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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/06/2024, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 474 / 2024 promossa tra le parti:
RICORRENTE
c.f. , con l'avv. FACCHINI CLAUDIA, presso il CP_1 C.F._1 cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
c.f. , con l'avv. CASARINI SILVIA, presso il cui P_ C.F._2
Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) I figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Persona_1 Persona_2 Persona_3
3) La sig.ra trasferirà la propria residenza in Prato, via Ferrara n. 23 presso l'immobile di CP_1 proprietà del sig. attualmente occupato, ma che sarà restituito libero e vacuo da parsone e da cose P_
1 entro il mese di settembre 2024; il sig. manterrà la residenza nella casa familiare, in Prato, viale P_
Montegrappa n. 58, attualmente di proprietà di Qualora l'immobile di via Ferrara non CP_1 venisse liberato entro settembre 2024 la signora si trasferirà provvisoriamente in altro CP_1 immobile in affitto in Prato (PO), reperito di comune accordo con il signor il cui canone di P_ locazione verrà pagato dalla medesima utilizzando il canone di locazione dell'immobile di via Ferrara.
4) Il regime di frequentazione dei figli sarà organizzato di comune accordo fra i genitori, in base alle esigenze dei figli e compatibilmente con l'orario lavorativo dei genitori;
nel caso di mancato accordo, le visite saranno organizzate con le seguenti modalità:
- il lunedì e martedì staranno con la madre, il mercoledì e il giovedì con il padre, il venerdì, sabato e domenica con la madre, mentre la settimana successiva viceversa, il lunedì e martedì staranno con il padre, il mercoledì e il giovedì con la madre, il venerdì, sabato e domenica con il padre, e così a settimane alterne;
ciò tenuto conto delle esigenze scolastiche e personali dei minori, nell'ottica di garantire nel miglior modo possibile il diritto alla bigenitorialità e a intrattenere con entrambi i genitori un sereno, continuativo e costruttivo rapporto affettivo.
- per quanto concerne il Natale, la Pasqua e i compleanni dei figli, il padre e la madre si alterneranno per trascorrere tali ricorrenze con i propri figli, l'uno a pranzo, l'altro a cena, alternandosi di anno in anno, salvo diversi accordi tra i genitori;
per le vacanze natalizie, i figli trascorreranno una settimana con la madre ed una con il padre ad anni alterni, per le vacanze pasquali i genitori si regoleranno di anno in anno in base alle esigenze lavorative e dei figli, cercando di mantenere un equilibrio nei giorni da trascorrere con i propri figli;
- per il mese di agosto, salvo diversi accordi tra i genitori, i figli staranno 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, con comunicazione l'uno l'altro, con congruo anticipo, del luogo di vacanza;
5) Ciascun genitore si occuperà del mantenimento diretto dei figli quando si trovano con i medesimi, facendo fronte alle spese alimentari, ludico-ricreative e di vestiario quando i figli saranno presso ciascuno di loro.
Tutte le spese straordinarie per il mantenimento dei figli verranno sostenute dai genitori in misura pari al
50% ciascuno;
devono intendersi come straordinarie tutte le spese indicate nel protocollo del Tribunale di
Prato che qui si allega.
I genitori concordano che l'assegno unico per i tre figli minori venga percepito integralmente dalla madre, che dichiara, dopo essersi informata, che esso ad oggi ammonta a euro 700,00 mensili circa, impegnandosi a utilizzare tale somma per il mantenimento dei figli.
Qualora l'importo dell'assegno unico fosse minore, il padre provvederà a versare un importo a titolo di mantenimento dei figli pari alla differenza, con impiego di tale somma in favore dei figli per le relative esigenze, previa individuazione concorde in ordine alle spese da coprire con tale somma, da versarsi in via indiretta alla madre.
6) Ciascun genitore garantisce all'altro la propria reperibilità, almeno una volta al giorno, quando si trova assieme ai figli, in modo che l'altro genitore possa parlare con i bambini anche quando non sono insieme;
2 ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i propri spostamenti qualora preveda di allontanarsi uno o più giorni dalla residenza assieme ai figli.
