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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/11/2024, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO INTALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente
Michela Grillo giudice
Raffaele Iannucci giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 3634/2023 del R.G.A.C., rimesso al Collegio per la decisione il 19/11/2024, promosso da (c.f. Parte_1
), difeso dall'avv. Giovanni Valerio, nei confronti di CodiceFiscale_1 CP_1
(c.f. ), difesa dagli avv.ti Giuseppe D'Amici e Simona D'Acunto CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino letto il ricorso ex art. 9 della legge n. 898/1970 depositato il 13/12/2023 dal signor
[...]
, con il quale l'istante ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento della prole Parte_1 posto a suo carico ad esito del procedimento di divorzio intrapreso nel 2019 nei riguardi della signora;
CP_1 preso atto delle richieste azionate in via riconvenzionale dalla resistente, fondate sull'esistenza di sopravvenienze in grado di giustificare una revisione al rialzo delle statuizioni di contenuto economico adottate nell'ambito del precedente giudizio;
ritenuto, sulle questioni dibattute, che l'estensione del giudicato a quanto le parti hanno dedotto o avrebbero potuto dedurre nell'ambito del contenzioso da ultimo citato implichi la rilevanza, ai fini del decidere, delle sole circostanze verificatesi dopo la sua definizione, avvenuta con sentenza n. 43/2023 del 16/1/2023; rilevato, in questa prospettiva, che nella causa di divorzio l'istante è stato condannato a versare alla signora un assegno di € 300,00 al mese rivalutabili per le necessità ordinarie della CP_1 figlia nata il [...]) ed accollarsi la metà dei correlati oneri straordinari;
Per_1 considerato che per giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 14/8/2020, n. 17183)”; che l'obbligo dei genitori di mantenere la prole, nondimeno, “trova un limite nell'avvio, ad opera dei beneficiari, di un'attività lavorativa che assicuri loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica.
Una volta che si siano resi autonomi, non è ipotizzabile il rientro dei figli nel nucleo familiare originario né tantomeno il ripristino della situazione di tutela predisposta dal legislatore per la disoccupazione involontaria della prole (Cass. 7/7/2004, n. 12477; Cass. 2/12/2005, n. 26259;
Cass. 14/3/2017, n. 6509); ritenuto, in forza di quanto precede, che occorra vagliare in questa sede se l'assegno attualmente dovuto per i bisogni della figlia ossa essere revocato, come auspicato dal Per_1 padre, o comunque ridotto, in conseguenza di situazioni e circostanze, verificatesi dopo il
16/1/2023, dalle quali sia possibile desumere, anche in via alternativa, l'intervenuta indipendenza economica della ragazza, il rifiuto, ad opera della stessa, di opportunità di lavoro confacenti al percorso professionale o di studi intrapreso, una sua colpevole inerzia nel procurarsi i necessari mezzi di sussistenza, un aumento delle risorse a disposizione della signora destinato ad alterare in maniera consistente gli equilibri economici accertati CP_1 nella sentenza di divorzio o eventi tali da rendere comunque insostenibile o sensibilmente più gravoso per l'onerato il pagamento delle somme a suo tempo stabilite;
constatato, sulla scorta della documentazione utilizzabile, che la figlia dopo un iniziale Per_1 cambio di indirizzo dovuto a una più approfondita analisi delle proprie aspirazioni, ha frequentato con notevolissimo profitto un corso di laurea triennale presso la facoltà di “Design
e Comunicazione” dell'Università Vanvitelli di Aversa e, dopo la laurea, ottenuta nel 2023, si è iscritta, con i medesimi risultati, a un ciclo di studi, di carattere specialistico, nella medesima disciplina d'elezione; che in base ai regolamenti di ateneo la relativa offerta didattica si articola, tra l'altro, in lezioni, seminari, laboratori e altre attività di formazione incompatibili con lo svolgimento di prestazioni professionali di carattere continuativo;
