TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/09/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 07.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2441/2024 R.G., avente ad oggetto “riconoscimento titoli di servizio e riposizionamento in graduatoria";
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Blanco del Dogali n°66, C.F. C.F. 1
,
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, già [...] Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Ministro p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 415 c.p.c. depositato il 21.09.2024 e corredato di istanza ex art. 700 c.p.c. Parte 1 ha lamentato l'omessa valutazione e attribuzione di punteggio ai servizi - meglio descritti in ricorso da essa prestati, dall' Pt 2 2007/2008 all'A.S. 2022/2023, come assistente Asacom, alle dipendenze di svariate cooperative, ma tutti resi all'interno di vari istituti scolastici di Modica (RG) in forza di convenzione in essere con l' CP_3 giustificata dal CP_4 n ragione della loro prestazione alle dipendenze di soggetti privati e non di P.A.; ha all'uopo allegato che il maggior punteggio dovutole quale "altro servizio", giusta tabelle accluse al D.M. n. 89/2024 - da intendersi riferito a qualunque servizio reso all'interno di pubblici istituti scolastici, trattandosi peraltro, nella specie, di servizi finanziati con fondi pubblici e organizzati dalle stesse scuole utilizzatrici le avrebbe consentito e consentirebbe il collocamento in graduatoria in posizione notevolmente più alta, con conseguenti maggiori chances di ottenimento di incarichi nel triennio, che a loro volta le consentirebbero la maturazione di ulteriore punteggio utilizzabile nelle successive graduatorie;
ha perciò chiesto volersi accertare il proprio diritto "alla valutazione del servizio prestato come Asacom dall'anno scolastico 2007/08 sino all'anno scolastico 2022/23 presso diversi istituti scolastici della provincia di Ragusa, ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'allegato A/2, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico, ai sensi dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico e ai sensi dell'allegato A/6, punto B, comma 5), per il profilo di Operatore Scolastico, siccome stabilito dal D.M. n°89/24, come indicato nella domanda di inserimento/conferma nelle graduatorie di III Fascia ATA e per i motivi meglio specificati in parte narrativa;
di conseguenza condannare in via definitiva l'Amministrazione Scolastica, come sopra indicata, all'assegnazione, in favore della stessa ricorrente, del corrispondente punteggio (complessivamente, di 22,20 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 21,45 per il profilo di Assistente Tecnico, di 36,65 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 35,40 per il profilo di Operatore Scolastico), rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027", previamente ordinandosene l'iscrizione, in via di urgenza, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale ATA, ai sensi dell'art. 8, comma quarto, del D.M. n. 89/2024, con il riconoscimento provvisorio degli anzidetti punteggi. Controparte_5Instaurato il contraddittorio con il CP 4 1' si è costituita in giudizio per invocare il rigetto del ricorso, siccome infondato, difendendo la correttezza del proprio operato ed eccependo l'errata interpretazione, ex adverso, della tabella di valutazione dei titoli di cui al D.M. n. 89/2024 recante la disciplina relativa alle graduatorie d'istituto per il triennio 2024/2027 e l'inidoneità della circostanza che le prestazioni della ricorrente siano state svolte all'interno di una scuola a far sorgere un rapporto di lavoro con l'Amministrazione. Disattesa per difetto di periculum in mora l'invocata cautela e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente all'udienza cartolare del 07.05.2025.
***
Va intanto disattesa l'istanza di rinvio pregiudiziale formulata dal CP_4 ex art. 363 bis c.p.c.. a mente del quale "il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi" -, non potendo ritenersi la ricorrenza del requisito di cui al n. 2) in ragione della possibile varia esegesi della norma, richiedendosi per contro la prospettazione di difficoltà ermeneutica conclamata dall'esistenza di contrasti giurisprudenziali di merito, non rinvenuta nel caso sub iudice.
