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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/09/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 130/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 130/2018
TRA
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. e (C.F. C.F._1 Parte_3
) – Avv. Francesco Giunta e Giuseppe Giunta C.F._2
attori
E
C.F. ) – Avv. Luciana Cipolla e Controparte_1 P.IVA_2
Antonio Ferraguto
convenuta
E
C.F. ), a mezzo mandataria a sua Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3 volta a mezzo mandataria – Avv. Tito Monterosso Controparte_4
intervenuta
Conclusioni di parte attrice:
“• QUANTO AL CONTO CORRENTE N. 1000147
- accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale delle commissioni e delle spese per erronea o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 1418 c.c.;
1 - accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. e dell'art. 120 comma 2 T.U.B.
- accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme addebitate a titolo di Commissione di AS OP per violazione degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c. ovvero, in via subordinata, per violazione degli artt. 1346 c.c. e 1418 c.c.;
- accertare e dichiarare, la nullità del contratto per mancato rispetto dei requisiti formali prescritti dalla normativa di settore, e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza degli interessi in misura eccedente i tassi previsti ex art. 1284 c.c., art. 5 comma 1 lett. a) della Legge n.
154/1992 ed art. 117 comma 7 lett. a) del Decreto Legislativo 1° settembre 1993
n. 385, nonché degli oneri non espressamente pattuiti;
- accertare e dichiarare il diritto di parte attrice alla depurazione del conto dagli effetti prodotti dall'addebito e relativa capitalizzazione di interessi ed oneri non dovuti in ragione delle accertate violazioni.
- accertare e dichiarare il diritto di parte attrice alla depurazione del conto dagli effetti prodotti dall'addebito e relativa capitalizzazione di interessi ed oneri non dovuti in ragione dell'intervenuta violazione di norme imperative.
- condannare l'Istituto di Credito convenuto alla restituzione del complessivo importo di Euro 148.611,67= (centoquarantottomilaseicentoundici/67) o di quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. della chiusura del conto sino al 16 gennaio 2018
(data di notifica dell'Atto introduttivo del presente giudizio), interessi legali legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 17 gennaio 2018 sino al soddisfo e rivalutazione monetaria dalla data della chiusura del conto sino al soddisfo, ovvero in subordine condannare l'Istituto di Credito convenuto al pagamento dell'importo di Euro 148.611,67= (centoquarantottomilaseicentoundici/67), quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. della chiusura del conto sino al 16 gennaio 2018 (data di notifica dell'Atto introduttivo del presente giudizio), interessi legali legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 17 gennaio 2018 sino al soddisfo e rivalutazione monetaria dalla data della chiusura del conto sino al soddisfo
2 • QUANTO AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DEL 30 MARZO 2010
In via principale, nel merito
- accertare e dichiarare la sussistenza di un nesso causale tra la stipula del contratto di finanziamento stipulato in data 30 marzo 2010 ed il saldo negativo apparente relativo al rapporto di conto corrente n. 1000147 risultante in pari data;
- accertare e dichiarare la sussistenza di un nesso causale tra l'applicazione di addebiti illegittimi da parte della società convenuta e la stipula del contratto di finanziamento intervenuta in data 30 marzo 2010, e conseguentemente
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento stipulato in data
30 marzo 2010 per violazione dell'art. 1418 c.c. in relazione al n. 2 dell'art.
1325 c.c. e per l'effetto
- accertare e dichiarare che l'obbligo restitutorio in capo alla Società Parte_1 derivante dal contratto di finanziamento stipulato in data 30 marzo 2010 è
[...] limitato alla sola somma erogata, e conseguentemente
- rideterminare l'originario piano di ammortamento prevedendo, ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e tenendo conto delle somme già versate a titolo di interessi e remunerazioni, l'applicazione di rate aventi importo costante.
In via subordinata, sempre nel merito
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare l'Istituto di Credito convenuto al risarcimento dei danni causati al patrimonio della Società Parte_1
• IN OGNI CASO
- condannare l'Istituto di Credito convenuto e la al Controparte_5 pagamento delle spese e competenze di giudizio, IVA, CPA e spese generali (ex art. 13 Legge 247/2012) come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
- condannare l'Istituto di Credito convenuto al pagamento a favore degli odierni attori di una somma equitativamente determinata, in applicazione dell'art. 96
c.p.c.”
Conclusioni di parte convenuta:
“In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig.
in proprio e del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3
3 e di conseguenza, dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande da essi svolte nel presente giudizio contro la CP_6
Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque respingere le domande di condanna alla restituzione di asserito indebito avanzata ex adverso contro la nella presente causa;
CP_6 in via ulteriormente preliminare, subordinata, accertare e dichiarare la prescrizione di ogni eventuale diritto di parte avversa relativo a pretese antecedenti al decennio dalla notifica dell'atto di citazione;
In via ancora preliminare subordinata, accertare e dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, in quanto non provata e generica oltre che carente dei requisiti ex art.163 n. 3 e 4 c.p.c.;
Ancora in via preliminare, ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare la decadenza di parte avversa dal diritto di contestare gli estratti conto;
Nel merito, in subordine, senza recesso da tutte le superiori eccezioni preliminari, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e carenti di prova, con accoglimento delle eccezioni formulate dalla CP_6 convenuta, con ogni conseguenza;
dichiarare e ritenere la piena validità e conformità a giustizia e legge delle clausole tutte convenute nei contratti per cui è causa (quali, a titolo meramente indicativo
e non esaustivo, quelle relative alla capitalizzazione degli interessi maturati, alla previsione della corresponsione della commissione di massimo scoperto, quelle di tenuta del conto, quelle relative alla disponibilità delle somme versate e/o prelevate dal conto, etc.); accertare e dichiarare, per l'effetto, che nessuna somma può essere chiesta in restituzione dalla CP_6
…
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Conclusioni di parte intervenuta:
“preliminarmente ribadito ed eccepito che è soltanto cessionaria del credito e non risponde di domande e/o eccezioni di ripetizione di indebito, né di domande risarcitorie, che, in virtù della comprovata cessione, è titolare del credito, quale successore a titolo particolare del Credito Siciliano S.p.A. si riporta integralmente alle domande, conclusioni, deduzioni, eccezioni e richieste spiegate dalla suddetta Banca in tutti gli scritti difensivi depositati e nei
4 precedenti verbali di causa, nelle note di trattazione scritta depositate per
l'udienza del 23/07/2021, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori deducevano che la aveva intrattenuto con l'allora Credito Siciliano s.p.a. (poi divenuto Parte_1
Credito ora il rapporto di conto corrente Controparte_7 Controparte_1
n. 1000147. In data 30/03/2010, veniva inoltre stipulato un contratto di finanziamento per l'importo capitale di € 83.000,00, espressamente finalizzato al consolidamento delle apparenti passività del predetto conto corrente.
