Articolo 15 della Legge 25 febbraio 2008, n. 34
Articolo 14Articolo 16
Versione
21 marzo 2008
Art. 15. (Disposizioni occorrenti per modifiche di norme
in materia valutaria per effetto del regolamento (CE)
n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante
in entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonche' di quelli specifici di cui al comma 2 del presente articolo e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, uno o piu' decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 , del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa, salva la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinare le disposizioni normative del regolamento (CE) n. 1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
b) mantenere l'obbligo di dichiarazione previsto dall' articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 , e dall' articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e coordinarlo ed armonizzarlo con l'obbligo di dichiarazione disciplinato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1889/2005;
c) prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorita' competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1889/ 2005 e le autorita' di cui all' articolo 22 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , nonche' le autorita' competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e la Commissione;
d) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni applicabili, apportando le conseguenti modifiche alla fase dell'accertamento e agli adempimenti oblatori;
e) riordinare il regime sanzionatorio, garantendo l'effettivita' dell'obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 21 marzo 2008
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