Nel merito, il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Premesso che l'Amministrazione resistente non ha contestato il diritto della Pt 1 ad essere inserita nelle graduatorie di circolo - avendo unicamente negato la valutabilità, ai fini che occupano, del servizio dalle predetta svolto presso istituzioni scolastiche statali, siccome prestato non alle dirette dipendenze di un ente pubblico, ma con l'intermediazione di soggetto privato -, deve infatti ritenersi che la ricorrente abbia correttamente invocato l'applicazione del punto B.8 della tabella
A/1, del punto B.8 della tabella A/2, del punto B.5 della tabella A/5 e del punto B.5 della tabella A/6, allegate al D.M. n. 89/2024, il quale, nel disciplinare i titoli validi per l'inclusione nella III^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Amministrativo e di Operatore Scolastico, considera servizio valutabile ogni “altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1 (i.e. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, istituzioni convittuali)". La disposizione va all'evidenza riferita ai servizi prestati nell'ambito delle istituzioni scolastiche, indipendentemente dal fatto che il prestatore fosse dipendente delle stesse o di altri soggetti, anche privati, l'irrilevanza della qualità pubblica del datore di lavoro emergendo chiaramente dai punto B.7.2, B.
5.2 e B.4.2, i quali espressamente valorizzano ai fini che occupano i servizi prestati in scuole dell'infanzia non statali, la natura privata del soggetto giustificando la sola attribuzione dei minori punteggi previsti dalle ricordate tabelle, non anche la più radicale conseguenza della non valutabilità; se infatti il servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato o di altro ente locale trova espressa previsione in altre previsioni dello stesso D.M. (cfr. e.g. i paragrafi 7.1, 5.1 e 4.1 del punto B dei richiamati allegati), ove dovesse ritenersi rilevante esclusivamente il servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato o di altro ente locale, non avrebbe senso la previsione, con un punteggio differenziato, di ogni “altro servizio" prestato "in" (vale a dire presso) una delle istituzioni scolastiche elencate nelle summenzionate tabelle;
ciò che rileva è dunque la sostanziale prestazione dei servizi in ambito scolastico, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (cfr. Cons. Stato
- parere n.
02404/2015, affare n. 00161/2011, reso in fattispecie analoga).
Non avendo l'Amministrazione Scolastica resistente in alcun modo contestato il corretto computo del punteggio allegato dalla Pt 1 in ricorso in applicazione delle invocate tabelle, la stessa va conseguentemente condannata ad iscrivere la ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale ATA per il triennio 2024-2027, per i profili di Assistente Amministrativo, di Assistente Tecnico, di Collaboratore Scolastico e per il neointrodotto profilo di Operatore Scolastico, considerando i servizi indicati in ricorso ai sensi dell'All. A/1 punto B.8
(Assistente Amministrativo), dell'All. A/2 punto B.8 (Assistente Tecnico, dell'All. A/5 punto B.5
(Collaboratore Scolastico) e dell'All. A/6 punto B.5 (Operatore Scolastico), con conseguente riposizionamento in graduatoria con gli indicati punteggi. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell'Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, alla serialità del contenzioso e all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario della ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il G.L., definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 2441/2024 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
Controparte_5 ad inserire la ricorrente Parte 1condanna l' nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale ATA della Provincia di Ragusa per il triennio 2024-2027 per i profili di Assistente Amministrativo Assistente Tecnico, di Collaboratore Scolastico e di Operatore Scolastico, considerando i servizi indicati in ricorso rispettivamente ai sensi dell'All. A/1 punto B.8 (Assistente Amministrativo), dell'All. A/2 punto B.8 (Assistente Tecnico, dell'All. A/5 punto B.5 (Collaboratore Scolastico) e dell'All. A/6 punto B.5 (Operatore
Scolastico), con conseguente riposizionamento in graduatoria con i punteggi indicati in ricorso, pari a 22,20 per i profili di Assistente Amministrativo, a 21,45 per il profilo di Assistente Tecnico, a 36,65 per il profilo di Collaboratore Scolastico e a 35,40 per il profilo di Operatore Scolastico;
condanna il CP_4 al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 3.759,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Carmelo Blanco.