Effettuata una verifica della posizione Bancaria a mezzo consulente di parte, gli attori contestavano una serie di violazioni comportanti nullità contrattuali, eccependo in particolare, quanto al conto corrente:
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- l'illegittima applicazione della Commissione di AS OP (cms) per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., in quanto calcolata sulla massima esposizione debitoria raggiunta nei limiti nel fido, e dunque priva di causa;
- la nullità delle clausole contenenti un rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati per violazione dell'art. 117 comma 6 T.U.B., in quanto le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza non costituiscono un riferimento idoneo a consentire una oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale.
Evidenziavano quindi la presenza di addebiti illegittimi per un importo complessivo di € 162.047,21, con conseguente sussistenza di un saldo attivo, anziché della passività di € 80.517,26 contabilizzata dalla CP_6
In ordine al contratto di mutuo, gli attori ne eccepivano invece la nullità per mancanza di causa, stante l'inesistenza del presupposto di fatto (o della presupposizione) sotteso, consistente, per l'appunto, nella sussistenza di un'esposizione debitoria viceversa inesistente, con conseguente diritto per la Banca di ottenere la sola restitutio in integrum, senza accessori.
Deducevano inoltre che l'avvenuta erogazione di un prestito sulla base di un presupposto artificiosamente creato integrava gli estremi dell'illecito civile, con conseguente diritto al risarcimento del danno ingiustamente patito, consistente negli interessi previsti dal contratto, ammontanti ad € 3.294,22.
5 Chiedevano quindi:
- quanto al conto corrente, previa declaratoria delle dedotte nullità, di condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate ovvero, in subordine, al pagamento delle predette somme a titolo di ingiustificato arricchimento;
- quanto al finanziamento, previa declaratoria di nullità del contratto, di dichiarare dovuta la sola restituzione della somma capitale e, conseguentemente, rideterminare l'originario piano di ammortamento, prevedendo – ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e tenendo conto delle somme già versate a titolo di interessi e remunerazioni – l'applicazione di rate aventi importo costante;
in subordine, condannare la convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
1.2. Si costituiva tardivamente (in data 23/05/2018, a fronte dell'udienza di prima comparizione fissata per il giorno successivo) l'originario convenuto Credito Siciliano, eccependo e deducendo:
- il difetto di legittimazione attiva di e Parte_2 [...]
, estranei ai rapporti in questione;
Parte_3
- la prescrizione della domanda restitutoria per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta il
16/01/2018;
- la decadenza degli attori dalla facoltà di opporre eccezioni ex art. 1832 c.c. e 119
T.U.B., stante l'omessa contestazione degli estratti conto periodici;
- la corretta applicazione dell'anatocismo, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR. del 09/02/2000;
- la legittima previsione della C.M.S., in quanto pattuita con specifica indicazione sia della percentuale (0,125%), sia la base di calcolo (“il max scoperto”) sia della tempistica di addebito (“a) per tutto il trimestre ….. per il solo importo utilizzato in eccedenza …”);
- l'espressa previsione dei tassi di interesse (entro fido 14,50%, oltre fido 17,15%), della commissione di massimo scoperto (0,125%) e di tutte le altre condizioni economiche del rapporto, senza alcun rinvio agli usi;
- la conseguente legittimità del contratto di finanziamento collegato e l'insussistenza di alcun illecito suscettibile di aver cagionato un danno ingiusto.
6 1.3. Alla prima udienza del 24/05/2018 gli attori eccepivano l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, stante la maturata decadenza per tardività della costituzione ex artt. 166 e 167 c.p.c.
1.4. Nel corso del giudizio, a seguito di sopravvenuta cessione del credito, interveniva volontariamente la cessionaria , aderendo alle eccezioni e CP_2 domande della convenuta ai soli fini dell'accertamento del credito, senza alcuna legittimazione in ordine alle domande di ripetizione e risarcimento proposte dagli attori.
1.5. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. In via preliminare, dev'essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e , sempre rilevabile Parte_2 Parte_3
d'ufficio (cfr. Cass. 8625/2025), atteso che gli stessi non hanno tempestivamente allegato la loro qualità di fideiussori – nulla essendo stato dedotto in proposito tanto nell'atto di citazione, quanto, in limine, alla prima udienza o con la prima memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c. – né hanno espressamente formulato autonoma domanda di accertamento negativo dell'obbligazione garantita, alla quale pur sarebbero stati legittimati.
3. Ancora in via preliminare, va accolta l'eccezione di parte attrice di decadenza della convenuta dalla facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione ex artt. 166 e 167
c.p.c., essendosi essa tardivamente costituita soltanto il giorno precedente la prima udienza, anziché nel termine decadenziale di venti giorni prima.
4. Infondata è l'eccezione di decadenza del cliente dalla facoltà di opporre eccezioni ex artt. 1832 c.c. e 119 comma 3 TUB, per essere espressamente previsto nei contratti in parola che l'estratto conto non contestato dal cliente entro 40 giorni dal ricevimento renda inoppugnabili le partite in esso indicate.
Pur trattandosi di decadenza convenzionale pienamente legittima ex art. 2965 c.c., in quanto non rende l'esercizio del diritto eccessivamente oneroso ed è comunque riproduttiva di una norma di legge (Cass. 18650/2003), è stato tuttavia esattamente osservato che, sebbene “In tema di conto corrente Bancario, l'estratto conto comunicato dalla Banca al debitore principale e dal medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del
7 fideiussore” (Cass. 817/2016), la rilevanza della mancata contestazione è però limitata al mero profilo contabile, impregiudicata ogni questione relativa alla validità ed efficacia della fonte contrattuale (Cass. 12505/1999).
