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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice monocratico, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 14852/23 R.G.A.C., avente come oggetto:
“Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità - DO ristori”
promossa da:
elettivamente domiciliata presso l'avv. Diego Cremona che la rappresenta Parte_1
e difende come da mandati in calce al ricorso introduttivo -
contro
:
e Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che li
[...] rappresenta e difende ex lege -
e
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA -
Conclusioni per la ricorrente: si insiste pertanto nelle conclusioni come precisate nella memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.; per i resistenti: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania;
in ogni caso, nel merito, in via principale, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto. in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di pagina 1 di 17 quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, e decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme percepite e percipiende
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 27.12.2023 ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere la condanna della Repubblica Federale di Germania, della e del , Controparte_1 Controparte_2 in rappresentanza della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. n.
36 del 30 Aprile 2022, convertito con modifiche dalla L. 29 Giugno 2022 n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del D.L. n. 198 del 29 Dicembre 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 24.2.2023, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis
a seguito della deportazione e del successivo decesso avvenuto a AU in Austria del suo congiunto.
A fondamento della propria pretesa ha dedotto che la notte dell'8.3.1944 il Parte_1 bisnonno venne prelevato presso la sua abitazione in PO EN, Persona_1
Via XX Settembre, dove viveva con la moglie e i loro due figli e Parte_2 Per_2
rispettivamente di 16 e 13 anni, per essere deportato nel campo di sterminio di Per_3
AU, a seguito delle misure nazifasciste adottate a causa dello sciopero generale che anche ad Empoli si era svolto contro il regime fascista.
La ricorrente ha dedotto in particolare che al termine delle operazioni, oltre a , Persona_1 erano stati rastrellati e condotti in caserma altri 21 uomini. Da lì furono portati a Firenze, prima presso Villa Triste, sede della sezione di polizia politica tedesca, poi in Piazza Santa
Maria Novella, presso le Scuole Leopoldine, nei cui locali era stato istituito il centro di raccolta della Wehrmacht “Sammellager Platzkommandantur Florenz – Standortoffizier”.
Vennero quindi tutti trasferiti alla vicina Stazione ferroviaria di Firenze ed assieme ad un centinaio di altri sventurati caricati in un vagone bestiame. Il bisnonno era Persona_1 giunto al campo di concentramento di AU l'11.3.1944 per essere poi destinato ad
Hartheim. Il castello di Hartheim è tristemente noto per essere stato una delle sedi in cui fu applicato il programma di eutanasia nazionalsocialista, oltre che per il sospetto che al suo interno, si conducessero aberranti esperimenti genetici sui deportati. In quel luogo Per_1
trovò la morte il 4.10.1944.
[...]
pagina 2 di 17 Ha chiesto pertanto che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della Repubblica
Federale di Germania per i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi e da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità e la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa costitutiva la e il Controparte_1 [...]
hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire da parte Controparte_2 dell'odierna ricorrente per mancanza di prova della loro qualità di eredi universale, e il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda “laddove non risulti acquisita al processo la prova dei fatti costitutivi dell'illecito di cui si tratta”.
In ordine al quantum, hanno chiesto la detrazione dall'ammontare risarcitorio di “quanto già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa” evidenziando che , orfano di guerra e nonno dell'odierna ricorrente Persona_4 [...]
era beneficiario di una pensione indiretta, il cui dante causa risultava essere il padre Pt_1
e vittima primaria , dalla quale aveva percepito, dal 01/03/2006 al 30/06/2016 Persona_1 nella misura del 50% e dal 01/11/2016 al 30/11/2018 nella misura del 100%, € 47.534,65.
Così come anche, , fratello di , anch'egli quale orfano del padre Persona_5 Persona_4
, a cui era stato corrisposto, dal 01/03/2006 al 30/06/2016 nella misura del Persona_1
50%, € 31.325,99.
Risultava infine che, bisnonna della ricorrente e vedova di , Parte_2 Persona_1 era beneficiaria di due pensioni indirette di guerra il cui dante causa risultava essere Per_1
a cui fu riconosciuta una pensione di guerra come infortunato civile e una come
[...]
Deportato nei campi di sterminio e perseguitato politico.
In contumacia della Repubblica Federale di Germania, la causa, documentalmente istruita, all'udienza del 16.12.25 sulle conclusioni come sopra riportate è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies IV co. c.p.c.
In via preliminare
1. Premesso che non è contestata ed anzi risulta espressamente riconosciuta la giurisdizione italiana in ordine alle domande oggetto di causa, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, per completezza si osserva che anche recentemente le Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito che il principio del rispetto della «sovrana uguaglianza» degli Stati rimane privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, di quei crimini, cioè, che siano compiuti in pagina 3 di 17 violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali, che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui sostanza risiede in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 28/09/2020, N. 20442).
Inoltre, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme con cui l'Italia aveva assunto l'obbligo di conformarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3.2.2012, con la conseguenza che in plurime pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., NN. 21995 e 21996 del 2019) è stato evocato un vero e proprio “dovere istituzionale del giudice in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta” di affermare la propria giurisdizione.
Da ultimo, la Consulta (Corte Cost., 21.7.2023, N. 159) ha confermato che, per effetto della citata sentenza n. 238/2014, si è sancita una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
2. Risulta poi inammissibile e comunque infondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in ordine al difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di
Germania, ostandovi il divieto di sostituzione processuale di cui all'art. 81 c.p.c.
Infatti, sia l'esegesi letterale dell'art. 43 D.L. 36/2022, che ha istituito il “DO per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” sia l'interpretazione dell'istituto fornita dalla Consulta depongono nel senso di ritenere che la titolarità passiva del rapporto controverso permanga, anche dopo l'istituzione del DO
ST, in capo alla Repubblica Federale di Germania, quale naturale contraddittore nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per i crimini commessi dal Terzo Reich, atteggiandosi piuttosto il quale soggetto liquidatore cui accedere solo dopo CP_3
l'ottenimento di un titolo giudiziale o contrattuale.
Il secondo comma della norma ora citata prevede infatti: “Hanno diritto all'accesso al
alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di CP_3 cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, pagina 4 di 17 ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese CP_3 processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. È a carico del il CP_3 pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo.”
Mentre il terzo comma recita: “In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul DO di cui al medesimo comma 1.”