7) I genitori si impegnano a richiedere ogni anno l'attestazione ISEE minorenni per i figli e a trasmetterla
l'uno all'altro.
8) Le decisioni di maggiore importanza inerenti l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
sarà onere di entrambi i genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
9) I genitori prestano entrambi il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e/o della carta di identità valevole per l'estero in favore dei figli minori.
10) Quanto alla casa coniugale, posta in Prato, viale Montegrappa 58, formalmente intestata a CP_1
e all'immobile sito in Prato, via Ferrara 23, intestata ad i coniugi, al fine di definire i
[...] P_ rapporti economici tra di loro, convengono quanto segue: promette di cedere a titolo di CP_1 permuta ad che promette di acquistare a tale titolo, la piena proprietà dell'immobile per civile P_ abitazione sito in Prato, viale Montegrappa 58, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa 52, particella 113, sub 500, cat. A/3 classe 4, vani 7, rendita catastale € 741,12. L'acquisto della predetta proprietà avverrà al momento del rogito notarile, da stipularsi presso lo studio del notaio
entro e non oltre il termine del 30 luglio 2024. Per_4
La parte promittente venditrice dichiara che il bene immobile è ad essa pervenuto giusto atto del notaio in data 29.05.2013, rep. 78535; dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà del bene promesso Per_5 in permuta, che verrà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con adiacenze, pertinenze ed accessori, annessi e connessi, affissi ed infissi, servizi ed impianti, usi, servitù attive e passive, azioni, ragioni
e diritti, garantito libero da iscrizioni e trascrizioni, liti pendenti o minacciate anche condominiali, ipoteche, vincoli e gravami che esistendo ne diminuiscano il valore o la libera commerciabilità e con promessa di completa rilevazione per i casi di vizi e di evizione. promette di cedere a titolo di permuta a che promette di acquistare a tale titolo, la P_ CP_1 piena proprietà dell'immobile per civile abitazione sito in Prato, via Ferrara 23, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa 75, particella 953, sub 42, cat. A/2 classe 2, vani 4, rendita catastale € 320,20, immobile gravato da ipoteca volontaria, come sotto meglio specificato.
L'acquisto della predetta proprietà avverrà al momento del rogito notarile, da stipularsi presso lo studio del notaio entro e non oltre il termine del 30 luglio 2024. Per_4
La parte promittente venditrice dichiara che il bene immobile è ad essa pervenuto giusto atto del notaio in data 03.11.2010, rep. 29059 (quanto a 1/2) e in data 04.08.2009, rep. 27504 (acquisto in Per_6 comunione legale dei beni); dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà del bene promesso in permuta, che verrà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con adiacenze, pertinenze ed accessori, annessi
3 e connessi, affissi ed infissi, servizi ed impianti, usi, servitù attive e passive, azioni, ragioni e diritti, garantito libero da iscrizioni e trascrizioni, liti pendenti o minacciate anche condominiali, vincoli e gravami che esistendo ne diminuiscano il valore o la libera commerciabilità e con promessa di completa rilevazione per
i casi di vizi e di evizione, ad eccezione dell'ipoteca volontaria n. 103 del 05.08.2009, reg. gen. 9125, reg. part. 1843, iscritta in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per complessivi euro 250.000,00, di cui euro 125.000,00 per capitale, in forza di contratto di mutuo fondiario a rogito notaio in data Per_6
04.08.2009, rep. 27505, per la durata di anni 30, di cui sotto.
In considerazione del fatto che il sig. ha provveduto all'acquisto e alla successiva ristrutturazione P_ di entrambi i beni immobili esclusivamente con i propri risparmi e la propria opera, mentre la signora
di comune accordo con il marito, ha contribuito occupandosi della casa e dei figli, nonostante CP_1
l'intestazione formale dell'immobile di Prato, viale Montegrappa in capo alla sig.ra i coniugi CP_1 convengono che la somma sostenuta da per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di via P_
Ferrara, ad oggi pari a € 51.730,00 circa oltre interessi convenzionali applicati dalla banca mutuante, costituisca l'adempimento dell'obbligo di mantenimento, una tantum, gravante sul medesimo in favore del coniuge riconosce che i due immobili sopra descritti sono stati acquistati e CP_1 CP_1 ristrutturati con denaro e con manodopera esclusivi di e accetta a titolo di mantenimento una P_ tantum, omnia, l'assegnazione in permuta dell'immobile di via Ferrara, gravato da ipoteca a garanzia del mutuo, come sotto meglio indicato.