5. Nel merito, con riferimento al rapporto di conto corrente, le domande di parte attrice vanno parzialmente accolte, nei limiti di cui infra.
5.1. La ctu espletata in corso di giudizio ha verificato che lo stesso è stato acceso il
04/09/1989 ed è stato chiuso il 17/06/2010.
Osserva il ctu che “L'analisi della documentazione versata in atti ha permesso di verificare l'assenza del contratto di apertura conto corrente sino alla data del
04/12/1990. Infatti nell'allegato 2) del fascicolo di parte convenuta si riscontra una lettera-convenzione per apertura di credito in conto corrente datata 04/12/1990 … e nella quale venivano disciplinati in maniera analitica esclusivamente:
1) il tasso d'interesse debitore nella misura del 14,50 % in ragione di anno, salvo le eventuali variazioni;
2) Il tasso di interesse debitore oltre fido accordato nella misura del 17,50%.
Nessuna analitica e specifica pattuizione era concordata per il saggio di interessi attivi, per spese e/o commissioni, per le valute (sugli accrediti e gli addebiti) e per le
c.m.s. L'applicazione di quest'ultime, in particolare, prevedeva che “al verificarsi di un utilizzo nel conto, anche per valuta, per pochi giorni, superiore al fido accordato, sarebbe stata applicata una cms nella misura dello 0,125%” su due distinte basi calcolo alternative, la cui individuazione avrebbe richiesto una preventiva selezione
(cancellazione della voce non di interesse), non operata dalle parti.
Prosegue dunque il ctu evidenziando che “Il superiore schema negoziale prevedeva pertanto due diverse modalità di computo delle cms tra loro non conciliabili e soltanto la preventiva selezione di una delle due modalità di calcolo indicate nel contratto avrebbe consentito di determinare, in maniera certa ed univoca, la disciplina di computo dell'indicata commissione sul massimo scoperto. Tale preventiva selezione non è stata adottata dalle parti contrattuali … In altri termini, la cms risulta essere stata pattuita in termini non sufficientemente determinati, ossia senza la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla”.
La conclusione cui il ctu è giunto appare corretta, essendo evidente che la clausola in questione difetti di un elemento essenziale per la sua determinabilità, risultando pertanto nulla.
8 5.2. Corretti risultano altresì sia il conteggio per “data contabile” anziché per “data valuta”, non espressamente prevista in contratto e quindi arbitrariamente applicata dalla
Banca, sia l'applicazione dei soli tassi di interessi legali per il periodo di mancanza di appo5.3.1. sita previsione contrattuale stipulata in forma scritta.
5.3. Quanto all'anatocismo, il ctu, dopo aver rilevato che “non è stata prevista la stessa periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori”, ha ritenuto che
“per i contratti di conto corrente in essere all'entrata in vigore (il 20/04/2000) della delibera CICR 09/02/2000 non può non valere la disciplina precedente e quindi, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale in assenza di regolarizzazione del contratto, in quanto per tali contratti, con la pubblicazione sulla G.U. e la comunicazione nell'estratto conto, previste dalla citata delibera CICR, non si realizzerebbe una modifica contrattuale ex art. 118 del T.U.B., bensì un'impropria sanatoria di una clausola nulla, attraverso un atto unilaterale”.
Tale ultimo assunto non è però condivisibile.
5.3.1. Per quanto riguarda i rapporti stipulati antecedentemente al 22/04/2000, la clausola secondo cui i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori, vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente, e gli interessi dovuti dal correntista alla producono a loro volta interessi nella stessa misura, è stata in passato riconosciuta CP_6 legittima dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritenendo che i rapporti Bancari fossero regolati da usi normativi.
Tale interpretazione è stata riconsiderata a partire dal 1999, e la tesi della nullità di detta clausola ha trovato, da ultimo (dopo non pochi precedenti di segno diverso dei giudici di merito), l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le cui argomentazioni, espresse nella sentenza n° 21095/2004, vengono qui condivise e poste a fondamento del ricalcolo delle competenze nel rapporto oggetto di causa.
In particolare, si è osservato che gli “usi contrari”, ai quali il legislatore fa riferimento nell'art. 1283 c.c., sono i veri e propri usi normativi di cui agli artt. 1, 4 e 8 disp. prel. c.c., da individuarsi nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma già esistente o che si ritiene dovrebbe far parte dell'ordinamento (opinio iuris ac necessitatis), in quanto rispondente ad un apprezzabile interesse.
Tali usi costituiscono fonte di diritto obiettivo, e vanno pertanto distinti dagli usi negoziali, di cui all'art. 1340 c.c., consistenti nella semplice reiterazione di
9 comportamenti ad opera delle parti di un rapporto contrattuale, indipendentemente non soltanto dall'elemento psicologico, ma anche dalla ricorrenza del requisito della generalità, con efficacia limitata all'integrazione del regolamento contrattuale, salvo diversa volontà delle parti.
Ora, le cosiddette norme Bancarie uniformi predisposte dall'Associazione Bancaria
Italiana (A.B.I.) non hanno natura normativa, bensì pattizia, essendo mere proposte di condizioni generali di contratto, indirizzate dall'associazione alle banche associate, che possono assumere rilevanza nel singolo rapporto contrattuale con il cliente se richiamate nel contratto.
La Suprema Corte ha poi dimostrato non esservi elementi per ritenere esistente, prima del 1942, un uso normativo idoneo ad autorizzare la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito, risultando che detta capitalizzazione veniva riportata per la prima volta dalle c.d. norme Bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall' con CP_8 effetto dall'1 gennaio 1952; neppure era stata mai accertata dalla Commissione speciale permanente presso il Ministero dell'Industria, ai sensi del D.C.P.S. 152/1947 (modificato con L. 115/1950), l'esistenza di uso normativo generale di contenuto corrispondente alla clausola di cui discute, ed il relativo uso generale era stato oggetto di accertamento e pubblicazioni in raccolte di natura meramente privata.
In ordine all'elemento psicologico, è palese che l'inserimento della detta clausola
è acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o la cui esistenza sarebbe auspicabile, ma solo in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione è presupposto indefettibile per accedere ai servizi Bancari.