D'altra parte, la Corte Costituzionale proprio nella sentenza n. 159/23 richiamata dall'Avvocatura di Stato, nel riportare l'art. 43 D.L. 36/22 oggetto di esame, quanto al comma terzo sopra richiamato scrive: “Le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43 censurato), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul DO.
Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.”
E successivamente aggiunge: “L'accesso al “ristori” è, quindi, configurato come un CP_3
diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta.”
Di tal ché appare fuori dubbio nell'interpretazione della Consulta che la Repubblica Federale di Germania è legittimata passiva dell'azione risarcitoria in esame – a seguito della sentenza n. 238/14 emessa dalla Corte Costituzionale, che ha definitivamente escluso l'immunità dello stato straniero per i “comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili”. E che il titolo esecutivo che consente l'accesso al è una pronuncia CP_3 condannatoria. Fermo restando che “l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul DO, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
Repubblica Federale di Germania.”
In sintesi, il credito oggetto di accertamento in tali giudizi ha come soggetto obbligato, pur sempre, la Repubblica Federale di Germania, con il correttivo espressamente previsto dalla citata disposizione del blocco delle procedure esecutive ovvero di una immunità in sede esecutiva, in quanto la pretesa risarcitoria, pur accertata nei confronti della Germania, non pagina 5 di 17 può essere azionata, in executivis, nei confronti dello Stato tedesco. Solo per tale ragione si soprassederà dalla pronuncia di formale condanna nei confronti della Repubblica Federale di
Germania, non aggredibile esecutivamente.
Mentre il DO ST è il soggetto liquidatore, che, in quanto tale, dovrà concretamente soddisfare (pagare) il credito risarcitorio, una volta che sia stato accertato nel contraddittorio con lo Stato tedesco;
e in tale veste è pure contraddittore necessario nel giudizio al fine di consentirgli di esercitare i controlli dovuti sulla legittimità della pretesa risarcitoria.
3. L'avvocatura di Stato ha eccepito altresì il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per mancata prova della sua qualifica di erede universale.
Sul punto si osserva che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che la ricorrente sia unica figlia di e nata in [...] il [...] Parte_1 Persona_6 Persona_7
e ivi deceduta il 27.2.20 (cfr. atto di nascita della prima e certificato di morte della seconda, prodotti quali docc. 2 e 4, e dichiarazione di successione della madre prodotta Persona_7 quale doc. 4c, nella quale risultano quali chiamati all'eredità il coniuge e la figlia;
Pt_1 la madre della ricorrente era a sua volta figlia di e , nato a CP_4 Persona_4
PO EN il 18.2.28 e deceduto in Empoli il 25.10.18 (cfr. atto di nascita di ed estratto per riassunto degli atti di nascita di , prodotti quali Persona_7 Persona_4 doc. 3 e 5); nel secondo documento ora citato risulta pure annotato il matrimonio celebrato da con madre di e nonna materna della Persona_4 CP_4 Persona_7 ricorrente. Inoltre, dalla dichiarazione di successione di prodotta quale doc. Persona_4
6c si evince anche che fosse unica figlia del predetto in quanto indicata come Persona_7 chiamata all'eredità unitamente alla madre e senza altri possibili successori. Infine, CP_4 dal doc. 5 già citato si evince che fosse figlio di e Persona_4 Parte_2 Per_1
: i dati anagrafici di quest'ultimo (nato a [...] il [...])
[...] unitamente a quelli della coniuge risultano dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato quale doc. 11; mentre il suo decesso in data 4.10.1944 nel campo di deportazione di
UT (Germania) risulta dal certificato di morte (cfr doc. 8a).
Risulta altresì documentato che, alla data della deportazione di , 8.3.1944, la Persona_1 famiglia del predetto era composta dal de cuius, dalla moglie e dai loro figli Parte_2
e (cfr doc. 12). Per_2 Per_3
Fornita la prova del legame di sangue che lega la ricorrente al de cuius quale pronipote, si osserva che la qualifica di erede si acquista ai sensi dell'art 459 c.c. con l'accettazione che può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.). pagina 6 di 17 In difetto di prova dell'intervenuta accettazione espressa dell'eredità, tali non essendo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate quali doc. 4b, 6b, 8b e 10b, occorre verificare se la ricorrente abbia compiuto un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità del de cuius , e che non avrebbero avuto il diritto compiere Persona_1 se non nella qualità di erede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.p.c..
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente più volte chiarito che colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16594 del 20/06/2025); e più in generale ha affermato che la proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8520 del 01/04/2025).
In conseguenza, in difetto di eccezione di prescrizione da parte della difesa dei convenuti, deve ritenersi che il deposito del ricorso in esame da parte di integri Parte_1
l'accettazione tacita di eredità della madre La ricorrente ha infatti Persona_7 agito invocando la propria qualità di erede universale della madre al fine di Persona_7 azionare un diritto risarcitorio spettante a quest'ultima in relazione alla morte del padre
(vittima secondaria). Sicché l'azione integra accettazione tacita dell'eredità Persona_4 materna.
Per quanto riguarda gli avi, e in particolare l'eredità relitta dal nonno e dai Persona_4 bisnonni e non appare condivisibile la tesi avanzata in ricorso Persona_1 Parte_2 secondo cui sarebbe succeduta per rappresentazione della madre già deceduta, Parte_1 in quanto l'istituto in questione presuppone che l'originario chiamato all'eredità non possa o non voglia accettare l'eredità (cfr. art. 467 c.c.). Ma nel caso in esame, essendo esclusa la premorienza, non è stata allegata né una manifestazione di volontà contraria all'accettazione da parte di né la sussistenza di ragioni che le impedissero di esercitare tale Persona_7 diritto. E tuttavia, ricorrono i presupposti della trasmissione del diritto di accettare l'eredità relitta da di cui all'art. 479 c.c.- Infatti, non essendo stata sollevata alcuna Persona_4 eccezione di prescrizione, accettando l'eredità materna con l'azione Parte_1 giudiziale in esame ha anche acquisito il diritto di accettare l'eredità del nonno materno pagina 7 di 17 (vittima secondaria), atteso che non è dedotto che avesse già manifestato la Persona_7 propria volontà circa l'accettazione dell'eredità relitta dal proprio padre. A ritroso, non essendo documentato un atto di accettazione da parte di dell'eredità relitta Persona_4 dai propri genitori ( prima e poi), deve ritenersi che nella massa Persona_1 Parte_2 ereditaria di sia compreso tale diritto che con il ricorso odierno la ricorrente Persona_4 ha esercitato.
