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Ordinanza 7 marzo 2025
Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile
La dott.ssa Margherita Valeriani, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 7682/2021
R.G.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vincenzo Rocco, che C.F._2
li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
ricorrenti
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._3 studio dell'avv. Daniela Murano, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonio Maurizio
d'Orta, giusta mandato in atti;
resistente
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- letti gli atti, i documenti di causa e le conclusioni rassegnate dalle parti;
- ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
I.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 28.12.2021, e Parte_1 [...]
hanno adito il Tribunale di Foggia al fine di accertare la responsabilità contrattuale Parte_2
di per la mancata pronuncia di un lodo arbitrale, con condanna di quest'ultimo, Controparte_1
nella sua qualità di arbitro unico, al risarcimento del danno patito pari ad € 16.000, di cui € 8.000
(aliquote comprese), come indicati nella fattura n. 18 del 22.10.2021 e i restanti € 8.000 ai sensi dell'art. 813 ter c.p.c., il tutto con vittoria delle spese di lite.
La vicenda trae origine dal ricorso per la nomina giudiziale di un arbitro unico promosso dagli odierni ricorrenti contro , per la trattazione della controversia in tema di Controparte_2 diritto contrattuale e societario ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale della Parte_3
1 A seguito del ricorso, il Presidente del Tribunale di Foggia ha nominato quale arbitro unico l'avv.
, con decreto n. 2348/2021 del 23.6.2021, ma questi, trascorso inutilmente il Controparte_1
termine previsto dalla clausola per la pronuncia del lodo, si è dichiarato decaduto (su istanza di parte) ed ha estinto la procedura arbitrale con ordinanza del 20.10.2021, rimborsando al e Pt_1
alla l'anticipo ricevuto sul compenso e sulle spese nella misura di € 5.382,05. Pt_2
I ricorrenti, lamentando che l'estinzione della procedura arbitrale era stata causata in via esclusiva dalla negligenza inescusabile dell'arbitro, hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.6.2022, si è costituito in giudizio CP_1
impugnando il contenuto dell'avverso ricorso e contestando la domanda sia nell'an, non
[...]
avendo la condotta dell'arbitro comportato alcun pregiudizio alle parti, tant'è che era pendente un nuovo procedimento arbitrale per la medesima controversia (iscritto al n. 3085/2021 R.G. V.G. del
Tribunale di Foggia), sia nel quantum, essendo del tutto sproporzionata la parcella predisposta dall'avv. Rocco per l'attività professionale esercitata per conto dei ricorrenti, pari ad € 8.000,00 aliquote comprese, in relazione al valore della causa determinato in € 10.000,00 e tenuto conto che il procedimento si era estinto prima della fase conclusiva (redazione comparse e memorie di replica)
e difettando, comunque, la prova dell'avvenuto pagamento della richiamata parcella. Ha, infine, eccepito che la ulteriore pretesa di € 8.000 ex art. 813 ter c.p.c. era del tutto illegittima, in quanto costituiva una indebita duplicazione del risarcimento del danno, come tale non dovuta.
Ha insistito per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
II.- Con ordinanza del 7.7.2022, è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c., accettata solo dal resistente. La causa, quindi, istruita con prove documentali, è stata rinviata per la decisione all'udienza del 6.3.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, viene decisa come segue.
III.- Nel merito, la domanda non è fondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di vedere accertata la responsabilità professionale del resistente, in qualità di arbitro unico, per la mancata pronuncia del lodo arbitrale nei termini previsti, per causa al medesimo imputabile.
Occorre premettere che l'arbitrato è un mezzo di risoluzione alternativa delle controversie previsto dalla legge in materia di soli diritti disponibili;
esso consiste nella sostituzione dell'attività giurisdizionale ordinaria con una forma di giurisdizione privata, provocata dalla volontà delle parti mediante la stipula di un atto di compromesso arbitrale o di una clausola compromissoria:
l'autonomia dei paciscenti, dunque, funge da presupposto del potere di far decidere controversie ad
2 arbitri privati, nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'ordinamento giuridico (Cass. S.U., n.