Le parti danno atto che sul predetto immobile di via Ferrara grava un'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del mutuo fondiario stipulato a rogito notaio in data 04.08.2009, rep. 27505, per la durata di anni Per_6
30, di cui residua un debito di € 73.269,63 oltre interessi convenzionali residui a scalare;
a tal riguardo, i coniugi, danno atto che al pagamento di tutte le rate del suddetto mutuo ha sinora provveduto in via esclusiva che è in regola con il pagamento delle suddette rate, e si accordano come segue per il P_ pagamento delle residue rate di mutuo: - il sig. a titolo di ulteriore contributo al mantenimento P_ del coniuge e dei tre figli minori, pagherà le rate del mutuo integralmente per i prossimi 24 mesi a decorrere dal 15.07.2024 fino al 15.07.2026 e nella quota del 50% dal 15.07.2026 per ulteriori 12 mesi;
- la sig.ra si obbliga al pagamento del 50% delle residue rate del mutuo a decorrere dal CP_1
15.07.2026 sino al 15.07.2027, accollandosi il relativo debito, e al pagamento integrale delle rate del mutuo dal 15.07.2027 sino alla totale estinzione (prevista per il 2039) e alla conseguente cancellazione delle formalità ipotecarie, liberando il sig. da ogni obbligo al riguardo;
la sig.ra si P_ CP_1 impegna, a tal proposito, ad accollarsi il residuo debito mediante pagamento delle residue rate e/o rinegoziazione del suddetto mutuo, accollandosi il residuo debito, richiedendo all'istituto bancario prescelto
l'intestazione in via esclusiva del mutuo residuo alla medesima, con liberazione del sig. da ogni P_ obbligazione al riguardo;
4 - la sig.ra dal momento del trasferimento pagherà tutte le spese occorrenti per il condominio e CP_1 le utenze relative al suddetto immobile di via Ferrara, così come il sig. provvederà a tutte le spese P_ riguardanti l'immobile di viale Montegrappa.
Entrambi i coniugi sono a conoscenza di tutte le caratteristiche degli immobili in oggetto e li accettano in tali condizioni, dispensandosi l'un l'altro da qualsiasi responsabilità, spesa e/o danno l'immobile dovesse provocare e/o subire sino all'atto di permuta definitivo, assumendosi ciascuno dei coniugi ogni onere manutentivo inerente l'immobile assegnato in permuta dalla data del rogito. Saranno a carico di P_ le spese per l'atto notarile di compravendita, l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), così come la relazione tecnica.
11) Con la predetta assegnazione in permuta dell'immobile di Prato, via Ferrara 23, e con il pagamento delle rate di mutuo come sopra indicato, la sig.ra dichiara di essere tacitata in ogni diritto di CP_1 mantenimento e pertanto rinuncia a qualsiasi ulteriore richiesta di mantenimento e a qualsiasi ulteriore pretesa economica nei confronti del coniuge, salvo quanto stabilito nei punti 5) e 10) del presente atto.
nel determinare e definire con il coniuge il contributo al proprio mantenimento, come CP_1 indicato nel presente accordo, dichiara di accettare detto contributo al mantenimento una tantum, ritenendolo idoneo a garantire la funzione di legge e rinuncia pertanto, nei limiti dei diritti disponibili, ad ogni ulteriore pretesa a tale titolo”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 06.06.2024”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 e ritualmente notificato, ha CP_1
chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione personale dal coniuge P_
, sposato con rito civile a MO (in Albania) in data 11.04.2006, atto
[...]