Infine, la circostanza che l'odierna ricorrente, quale erede di , possa non essere Persona_4 erede universale di atteso che quest'ultimo aveva un altro figlio di nome Persona_1 di cui non è dato sapere nulla circa suoi discendenti, non osta alla proposizione della Per_3 domanda, atteso che i crediti ereditari, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (cfr. Cass. sez.
3, n. 10585 del 18.4.24; Cass. sez VI -2, ord. n. 27417 del 21.9-20.11.17;). Nel caso di specie peraltro la ricorrente ha limitato la domanda risarcitoria alla quota di ½ di quanto lasciato sia dalla vittima primaria che dalla vittima secondaria (salvaguardando la parte Parte_2 spettante al figlio . Per_3
Nel merito
4. In punto di an, la produzione documentale dei ricorrenti - unitamente alla non contestazione specifica da parte della parte convenuta, ai sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi delle plurime pretese risarcitorie.
In particolare, risultano concludenti le seguenti produzioni documentali: l'attestazione fornita dalla Croce Rossa Internazionale “ITS – International Tracing Service” in Bad Arolsen in data 8.12.2010 in base alla quale entrato nel campo di concentramento di Persona_1
AU l'11.3.44, identificato con numero di matricola 57176, vi morì, precisamente in
Erholungslager, il 4.10.44; causa del decesso non registrata (doc. 17a); l'estratto da Registro
(Zugansbuch, redatto a AU l'11 marzo 1944); l'estratto del registro Per_8
“Stazione di Posta” di AU (Standbuch der Postselle, che aggiungeva rispetto al primo registro informazioni sul mestiere del deportato) recanti identificazione e generalità e con prima attribuzione del numero matricolare, il 57176; e l'estratto del registro
“Trasferimenti ad (Transportliste); scheda A.N.E.D. intestate (cfr CP_5 Persona_1
pagina 8 di 17 docc. 17b, c, d, e); ancora la medaglia d'onore, in memoria di prevista per i Persona_1 cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti, conferita dal Presidente della Repubblica (cfr doc. 18); la targa commemorativa posta sulla facciata del palazzo comunale di PO F.no e lapide collocata presso AU (cfr doc. 19); il monumento ai caduti in Piazza Matteotti in PO F.no (cfr doc. 21).
Trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso, le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del Terzo
Reich e, come tali, imputabili alla Germania in forza del rapporto organico esistente.
La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 14202) ha chiarito che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato è un crimine contro l'umanità, tale essendo la considerazione a livello della comunità internazionale, come si evince dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai
Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub
6^, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia
(artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a
Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8).
Peraltro, l'art. 6 II co. lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
MB (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
In conseguenza, i ricorrenti, quali eredi dei congiunti vittime dell'illecito, hanno diritto al risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale, descritto nell'elaborazione data dalla giurisprudenza di legittimità come «quel danno che va al di là pagina 9 di 17 del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti»
(Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n. 23469/2018; Cass.
901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ai fini probatori va aggiunto che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno
(ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte dei convenuti, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta. pagina 10 di 17 Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
5. In ordine alla quantificazione del danno, di recente la Suprema Corte (Cass., sez. III,
16/12/2022, n.37009) ha precisato che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale sono utilizzabili le nuove tabelle predisposte dal Tribunale di Milano pubblicate nel giugno 2022 ed aggiornate successivamente nell'anno 2024, secondo il criterio delle tabelle a punti (“Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede
l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa
"pura", purché sorretta da adeguata motivazione”).
Si procederà pertanto alla liquidazione secondo i parametri richiamati, avendo riguardo alle tabelle elaborate per la perdita del genitore, figlio, coniuge non separato, parte dell'unione civile e convivente di fatto, nella versione aggiornata, vigente alla data della presente pronuncia (punto base € 3.911).
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si procederà quindi alla quantificazione del risarcimento dovuto quale erede di Parte_2
moglie della vittima;
e quale erede di , figlio della
[...] Persona_1 Persona_4 vittima . Persona_1
Età della vittima primaria
, nato a [...] il [...], alla data del decesso Persona_1
(4.10.1944) aveva 50 anni
Punti: 20
pagina 11 di 17 Danno da perdita del rapporto parentale quale erede di - moglie Parte_2
Età della vittima secondaria: nata a [...] il [...], aveva 40 anni alla data del fatto
22 punti
Convivenza:16 punti
Risulta allegato il certificato di stato di famiglia storico, da cui emerge che alla data della deportazione (8.3.1944), 210 giorni prima del decesso della vittima, era Parte_2 convivente con il marito deportato e poi deceduto.
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: 2 (figli)
12 punti
Qualità della relazione affettiva: 20 punti
In considerazione delle circostanze concrete in cui si svolsero i fatti, come descritti in ricorso,
e dell'unione del nucleo familiare, per la improvvisa e sconvolgente perdita del padre che essa ha patito si ritiene di riconoscere un valore superiore al medio.
Totale punti 90 punto base € 3.911 = € 351.990,00
Tale somma in conformità a quanto richiesto dovrà essere riconosciuta alla ricorrente nella misura della metà, e dunque per complessivi € 175.995,00.
Danno da perdita del rapporto parentale quale erede di - figlio Persona_4
Età della vittima secondaria: nata a [...] il [...], aveva 16 anni alla data del fatto
26 punti
Convivenza:16 punti
Risulta allegato il certificato di stato di famiglia storico, da cui emerge che alla data della deportazione (8.3.1944), 210 giorni prima del decesso della vittima, era Persona_4 convivente con il padre deportato e poi deceduto.
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: 2
(madre e fratello)
12 punti
Qualità della relazione affettiva: 30 punti pagina 12 di 17 In considerazione delle circostanze concrete in cui si svolsero i fatti, come descritti in ricorso,
e della giovane età della vittima secondaria, per la improvvisa e sconvolgente perdita del padre che egli ha patito si ritiene di riconoscere il valore massimo.