24153/2013); se le parti non dispongono diversamente, l'arbitrato è rituale e ciò significa che il lodo pronunciato dall'arbitro avrà gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, mentre, allorquando optino per un arbitrato irrituale (come nella specie), il lodo avrà effetti solo negoziali.
Le attività demandate agli arbitri si svolgono, sia nell'arbitrato rituale sia in quello irrituale, in esecuzione di un rapporto di mandato e hanno identica natura, differenziandosi soltanto nel risultato finale.
Non vi è motivo, dunque, di trattare in modo diverso la fattispecie della responsabilità degli arbitri, disciplinata in modo specifico dalla legge proprio in ragione della peculiarità dell'istituto dell'arbitrato.
Tanto premesso, l'art. 813 ter c.p.c. stabilisce che “risponde dei danni cagionati alle parti
l'arbitro che:
1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo;
2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826.
Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'articolo 2 commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
L'azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1).
Se è stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo
l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui
l'impugnazione è stata accolta.
Se la responsabilità non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.
Nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il imborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.
Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio”.
Ciò posto, la fattispecie che viene astrattamente in rilievo in questa sede è quella di cui al n.
2 della norma, che sanziona la condotta dell'arbitro che abbia “con dolo o colpa grave” omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato.
3 Nella vicenda in esame, le parti hanno chiesto la nomina giudiziale di un arbitro sulla base della clausola compromissoria contenuta nell'art. 29 dello Statuto della il quale, al 3 Parte_3
co., prevede che l'arbitro pronunci un lodo irrituale entro tre mesi dalla nomina.
Il , nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia in data 24.6.2021, si è dichiarato CP_1
decaduto con ordinanza del 20.10.2021 ed ha estinto il procedimento senza pronunciare il lodo per inutile decorso del termine convenzionalmente pattuito dalle parti.
Tanto premesso, va rimarcato che l'art. 813 ter, 5 co., c.p.c., nella parte in cui prevede che il risarcimento può spingersi sino al triplo del compenso convenuto o dovuto sulla base dei limiti tariffari, pur fornendo dei criteri aritmetici per l'individuazione del massimale risarcibile, non comporta di certo il riconoscimento in via automatica del danno nella sua misura massima, essendo comunque necessario, secondo le ordinarie regole in tema di prova degli elementi costitutivi della domanda, che la parte danneggiata alleghi e dimostri sia l'an che il quantum del danno preteso, diretta conseguenza della condotta inadempiente dell'arbitro.
Ne consegue che la richiesta risarcitoria della somma di “ulteriori € 8.000” ai sensi dell'art. 813 ter c.p.c. va rigettata, perché totalmente generica sotto il profilo allegatorio, prima ancora che probatorio.
Parimenti infondata deve ritenersi la richiesta di risarcimento della somma di € 6.688,97 oltre aliquote (per complessivi € 8.000), asseritamente pagata dai ricorrenti a titolo di competenze professionali per la prestazione resa dall'avv. Rocco nell'ambito della procedura arbitrale.
A tal proposito, infatti, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta (ossia la fattura n. 18 del
22.10.2021: all. 26 del ricorso), non può ritenersi dimostrata l'effettiva entità del danno emergente chiesto dai ricorrenti, né, trattandosi di esborsi, è ammissibile una liquidazione in via equitativa.
È di tutta evidenza che il pregiudizio economico asseritamente patito non è stato in alcun modo provato, non avendo la parte documentato il pagamento della fattura n. 18/21.
Tale prova doveva essere fornita mediante la produzione in giudizio delle relative ricevute e/o quietanze di pagamento.
Sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha escluso che la fattura costituisca, di per sé, prova del danno, tanto più se la stessa non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (ex multis, Cass. Civ. 3293/2018; Cass. Civ. n. 15176/2015).