successivamente trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Prato (PO), specificamente dell'anno 2024, Parte II, Serie C, atto n. 24.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati tre figli, (il 19.10.2011), (il 20.05.2013) e (il 15.02.2023), tutti ancora Per_1 Per_2 Per_3 minorenni;
(2) che il marito ha sempre tenuto una condotta ossessiva e controllante nei suoi riguardi, ostacolandola anche nel reperimento di un'attività lavorativa stabile;
(3) che il convenuto è titolare di un'impresa edile economicamente proficua;
(4) che il convenuto è proprietario – unitamente alla moglie – di un immobile ad uso abitativo sito in Prato, via
Ferrara n. 23, che è attualmente locato con un canone mensile di € 750,00; (5) che la ricorrente è proprietaria esclusiva dell'abitazione adibita a casa familiare sita in Prato, viale Montegrappa n. 58, acquistata nel 2013 (senza la necessità dell'accensione di un 5 mutuo grazie ai proventi dell'attività svolta dal marito) ed è, altresì, intestataria di un conto corrente postale acceso nell'agosto del 2023; (6) che il marito si è sempre occupato di ogni aspetto economico della famiglia essendo l'unico membro professionalmente occupato;
(7) che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa delle continue condotte possessive tenute dal medesimo nei riguardi della moglie e la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i due appare, allo stato dei fatti, impossibile.
Quali domande accessorie, la ricorrente ha demandato: (1) l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei tre figli , ed con collocamento prevalente Per_1 Per_2 Per_3 presso la madre ed assegnazione della casa coniugale di Prato – viale Montegrappa n. 58 – alla medesima in quanto rispondente all'interesse della prole;
(2) la determinazione del diritto di visita padre/figli secondo le modalità indicate nel ricorso introduttivo;
(3) la determinazione, a carico del convenuto ed in favore della ricorrente, di un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento economico della moglie;
(4) la determinazione, a carico del convenuto ed in favore della ricorrente, di un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento economico di ciascun figlio (per complessivi € 750,00), oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche che dovessero rendersi necessarie per essi.
si è costituito tempestivamente in giudizio, aderendo alla domanda di P_
separazione ex adverso avanzata e dando atto di aver trovato un accordo con la moglie sulle condizioni di separazione, chiedendo la trasformazione del rito de quo da giudiziale a consensuale.
All'udienza del 04.06.2024, il Giudice, preso atto del raggiungimento di un accordo da parte dei coniugi i quali hanno, in tal sede, precisato le conclusioni come in atti, specificando le condizioni sub punto 5) delle medesime conclusioni, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice Relatore, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra 6 le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento dei minori , e , diritto di visita genitori/figli ed Per_1 Per_2 Per_3
assegnazione della casa coniugale – Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento dei minori sia condivisibile non soltanto perché costituisce la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole, ma anche perché, nel caso concreto, non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico dei figli, con collocamento alternato/paritario dei medesimi presso entrambi i genitori, i quali hanno espressamente pattuito che la sig.ra trasferirà la CP_1 propria residenza presso l'immobile di proprietà del sig. , sito in Prato, via Ferrara n. P_
23, che le sarà restituito libero da persone e cose entro il mese di Settembre 2024, mentre il sig. manterrà la propria residenza presso la ex casa coniugale sita in Prato, viale P_
Montegrappa n. 58, attualmente di proprietà della coniuge . CP_1
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione alternato e paritario genitori/figli in quanto ben rispondenti alla prioritaria esigenza di assicurare il mantenimento di un rapporto stabile e significativo della prole nel rispetto della bigenitorialità ed in base alle esigenze dei figli, compatibilmente con l'orario lavorativo dei genitori (cfr. Cass. n. 19323 del 17.09.2020).
Mantenimento dei minori - Il Collegio ritiene che anche le modalità di mantenimento diretto dei minori pattuite tra le parti siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate all'età dei figli, dei tempi di permanenza pressoché paritari dei medesimi presso ciascun genitore, nonché dei redditi dichiarati dalle parti e, nello specifico, del sig. in P_ quanto unico soggetto professionalmente occupato. Non vi sono perciò ostacoli a che il
Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie tra i due coniugi, che saranno egualmente suddivise tra i medesimi nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa n. 468/2019 siglato dal Tribunale di Prato.