A sostegno della legittimità della clausola de qua neppure giova richiamare l'applicabilità al conto corrente Bancario degli artt. 1823 c.c. (secondo cui, se alla chiusura del conto il saldo non viene richiesto in pagamento, esso “si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto si intende rinnovato a tempo indeterminato”), 1825 c.c. (“sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale”), e 1831 c.c. (“la chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi, e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto”), in quanto trattasi di norme in materia di conto corrente ordinario, non rientranti tra le disposizioni richiamate dall'art. 1857 c.c.
10 Il mancato richiamo non appare frutto di una svista, dovendosi rilevare che le norme sopra citate si giustificano per il solo conto corrente ordinario, che ha l'esigenza di rendere esigibile il saldo, in quanto fino alla chiusura del conto i crediti derivanti dalle rimesse sono inesigibili ed indisponibili (cfr. art. 1823 c.c.); al contrario, nel conto corrente di corrispondenza si ha sempre l'immediata disponibilità del saldo (ai sensi dell'art. 1852 c.c.), così da non giustificarsi la previsione convenzionale di chiusure contabili trimestrali, se non al fine di capitalizzare gli interessi debitori.
In conclusione, la diversità tra le due fattispecie non consente di applicare analogicamente al conto corrente Bancario le norme relative al conto corrente ordinario, non espressamente richiamate dall'art. 1857 c.c.
Ciò posto, ritiene il Tribunale, in conformità all'indirizzo espresso sul punto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n° 24418/2010 che, “dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”, dovendosi perciò escludere la sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annuale, e risultando dunque necessario procedere ad “un nuovo calcolo degli stessi sempre che sussista la prova del credito nella sorte capitale e senza che sia possibile ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., norma eccezionale, applicabile ai fini della liquidazione del danno, ma non della determinazione del corrispettivo di obbligazioni contrattuali” (Cass. 20688/2013). Tale conteggio mirerà ad ottenere “la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la
quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, CP_6 ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (Cass. 21466/2013)
Va altresì precisato che “In ipotesi di conto corrente Bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000, l'esclusione del diritto della ad operare qualsiasi CP_6 capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del
2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non integra alcuna ipotesi di
"overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della Banca stessa, trattandosi di
11 mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale” (Cass. 20172/2013).
5.3.2. Per il periodo successivo, l'art. 120 comma 2 T.U.B., inserito dal D.Lgs.
342/1999, prevede che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività Bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Si tratta evidentemente di una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 1283 c.c.
La delibera del CICR, emanata il 09/02/2000, prevede poi, all'art. 2, che l'anatocismo su conto corrente debba comunque avvenire secondo le previsioni contrattuali, precisando al secondo comma che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori
e debitori”.
L'art. 7 regola le modalità di adeguamento dei rapporti sorti in precedenza, stabilendo che “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.
3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Il successivo art. 3 comma 3 del Decreto del CICR del 03/08/2016 ha poi stabilito che “Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre”. L'art. 4 disciplina invece gli “interessi maturati
12 in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti”, prevedendo, fra le altre cose, che “Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale” (comma 3), e che, alla chiusura del conto, “Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto;
quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi” (comma 7).
5.3.3. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, non è dunque possibile discorrere, in via generale, di “impropria sanatoria di una clausola nulla, attraverso un atto unilaterale”.
L'indagine da compiere deve invece focalizzarsi sulla comparazione fra le condizioni precedentemente praticate e quelle successivamente comunicate, al fine di verificare se le seconde risultino peggiorative rispetto alle prime. In caso positivo, esse avrebbero necessitato l'approvazione del correntista (art. comma 3), risultando viceversa nulle;
in caso negativo, l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento
(effettuato entro il 30/06/2000) e la successiva comunicazione al cliente entro il
31/12/2000 possono ritenersi idonee modalità di adeguamento delle condizioni allo ius superveniens (art. 7 comma 2).
In particolare, la (originaria contraente) ha dato Controparte_9 comunicazione dell'adeguamento alla delibera CICR del 09/02/2000 nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 05/05/2000, applicando ai rapporti in corso la medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori a far data dall'01/07/2000 (cfr. all. 6 parte convenuta) e dandone comunicazione negli estratti conto (come accertato dal ctu), laddove in precedenza, nel caso di specie, gli interessi attivi non venivano capitalizzati, mentre quelli passivi formavano oggetto di capitalizzazione trimestrale.
L'adeguamento così effettuato risulta pertanto migliorativo, con conseguente applicabilità delle nuove previsioni al rapporto in questione;
la Suprema Corte ha infatti precisato che tale accertamento richiede “una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece … tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione” (Cass. 5064/2024), dovendosi pertanto avere riguardo alle condizioni concretamente applicate, anche se affette da nullità.
6. La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo al fine di effettuare un nuovo conteggio secondo i criteri sopra indicati.
La regolamentazione delle spese di giudizio va riservata al definitivo.
13
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 130/2018 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di e Parte_2
; Parte_3
2) dichiara inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta per intervenuta decadenza;
3) rigetta l'eccezione di decadenza del cliente dalla facoltà di opporre eccezioni sollevata da parte convenuta;
4) accoglie parzialmente le domande della con riferimento al Parte_1 rapporto di conto corrente n. 1000147 e, per l'effetto, dichiara che:
a. dall'inizio del rapporto fino al 03/12/1990:
i. non va operata alcuna forma di capitalizzazione;
ii. gli interessi sono dovuti al tasso legale;
iii. non sono dovute cms né altri oneri;
iv. dev'essere applicata la “data contabile” e non la “data valuta”;
b. dal 04/12/1990 al 04/05/2000:
i. non va operata alcuna forma di capitalizzazione;
ii. gli interessi attivi e passivi sono dovuti nella misura contrattualmente prevista;
iii. non sono dovute cms né altri oneri;
iv. dev'essere applicata la “data contabile” e non la “data valuta”;
c. dal 05/05/2000 alla chiusura del rapporto;
i. devono essere applicate la capitalizzazione attiva e quella passiva comunicate dalla Banca;
ii. gli interessi attivi e passivi sono dovuti nella misura contrattualmente prevista;
iii. non sono dovute cms né altri oneri;
iv. dev'essere applicata la “data contabile” e non la “data valuta”;
5) dispone per la prosecuzione come da separata ordinanza;
6) spese al definitivo.