In sostanza, la sola produzione della fattura, proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene, non è sufficiente a dimostrare il danno patito di cui viene chiesto il risarcimento, essendo necessario dimostrare anche l'effettiva corresponsione degli importi indicati nella fattura stessa.
In via gradata, pare comunque opportuno precisare che la responsabilità dell'arbitro va esclusa anche ai sensi degli artt. 1218, 1176 e 1710 c.c.
4 L'omessa pronuncia del lodo di merito nei termini non è, infatti, tale da integrare un inadempimento grave dell'arbitro ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c., avuto riguardo all'interesse dei ricorrenti, tenuto conto della possibilità di riproporre la domanda di arbitrato (come nella specie avvenuto).
Ed invero, ai sensi dell'art. 808 quinquies c.p.c., applicabile anche all'arbitrato irrituale, “la conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito non toglie efficacia alla convenzione di arbitrato”.
Con tale disposizione – introdotta con la riforma di cui al d.lgs.
2.2.2006 n. 40 e applicabile soltanto per le convenzioni di arbitrato stipulate dopo il 2.3.2006 – il legislatore ha inteso chiarire, a livello normativo, che il volere degli stipulanti la convenzione arbitrale resta fermo anche nel caso in cui il procedimento arbitrale si concluda senza pervenire ad una pronuncia nel merito.
La ratio di tale principio è la tutela delle esigenze di economia processuale e di rispetto della volontà delle parti di devolvere la controversia alla decisione degli arbitri, mantenendo ferma tale volontà, anche nel caso in cui il procedimento arbitrale si concluda senza pervenire ad una pronuncia nel merito, evitando con ciò la caducazione degli effetti della convenzione di arbitrato
(dovendo intendersi, per assenza di pronuncia sul merito, sia la chiusura del procedimento arbitrale senza pronuncia del lodo, sia la pronuncia di un lodo solo di rito).
Nel caso di specie, l'arbitro, con provvedimento del 20.10.2021, si è limitato a prendere atto del contenuto della clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello Statuto della nonché Parte_3
del rilievo esposto nelle memorie depositate dalle parti, emettendo una pronuncia in rito di estinzione del procedimento arbitrale, con contestuale previsione di restituzione degli acconti ricevuti dalle parti, previa declaratoria di decadenza dalle funzioni di arbitro unico.
Con tale provvedimento, l'arbitro si è limitato in sostanza a dare atto dell'estinzione del mandato conferito per scadenza del termine prefissato dalle parti.
Tale pronuncia è tuttavia priva di contenuti di merito e non esaurisce gli effetti della convenzione arbitrale, con conseguente riproponibilità della domanda di arbitrato, come nella specie avvenuto.
In proposito, si osserva che la natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto, con conseguente perdita del diritto stesso in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta, ove non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa.
Nel caso di specie, la clausola compromissoria oggetto di causa non può essere interpretata nel senso di limitare l'efficacia nel tempo della convenzione arbitrale, atteso che il termine di tre mesi fissato per la pronuncia del lodo (art. 29, 3 co., Statuto), sebbene da ritenersi essenziale con riferimento a quel mandato (data l'eccezione di scadenza del termine formulata da entrambe le parti, la quale non era compatibile con qualsivoglia possibilità di proroga del suddetto termine e
5 formalizzava una dichiarazione di decadenza ex art. 821 c.p.c.), non viene dalle parti qualificato come perentorio e non esclude, quindi, la possibilità di espletare un nuovo procedimento arbitrale.
Per le ragioni fin qui esposte, la domanda di risarcimento del danno formulata dai ricorrenti deve essere respinta.
Resta assorbita ogni altra questione.
IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sensi del
D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 26.000, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria ed i valori minimi per la fase istruttoria, stante l'esigua attività difensiva espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA e a rifondere, in solido Parte_1 Parte_2
fra loro, in favore dei procuratori di parte resistente, avv.ti Daniela Murano e Antonio Maurizio
d'Orta, le spese di lite che si liquidano nella somma di € 4.237,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Si comunichi.