7 Mantenimento della coniuge – Il Collegio nulla osserva in ordine all'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di mantenimento economico “una tantum” previste in favore della sig.ra sub forma di assegnazione in permuta dell'immobile di Prato, via CP_1
Ferrucci n. 23, col pagamento delle rate di mutuo come specificate al punto 10) delle condizioni congiuntamente sottoscritte dalle parti.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende, infine, atto di tutte le ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti – specificamente in ordine alla futura destinazione delle proprietà immobiliari dei coniugi ed alla definizione di ogni rapporto patrimoniale tuttora pendente tra i medesimi, al reciproco consenso al rilascio e/rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio in favore dei figli – specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , sposati CP_1 P_ con rito civile a MO (in Albania) in data 11.04.2006, atto successivamente trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Prato (PO), specificamente dell'anno 2024, Parte II,
Serie C, atto n. 24;
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) I figli e saranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 Persona_3 entrambi i genitori.
4) Il regime di frequentazione dei figli sarà organizzato di comune accordo fra i genitori, in base alle esigenze dei figli e compatibilmente con l'orario lavorativo dei genitori;
nel caso di mancato accordo, le visite saranno organizzate con le seguenti modalità:
- il lunedì e martedì staranno con la madre, il mercoledì e il giovedì con il padre, il venerdì, sabato e domenica con la madre, mentre la settimana successiva viceversa, il lunedì e martedì staranno con il padre, il mercoledì e il giovedì con la madre, il venerdì, sabato e domenica con il padre, e così a settimane alterne;
ciò tenuto conto delle esigenze scolastiche e personali dei minori, nell'ottica di garantire nel miglior modo possibile il diritto alla bigenitorialità e a intrattenere con entrambi i genitori un sereno, continuativo e costruttivo rapporto affettivo.
8 - per quanto concerne il Natale, la Pasqua e i compleanni dei figli, il padre e la madre si alterneranno per trascorrere tali ricorrenze con i propri figli, l'uno a pranzo, l'altro a cena, alternandosi di anno in anno, salvo diversi accordi tra i genitori;
per le vacanze natalizie, i figli trascorreranno una settimana con la madre ed una con il padre ad anni alterni, per le vacanze pasquali i genitori si regoleranno di anno in anno in base alle esigenze lavorative e dei figli, cercando di mantenere un equilibrio nei giorni da trascorrere con i propri figli;
- per il mese di agosto, salvo diversi accordi tra i genitori, i figli staranno 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, con comunicazione l'uno l'altro, con congruo anticipo, del luogo di vacanza;
5) Ciascun genitore si occuperà del mantenimento diretto dei figli quando si trovano con i medesimi, facendo fronte alle spese alimentari, ludico-ricreative e di vestiario quando i figli saranno presso ciascuno di loro. Tutte le spese straordinarie per il mantenimento dei figli verranno sostenute dai genitori in misura pari al 50% ciascuno;
devono intendersi come straordinarie tutte le spese indicate nel protocollo del Tribunale di Prato qui da intendersi integralmente richiamato;
I genitori concordano che l'assegno unico per i tre figli minori venga percepito integralmente dalla madre, che dichiara, dopo essersi informata, che esso ad oggi ammonta a euro 700,00 mensili circa, impegnandosi a utilizzare tale somma per il mantenimento dei figli. Qualora l'importo dell'assegno unico fosse minore, il padre provvederà a versare un importo a titolo di mantenimento dei figli pari alla differenza, con impiego di tale somma in favore dei figli per le relative esigenze, previa individuazione concorde in ordine alle spese da coprire con tale somma, da versarsi in via indiretta alla madre.
6) Ciascun genitore garantisce all'altro la propria reperibilità, almeno una volta al giorno, quando si trova assieme ai figli, in modo che l'altro genitore possa parlare con i bambini anche quando non sono insieme;
ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i propri spostamenti qualora preveda di allontanarsi uno o più giorni dalla residenza assieme ai figli.