Totale punti 104 punto base €3.911 = € 391.103,00 quale importo massimo riconoscibile € 406.744,00
In conclusione, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, si riconoscono in favore di complessivi € 567.098,00 (€ 175.995,00 + € 391.103,00). Parte_1
Trattandosi di importi espressi in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria
e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n. 20742/2004; Cass.
n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere individuata nel tempo esattamente a metà tra la morte delle vittime e la presente decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva all'istituzione del DO ristori di cui all'art. 43 D.L. n. 36/2022, allorquando l'obbligo pagina 13 di 17 risarcitorio è divenuto esigibile, sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data di deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c..
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 27.12.2023 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
6. Risulta altresì formulata domanda di risarcimento da danno subito da iure Persona_1 proprio per aver subito la deportazione e lo stato di prigionia nel campo di concentramento di AU fino alla morte.
Sul punto può senza dubbio presumersi secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, l'apprezzabile durata della permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette, nonché
l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico. Siamo quindi in presenza di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa. E dunque, al fine di evitare quantificazioni del tutto disancorate da parametri di riferimento con il rischio di incorrere in una inevitabile arbitrarietà della liquidazione, si ritiene di poter assumere, come base di calcolo, l'importo giornaliero indicato nelle più recenti Tabelle in uso al Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea assoluta del 100%
(Tribunale Trento n. 4094 del 3.8.23). Tale importo, in ragione delle disumane condizioni di vita patite dai predetti, la cui notorietà non è in dubbio, come sopra indicato, deve riconoscersi in virtù della personalizzazione nella misura massima consentita, ossia con un aumento del 50 % del valore medio e dunque in misura pari ad € 173,00 giornalieri. Pertanto, tenuto conto che è stato catturato l'8.3.1944 ed è deceduto il 4.10.1944, e Persona_1 quindi la sua detenzione è durata 210 giorni, si riconosce come dovuto all'erede
[...]
l'importo di € 36.330,00 in valori monetari attuali. Anche tale importo, in Pt_1 conformità alla domanda, dovrà essere liquidato in favore della ricorrente nella misura della metà, e dunque per complessivi € 18.165,00.
Tale importo andrà maggiorato degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento con decorrenza dal 27.12.23, quale data di proposizione della domanda, come già sopra motivato. pagina 14 di 17 Di tal ché la somma finale che viene oggi riconosciuta alla ricorrente risulta Parte_1 pari ad € 585.263,00, oltre interessi compensativi come sopra indicato.
7. Deve infine respingersi l'eccezione di compensazione sollevata dall'Avvocatura di Stato in ordine alle somme già “percepite per il medesimo titolo per cui è causa” e in particolare quanto a , quale orfano di , si deduce che egli abbia percepito a Persona_4 Persona_1 titolo di pensione di guerra la somma di € 47.534,65; mentre suo fratello , Persona_5 sempre quale orfano di , si deduce che abbia percepito a titolo di pensione di Persona_1 guerra la somma di € 31.325,99; infine, quanto a quale vedova di Parte_2 Per_1
, questa avrebbe percepito fino al decesso due pensioni di guerra del coniuge, una
[...] quale infortunato civile e una come deportato nei campi di sterminio e perseguitato politico.
Infatti, le suddette prestazioni, la cui esecuzione peraltro non appare documentata, hanno natura prettamente previdenziale, sono finalizzate a soddisfare lo stato di bisogno in cui si sono trovati rispettivamente i figli e la coniuge della vittima, e dunque perseguono scopi solidaristici di sostegno economico, radicalmente diversi dalla funzione riparatoria del danno non patrimoniale subito dai congiunti del deceduto per la perdita del rapporto parentale. La mera comunanza del fatto storico presupposto -morte- non vale a ritenere identico il titolo della pretesa né che le suddette pensioni debbano scomputarsi dalla somma liquidata a titolo risarcitorio (cfr. Cass. Sez. U. n. 12564 del 22.5.18) Del resto l'art. 43 IV comma lettera b) prevede che dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963 (recante norme per la ripartizione della somma versata dal
Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno
1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste), della legge 18 novembre 1980 n. 791, e della legge 29 gennaio 1994 n. 94 (aventi per oggetto assegno vitalizio e provvidenze in favore degli ex deportati).” Tuttavia, nessuna delle prestazioni erogate in favore di , e rientra nelle Persona_4 Persona_5 Parte_2 suddette categorie, come si evince agevolmente dalla documentazione prodotta dall'Avvocatura di Stato.
8. In punto di spese, la soccombenza del comporta Controparte_2 la condanna di quest'ultimo al rimborso in favore della ricorrente vittoriosa delle spese sostenute per il processo che si liquidano, assunto quale scaglione di riferimento quello pagina 15 di 17 compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, come espressamente indicato dalla ricorrente in atto introduttivo, applicati i valori tra minimi e medi, in considerazione della limitata attività processuale svolta dopo la fase introduttiva, in assenza di deduzioni di parte convenuta successive alla comparsa costitutiva, in complessivi € 20.484,12 di cui € 786,00 per esborsi,
€ 13.500,00 per compensi, € 2.025,00 per spese generali, € 4.173,12 per CAP e IVA.
Mentre si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese nei confronti degli altri convenuti, in considerazione della novità delle questioni trattate e dell'atteggiamento non oppositivo assunto da parte della Repubblica Federale di Germania, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, ed eccezione disattesa, accerta il credito risarcitorio di nei confronti della REPUBBLICA Parte_1
FEDERALE di GERMANIA quale responsabile della morte di , avvenuta in Persona_1 data 4.10.1944 nel campo di concentramento di AU, credito che si liquida, per i titoli meglio specificati in parte motiva, in complessivi €
585.263,00 oltre interessi compensativi nella misura legale dal 27.12.23 alla data della presente pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma così determinata fino al saldo;
pone il pagamento degli importi sopra indicati in favore di a carico del Parte_1
mediante provvista proveniente Controparte_2 esclusivamente dal DO ristori istituito con D.L. 36/2022;
rigetta le domande proposte dalla ricorrente nei confronti della
[...]