Foggia, 6.3.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
6
Sezione Seconda Civile
La dott.ssa Margherita Valeriani, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 7682/2021
R.G.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vincenzo Rocco, che C.F._2
li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
ricorrenti
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._3 studio dell'avv. Daniela Murano, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonio Maurizio
d'Orta, giusta mandato in atti;
resistente
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- letti gli atti, i documenti di causa e le conclusioni rassegnate dalle parti;
- ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
I.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 28.12.2021, e Parte_1 [...]
hanno adito il Tribunale di Foggia al fine di accertare la responsabilità contrattuale Parte_2
di per la mancata pronuncia di un lodo arbitrale, con condanna di quest'ultimo, Controparte_1
nella sua qualità di arbitro unico, al risarcimento del danno patito pari ad € 16.000, di cui € 8.000
(aliquote comprese), come indicati nella fattura n. 18 del 22.10.2021 e i restanti € 8.000 ai sensi dell'art. 813 ter c.p.c., il tutto con vittoria delle spese di lite.
La vicenda trae origine dal ricorso per la nomina giudiziale di un arbitro unico promosso dagli odierni ricorrenti contro , per la trattazione della controversia in tema di Controparte_2 diritto contrattuale e societario ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale della Parte_3
1 A seguito del ricorso, il Presidente del Tribunale di Foggia ha nominato quale arbitro unico l'avv.
, con decreto n. 2348/2021 del 23.6.2021, ma questi, trascorso inutilmente il Controparte_1
termine previsto dalla clausola per la pronuncia del lodo, si è dichiarato decaduto (su istanza di parte) ed ha estinto la procedura arbitrale con ordinanza del 20.10.2021, rimborsando al e Pt_1
alla l'anticipo ricevuto sul compenso e sulle spese nella misura di € 5.382,05. Pt_2
I ricorrenti, lamentando che l'estinzione della procedura arbitrale era stata causata in via esclusiva dalla negligenza inescusabile dell'arbitro, hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.6.2022, si è costituito in giudizio CP_1
impugnando il contenuto dell'avverso ricorso e contestando la domanda sia nell'an, non
[...]
avendo la condotta dell'arbitro comportato alcun pregiudizio alle parti, tant'è che era pendente un nuovo procedimento arbitrale per la medesima controversia (iscritto al n. 3085/2021 R.G. V.G. del
Tribunale di Foggia), sia nel quantum, essendo del tutto sproporzionata la parcella predisposta dall'avv. Rocco per l'attività professionale esercitata per conto dei ricorrenti, pari ad € 8.000,00 aliquote comprese, in relazione al valore della causa determinato in € 10.000,00 e tenuto conto che il procedimento si era estinto prima della fase conclusiva (redazione comparse e memorie di replica)
e difettando, comunque, la prova dell'avvenuto pagamento della richiamata parcella. Ha, infine, eccepito che la ulteriore pretesa di € 8.000 ex art. 813 ter c.p.c. era del tutto illegittima, in quanto costituiva una indebita duplicazione del risarcimento del danno, come tale non dovuta.
Ha insistito per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
II.- Con ordinanza del 7.7.2022, è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c., accettata solo dal resistente. La causa, quindi, istruita con prove documentali, è stata rinviata per la decisione all'udienza del 6.3.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, viene decisa come segue.
III.- Nel merito, la domanda non è fondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di vedere accertata la responsabilità professionale del resistente, in qualità di arbitro unico, per la mancata pronuncia del lodo arbitrale nei termini previsti, per causa al medesimo imputabile.
Occorre premettere che l'arbitrato è un mezzo di risoluzione alternativa delle controversie previsto dalla legge in materia di soli diritti disponibili;
esso consiste nella sostituzione dell'attività giurisdizionale ordinaria con una forma di giurisdizione privata, provocata dalla volontà delle parti mediante la stipula di un atto di compromesso arbitrale o di una clausola compromissoria:
l'autonomia dei paciscenti, dunque, funge da presupposto del potere di far decidere controversie ad
2 arbitri privati, nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'ordinamento giuridico (Cass. S.U., n.
