in quanto sin dal 1996 era stata dallo stesso inglobata nella contigua unità
immobiliare, poi donata.
Eccepiva, pertanto, l'intervenuta usucapione del piccolo locale oggetto di causa.
Concludeva, chiedendo:
in via preliminare
3 – qualificata la domanda come azione di rivendicazione, disporne l'improcedibilità
e l'inammissibilità per carenza di presupposti in fatto e diritto;
- riscontrato il maturare del termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. dichiarare l'estinzione di ogni diritto e conseguentemente l'inammissibilità ed improcedibilità
della domanda;
- accertato il difetto di legittimazione attiva, dichiarare l'inammissibilità ed impro-
cedibilità della domanda;
nel merito
- in via principale rigettare le domande formulate dall'attore in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso accogliere la spiegata principale domanda riconvenzionale e, per l'ef-
fetto, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario in favore di dell'immobile identificato con particella n. 556, Foglio 9, sito alla Controparte_1
via I Traversa GN n.7, in Massa Lubrense (NA);
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
accogliere la seconda domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata e, per l'effetto, condannare parte attrice alla restituzione di tutte le somme impiegate per la ristrutturazione del bene per cui è causa come determinate nel corso del giudizio anche attraverso il ricorso a criteri equitativi;
- con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
In seguito alla costituzione del convenuto, l'istante con le note del 28.04.2022, in-
tegrava la domanda con la richiesta di accertamento e dichiarazione che l'immobile oggetto di giudizio fosse di proprietà di , unitamente ai suoi TE. Parte_1
4 Nelle more del giudizio veniva espletata la prova testimoniale ed escussi n. 6 testi.
Successivamente, precisate le conclusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, con esito negativo.
Sulla qualificazione della domanda principale.
Occorre preliminarmente qualificare la domanda principale in quanto parte attrice chiede dichiararsi l'occupazione sine titulo del bene in questione, previa richiesta di accertamento e dichiarazione, da parte del Tribunale, della proprietà del bene in capo all'istante.
Parte convenuta, viceversa, ritiene che la domanda configuri una vera e propria azione di rivendica, ex art. 948 c.c., in quanto non vi è prova in atti della proprietà
del bene da parte dell'istante, peraltro non in possesso del bene.
Orbene, sul punto si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuri-
dicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle in-
dicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione sol-
tanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Corte di Cass. Sez. II – Ord. 5153 del 21.02.2019).
In proposito, il Tribunale ritiene che la domanda principale, proposta da Pt_1
vada qualificata come azione di rivendica, ex art. 948 c.c. e solo all'esito
[...]
del positivo esame della stessa sia possibile eventualmente vagliare il richiesto ac-
certamento dell'occupazione sine titulo e dell'obbligo di corresponsione di un'in-
dennità di occupazione.
5 La Suprema Corte ha affermato che nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia pos-
sidio. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa
(Cass. II civ. Ord. n. 33190 del 20 novembre 2023).
Ed ancora: “l'azione di rivendicazione, al pari di quella di accertamento della
proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conse-
guimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della
cosa da parte di chi la possiede o la detiene, diverga, sotto il profilo probatorio,
dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non
già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di
incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già in-
vestito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di di-
ritto. Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere pro-
batorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo
di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura
del tempo sufficiente a usucapire, con l'azione di rivendicazione ex articolo 948 del
codice civile e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non
accompagnate dalla domanda di rilascio, è imposto, viceversa, all'attore di fornire
la cosiddetta probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce
un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di
proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi
6 danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usu-
capione”(Cassazione civile sez. II, 20/02/2025, n.4537).
Ciò posto, dagli atti di giudizio si rileva che la parte istante non ha fornito la c.d.
“probatio diabolica”, cioè non ha assolto l'onere di dimostrare la proprietà del bene risalendo attraverso i vari danti causa, a ritroso, fino ad un acquisto a titolo origina-
rio, né ha dimostrato di aver usucapito il bene.
Pertanto, a parer di chi scrive, la domanda difetta di sufficiente prova della qualità
di comproprietario del bene da parte dell'istante, bene del quale egli chiede di con-
seguire la restituzione.
Ed infatti, i documenti offerti: atto di donazione con riserva di usufrutto del
21.06.1953, intercorso fra ed n. 2 denunce di CP_5 Controparte_3
successione di e di (padre dell'istante) e vi- Controparte_3 Persona_1
sura catastale, non sono atti e documenti sufficienti a dimostrare con certezza la vantata comproprietà (che, peraltro, sarebbe di 1/18 sull'intero) da parte di Pt_1
sull'immobile sito in Massa Lubrense (NA) in Via I Traversa GN n. 7 (ex
[...]
Via GN SE n. 7) in quanto, fra altro, non vi è prova che l'immobile donato nel
1953 da ad ubicato in Via Croce n. 7, sia lo CP_5 Controparte_3
stesso del quale oggi si chiede la liberazione, sito in Massa Lubrense (NA) in Via
GN SE n. 7.
Consegue, pertanto, il rigetto della domanda di rivendica per insufficienza di prova,
nonché il conseguente rigetto della domanda di occupazione sine titulo e di quella di pagamento di un'indennità di occupazione.
Sulle domande riconvenzionali proposte dal convenuto.
7 In relazione alla prima, il convenuto chiede dichiararsi l'usucapione in suo favore del bene in questione per aver cumulato il possesso del suo dante causa al suo, de-
corrente dal 02.04.2001, epoca in cui gli fu donato il bene attiguo.
Detto possesso sarebbe stato continuato, pacifico, pubblico nonchè esercitato con l'intenzione di comportarsi come proprietario, senza violenza o clandestinità e per il tempo necessario per maturare l'usucapione.
Dall'esame di tutte le risultanze giudiziali, nonché dalla prova testimoniale esple-
tata non vi è certezza sull'effettiva esistenza, sulle caratteristiche, nonché sulla de-
correnza del possesso precedente che si assume esercitato da Persona_6
prima della donazione, effettuata in favore del convenuto, in data 02.04.2001.
Pertanto, anche in ordine a tale domanda riconvenzionale manca una indispensa-
bile, puntuale e rigorosa prova di quanto affermato dal convenuto e, come tale, an-
che tale domanda deve essere rigettata.
In relazione alla seconda domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto in via subordinata, solo in caso di accoglimento della domanda dell'attore, la stessa si ritiene assorbita dal rigetto della domanda principale.
Viste le reciproche soccombenze, si ritengono sussistere giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta la domanda, ex art. 948 c.c., nonché tutte quelle ulteriori, proposte da
, in quanto non provate;
Parte_1
b) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione, proposta da Parte_2
lento, in quanto non provata;
8 c) ritiene assorbita, dal rigetto della domanda principale, la seconda domanda ri-
convenzionale, subordinata, proposta dal convenuto;
d) compensa integralmente, fra le parti, le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 25.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
9