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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/07/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET GE ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3786 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Marino Pt_1 via J. F Kennedy n. 29, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Frisina, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma via Crescenzio n. 20, presso lo studio Controparte_1 del procuratore Avv. Cinzia Buraglia, che lo rappresenta e difende
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 224/2022 emesso dal giudice del lavoro di Velletri in data 14 giugno 2022 e poi notificato, è stato ingiunto all il versamento in favore di Pt_1 Controparte_1 della somma di € 1.474,83 a titolo di trattamento di fine rapporto dovuto dal fondo di garanzia, oltre che delle spese della fase monitoria, liquidate in € 300,00.
1.1. Con ricorso depositato il 14 luglio 2022 l' ha proposto opposizione contro il decreto Pt_1 ingiuntivo emanato, riconoscendo il credito ma affermando la mancanza di prova scritta e il difetto di integrazione documentale, richiesta in sede amministrativa. Parte opponente ha concluso chiedendo al giudice, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo n. 224/2022 e la condanna di parte opposta al pagamento delle spese del presente procedimento e alle ulteriori spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2. Si è tempestivamente costituito in giudizio che ha contestato quanto Controparte_1 dedotto da parte opponente;
l'opposto ha quindi chiesto il rigetto delle domande formulate dall'opponente e, in ogni caso, la condanna dell'Istituto al pagamento della somma di € 1.474,83 per trattamento di fine rapporto.
2. Con ordinanza del 27 dicembre 2024 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 4 giugno 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da ciascuna in atti.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai processi incardinati sino alla data del 28 febbraio 2023.
3. Parte opponente ha affermato che , pur a seguito di specifica richiesta Controparte_1 dell' , non avrebbe integrato la documentazione necessaria, in sede amministrativa, e non Pt_2 avrebbe fornito prova scritta del credito in sede monitoria.
3.1. Al riguardo, l' ha depositato copia della mail del 7 luglio 2021, di richiesta di Pt_2 integrazione documentale (doc. 2 della memoria) e copia del provvedimento del 29 novembre 2021
(doc. 1 della memoria) di rigetto dell'istanza per mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione documentale, ma priva di prova della relativa ricezione.
Parte opposta ha prodotto: copia della domanda presentata in sede amministrativa, n.
INS.7074.15/05/2021.0014828, del 15 maggio 2021 (doc. 2 di parte opposta); copia della medesima domanda, inviata a mezzo raccomandata A/R ricevuta il 19 maggio 2021, con allegati: “copia conforme della domanda di insinuazione, dello stato passivo esecutivo e pec curatore fallimentare, assunzione e licenziamento, buste paga, copia documento, modello SR54 sottoscritto, certificato non opposizione allo stato passivo, diniego alla compilazione del modello SR52” (doc. 3 di parte ricorrente); raccomandata ricevuta dall' il 14 luglio 2021, inviata in risposta alla mail del 7 Pt_1 luglio 2021 dell' con ulteriore invio della medesima documentazione (doc. 4 di parte opposta). Pt_1
3.1.1. Alla prima udienza del 26 aprile 2023 parte opposta non ha preso posizione sulla documentazione qui richiamata.
3.2. Rileva l'Ufficio che l'opposto ha dimostrato l'invio all' della documentazione Pt_1 richiesta, in sede amministrativa, ma, in sede monitoria, nulla ha dedotto circa la richiesta documentale formulata dall' il 7 luglio 2021 o la successiva corrispondenza intercorsa tra le Pt_1 parti.
Non vi è invece prova che abbia avuto conoscenza del provvedimento di Controparte_1 rigetto del 29 novembre 2021, prima del deposito del ricorso monitorio.
L' ha confermato la completezza della documentazione prodotta in giudizio, al fine Pt_2 della prova del diritto oggetto di causa, e ha riconosciuto il credito di , Controparte_1 contestando la sussistenza dei presupposti per la emissione del decreto ingiuntivo opposto.
3.3. Deve allora affermarsi la fondatezza del diritto fatto valere, adeguatamente documentato.
4. In relazione alle spese di lite, occorre ricordare che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Di conseguenza, l'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (cfr. Cass. n.
2019/1993).
4.1. Ritiene l'Ufficio che, nel caso di specie, la mancata deduzione specifica e la mancata allegazione, in sede monitoria, della documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa tra le parti (relativa alla richiesta di integrazione documentale dell' e alla risposta del lavoratore) Pt_1 impone la compensazione dei compensi della relativa fase.
4.1.1. Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato.
4.2. Insieme, riconosciuto il credito di , deve essere condannato al Controparte_1 Pt_1 pagamento in suo favore della somma di € 1.474,83 per trattamento di fine rapporto, in quanto dovuta dal fondo di garanzia, oltre interessi, in favore dell'opposto.
4.2.1. Le spese di lite della presente fase sono compensate nella misura della metà, per le ragioni esposte a sostegno della regolamentazione delle spese della fase monitoria, e l' stante la Pt_1 fondatezza della pretesa, deve essere condannato al pagamento della restante parte, secondo la liquidazione operata in dispositivo in conformità al d.m. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore costituito.
5. La domanda di pagamento delle ulteriori spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata da deve essere respinta, in considerazione della sussistenza del credito oggetto di causa. Pt_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 224/2022 emesso dal giudice del lavoro di Velletri in data 14 giugno 2022; condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Pt_1 CP_1
della somma di € 1.474,83 per trattamento di fine rapporto, in quanto dovuta dal fondo di
[...] garanzia, oltre interessi;
rigetta le ulteriori domande ed eccezioni delle parti;
compensa i compensi di lite della fase monitoria;
compensa i compensi di lite della presente fase, nella misura della metà, e condanna l' Pt_1 in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di della restante Controparte_1 parte, che si liquida in € 422,00, oltre spese generali, Iva e C.p.a. come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Velletri, 4 luglio 2025
Il giudice
ET GE ZI