24153/2013); se le parti non dispongono diversamente, l'arbitrato è rituale e ciò significa che il lodo pronunciato dall'arbitro avrà gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, mentre, allorquando optino per un arbitrato irrituale (come nella specie), il lodo avrà effetti solo negoziali.
Le attività demandate agli arbitri si svolgono, sia nell'arbitrato rituale sia in quello irrituale, in esecuzione di un rapporto di mandato e hanno identica natura, differenziandosi soltanto nel risultato finale.
Non vi è motivo, dunque, di trattare in modo diverso la fattispecie della responsabilità degli arbitri, disciplinata in modo specifico dalla legge proprio in ragione della peculiarità dell'istituto dell'arbitrato.
Tanto premesso, l'art. 813 ter c.p.c. stabilisce che “risponde dei danni cagionati alle parti
l'arbitro che:
1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo;
2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826.
Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'articolo 2 commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
L'azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1).
Se è stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo
l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui
l'impugnazione è stata accolta.
Se la responsabilità non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.
Nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il imborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.
Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio”.
Ciò posto, la fattispecie che viene astrattamente in rilievo in questa sede è quella di cui al n.
2 della norma, che sanziona la condotta dell'arbitro che abbia “con dolo o colpa grave” omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato.
3 Nella vicenda in esame, le parti hanno chiesto la nomina giudiziale di un arbitro sulla base della clausola compromissoria contenuta nell'art. 29 dello Statuto della il quale, al 3 Parte_3
co., prevede che l'arbitro pronunci un lodo irrituale entro tre mesi dalla nomina.
Il , nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia in data 24.6.2021, si è dichiarato CP_1
decaduto con ordinanza del 20.10.2021 ed ha estinto il procedimento senza pronunciare il lodo per inutile decorso del termine convenzionalmente pattuito dalle parti.
Tanto premesso, va rimarcato che l'art. 813 ter, 5 co., c.p.c., nella parte in cui prevede che il risarcimento può spingersi sino al triplo del compenso convenuto o dovuto sulla base dei limiti tariffari, pur fornendo dei criteri aritmetici per l'individuazione del massimale risarcibile, non comporta di certo il riconoscimento in via automatica del danno nella sua misura massima, essendo comunque necessario, secondo le ordinarie regole in tema di prova degli elementi costitutivi della domanda, che la parte danneggiata alleghi e dimostri sia l'an che il quantum del danno preteso, diretta conseguenza della condotta inadempiente dell'arbitro.
Ne consegue che la richiesta risarcitoria della somma di “ulteriori € 8.000” ai sensi dell'art. 813 ter c.p.c. va rigettata, perché totalmente generica sotto il profilo allegatorio, prima ancora che probatorio.
Parimenti infondata deve ritenersi la richiesta di risarcimento della somma di € 6.688,97 oltre aliquote (per complessivi € 8.000), asseritamente pagata dai ricorrenti a titolo di competenze professionali per la prestazione resa dall'avv. Rocco nell'ambito della procedura arbitrale.
A tal proposito, infatti, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta (ossia la fattura n. 18 del
22.10.2021: all. 26 del ricorso), non può ritenersi dimostrata l'effettiva entità del danno emergente chiesto dai ricorrenti, né, trattandosi di esborsi, è ammissibile una liquidazione in via equitativa.
È di tutta evidenza che il pregiudizio economico asseritamente patito non è stato in alcun modo provato, non avendo la parte documentato il pagamento della fattura n. 18/21.
Tale prova doveva essere fornita mediante la produzione in giudizio delle relative ricevute e/o quietanze di pagamento.
Sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha escluso che la fattura costituisca, di per sé, prova del danno, tanto più se la stessa non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (ex multis, Cass. Civ. 3293/2018; Cass. Civ. n. 15176/2015).