8) Le decisioni di maggiore importanza inerenti l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
sarà onere di entrambi i genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Prende atto che:
3) La sig.ra trasferirà la propria residenza in Prato, via Ferrara n. 23 presso CP_1
l'immobile di proprietà del sig. attualmente occupato, ma che sarà restituito P_
9 libero e vacuo da parsone e da cose entro il mese di settembre 2024; il sig. P_ manterrà la residenza nella casa familiare, in Prato, viale Montegrappa n. 58, attualmente di proprietà di Qualora l'immobile di via Ferrara non venisse liberato entro CP_1 settembre 2024 la signora si trasferirà provvisoriamente in altro immobile in CP_1 affitto in Prato (PO), reperito di comune accordo con il signor il cui canone di P_ locazione verrà pagato dalla medesima utilizzando il canone di locazione dell'immobile di via Ferrara;
7) I genitori si impegnano a richiedere ogni anno l'attestazione ISEE minorenni per i figli e a trasmetterla l'uno all'altro.
9) I genitori prestano entrambi il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e/o della carta di identità valevole per l'estero in favore dei figli minori.
10) Quanto alla casa coniugale, posta in Prato, viale Montegrappa 58, formalmente intestata a e all'immobile sito in Prato, via Ferrara 23, intestata ad i CP_1 P_ coniugi, al fine di definire i rapporti economici tra di loro, convengono quanto segue: promette di cedere a titolo di permuta ad che promette di CP_1 P_ acquistare a tale titolo, la piena proprietà dell'immobile per civile abitazione sito in Prato, viale Montegrappa 58, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa 52, particella 113, sub 500, cat. A/3 classe 4, vani 7, rendita catastale € 741,12.
L'acquisto della predetta proprietà avverrà al momento del rogito notarile, da stipularsi presso lo studio del notaio , entro e non oltre il termine del 30 luglio 2024. Per_4
La parte promittente venditrice dichiara che il bene immobile è ad essa pervenuto giusto atto del notaio in data 29.05.2013, rep. 78535; dichiara di avere la piena ed esclusiva Per_5 proprietà del bene promesso in permuta, che verrà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con adiacenze, pertinenze ed accessori, annessi e connessi, affissi ed infissi, servizi ed impianti, usi, servitù attive e passive, azioni, ragioni e diritti, garantito libero da iscrizioni e trascrizioni, liti pendenti o minacciate anche condominiali, ipoteche, vincoli e gravami che esistendo ne diminuiscano il valore o la libera commerciabilità e con promessa di completa rilevazione per i casi di vizi e di evizione. promette di cedere a titolo di permuta a che promette di P_ CP_1 acquistare a tale titolo, la piena proprietà dell'immobile per civile abitazione sito in Prato, via Ferrara 23, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa 75, particella 953, sub 42, cat. A/2 classe 2, vani 4, rendita catastale € 320,20, immobile gravato da ipoteca volontaria, come sotto meglio specificato.
10 L'acquisto della predetta proprietà avverrà al momento del rogito notarile, da stipularsi presso lo studio del notaio , entro e non oltre il termine del 30 luglio 2024. Per_4
La parte promittente venditrice dichiara che il bene immobile è ad essa pervenuto giusto atto del notaio in data 03.11.2010, rep. 29059 (quanto a 1/2) e in data 04.08.2009, Per_6 rep. 27504 (acquisto in comunione legale dei beni); dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà del bene promesso in permuta, che verrà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con adiacenze, pertinenze ed accessori, annessi e connessi, affissi ed infissi, servizi ed impianti, usi, servitù attive e passive, azioni, ragioni e diritti, garantito libero da iscrizioni e trascrizioni, liti pendenti o minacciate anche condominiali, vincoli e gravami che esistendo ne diminuiscano il valore o la libera commerciabilità e con promessa di completa rilevazione per i casi di vizi e di evizione, ad eccezione dell'ipoteca volontaria n.
103 del 05.08.2009, reg. gen. 9125, reg. part. 1843, iscritta in favore di Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., per complessivi euro 250.000,00, di cui euro 125.000,00 per capitale, in forza di contratto di mutuo fondiario a rogito notaio in data 04.08.2009, rep. Per_6
27505, per la durata di anni 30, di cui sotto.