Controparte_1
condanna il a rimborsare alla ricorrente Controparte_2 le spese di lite pari ad € 20.484,12 come sopra liquidate;
compensa le spese processuali tra i ricorrenti e la Controparte_1
[...]
pagina 16 di 17 Nulla per spese nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA
Firenze, 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Garufi
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice monocratico, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 14852/23 R.G.A.C., avente come oggetto:
“Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità - DO ristori”
promossa da:
elettivamente domiciliata presso l'avv. Diego Cremona che la rappresenta Parte_1
e difende come da mandati in calce al ricorso introduttivo -
contro
:
e Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che li
[...] rappresenta e difende ex lege -
e
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA -
Conclusioni per la ricorrente: si insiste pertanto nelle conclusioni come precisate nella memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.; per i resistenti: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania;
in ogni caso, nel merito, in via principale, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto. in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di pagina 1 di 17 quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, e decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme percepite e percipiende
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 27.12.2023 ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere la condanna della Repubblica Federale di Germania, della e del , Controparte_1 Controparte_2 in rappresentanza della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. n.
36 del 30 Aprile 2022, convertito con modifiche dalla L. 29 Giugno 2022 n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del D.L. n. 198 del 29 Dicembre 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 24.2.2023, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis
a seguito della deportazione e del successivo decesso avvenuto a AU in Austria del suo congiunto.
A fondamento della propria pretesa ha dedotto che la notte dell'8.3.1944 il Parte_1 bisnonno venne prelevato presso la sua abitazione in PO EN, Persona_1
Via XX Settembre, dove viveva con la moglie e i loro due figli e Parte_2 Per_2
rispettivamente di 16 e 13 anni, per essere deportato nel campo di sterminio di Per_3
AU, a seguito delle misure nazifasciste adottate a causa dello sciopero generale che anche ad Empoli si era svolto contro il regime fascista.
La ricorrente ha dedotto in particolare che al termine delle operazioni, oltre a , Persona_1 erano stati rastrellati e condotti in caserma altri 21 uomini. Da lì furono portati a Firenze, prima presso Villa Triste, sede della sezione di polizia politica tedesca, poi in Piazza Santa
Maria Novella, presso le Scuole Leopoldine, nei cui locali era stato istituito il centro di raccolta della Wehrmacht “Sammellager Platzkommandantur Florenz – Standortoffizier”.
Vennero quindi tutti trasferiti alla vicina Stazione ferroviaria di Firenze ed assieme ad un centinaio di altri sventurati caricati in un vagone bestiame. Il bisnonno era Persona_1 giunto al campo di concentramento di AU l'11.3.1944 per essere poi destinato ad
Hartheim. Il castello di Hartheim è tristemente noto per essere stato una delle sedi in cui fu applicato il programma di eutanasia nazionalsocialista, oltre che per il sospetto che al suo interno, si conducessero aberranti esperimenti genetici sui deportati. In quel luogo Per_1
trovò la morte il 4.10.1944.
[...]
pagina 2 di 17 Ha chiesto pertanto che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della Repubblica
Federale di Germania per i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi e da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità e la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa costitutiva la e il Controparte_1 [...]
hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire da parte Controparte_2 dell'odierna ricorrente per mancanza di prova della loro qualità di eredi universale, e il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda “laddove non risulti acquisita al processo la prova dei fatti costitutivi dell'illecito di cui si tratta”.
In ordine al quantum, hanno chiesto la detrazione dall'ammontare risarcitorio di “quanto già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa” evidenziando che , orfano di guerra e nonno dell'odierna ricorrente Persona_4 [...]
era beneficiario di una pensione indiretta, il cui dante causa risultava essere il padre Pt_1
e vittima primaria , dalla quale aveva percepito, dal 01/03/2006 al 30/06/2016 Persona_1 nella misura del 50% e dal 01/11/2016 al 30/11/2018 nella misura del 100%, € 47.534,65.
Così come anche, , fratello di , anch'egli quale orfano del padre Persona_5 Persona_4
, a cui era stato corrisposto, dal 01/03/2006 al 30/06/2016 nella misura del Persona_1
50%, € 31.325,99.
Risultava infine che, bisnonna della ricorrente e vedova di , Parte_2 Persona_1 era beneficiaria di due pensioni indirette di guerra il cui dante causa risultava essere Per_1
a cui fu riconosciuta una pensione di guerra come infortunato civile e una come
[...]
Deportato nei campi di sterminio e perseguitato politico.
In contumacia della Repubblica Federale di Germania, la causa, documentalmente istruita, all'udienza del 16.12.25 sulle conclusioni come sopra riportate è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies IV co. c.p.c.
In via preliminare
1. Premesso che non è contestata ed anzi risulta espressamente riconosciuta la giurisdizione italiana in ordine alle domande oggetto di causa, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, per completezza si osserva che anche recentemente le Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito che il principio del rispetto della «sovrana uguaglianza» degli Stati rimane privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, di quei crimini, cioè, che siano compiuti in pagina 3 di 17 violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali, che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui sostanza risiede in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 28/09/2020, N. 20442).
Inoltre, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme con cui l'Italia aveva assunto l'obbligo di conformarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3.2.2012, con la conseguenza che in plurime pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., NN. 21995 e 21996 del 2019) è stato evocato un vero e proprio “dovere istituzionale del giudice in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta” di affermare la propria giurisdizione.
Da ultimo, la Consulta (Corte Cost., 21.7.2023, N. 159) ha confermato che, per effetto della citata sentenza n. 238/2014, si è sancita una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
2. Risulta poi inammissibile e comunque infondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in ordine al difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di
Germania, ostandovi il divieto di sostituzione processuale di cui all'art. 81 c.p.c.
Infatti, sia l'esegesi letterale dell'art. 43 D.L. 36/2022, che ha istituito il “DO per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” sia l'interpretazione dell'istituto fornita dalla Consulta depongono nel senso di ritenere che la titolarità passiva del rapporto controverso permanga, anche dopo l'istituzione del DO
ST, in capo alla Repubblica Federale di Germania, quale naturale contraddittore nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per i crimini commessi dal Terzo Reich, atteggiandosi piuttosto il quale soggetto liquidatore cui accedere solo dopo CP_3
l'ottenimento di un titolo giudiziale o contrattuale.
Il secondo comma della norma ora citata prevede infatti: “Hanno diritto all'accesso al
alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di CP_3 cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, pagina 4 di 17 ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese CP_3 processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. È a carico del il CP_3 pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo.”
Mentre il terzo comma recita: “In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul DO di cui al medesimo comma 1.”