che la figlia ha Per_1 ammesso, nondimeno, di aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento necessaria a svolgere alcune supplenze e una borsa di studio di circa € 2400,00; che le certificazioni uniche prodotte dal signor attestano la percezione, ad opera dell'istante, di ratei pensionistici Parte_1 annui, pari, tra il 2021 e il 2023, a € 24.486,15, € 25.104,65 ed € 26.972,40; che a fronte del progressivo incremento delle fonti di reddito il ricorrente ha visto aumentare anche i carichi Per familiari in conseguenza della nascita di un'altra figlia di nome , avuta nel marzo del 2024 nella Repubblica Dominicana dalla nuova compagna;
che analoghi effetti sulle reali disponibilità finanziarie del signor sono dipesi dall'attivazione a Santo Domingo, nel corso Parte_1 dell'anno 2023, di un rapporto di locazione non menzionato nella sentenza di divorzio, laddove si dava conto dell'utilizzazione, ad opera del ricorrente, di un immobile goduto in regime di comodato nella città di Formia;
che non sono emersi elementi probatori dai quali desumere variazioni particolarmente rilevanti nella capacità contributiva della signora;
CP_1 ritenuto, a fronte di un simile quadro, che il conseguimento, da parte della figlia Per_1 dell'abilitazione all'insegnamento, astrattamente in grado di consentirle di coprire, assieme a borse di studio e altri lavori occasionali, una quota, ancorché non maggioritaria, delle spese universitarie, e la necessità, nello stesso tempo, di valutare comparativamente l'incidenza delle spese di istruzione della ragazza, tenuta per ragioni di studio a spostarsi ad Aversa (CE) dall'attuale domicilio, sito a Minturno (LT), rispetto ai pesi, incombenti sul signor , Parte_1 correlati ai nuovi carichi familiari e abitativi, giustifichino la riduzione a € 250,00 al mese rivalutabili dell'assegno di mantenimento ordinario della prole dovuto dall'istante;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3634/2023 del
R.G.V.G., respinta ogni diversa istanza o deduzione, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da nei confronti di , riduce a € 250,00 l'assegno Parte_1 CP_1 di mantenimento della prole posto a carico dell'istante;
➢ compensa le spese di lite in ragione della parziale soccombenza reciproca. Cassino,
20/11/2024
il Presidente est. Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO INTALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente
Michela Grillo giudice
Raffaele Iannucci giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 3634/2023 del R.G.A.C., rimesso al Collegio per la decisione il 19/11/2024, promosso da (c.f. Parte_1
), difeso dall'avv. Giovanni Valerio, nei confronti di CodiceFiscale_1 CP_1
(c.f. ), difesa dagli avv.ti Giuseppe D'Amici e Simona D'Acunto CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino letto il ricorso ex art. 9 della legge n. 898/1970 depositato il 13/12/2023 dal signor
[...]
, con il quale l'istante ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento della prole Parte_1 posto a suo carico ad esito del procedimento di divorzio intrapreso nel 2019 nei riguardi della signora;
CP_1 preso atto delle richieste azionate in via riconvenzionale dalla resistente, fondate sull'esistenza di sopravvenienze in grado di giustificare una revisione al rialzo delle statuizioni di contenuto economico adottate nell'ambito del precedente giudizio;
ritenuto, sulle questioni dibattute, che l'estensione del giudicato a quanto le parti hanno dedotto o avrebbero potuto dedurre nell'ambito del contenzioso da ultimo citato implichi la rilevanza, ai fini del decidere, delle sole circostanze verificatesi dopo la sua definizione, avvenuta con sentenza n. 43/2023 del 16/1/2023; rilevato, in questa prospettiva, che nella causa di divorzio l'istante è stato condannato a versare alla signora un assegno di € 300,00 al mese rivalutabili per le necessità ordinarie della CP_1 figlia nata il [...]) ed accollarsi la metà dei correlati oneri straordinari;
Per_1 considerato che per giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 14/8/2020, n. 17183)”; che l'obbligo dei genitori di mantenere la prole, nondimeno, “trova un limite nell'avvio, ad opera dei beneficiari, di un'attività lavorativa che assicuri loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica.