In sostanza, la sola produzione della fattura, proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene, non è sufficiente a dimostrare il danno patito di cui viene chiesto il risarcimento, essendo necessario dimostrare anche l'effettiva corresponsione degli importi indicati nella fattura stessa.
In via gradata, pare comunque opportuno precisare che la responsabilità dell'arbitro va esclusa anche ai sensi degli artt. 1218, 1176 e 1710 c.c.
4 L'omessa pronuncia del lodo di merito nei termini non è, infatti, tale da integrare un inadempimento grave dell'arbitro ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c., avuto riguardo all'interesse dei ricorrenti, tenuto conto della possibilità di riproporre la domanda di arbitrato (come nella specie avvenuto).
Ed invero, ai sensi dell'art. 808 quinquies c.p.c., applicabile anche all'arbitrato irrituale, “la conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito non toglie efficacia alla convenzione di arbitrato”.
Con tale disposizione – introdotta con la riforma di cui al d.lgs.
2.2.2006 n. 40 e applicabile soltanto per le convenzioni di arbitrato stipulate dopo il 2.3.2006 – il legislatore ha inteso chiarire, a livello normativo, che il volere degli stipulanti la convenzione arbitrale resta fermo anche nel caso in cui il procedimento arbitrale si concluda senza pervenire ad una pronuncia nel merito.
La ratio di tale principio è la tutela delle esigenze di economia processuale e di rispetto della volontà delle parti di devolvere la controversia alla decisione degli arbitri, mantenendo ferma tale volontà, anche nel caso in cui il procedimento arbitrale si concluda senza pervenire ad una pronuncia nel merito, evitando con ciò la caducazione degli effetti della convenzione di arbitrato
(dovendo intendersi, per assenza di pronuncia sul merito, sia la chiusura del procedimento arbitrale senza pronuncia del lodo, sia la pronuncia di un lodo solo di rito).
Nel caso di specie, l'arbitro, con provvedimento del 20.10.2021, si è limitato a prendere atto del contenuto della clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello Statuto della nonché Parte_3
del rilievo esposto nelle memorie depositate dalle parti, emettendo una pronuncia in rito di estinzione del procedimento arbitrale, con contestuale previsione di restituzione degli acconti ricevuti dalle parti, previa declaratoria di decadenza dalle funzioni di arbitro unico.
Con tale provvedimento, l'arbitro si è limitato in sostanza a dare atto dell'estinzione del mandato conferito per scadenza del termine prefissato dalle parti.
Tale pronuncia è tuttavia priva di contenuti di merito e non esaurisce gli effetti della convenzione arbitrale, con conseguente riproponibilità della domanda di arbitrato, come nella specie avvenuto.
In proposito, si osserva che la natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto, con conseguente perdita del diritto stesso in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta, ove non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa.
Nel caso di specie, la clausola compromissoria oggetto di causa non può essere interpretata nel senso di limitare l'efficacia nel tempo della convenzione arbitrale, atteso che il termine di tre mesi fissato per la pronuncia del lodo (art. 29, 3 co., Statuto), sebbene da ritenersi essenziale con riferimento a quel mandato (data l'eccezione di scadenza del termine formulata da entrambe le parti, la quale non era compatibile con qualsivoglia possibilità di proroga del suddetto termine e
5 formalizzava una dichiarazione di decadenza ex art. 821 c.p.c.), non viene dalle parti qualificato come perentorio e non esclude, quindi, la possibilità di espletare un nuovo procedimento arbitrale.
Per le ragioni fin qui esposte, la domanda di risarcimento del danno formulata dai ricorrenti deve essere respinta.
Resta assorbita ogni altra questione.
IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sensi del
D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 26.000, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria ed i valori minimi per la fase istruttoria, stante l'esigua attività difensiva espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
2) CONDANNA e a rifondere, in solido Parte_1 Parte_2
fra loro, in favore dei procuratori di parte resistente, avv.ti Daniela Murano e Antonio Maurizio
d'Orta, le spese di lite che si liquidano nella somma di € 4.237,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Si comunichi.
Foggia, 6.3.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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