D'altra parte, la Corte Costituzionale proprio nella sentenza n. 159/23 richiamata dall'Avvocatura di Stato, nel riportare l'art. 43 D.L. 36/22 oggetto di esame, quanto al comma terzo sopra richiamato scrive: “Le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43 censurato), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul DO.
Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.”
E successivamente aggiunge: “L'accesso al “ristori” è, quindi, configurato come un CP_3
diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta.”
Di tal ché appare fuori dubbio nell'interpretazione della Consulta che la Repubblica Federale di Germania è legittimata passiva dell'azione risarcitoria in esame – a seguito della sentenza n. 238/14 emessa dalla Corte Costituzionale, che ha definitivamente escluso l'immunità dello stato straniero per i “comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili”. E che il titolo esecutivo che consente l'accesso al è una pronuncia CP_3 condannatoria. Fermo restando che “l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul DO, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
Repubblica Federale di Germania.”
In sintesi, il credito oggetto di accertamento in tali giudizi ha come soggetto obbligato, pur sempre, la Repubblica Federale di Germania, con il correttivo espressamente previsto dalla citata disposizione del blocco delle procedure esecutive ovvero di una immunità in sede esecutiva, in quanto la pretesa risarcitoria, pur accertata nei confronti della Germania, non pagina 5 di 17 può essere azionata, in executivis, nei confronti dello Stato tedesco. Solo per tale ragione si soprassederà dalla pronuncia di formale condanna nei confronti della Repubblica Federale di
Germania, non aggredibile esecutivamente.
Mentre il DO ST è il soggetto liquidatore, che, in quanto tale, dovrà concretamente soddisfare (pagare) il credito risarcitorio, una volta che sia stato accertato nel contraddittorio con lo Stato tedesco;
e in tale veste è pure contraddittore necessario nel giudizio al fine di consentirgli di esercitare i controlli dovuti sulla legittimità della pretesa risarcitoria.
3. L'avvocatura di Stato ha eccepito altresì il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per mancata prova della sua qualifica di erede universale.
Sul punto si osserva che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che la ricorrente sia unica figlia di e nata in [...] il [...] Parte_1 Persona_6 Persona_7
e ivi deceduta il 27.2.20 (cfr. atto di nascita della prima e certificato di morte della seconda, prodotti quali docc. 2 e 4, e dichiarazione di successione della madre prodotta Persona_7 quale doc. 4c, nella quale risultano quali chiamati all'eredità il coniuge e la figlia;
Pt_1 la madre della ricorrente era a sua volta figlia di e , nato a CP_4 Persona_4
PO EN il 18.2.28 e deceduto in Empoli il 25.10.18 (cfr. atto di nascita di ed estratto per riassunto degli atti di nascita di , prodotti quali Persona_7 Persona_4 doc. 3 e 5); nel secondo documento ora citato risulta pure annotato il matrimonio celebrato da con madre di e nonna materna della Persona_4 CP_4 Persona_7 ricorrente. Inoltre, dalla dichiarazione di successione di prodotta quale doc. Persona_4
6c si evince anche che fosse unica figlia del predetto in quanto indicata come Persona_7 chiamata all'eredità unitamente alla madre e senza altri possibili successori. Infine, CP_4 dal doc. 5 già citato si evince che fosse figlio di e Persona_4 Parte_2 Per_1
: i dati anagrafici di quest'ultimo (nato a [...] il [...])
[...] unitamente a quelli della coniuge risultano dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato quale doc. 11; mentre il suo decesso in data 4.10.1944 nel campo di deportazione di
UT (Germania) risulta dal certificato di morte (cfr doc. 8a).
Risulta altresì documentato che, alla data della deportazione di , 8.3.1944, la Persona_1 famiglia del predetto era composta dal de cuius, dalla moglie e dai loro figli Parte_2
e (cfr doc. 12). Per_2 Per_3
Fornita la prova del legame di sangue che lega la ricorrente al de cuius quale pronipote, si osserva che la qualifica di erede si acquista ai sensi dell'art 459 c.c. con l'accettazione che può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.). pagina 6 di 17 In difetto di prova dell'intervenuta accettazione espressa dell'eredità, tali non essendo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate quali doc. 4b, 6b, 8b e 10b, occorre verificare se la ricorrente abbia compiuto un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità del de cuius , e che non avrebbero avuto il diritto compiere Persona_1 se non nella qualità di erede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.p.c..
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente più volte chiarito che colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16594 del 20/06/2025); e più in generale ha affermato che la proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8520 del 01/04/2025).
In conseguenza, in difetto di eccezione di prescrizione da parte della difesa dei convenuti, deve ritenersi che il deposito del ricorso in esame da parte di integri Parte_1
l'accettazione tacita di eredità della madre La ricorrente ha infatti Persona_7 agito invocando la propria qualità di erede universale della madre al fine di Persona_7 azionare un diritto risarcitorio spettante a quest'ultima in relazione alla morte del padre
(vittima secondaria). Sicché l'azione integra accettazione tacita dell'eredità Persona_4 materna.
Per quanto riguarda gli avi, e in particolare l'eredità relitta dal nonno e dai Persona_4 bisnonni e non appare condivisibile la tesi avanzata in ricorso Persona_1 Parte_2 secondo cui sarebbe succeduta per rappresentazione della madre già deceduta, Parte_1 in quanto l'istituto in questione presuppone che l'originario chiamato all'eredità non possa o non voglia accettare l'eredità (cfr. art. 467 c.c.). Ma nel caso in esame, essendo esclusa la premorienza, non è stata allegata né una manifestazione di volontà contraria all'accettazione da parte di né la sussistenza di ragioni che le impedissero di esercitare tale Persona_7 diritto. E tuttavia, ricorrono i presupposti della trasmissione del diritto di accettare l'eredità relitta da di cui all'art. 479 c.c.- Infatti, non essendo stata sollevata alcuna Persona_4 eccezione di prescrizione, accettando l'eredità materna con l'azione Parte_1 giudiziale in esame ha anche acquisito il diritto di accettare l'eredità del nonno materno pagina 7 di 17 (vittima secondaria), atteso che non è dedotto che avesse già manifestato la Persona_7 propria volontà circa l'accettazione dell'eredità relitta dal proprio padre. A ritroso, non essendo documentato un atto di accettazione da parte di dell'eredità relitta Persona_4 dai propri genitori ( prima e poi), deve ritenersi che nella massa Persona_1 Parte_2 ereditaria di sia compreso tale diritto che con il ricorso odierno la ricorrente Persona_4 ha esercitato.