Una volta che si siano resi autonomi, non è ipotizzabile il rientro dei figli nel nucleo familiare originario né tantomeno il ripristino della situazione di tutela predisposta dal legislatore per la disoccupazione involontaria della prole (Cass. 7/7/2004, n. 12477; Cass. 2/12/2005, n. 26259;
Cass. 14/3/2017, n. 6509); ritenuto, in forza di quanto precede, che occorra vagliare in questa sede se l'assegno attualmente dovuto per i bisogni della figlia ossa essere revocato, come auspicato dal Per_1 padre, o comunque ridotto, in conseguenza di situazioni e circostanze, verificatesi dopo il
16/1/2023, dalle quali sia possibile desumere, anche in via alternativa, l'intervenuta indipendenza economica della ragazza, il rifiuto, ad opera della stessa, di opportunità di lavoro confacenti al percorso professionale o di studi intrapreso, una sua colpevole inerzia nel procurarsi i necessari mezzi di sussistenza, un aumento delle risorse a disposizione della signora destinato ad alterare in maniera consistente gli equilibri economici accertati CP_1 nella sentenza di divorzio o eventi tali da rendere comunque insostenibile o sensibilmente più gravoso per l'onerato il pagamento delle somme a suo tempo stabilite;
constatato, sulla scorta della documentazione utilizzabile, che la figlia dopo un iniziale Per_1 cambio di indirizzo dovuto a una più approfondita analisi delle proprie aspirazioni, ha frequentato con notevolissimo profitto un corso di laurea triennale presso la facoltà di “Design
e Comunicazione” dell'Università Vanvitelli di Aversa e, dopo la laurea, ottenuta nel 2023, si è iscritta, con i medesimi risultati, a un ciclo di studi, di carattere specialistico, nella medesima disciplina d'elezione; che in base ai regolamenti di ateneo la relativa offerta didattica si articola, tra l'altro, in lezioni, seminari, laboratori e altre attività di formazione incompatibili con lo svolgimento di prestazioni professionali di carattere continuativo;
che la figlia ha Per_1 ammesso, nondimeno, di aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento necessaria a svolgere alcune supplenze e una borsa di studio di circa € 2400,00; che le certificazioni uniche prodotte dal signor attestano la percezione, ad opera dell'istante, di ratei pensionistici Parte_1 annui, pari, tra il 2021 e il 2023, a € 24.486,15, € 25.104,65 ed € 26.972,40; che a fronte del progressivo incremento delle fonti di reddito il ricorrente ha visto aumentare anche i carichi Per familiari in conseguenza della nascita di un'altra figlia di nome , avuta nel marzo del 2024 nella Repubblica Dominicana dalla nuova compagna;
che analoghi effetti sulle reali disponibilità finanziarie del signor sono dipesi dall'attivazione a Santo Domingo, nel corso Parte_1 dell'anno 2023, di un rapporto di locazione non menzionato nella sentenza di divorzio, laddove si dava conto dell'utilizzazione, ad opera del ricorrente, di un immobile goduto in regime di comodato nella città di Formia;
che non sono emersi elementi probatori dai quali desumere variazioni particolarmente rilevanti nella capacità contributiva della signora;
CP_1 ritenuto, a fronte di un simile quadro, che il conseguimento, da parte della figlia Per_1 dell'abilitazione all'insegnamento, astrattamente in grado di consentirle di coprire, assieme a borse di studio e altri lavori occasionali, una quota, ancorché non maggioritaria, delle spese universitarie, e la necessità, nello stesso tempo, di valutare comparativamente l'incidenza delle spese di istruzione della ragazza, tenuta per ragioni di studio a spostarsi ad Aversa (CE) dall'attuale domicilio, sito a Minturno (LT), rispetto ai pesi, incombenti sul signor , Parte_1 correlati ai nuovi carichi familiari e abitativi, giustifichino la riduzione a € 250,00 al mese rivalutabili dell'assegno di mantenimento ordinario della prole dovuto dall'istante;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3634/2023 del
R.G.V.G., respinta ogni diversa istanza o deduzione, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da nei confronti di , riduce a € 250,00 l'assegno Parte_1 CP_1 di mantenimento della prole posto a carico dell'istante;
➢ compensa le spese di lite in ragione della parziale soccombenza reciproca. Cassino,
20/11/2024
il Presidente est. Virgilio Notari