Ragusa, 20.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 07.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2441/2024 R.G., avente ad oggetto “riconoscimento titoli di servizio e riposizionamento in graduatoria";
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Blanco del Dogali n°66, C.F. C.F. 1
,
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, già [...] Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Ministro p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 415 c.p.c. depositato il 21.09.2024 e corredato di istanza ex art. 700 c.p.c. Parte 1 ha lamentato l'omessa valutazione e attribuzione di punteggio ai servizi - meglio descritti in ricorso da essa prestati, dall' Pt 2 2007/2008 all'A.S. 2022/2023, come assistente Asacom, alle dipendenze di svariate cooperative, ma tutti resi all'interno di vari istituti scolastici di Modica (RG) in forza di convenzione in essere con l' CP_3 giustificata dal CP_4 n ragione della loro prestazione alle dipendenze di soggetti privati e non di P.A.; ha all'uopo allegato che il maggior punteggio dovutole quale "altro servizio", giusta tabelle accluse al D.M. n. 89/2024 - da intendersi riferito a qualunque servizio reso all'interno di pubblici istituti scolastici, trattandosi peraltro, nella specie, di servizi finanziati con fondi pubblici e organizzati dalle stesse scuole utilizzatrici le avrebbe consentito e consentirebbe il collocamento in graduatoria in posizione notevolmente più alta, con conseguenti maggiori chances di ottenimento di incarichi nel triennio, che a loro volta le consentirebbero la maturazione di ulteriore punteggio utilizzabile nelle successive graduatorie;
ha perciò chiesto volersi accertare il proprio diritto "alla valutazione del servizio prestato come Asacom dall'anno scolastico 2007/08 sino all'anno scolastico 2022/23 presso diversi istituti scolastici della provincia di Ragusa, ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'allegato A/2, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Tecnico, ai sensi dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico e ai sensi dell'allegato A/6, punto B, comma 5), per il profilo di Operatore Scolastico, siccome stabilito dal D.M. n°89/24, come indicato nella domanda di inserimento/conferma nelle graduatorie di III Fascia ATA e per i motivi meglio specificati in parte narrativa;
di conseguenza condannare in via definitiva l'Amministrazione Scolastica, come sopra indicata, all'assegnazione, in favore della stessa ricorrente, del corrispondente punteggio (complessivamente, di 22,20 per il profilo di Assistente Amministrativo, di 21,45 per il profilo di Assistente Tecnico, di 36,65 per il profilo di Collaboratore Scolastico e di 35,40 per il profilo di Operatore Scolastico), rideterminandone il posizionamento all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027", previamente ordinandosene l'iscrizione, in via di urgenza, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale ATA, ai sensi dell'art. 8, comma quarto, del D.M. n. 89/2024, con il riconoscimento provvisorio degli anzidetti punteggi. Controparte_5Instaurato il contraddittorio con il CP 4 1' si è costituita in giudizio per invocare il rigetto del ricorso, siccome infondato, difendendo la correttezza del proprio operato ed eccependo l'errata interpretazione, ex adverso, della tabella di valutazione dei titoli di cui al D.M. n. 89/2024 recante la disciplina relativa alle graduatorie d'istituto per il triennio 2024/2027 e l'inidoneità della circostanza che le prestazioni della ricorrente siano state svolte all'interno di una scuola a far sorgere un rapporto di lavoro con l'Amministrazione. Disattesa per difetto di periculum in mora l'invocata cautela e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente all'udienza cartolare del 07.05.2025.
***
Va intanto disattesa l'istanza di rinvio pregiudiziale formulata dal CP_4 ex art. 363 bis c.p.c.. a mente del quale "il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi" -, non potendo ritenersi la ricorrenza del requisito di cui al n. 2) in ragione della possibile varia esegesi della norma, richiedendosi per contro la prospettazione di difficoltà ermeneutica conclamata dall'esistenza di contrasti giurisprudenziali di merito, non rinvenuta nel caso sub iudice.