Infine, la circostanza che l'odierna ricorrente, quale erede di , possa non essere Persona_4 erede universale di atteso che quest'ultimo aveva un altro figlio di nome Persona_1 di cui non è dato sapere nulla circa suoi discendenti, non osta alla proposizione della Per_3 domanda, atteso che i crediti ereditari, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (cfr. Cass. sez.
3, n. 10585 del 18.4.24; Cass. sez VI -2, ord. n. 27417 del 21.9-20.11.17;). Nel caso di specie peraltro la ricorrente ha limitato la domanda risarcitoria alla quota di ½ di quanto lasciato sia dalla vittima primaria che dalla vittima secondaria (salvaguardando la parte Parte_2 spettante al figlio . Per_3
Nel merito
4. In punto di an, la produzione documentale dei ricorrenti - unitamente alla non contestazione specifica da parte della parte convenuta, ai sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi delle plurime pretese risarcitorie.
In particolare, risultano concludenti le seguenti produzioni documentali: l'attestazione fornita dalla Croce Rossa Internazionale “ITS – International Tracing Service” in Bad Arolsen in data 8.12.2010 in base alla quale entrato nel campo di concentramento di Persona_1
AU l'11.3.44, identificato con numero di matricola 57176, vi morì, precisamente in
Erholungslager, il 4.10.44; causa del decesso non registrata (doc. 17a); l'estratto da Registro
(Zugansbuch, redatto a AU l'11 marzo 1944); l'estratto del registro Per_8
“Stazione di Posta” di AU (Standbuch der Postselle, che aggiungeva rispetto al primo registro informazioni sul mestiere del deportato) recanti identificazione e generalità e con prima attribuzione del numero matricolare, il 57176; e l'estratto del registro
“Trasferimenti ad (Transportliste); scheda A.N.E.D. intestate (cfr CP_5 Persona_1
pagina 8 di 17 docc. 17b, c, d, e); ancora la medaglia d'onore, in memoria di prevista per i Persona_1 cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti, conferita dal Presidente della Repubblica (cfr doc. 18); la targa commemorativa posta sulla facciata del palazzo comunale di PO F.no e lapide collocata presso AU (cfr doc. 19); il monumento ai caduti in Piazza Matteotti in PO F.no (cfr doc. 21).
Trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso, le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del Terzo
Reich e, come tali, imputabili alla Germania in forza del rapporto organico esistente.
La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 14202) ha chiarito che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato è un crimine contro l'umanità, tale essendo la considerazione a livello della comunità internazionale, come si evince dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai
Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub
6^, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia
(artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a
Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8).
Peraltro, l'art. 6 II co. lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
MB (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
In conseguenza, i ricorrenti, quali eredi dei congiunti vittime dell'illecito, hanno diritto al risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale, descritto nell'elaborazione data dalla giurisprudenza di legittimità come «quel danno che va al di là pagina 9 di 17 del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti»
(Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n. 23469/2018; Cass.
901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ai fini probatori va aggiunto che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno
(ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte dei convenuti, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta. pagina 10 di 17 Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
5. In ordine alla quantificazione del danno, di recente la Suprema Corte (Cass., sez. III,
16/12/2022, n.37009) ha precisato che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale sono utilizzabili le nuove tabelle predisposte dal Tribunale di Milano pubblicate nel giugno 2022 ed aggiornate successivamente nell'anno 2024, secondo il criterio delle tabelle a punti (“Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede
l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa
"pura", purché sorretta da adeguata motivazione”).
Si procederà pertanto alla liquidazione secondo i parametri richiamati, avendo riguardo alle tabelle elaborate per la perdita del genitore, figlio, coniuge non separato, parte dell'unione civile e convivente di fatto, nella versione aggiornata, vigente alla data della presente pronuncia (punto base € 3.911).
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si procederà quindi alla quantificazione del risarcimento dovuto quale erede di Parte_2
moglie della vittima;
e quale erede di , figlio della
[...] Persona_1 Persona_4 vittima . Persona_1
Età della vittima primaria
, nato a [...] il [...], alla data del decesso Persona_1
(4.10.1944) aveva 50 anni
Punti: 20
pagina 11 di 17 Danno da perdita del rapporto parentale quale erede di - moglie Parte_2
Età della vittima secondaria: nata a [...] il [...], aveva 40 anni alla data del fatto
22 punti
Convivenza:16 punti
Risulta allegato il certificato di stato di famiglia storico, da cui emerge che alla data della deportazione (8.3.1944), 210 giorni prima del decesso della vittima, era Parte_2 convivente con il marito deportato e poi deceduto.
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: 2 (figli)
12 punti
Qualità della relazione affettiva: 20 punti
In considerazione delle circostanze concrete in cui si svolsero i fatti, come descritti in ricorso,
e dell'unione del nucleo familiare, per la improvvisa e sconvolgente perdita del padre che essa ha patito si ritiene di riconoscere un valore superiore al medio.
Totale punti 90 punto base € 3.911 = € 351.990,00
Tale somma in conformità a quanto richiesto dovrà essere riconosciuta alla ricorrente nella misura della metà, e dunque per complessivi € 175.995,00.
Danno da perdita del rapporto parentale quale erede di - figlio Persona_4
Età della vittima secondaria: nata a [...] il [...], aveva 16 anni alla data del fatto
26 punti
Convivenza:16 punti
Risulta allegato il certificato di stato di famiglia storico, da cui emerge che alla data della deportazione (8.3.1944), 210 giorni prima del decesso della vittima, era Persona_4 convivente con il padre deportato e poi deceduto.
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: 2
(madre e fratello)
12 punti
Qualità della relazione affettiva: 30 punti pagina 12 di 17 In considerazione delle circostanze concrete in cui si svolsero i fatti, come descritti in ricorso,
e della giovane età della vittima secondaria, per la improvvisa e sconvolgente perdita del padre che egli ha patito si ritiene di riconoscere il valore massimo.