In considerazione del fatto che il sig. ha provveduto all'acquisto e alla successiva P_ ristrutturazione di entrambi i beni immobili esclusivamente con i propri risparmi e la propria opera, mentre la signora di comune accordo con il marito, ha CP_1 contribuito occupandosi della casa e dei figli, nonostante l'intestazione formale dell'immobile di Prato, viale Montegrappa in capo alla sig.ra i coniugi CP_1 convengono che la somma sostenuta da per l'acquisto e la ristrutturazione P_ dell'immobile di via Ferrara, ad oggi pari a € 51.730,00 circa oltre interessi convenzionali applicati dalla banca mutuante, costituisca l'adempimento dell'obbligo di mantenimento, una tantum, gravante sul medesimo in favore del coniuge CP_1 CP_1 riconosce che i due immobili sopra descritti sono stati acquistati e ristrutturati con denaro e con manodopera esclusivi di e accetta a titolo di mantenimento una tantum, P_ omnia, l'assegnazione in permuta dell'immobile di via Ferrara, gravato da ipoteca a garanzia del mutuo, come sotto meglio indicato.
Le parti danno atto che sul predetto immobile di via Ferrara grava un'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del mutuo fondiario stipulato a rogito notaio in data 04.08.2009, Per_6 rep. 27505, per la durata di anni 30, di cui residua un debito di € 73.269,63 oltre interessi convenzionali residui a scalare;
a tal riguardo, i coniugi, danno atto che al pagamento di tutte le rate del suddetto mutuo ha sinora provveduto in via esclusiva che è in P_ regola con il pagamento delle suddette rate, e si accordano come segue per il pagamento
11 delle residue rate di mutuo: - il sig. a titolo di ulteriore contributo al P_ mantenimento del coniuge e dei tre figli minori, pagherà le rate del mutuo integralmente per i prossimi 24 mesi a decorrere dal 15.07.2024 fino al 15.07.2026 e nella quota del 50% dal
15.07.2026 per ulteriori 12 mesi;
- la sig.ra si obbliga al pagamento del 50% delle residue rate del mutuo a CP_1 decorrere dal 15.07.2026 sino al 15.07.2027, accollandosi il relativo debito, e al pagamento integrale delle rate del mutuo dal 15.07.2027 sino alla totale estinzione (prevista per il 2039)
e alla conseguente cancellazione delle formalità ipotecarie, liberando il sig. da P_ ogni obbligo al riguardo;
la sig.ra si impegna, a tal proposito, ad accollarsi il CP_1 residuo debito mediante pagamento delle residue rate e/o rinegoziazione del suddetto mutuo, accollandosi il residuo debito, richiedendo all'istituto bancario prescelto l'intestazione in via esclusiva del mutuo residuo alla medesima, con liberazione del sig. da ogni obbligazione al riguardo;
P_
- la sig.ra dal momento del trasferimento pagherà tutte le spese occorrenti CP_1 per il condominio e le utenze relative al suddetto immobile di via Ferrara, così come il sig. provvederà a tutte le spese riguardanti l'immobile di viale Montegrappa. P_
Entrambi i coniugi sono a conoscenza di tutte le caratteristiche degli immobili in oggetto e li accettano in tali condizioni, dispensandosi l'un l'altro da qualsiasi responsabilità, spesa e/o danno l'immobile dovesse provocare e/o subire sino all'atto di permuta definitivo, assumendosi ciascuno dei coniugi ogni onere manutentivo inerente l'immobile assegnato in permuta dalla data del rogito. Saranno a carico di le spese per l'atto notarile di P_ compravendita, l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), così come la relazione tecnica.
11) Con la predetta assegnazione in permuta dell'immobile di Prato, via Ferrara 23, e con il pagamento delle rate di mutuo come sopra indicato, la sig.ra dichiara di CP_1 essere tacitata in ogni diritto di mantenimento e pertanto rinuncia a qualsiasi ulteriore richiesta di mantenimento e a qualsiasi ulteriore pretesa economica nei confronti del coniuge, salvo quanto stabilito nei punti 5) e 10) del presente atto. nel CP_1 determinare e definire con il coniuge il contributo al proprio mantenimento, come indicato nel presente accordo, dichiara di accettare detto contributo al mantenimento una tantum, ritenendolo idoneo a garantire la funzione di legge e rinuncia pertanto, nei limiti dei diritti disponibili, ad ogni ulteriore pretesa a tale titolo.
Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
12 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato (PO) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2024
Il Presidente. dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
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