Patti, 29/08/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 130/2018
TRA
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. e (C.F. C.F._1 Parte_3
) – Avv. Francesco Giunta e Giuseppe Giunta C.F._2
attori
E
C.F. ) – Avv. Luciana Cipolla e Controparte_1 P.IVA_2
Antonio Ferraguto
convenuta
E
C.F. ), a mezzo mandataria a sua Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3 volta a mezzo mandataria – Avv. Tito Monterosso Controparte_4
intervenuta
Conclusioni di parte attrice:
“• QUANTO AL CONTO CORRENTE N. 1000147
- accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale delle commissioni e delle spese per erronea o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 1418 c.c.;
1 - accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. e dell'art. 120 comma 2 T.U.B.
- accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza delle somme addebitate a titolo di Commissione di AS OP per violazione degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c. ovvero, in via subordinata, per violazione degli artt. 1346 c.c. e 1418 c.c.;
- accertare e dichiarare, la nullità del contratto per mancato rispetto dei requisiti formali prescritti dalla normativa di settore, e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque la non dovutezza degli interessi in misura eccedente i tassi previsti ex art. 1284 c.c., art. 5 comma 1 lett. a) della Legge n.
154/1992 ed art. 117 comma 7 lett. a) del Decreto Legislativo 1° settembre 1993
n. 385, nonché degli oneri non espressamente pattuiti;
- accertare e dichiarare il diritto di parte attrice alla depurazione del conto dagli effetti prodotti dall'addebito e relativa capitalizzazione di interessi ed oneri non dovuti in ragione delle accertate violazioni.
- accertare e dichiarare il diritto di parte attrice alla depurazione del conto dagli effetti prodotti dall'addebito e relativa capitalizzazione di interessi ed oneri non dovuti in ragione dell'intervenuta violazione di norme imperative.
- condannare l'Istituto di Credito convenuto alla restituzione del complessivo importo di Euro 148.611,67= (centoquarantottomilaseicentoundici/67) o di quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. della chiusura del conto sino al 16 gennaio 2018
(data di notifica dell'Atto introduttivo del presente giudizio), interessi legali legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 17 gennaio 2018 sino al soddisfo e rivalutazione monetaria dalla data della chiusura del conto sino al soddisfo, ovvero in subordine condannare l'Istituto di Credito convenuto al pagamento dell'importo di Euro 148.611,67= (centoquarantottomilaseicentoundici/67), quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. della chiusura del conto sino al 16 gennaio 2018 (data di notifica dell'Atto introduttivo del presente giudizio), interessi legali legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 17 gennaio 2018 sino al soddisfo e rivalutazione monetaria dalla data della chiusura del conto sino al soddisfo
2 • QUANTO AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DEL 30 MARZO 2010
In via principale, nel merito
- accertare e dichiarare la sussistenza di un nesso causale tra la stipula del contratto di finanziamento stipulato in data 30 marzo 2010 ed il saldo negativo apparente relativo al rapporto di conto corrente n. 1000147 risultante in pari data;
- accertare e dichiarare la sussistenza di un nesso causale tra l'applicazione di addebiti illegittimi da parte della società convenuta e la stipula del contratto di finanziamento intervenuta in data 30 marzo 2010, e conseguentemente
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento stipulato in data
30 marzo 2010 per violazione dell'art. 1418 c.c. in relazione al n. 2 dell'art.
1325 c.c. e per l'effetto
- accertare e dichiarare che l'obbligo restitutorio in capo alla Società Parte_1 derivante dal contratto di finanziamento stipulato in data 30 marzo 2010 è
[...] limitato alla sola somma erogata, e conseguentemente
- rideterminare l'originario piano di ammortamento prevedendo, ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e tenendo conto delle somme già versate a titolo di interessi e remunerazioni, l'applicazione di rate aventi importo costante.
In via subordinata, sempre nel merito
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare l'Istituto di Credito convenuto al risarcimento dei danni causati al patrimonio della Società Parte_1
• IN OGNI CASO
- condannare l'Istituto di Credito convenuto e la al Controparte_5 pagamento delle spese e competenze di giudizio, IVA, CPA e spese generali (ex art. 13 Legge 247/2012) come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
- condannare l'Istituto di Credito convenuto al pagamento a favore degli odierni attori di una somma equitativamente determinata, in applicazione dell'art. 96
c.p.c.”
Conclusioni di parte convenuta:
“In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig.
in proprio e del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3
3 e di conseguenza, dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande da essi svolte nel presente giudizio contro la CP_6
Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque respingere le domande di condanna alla restituzione di asserito indebito avanzata ex adverso contro la nella presente causa;
CP_6 in via ulteriormente preliminare, subordinata, accertare e dichiarare la prescrizione di ogni eventuale diritto di parte avversa relativo a pretese antecedenti al decennio dalla notifica dell'atto di citazione;
In via ancora preliminare subordinata, accertare e dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, in quanto non provata e generica oltre che carente dei requisiti ex art.163 n. 3 e 4 c.p.c.;
Ancora in via preliminare, ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare la decadenza di parte avversa dal diritto di contestare gli estratti conto;
Nel merito, in subordine, senza recesso da tutte le superiori eccezioni preliminari, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e carenti di prova, con accoglimento delle eccezioni formulate dalla CP_6 convenuta, con ogni conseguenza;
dichiarare e ritenere la piena validità e conformità a giustizia e legge delle clausole tutte convenute nei contratti per cui è causa (quali, a titolo meramente indicativo
e non esaustivo, quelle relative alla capitalizzazione degli interessi maturati, alla previsione della corresponsione della commissione di massimo scoperto, quelle di tenuta del conto, quelle relative alla disponibilità delle somme versate e/o prelevate dal conto, etc.); accertare e dichiarare, per l'effetto, che nessuna somma può essere chiesta in restituzione dalla CP_6
…
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Conclusioni di parte intervenuta:
“preliminarmente ribadito ed eccepito che è soltanto cessionaria del credito e non risponde di domande e/o eccezioni di ripetizione di indebito, né di domande risarcitorie, che, in virtù della comprovata cessione, è titolare del credito, quale successore a titolo particolare del Credito Siciliano S.p.A. si riporta integralmente alle domande, conclusioni, deduzioni, eccezioni e richieste spiegate dalla suddetta Banca in tutti gli scritti difensivi depositati e nei
4 precedenti verbali di causa, nelle note di trattazione scritta depositate per
l'udienza del 23/07/2021, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori deducevano che la aveva intrattenuto con l'allora Credito Siciliano s.p.a. (poi divenuto Parte_1
Credito ora il rapporto di conto corrente Controparte_7 Controparte_1
n. 1000147. In data 30/03/2010, veniva inoltre stipulato un contratto di finanziamento per l'importo capitale di € 83.000,00, espressamente finalizzato al consolidamento delle apparenti passività del predetto conto corrente.