Totale punti 104 punto base €3.911 = € 391.103,00 quale importo massimo riconoscibile € 406.744,00
In conclusione, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, si riconoscono in favore di complessivi € 567.098,00 (€ 175.995,00 + € 391.103,00). Parte_1
Trattandosi di importi espressi in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria
e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n. 20742/2004; Cass.
n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere individuata nel tempo esattamente a metà tra la morte delle vittime e la presente decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva all'istituzione del DO ristori di cui all'art. 43 D.L. n. 36/2022, allorquando l'obbligo pagina 13 di 17 risarcitorio è divenuto esigibile, sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data di deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c..
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 27.12.2023 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
6. Risulta altresì formulata domanda di risarcimento da danno subito da iure Persona_1 proprio per aver subito la deportazione e lo stato di prigionia nel campo di concentramento di AU fino alla morte.
Sul punto può senza dubbio presumersi secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, l'apprezzabile durata della permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette, nonché
l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico. Siamo quindi in presenza di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa. E dunque, al fine di evitare quantificazioni del tutto disancorate da parametri di riferimento con il rischio di incorrere in una inevitabile arbitrarietà della liquidazione, si ritiene di poter assumere, come base di calcolo, l'importo giornaliero indicato nelle più recenti Tabelle in uso al Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea assoluta del 100%
(Tribunale Trento n. 4094 del 3.8.23). Tale importo, in ragione delle disumane condizioni di vita patite dai predetti, la cui notorietà non è in dubbio, come sopra indicato, deve riconoscersi in virtù della personalizzazione nella misura massima consentita, ossia con un aumento del 50 % del valore medio e dunque in misura pari ad € 173,00 giornalieri. Pertanto, tenuto conto che è stato catturato l'8.3.1944 ed è deceduto il 4.10.1944, e Persona_1 quindi la sua detenzione è durata 210 giorni, si riconosce come dovuto all'erede
[...]
l'importo di € 36.330,00 in valori monetari attuali. Anche tale importo, in Pt_1 conformità alla domanda, dovrà essere liquidato in favore della ricorrente nella misura della metà, e dunque per complessivi € 18.165,00.
Tale importo andrà maggiorato degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento con decorrenza dal 27.12.23, quale data di proposizione della domanda, come già sopra motivato. pagina 14 di 17 Di tal ché la somma finale che viene oggi riconosciuta alla ricorrente risulta Parte_1 pari ad € 585.263,00, oltre interessi compensativi come sopra indicato.
7. Deve infine respingersi l'eccezione di compensazione sollevata dall'Avvocatura di Stato in ordine alle somme già “percepite per il medesimo titolo per cui è causa” e in particolare quanto a , quale orfano di , si deduce che egli abbia percepito a Persona_4 Persona_1 titolo di pensione di guerra la somma di € 47.534,65; mentre suo fratello , Persona_5 sempre quale orfano di , si deduce che abbia percepito a titolo di pensione di Persona_1 guerra la somma di € 31.325,99; infine, quanto a quale vedova di Parte_2 Per_1
, questa avrebbe percepito fino al decesso due pensioni di guerra del coniuge, una
[...] quale infortunato civile e una come deportato nei campi di sterminio e perseguitato politico.
Infatti, le suddette prestazioni, la cui esecuzione peraltro non appare documentata, hanno natura prettamente previdenziale, sono finalizzate a soddisfare lo stato di bisogno in cui si sono trovati rispettivamente i figli e la coniuge della vittima, e dunque perseguono scopi solidaristici di sostegno economico, radicalmente diversi dalla funzione riparatoria del danno non patrimoniale subito dai congiunti del deceduto per la perdita del rapporto parentale. La mera comunanza del fatto storico presupposto -morte- non vale a ritenere identico il titolo della pretesa né che le suddette pensioni debbano scomputarsi dalla somma liquidata a titolo risarcitorio (cfr. Cass. Sez. U. n. 12564 del 22.5.18) Del resto l'art. 43 IV comma lettera b) prevede che dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963 (recante norme per la ripartizione della somma versata dal
Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno
1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste), della legge 18 novembre 1980 n. 791, e della legge 29 gennaio 1994 n. 94 (aventi per oggetto assegno vitalizio e provvidenze in favore degli ex deportati).” Tuttavia, nessuna delle prestazioni erogate in favore di , e rientra nelle Persona_4 Persona_5 Parte_2 suddette categorie, come si evince agevolmente dalla documentazione prodotta dall'Avvocatura di Stato.
8. In punto di spese, la soccombenza del comporta Controparte_2 la condanna di quest'ultimo al rimborso in favore della ricorrente vittoriosa delle spese sostenute per il processo che si liquidano, assunto quale scaglione di riferimento quello pagina 15 di 17 compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, come espressamente indicato dalla ricorrente in atto introduttivo, applicati i valori tra minimi e medi, in considerazione della limitata attività processuale svolta dopo la fase introduttiva, in assenza di deduzioni di parte convenuta successive alla comparsa costitutiva, in complessivi € 20.484,12 di cui € 786,00 per esborsi,
€ 13.500,00 per compensi, € 2.025,00 per spese generali, € 4.173,12 per CAP e IVA.
Mentre si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese nei confronti degli altri convenuti, in considerazione della novità delle questioni trattate e dell'atteggiamento non oppositivo assunto da parte della Repubblica Federale di Germania, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, ed eccezione disattesa, accerta il credito risarcitorio di nei confronti della REPUBBLICA Parte_1
FEDERALE di GERMANIA quale responsabile della morte di , avvenuta in Persona_1 data 4.10.1944 nel campo di concentramento di AU, credito che si liquida, per i titoli meglio specificati in parte motiva, in complessivi €
585.263,00 oltre interessi compensativi nella misura legale dal 27.12.23 alla data della presente pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma così determinata fino al saldo;
pone il pagamento degli importi sopra indicati in favore di a carico del Parte_1
mediante provvista proveniente Controparte_2 esclusivamente dal DO ristori istituito con D.L. 36/2022;
rigetta le domande proposte dalla ricorrente nei confronti della
[...]
Controparte_1
condanna il a rimborsare alla ricorrente Controparte_2 le spese di lite pari ad € 20.484,12 come sopra liquidate;
compensa le spese processuali tra i ricorrenti e la Controparte_1
[...]
pagina 16 di 17 Nulla per spese nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA
Firenze, 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Garufi
pagina 17 di 17