Ordinanza collegiale 10 settembre 2022
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00258/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2022, proposto da
PE HI, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ope legis in Brescia, via S. Caterina n. 6;
per l'annullamento
- del provvedimento notificato da AGEA in data 27/01/2022 all'Azienda Agricola HI PE avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all'azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 2003/2004 della somma di € 461.391,75 a titolo di capitale e di € 170.792,42 a titolo di interessi;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA;
Vista la memoria del 17 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. IN SI;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata, per parte ricorrente, dall’Avv. Catia Selvaggio il 26 gennaio 2026;
Il sig. PE HI ha impugnato – originariamente innanzi al T.A.R. Lazio, che ha dichiarato la propria incompetenza in favore di questo T.A.R., con successiva riassunzione tempestiva – il provvedimento del 27 gennaio 2022 con cui l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) aveva ricalcolato, a seguito di annullamento giurisdizionale disposto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 795/2020 pubblicata il 31 gennaio 2020, la somma da lui dovuta a titolo di prelievo supplementare per l’annata 2003/2004.
Parte ricorrente ha richiesto altresì la tutela cautelare che, nella resistenza dell’Amministrazione intimata, è stata negata per difetto del periculum in mora con ordinanza n. 44/2023 pubblicata il 26 gennaio 2023.
Successivamente la stessa parte, con memoria del 17 dicembre 2025, ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare il giudizio, giacché l’atto gravato sarebbe divenuto inefficace per effetto dell’art. 10-bis, comma 4, D.L. 69/2023, conv. modif. L. 103/2023.
È effettivamente orientamento consolidato di questo Tribunale che, nelle fattispecie come quelle per cui è causa, vi sia un’inefficacia ex lege del provvedimento impugnato « dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti », di talché non vi è più interesse ad ottenere l’annullamento di tale provvedimento (cfr., per tutte, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 10 ottobre 2025, n. 896).
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La chiusura in rito del giudizio, nonché la particolare complessità dell’evoluzione della materia e delle relative vicende contenziose, giustificano la compensazione delle spese di lite della presente fase di merito; resta ferma la condanna (disposta con la menzionata ordinanza n. 44/2023) del ricorrente alla refusione delle spese della fase cautelare, in quanto l’esito del giudizio non consente di ritenere superate le motivazioni alla base della predetta condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese della presente fase di merito compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AB EL, Presidente FF
IN SI, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN SI | TO AB EL |
IL SEGRETARIO