Effettuata una verifica della posizione Bancaria a mezzo consulente di parte, gli attori contestavano una serie di violazioni comportanti nullità contrattuali, eccependo in particolare, quanto al conto corrente:
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- l'illegittima applicazione della Commissione di AS OP (cms) per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., in quanto calcolata sulla massima esposizione debitoria raggiunta nei limiti nel fido, e dunque priva di causa;
- la nullità delle clausole contenenti un rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati per violazione dell'art. 117 comma 6 T.U.B., in quanto le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza non costituiscono un riferimento idoneo a consentire una oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale.
Evidenziavano quindi la presenza di addebiti illegittimi per un importo complessivo di € 162.047,21, con conseguente sussistenza di un saldo attivo, anziché della passività di € 80.517,26 contabilizzata dalla CP_6
In ordine al contratto di mutuo, gli attori ne eccepivano invece la nullità per mancanza di causa, stante l'inesistenza del presupposto di fatto (o della presupposizione) sotteso, consistente, per l'appunto, nella sussistenza di un'esposizione debitoria viceversa inesistente, con conseguente diritto per la Banca di ottenere la sola restitutio in integrum, senza accessori.
Deducevano inoltre che l'avvenuta erogazione di un prestito sulla base di un presupposto artificiosamente creato integrava gli estremi dell'illecito civile, con conseguente diritto al risarcimento del danno ingiustamente patito, consistente negli interessi previsti dal contratto, ammontanti ad € 3.294,22.
5 Chiedevano quindi:
- quanto al conto corrente, previa declaratoria delle dedotte nullità, di condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate ovvero, in subordine, al pagamento delle predette somme a titolo di ingiustificato arricchimento;
- quanto al finanziamento, previa declaratoria di nullità del contratto, di dichiarare dovuta la sola restituzione della somma capitale e, conseguentemente, rideterminare l'originario piano di ammortamento, prevedendo – ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e tenendo conto delle somme già versate a titolo di interessi e remunerazioni – l'applicazione di rate aventi importo costante;
in subordine, condannare la convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
1.2. Si costituiva tardivamente (in data 23/05/2018, a fronte dell'udienza di prima comparizione fissata per il giorno successivo) l'originario convenuto Credito Siciliano, eccependo e deducendo:
- il difetto di legittimazione attiva di e Parte_2 [...]
, estranei ai rapporti in questione;
Parte_3
- la prescrizione della domanda restitutoria per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta il
16/01/2018;
- la decadenza degli attori dalla facoltà di opporre eccezioni ex art. 1832 c.c. e 119
T.U.B., stante l'omessa contestazione degli estratti conto periodici;
- la corretta applicazione dell'anatocismo, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR. del 09/02/2000;
- la legittima previsione della C.M.S., in quanto pattuita con specifica indicazione sia della percentuale (0,125%), sia la base di calcolo (“il max scoperto”) sia della tempistica di addebito (“a) per tutto il trimestre ….. per il solo importo utilizzato in eccedenza …”);
- l'espressa previsione dei tassi di interesse (entro fido 14,50%, oltre fido 17,15%), della commissione di massimo scoperto (0,125%) e di tutte le altre condizioni economiche del rapporto, senza alcun rinvio agli usi;
- la conseguente legittimità del contratto di finanziamento collegato e l'insussistenza di alcun illecito suscettibile di aver cagionato un danno ingiusto.
6 1.3. Alla prima udienza del 24/05/2018 gli attori eccepivano l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, stante la maturata decadenza per tardività della costituzione ex artt. 166 e 167 c.p.c.
1.4. Nel corso del giudizio, a seguito di sopravvenuta cessione del credito, interveniva volontariamente la cessionaria , aderendo alle eccezioni e CP_2 domande della convenuta ai soli fini dell'accertamento del credito, senza alcuna legittimazione in ordine alle domande di ripetizione e risarcimento proposte dagli attori.
1.5. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. In via preliminare, dev'essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e , sempre rilevabile Parte_2 Parte_3
d'ufficio (cfr. Cass. 8625/2025), atteso che gli stessi non hanno tempestivamente allegato la loro qualità di fideiussori – nulla essendo stato dedotto in proposito tanto nell'atto di citazione, quanto, in limine, alla prima udienza o con la prima memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c. – né hanno espressamente formulato autonoma domanda di accertamento negativo dell'obbligazione garantita, alla quale pur sarebbero stati legittimati.
3. Ancora in via preliminare, va accolta l'eccezione di parte attrice di decadenza della convenuta dalla facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione ex artt. 166 e 167
c.p.c., essendosi essa tardivamente costituita soltanto il giorno precedente la prima udienza, anziché nel termine decadenziale di venti giorni prima.
4. Infondata è l'eccezione di decadenza del cliente dalla facoltà di opporre eccezioni ex artt. 1832 c.c. e 119 comma 3 TUB, per essere espressamente previsto nei contratti in parola che l'estratto conto non contestato dal cliente entro 40 giorni dal ricevimento renda inoppugnabili le partite in esso indicate.
Pur trattandosi di decadenza convenzionale pienamente legittima ex art. 2965 c.c., in quanto non rende l'esercizio del diritto eccessivamente oneroso ed è comunque riproduttiva di una norma di legge (Cass. 18650/2003), è stato tuttavia esattamente osservato che, sebbene “In tema di conto corrente Bancario, l'estratto conto comunicato dalla Banca al debitore principale e dal medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del
7 fideiussore” (Cass. 817/2016), la rilevanza della mancata contestazione è però limitata al mero profilo contabile, impregiudicata ogni questione relativa alla validità ed efficacia della fonte contrattuale (Cass. 12505/1999).
5. Nel merito, con riferimento al rapporto di conto corrente, le domande di parte attrice vanno parzialmente accolte, nei limiti di cui infra.
5.1. La ctu espletata in corso di giudizio ha verificato che lo stesso è stato acceso il
04/09/1989 ed è stato chiuso il 17/06/2010.
Osserva il ctu che “L'analisi della documentazione versata in atti ha permesso di verificare l'assenza del contratto di apertura conto corrente sino alla data del
04/12/1990. Infatti nell'allegato 2) del fascicolo di parte convenuta si riscontra una lettera-convenzione per apertura di credito in conto corrente datata 04/12/1990 … e nella quale venivano disciplinati in maniera analitica esclusivamente:
1) il tasso d'interesse debitore nella misura del 14,50 % in ragione di anno, salvo le eventuali variazioni;
2) Il tasso di interesse debitore oltre fido accordato nella misura del 17,50%.
Nessuna analitica e specifica pattuizione era concordata per il saggio di interessi attivi, per spese e/o commissioni, per le valute (sugli accrediti e gli addebiti) e per le
c.m.s. L'applicazione di quest'ultime, in particolare, prevedeva che “al verificarsi di un utilizzo nel conto, anche per valuta, per pochi giorni, superiore al fido accordato, sarebbe stata applicata una cms nella misura dello 0,125%” su due distinte basi calcolo alternative, la cui individuazione avrebbe richiesto una preventiva selezione
(cancellazione della voce non di interesse), non operata dalle parti.
Prosegue dunque il ctu evidenziando che “Il superiore schema negoziale prevedeva pertanto due diverse modalità di computo delle cms tra loro non conciliabili e soltanto la preventiva selezione di una delle due modalità di calcolo indicate nel contratto avrebbe consentito di determinare, in maniera certa ed univoca, la disciplina di computo dell'indicata commissione sul massimo scoperto. Tale preventiva selezione non è stata adottata dalle parti contrattuali … In altri termini, la cms risulta essere stata pattuita in termini non sufficientemente determinati, ossia senza la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla”.
La conclusione cui il ctu è giunto appare corretta, essendo evidente che la clausola in questione difetti di un elemento essenziale per la sua determinabilità, risultando pertanto nulla.
8 5.2. Corretti risultano altresì sia il conteggio per “data contabile” anziché per “data valuta”, non espressamente prevista in contratto e quindi arbitrariamente applicata dalla
Banca, sia l'applicazione dei soli tassi di interessi legali per il periodo di mancanza di appo5.3.1. sita previsione contrattuale stipulata in forma scritta.
5.3. Quanto all'anatocismo, il ctu, dopo aver rilevato che “non è stata prevista la stessa periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori”, ha ritenuto che
“per i contratti di conto corrente in essere all'entrata in vigore (il 20/04/2000) della delibera CICR 09/02/2000 non può non valere la disciplina precedente e quindi, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale in assenza di regolarizzazione del contratto, in quanto per tali contratti, con la pubblicazione sulla G.U. e la comunicazione nell'estratto conto, previste dalla citata delibera CICR, non si realizzerebbe una modifica contrattuale ex art. 118 del T.U.B., bensì un'impropria sanatoria di una clausola nulla, attraverso un atto unilaterale”.
Tale ultimo assunto non è però condivisibile.
5.3.1. Per quanto riguarda i rapporti stipulati antecedentemente al 22/04/2000, la clausola secondo cui i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori, vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente, e gli interessi dovuti dal correntista alla producono a loro volta interessi nella stessa misura, è stata in passato riconosciuta CP_6 legittima dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritenendo che i rapporti Bancari fossero regolati da usi normativi.
Tale interpretazione è stata riconsiderata a partire dal 1999, e la tesi della nullità di detta clausola ha trovato, da ultimo (dopo non pochi precedenti di segno diverso dei giudici di merito), l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le cui argomentazioni, espresse nella sentenza n° 21095/2004, vengono qui condivise e poste a fondamento del ricalcolo delle competenze nel rapporto oggetto di causa.
In particolare, si è osservato che gli “usi contrari”, ai quali il legislatore fa riferimento nell'art. 1283 c.c., sono i veri e propri usi normativi di cui agli artt. 1, 4 e 8 disp. prel. c.c., da individuarsi nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma già esistente o che si ritiene dovrebbe far parte dell'ordinamento (opinio iuris ac necessitatis), in quanto rispondente ad un apprezzabile interesse.
Tali usi costituiscono fonte di diritto obiettivo, e vanno pertanto distinti dagli usi negoziali, di cui all'art. 1340 c.c., consistenti nella semplice reiterazione di
9 comportamenti ad opera delle parti di un rapporto contrattuale, indipendentemente non soltanto dall'elemento psicologico, ma anche dalla ricorrenza del requisito della generalità, con efficacia limitata all'integrazione del regolamento contrattuale, salvo diversa volontà delle parti.
Ora, le cosiddette norme Bancarie uniformi predisposte dall'Associazione Bancaria
Italiana (A.B.I.) non hanno natura normativa, bensì pattizia, essendo mere proposte di condizioni generali di contratto, indirizzate dall'associazione alle banche associate, che possono assumere rilevanza nel singolo rapporto contrattuale con il cliente se richiamate nel contratto.
La Suprema Corte ha poi dimostrato non esservi elementi per ritenere esistente, prima del 1942, un uso normativo idoneo ad autorizzare la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito, risultando che detta capitalizzazione veniva riportata per la prima volta dalle c.d. norme Bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall' con CP_8 effetto dall'1 gennaio 1952; neppure era stata mai accertata dalla Commissione speciale permanente presso il Ministero dell'Industria, ai sensi del D.C.P.S. 152/1947 (modificato con L. 115/1950), l'esistenza di uso normativo generale di contenuto corrispondente alla clausola di cui discute, ed il relativo uso generale era stato oggetto di accertamento e pubblicazioni in raccolte di natura meramente privata.
In ordine all'elemento psicologico, è palese che l'inserimento della detta clausola
è acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o la cui esistenza sarebbe auspicabile, ma solo in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione è presupposto indefettibile per accedere ai servizi Bancari.
A sostegno della legittimità della clausola de qua neppure giova richiamare l'applicabilità al conto corrente Bancario degli artt. 1823 c.c. (secondo cui, se alla chiusura del conto il saldo non viene richiesto in pagamento, esso “si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto si intende rinnovato a tempo indeterminato”), 1825 c.c. (“sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale”), e 1831 c.c. (“la chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi, e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto”), in quanto trattasi di norme in materia di conto corrente ordinario, non rientranti tra le disposizioni richiamate dall'art. 1857 c.c.
10 Il mancato richiamo non appare frutto di una svista, dovendosi rilevare che le norme sopra citate si giustificano per il solo conto corrente ordinario, che ha l'esigenza di rendere esigibile il saldo, in quanto fino alla chiusura del conto i crediti derivanti dalle rimesse sono inesigibili ed indisponibili (cfr. art. 1823 c.c.); al contrario, nel conto corrente di corrispondenza si ha sempre l'immediata disponibilità del saldo (ai sensi dell'art. 1852 c.c.), così da non giustificarsi la previsione convenzionale di chiusure contabili trimestrali, se non al fine di capitalizzare gli interessi debitori.
In conclusione, la diversità tra le due fattispecie non consente di applicare analogicamente al conto corrente Bancario le norme relative al conto corrente ordinario, non espressamente richiamate dall'art. 1857 c.c.
Ciò posto, ritiene il Tribunale, in conformità all'indirizzo espresso sul punto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n° 24418/2010 che, “dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”, dovendosi perciò escludere la sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annuale, e risultando dunque necessario procedere ad “un nuovo calcolo degli stessi sempre che sussista la prova del credito nella sorte capitale e senza che sia possibile ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., norma eccezionale, applicabile ai fini della liquidazione del danno, ma non della determinazione del corrispettivo di obbligazioni contrattuali” (Cass. 20688/2013). Tale conteggio mirerà ad ottenere “la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la
quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, CP_6 ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (Cass. 21466/2013)
Va altresì precisato che “In ipotesi di conto corrente Bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000, l'esclusione del diritto della ad operare qualsiasi CP_6 capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del
2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non integra alcuna ipotesi di
"overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della Banca stessa, trattandosi di
11 mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale” (Cass. 20172/2013).
5.3.2. Per il periodo successivo, l'art. 120 comma 2 T.U.B., inserito dal D.Lgs.
342/1999, prevede che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività Bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Si tratta evidentemente di una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 1283 c.c.
La delibera del CICR, emanata il 09/02/2000, prevede poi, all'art. 2, che l'anatocismo su conto corrente debba comunque avvenire secondo le previsioni contrattuali, precisando al secondo comma che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori
e debitori”.
L'art. 7 regola le modalità di adeguamento dei rapporti sorti in precedenza, stabilendo che “1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.
3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Il successivo art. 3 comma 3 del Decreto del CICR del 03/08/2016 ha poi stabilito che “Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre”. L'art. 4 disciplina invece gli “interessi maturati
12 in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti”, prevedendo, fra le altre cose, che “Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale” (comma 3), e che, alla chiusura del conto, “Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto;
quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi” (comma 7).
5.3.3. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, non è dunque possibile discorrere, in via generale, di “impropria sanatoria di una clausola nulla, attraverso un atto unilaterale”.
L'indagine da compiere deve invece focalizzarsi sulla comparazione fra le condizioni precedentemente praticate e quelle successivamente comunicate, al fine di verificare se le seconde risultino peggiorative rispetto alle prime. In caso positivo, esse avrebbero necessitato l'approvazione del correntista (art. comma 3), risultando viceversa nulle;
in caso negativo, l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento
(effettuato entro il 30/06/2000) e la successiva comunicazione al cliente entro il
31/12/2000 possono ritenersi idonee modalità di adeguamento delle condizioni allo ius superveniens (art. 7 comma 2).
In particolare, la (originaria contraente) ha dato Controparte_9 comunicazione dell'adeguamento alla delibera CICR del 09/02/2000 nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 05/05/2000, applicando ai rapporti in corso la medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori a far data dall'01/07/2000 (cfr. all. 6 parte convenuta) e dandone comunicazione negli estratti conto (come accertato dal ctu), laddove in precedenza, nel caso di specie, gli interessi attivi non venivano capitalizzati, mentre quelli passivi formavano oggetto di capitalizzazione trimestrale.
L'adeguamento così effettuato risulta pertanto migliorativo, con conseguente applicabilità delle nuove previsioni al rapporto in questione;
la Suprema Corte ha infatti precisato che tale accertamento richiede “una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece … tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione” (Cass. 5064/2024), dovendosi pertanto avere riguardo alle condizioni concretamente applicate, anche se affette da nullità.
6. La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo al fine di effettuare un nuovo conteggio secondo i criteri sopra indicati.
La regolamentazione delle spese di giudizio va riservata al definitivo.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 130/2018 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di e Parte_2
; Parte_3
2) dichiara inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta per intervenuta decadenza;
3) rigetta l'eccezione di decadenza del cliente dalla facoltà di opporre eccezioni sollevata da parte convenuta;
4) accoglie parzialmente le domande della con riferimento al Parte_1 rapporto di conto corrente n. 1000147 e, per l'effetto, dichiara che:
a. dall'inizio del rapporto fino al 03/12/1990:
i. non va operata alcuna forma di capitalizzazione;
ii. gli interessi sono dovuti al tasso legale;
iii. non sono dovute cms né altri oneri;
iv. dev'essere applicata la “data contabile” e non la “data valuta”;
b. dal 04/12/1990 al 04/05/2000:
i. non va operata alcuna forma di capitalizzazione;
ii. gli interessi attivi e passivi sono dovuti nella misura contrattualmente prevista;
iii. non sono dovute cms né altri oneri;
iv. dev'essere applicata la “data contabile” e non la “data valuta”;
c. dal 05/05/2000 alla chiusura del rapporto;
i. devono essere applicate la capitalizzazione attiva e quella passiva comunicate dalla Banca;
ii. gli interessi attivi e passivi sono dovuti nella misura contrattualmente prevista;
iii. non sono dovute cms né altri oneri;
iv. dev'essere applicata la “data contabile” e non la “data valuta”;
5) dispone per la prosecuzione come da separata ordinanza;
6) spese al definitivo.
Patti, 29/08/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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