Nel merito, il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Premesso che l'Amministrazione resistente non ha contestato il diritto della Pt 1 ad essere inserita nelle graduatorie di circolo - avendo unicamente negato la valutabilità, ai fini che occupano, del servizio dalle predetta svolto presso istituzioni scolastiche statali, siccome prestato non alle dirette dipendenze di un ente pubblico, ma con l'intermediazione di soggetto privato -, deve infatti ritenersi che la ricorrente abbia correttamente invocato l'applicazione del punto B.8 della tabella
A/1, del punto B.8 della tabella A/2, del punto B.5 della tabella A/5 e del punto B.5 della tabella A/6, allegate al D.M. n. 89/2024, il quale, nel disciplinare i titoli validi per l'inclusione nella III^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Amministrativo e di Operatore Scolastico, considera servizio valutabile ogni “altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1 (i.e. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, istituzioni convittuali)". La disposizione va all'evidenza riferita ai servizi prestati nell'ambito delle istituzioni scolastiche, indipendentemente dal fatto che il prestatore fosse dipendente delle stesse o di altri soggetti, anche privati, l'irrilevanza della qualità pubblica del datore di lavoro emergendo chiaramente dai punto B.7.2, B.
5.2 e B.4.2, i quali espressamente valorizzano ai fini che occupano i servizi prestati in scuole dell'infanzia non statali, la natura privata del soggetto giustificando la sola attribuzione dei minori punteggi previsti dalle ricordate tabelle, non anche la più radicale conseguenza della non valutabilità; se infatti il servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato o di altro ente locale trova espressa previsione in altre previsioni dello stesso D.M. (cfr. e.g. i paragrafi 7.1, 5.1 e 4.1 del punto B dei richiamati allegati), ove dovesse ritenersi rilevante esclusivamente il servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato o di altro ente locale, non avrebbe senso la previsione, con un punteggio differenziato, di ogni “altro servizio" prestato "in" (vale a dire presso) una delle istituzioni scolastiche elencate nelle summenzionate tabelle;
ciò che rileva è dunque la sostanziale prestazione dei servizi in ambito scolastico, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (cfr. Cons. Stato
- parere n.
02404/2015, affare n. 00161/2011, reso in fattispecie analoga).
Non avendo l'Amministrazione Scolastica resistente in alcun modo contestato il corretto computo del punteggio allegato dalla Pt 1 in ricorso in applicazione delle invocate tabelle, la stessa va conseguentemente condannata ad iscrivere la ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale ATA per il triennio 2024-2027, per i profili di Assistente Amministrativo, di Assistente Tecnico, di Collaboratore Scolastico e per il neointrodotto profilo di Operatore Scolastico, considerando i servizi indicati in ricorso ai sensi dell'All. A/1 punto B.8
(Assistente Amministrativo), dell'All. A/2 punto B.8 (Assistente Tecnico, dell'All. A/5 punto B.5
(Collaboratore Scolastico) e dell'All. A/6 punto B.5 (Operatore Scolastico), con conseguente riposizionamento in graduatoria con gli indicati punteggi. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell'Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, alla serialità del contenzioso e all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario della ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il G.L., definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 2441/2024 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
Controparte_5 ad inserire la ricorrente Parte 1condanna l' nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia del personale ATA della Provincia di Ragusa per il triennio 2024-2027 per i profili di Assistente Amministrativo Assistente Tecnico, di Collaboratore Scolastico e di Operatore Scolastico, considerando i servizi indicati in ricorso rispettivamente ai sensi dell'All. A/1 punto B.8 (Assistente Amministrativo), dell'All. A/2 punto B.8 (Assistente Tecnico, dell'All. A/5 punto B.5 (Collaboratore Scolastico) e dell'All. A/6 punto B.5 (Operatore
Scolastico), con conseguente riposizionamento in graduatoria con i punteggi indicati in ricorso, pari a 22,20 per i profili di Assistente Amministrativo, a 21,45 per il profilo di Assistente Tecnico, a 36,65 per il profilo di Collaboratore Scolastico e a 35,40 per il profilo di Operatore Scolastico;
condanna il CP_4 al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 3.759,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Carmelo Blanco.
Ragusa, 20.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella