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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4176 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2303\2022 RG in materia di cancellazione di pignoramento immobi- liare (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord 28.01.2022 n. 301), vertente tra c.f. e p.iva , in persona del liquidatore e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore , c.f. con sede in Cardito, Via P. Donadio Parte_2 C.F._1
snc, con domicilio eletto in Casoria, Via Piave 57, nello studio dell'avv. Melchiorre Napolita- no, c.f. , che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di C.F._2
appello, fax 081.7571265, dom. digitale Email_1
appellante e
, subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_1 [...]
, in persona del procuratore , in virtù dei poteri Controparte_2 Controparte_3
conferitigli con atto notarile del 28.04.2022, rep. 177893 / racc. 11776, con domicilio eletto in Napoli, Via F. Caracciolo 11, nello studio dell'avv. Luigi Pane, c.f. do- C.F._3
micilio digitale che la rappresenta e difende giusta Email_2
procura in atti, appellata nonché
c.f. , in persona Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_2
1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. presso i cui uffici, in via A. Diaz 11, domicilia per C.F._4
legge, fax 081.4979313, posta certificata servizio poli- Email_3
sweb ADS80030620639, appellata
Conclusioni
Per la «1) In via principale, previa integrale riforma della sentenza oggi ap- Parte_1
pellata, ordinare al Conservatore presso la competente Conservatoria di Napoli 2 la cancella- zione dai relativi registri del pignoramento immobiliare portato dall'avviso di vendita immo- biliare n. 07/2016 ex art. 78 DPR 602/73 e gravante sull'immobile sito in Cardito (Na) alla Via
Napoli identificato al catasto al Foglio 3, particella 922, sub 1, categoria D/8, Piano T-1-s1
Rendita catastale € 31.121,81; 2) In subordine, ordinare all' Controparte_6
(già ) e/o all' di prestare consenso alla cancellazione del CP_2 Controparte_1
vincolo di cui all'avviso di vendita n. 07/2016 gravante sull'immobile indicato al capo prece- dente;
3) Pronunziare ogni altro provvedimento utile ai fini del raggiungimento dell'invocata tutela;
4) Condannare le parti resistenti, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata e al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente procedimento con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, se ritenute ammissibili e rilevanti ai fini della quantificazione del danno, ammet- tere in appello tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate nel procedimento di primo grado per tutte le ragioni esposte in parte motiva».
Per l' : «1) Nel merito, rigettare l'appello (…); 2) In via Controparte_1
istruttoria si impugna e contesta la richiesta formulata da parte appellante di ammissione in questa sede delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado in quanto del tutto inam- missibili ed irrilevanti oltre che perché genericamente riproposte senza alcun riferimento specifico alle medesime;
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari».
Per l'Agenzia delle Entrate Conservatoria dei RRII: «Affinché l'adita Corte d'Appello rigetti l'avverso appello, confermando le statuizioni del Tribunale, e condanni l'appellante al paga- mento delle spese e onorari di lite».
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 12.11.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le
2 memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Il primo grado
Riferisce il Tribunale di Napoli Nord nell'impugnata sentenza del 28.01.2022 n. 301 che, con ricorso del 5.06.2020, la (d'ora innanzi, per brevità, indicata anche come Parte_1
Part
premise di essere proprietaria di un immobile in Cardito, Via Napoli, in Catasto al Foglio
3, p.lla 922, sub 1, categ. D/8, in relazione al quale l (già Controparte_6
) aveva intrapreso esecuzione esattoriale notificandole l'avviso di vendita Controparte_7
immobiliare n.7/2016 ex art. 78 DPR 602/73 e contestualmente trascritto vincolo di pigno- ramento sull'immobile; di aver proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. dinanzi al Giudice dell'esecuzione avverso il predetto atto esecutivo, chiedendo dichiararsi la nullità e/o illegit- timità dell'avviso di vendita, con conseguente ordine di cancellazione del vincolo immobilia- re;
che il GE, con sentenza n. 724\2018, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione re- lativamente alle cartelle esattoriali (in realtà una soltanto) inerenti a pretese tributarie, fis- sando il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice tributario e accogliendo nel resto l'opposizione; che, passata in giudicato la sentenza, aveva provveduto al pagamen- to del residuo debito tributario che aveva originato l'intrapresa esecuzione;
che ciò nono- stante il pignoramento immobiliare risultava ancora trascritto con notevole nocumento per essa società, che non poteva continuare ad accedere al credito anche con istituti con i quali aveva sempre intrattenuto rapporti bancari.
Tanto premesso e stante l'inerzia dell alla cancellazione Controparte_6
Part del vincolo pregiudizievole, la si rivolse al Tribunale di Napoli Nord, chiedendo ordinarsi al Conservatore dei RRII di Napoli 2 la cancellazione del pignoramento immobiliare;
in su- bordine, ordinarsi all e all di prestare Controparte_6 Controparte_1
consenso alla cancellazione del vincolo immobiliare predetto;
disporsi, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una congrua penale a carico della convenuta per ogni giorno di ritardo nell'attua- zione dell'ordine del giudice, rimettendo la relativa quantificazione al giudizio equitativo del
Tribunale; il tutto con vittoria di spese e risarcimento ex art. 96 c.p.c..
L si costituì in giudizio, contestò la domanda, evidenziò Controparte_6
che la sentenza del GE n. 724\2018 non recava alcun ordine di cancellazione della trascrizio- ne del pignoramento immobiliare e che il residuo debito tributario non era stato pagato dal- la ricorrente come da estratto di ruolo al 30.07.2020, dal quale si evinceva la perdurante
3 sussistenza di una posizione debitoria della società nei confronti dell'Erario. Chiese perciò il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Anche l si costituì in giudizio, contestò l'affermato pagamento e de- Controparte_1
dusse che nessuna prova era stata fornita dalla ricorrente dell'estinzione del residuo debito.
In diritto osservò che la cancellazione del vincolo di pignoramento immobiliare non poteva essere ottenuta sulla base del consenso del creditore;
contestò, altresì, la fondatezza della domanda sotto il diverso profilo che, trattandosi di un atto che segnava l'inizio del processo esecutivo, la cancellazione del vincolo immobiliare avrebbe potuto essere disposta soltanto all'interno di quel processo in forza di un provvedimento giudiziale di estinzione del diritto, ovvero da una sentenza che avesse dichiarato l'assenza del diritto del creditore a procedere in via esecutiva.
La sentenza di primo grado Part
Il Tribunale ha rigettato la domanda e condannato la alle spese di lite. Ha premesso Part che la aveva chiesto la cancellazione del pignoramento sulla base (a) della sentenza del
GE n. 724\2018 – in sede di giudizio di opposizione agli atti esecutivi – che aveva dichiarato la formale illegittimità dell'avviso di vendita n. 7/2016, e (b) dell'intervenuto pagamento dei residui debiti tributari in ordine ai quali il GE aveva dichiarato il difetto di giurisdizione.
Dalla predetta sentenza – spiega il Tribunale – si evince che le pretese creditorie per le quali fu esercitata l'azione esecutiva erano quelle risultanti dall'estratto di ruolo prodotto in quel giudizio e dalla visura ipotecaria notificata il 5.02.2016, delle quali soltanto quella rela- tiva alla cartella n. 07120120165787178000 si riferiva a un credito tributario IRAP, in relazio- ne al quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione (v. Cass. SSUU 5.06.2017, n. 13913).
Trattandosi di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il GE aveva ritenuto assorbente il rilievo della mancata documentazione da parte dell'agente della riscossione dell'avvenuta notifica dell'avviso ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973, dal quale era derivata l'azione esecu- tiva esercitata alla stregua dell'avviso di vendita impugnato. Da tale rilievo formale scaturiva l'illegittimità, poi dichiarata, dell'avviso di vendita del 5.02.2016.
Il GE inoltre aveva dichiarato l'impossibilità di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento, stante la declinatoria della giurisdizione e l'assorbimento delle altre que- stioni, attenendo l'opposizione ex art. 617 c.p.c. a profili formali riservati al giudice tributa- rio. Il Tribunale afferma dunque che la mancata cancellazione del pignoramento immobiliare
4 da parte del GE è dipesa dalla residua pendenza debitoria di natura tributaria oggetto del giudizio da coltivarsi dinanzi al giudice tributario. Part
A fronte della pretesa della di aver diritto alla cancellazione per aver pagato il debito come risulterebbe dall'estratto di ruolo aggiornato al 29.01.2021 – che comproverebbe l'in- tervenuto pagamento delle uniche due cartelle non sospese, n. 07120130142720333000 e n.
07120130154538714000, eliminate dal ruolo – il Tribunale osserva che dall'esame del pre- detto estratto di ruolo non risultano le due cartelle bensì una debitoria da pagare di circa Part 226.000,00 euro. Pertanto la non avrebbe dimostrato con precisione quali fossero le cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., né avrebbe fornito la prova positiva del pagamento (l'estratto di ruolo che non le contenga può tutt'al più assumere un valore indiziario, stante anche la contestazione del pagamento da parte delle resistenti). Per cui, in assenza di prova del pagamento dei cre- diti tributari cui era subordinata la cancellazione del pignoramento immobiliare, la domanda, assorbita ogni altra questione, è stata respinta.
L'appello Part
Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia errato nel subordinare la cancellazione del vincolo alla prova del pagamento di tutti i crediti di natura tributaria, anziché della sola car- tella n. relativa a un credito IRAP;
e nell'interpretare la domanda PartitaIVA_3
attrice come volta a ottenere la cancellazione della posizione debitoria e delle relative cartel- le di pagamento, piuttosto che la cancellazione del pignoramento immobiliare a seguito della dichiarazione di illegittimità di un avviso di vendita fondato su cartelle nulle e/o adempiute.
Il Tribunale di Napoli Nord avrebbe impropriamente esteso il thema decidendum anche a cartelle esattoriali mai poste a fondamento del pignoramento de quo, ad altri debiti risultanti dal ruolo, ma successivi alle vicende per cui è causa.
In altri termini, ciò che rende illegittimo il pignoramento immobiliare – secondo l'appellan- te – non è l'estinzione di tutte le cartelle (in quanto in parte annullate e in parte adempiute), dunque di ogni debito tributario, bensì il venir meno di uno dei presupposti della procedura di esecuzione forzata (l'avviso di vendita) alla quale il pignoramento inerisce e il documenta- to pagamento della cartella (rimessa al giudice tributario) n. 07120120165787178000.
La costituzione dell' Controparte_1
L' sostiene che la sentenza n. 724/18 del GE non solo non Controparte_1
5 affronta nella sua totalità il merito della questione ma in dispositivo non ordina la cancella- zione della trascrizione del pignoramento come richiesta da parte appellante. Sebbene la Part sostenga di avere provveduto al pagamento della cartella n. 07120120165787178, dall'estratto di ruolo depositato in primo grado emerge ancora una debitoria nei confronti dell'agente della riscossione nella misura di € 226.000,00, come del resto accertato anche Part dal Tribunale. Nessuna prova, poi, la avrebbe fornito dei danni di cui chiede il ristoro.
La costituzione dell' - Conservatore dei RR.II. Controparte_1
Part
Premesso che la aveva proposto un'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, poi riassunta innanzi alla Commissione tributaria nella parte relativa a crediti tributari, e un'altra parallela azione dinanzi al giudice del lavoro dello stesso tribunale per cartelle afferenti a crediti previdenziali, l' sostiene che la mera sospensione delle car- CP_6
telle ottenuta con ricorso ex art. 700 c.p.c., e dunque in base a un accertamento cautelare e sommario, non legittima la cancellazione del pignoramento. Né questa può ottenersi con l'assenso del creditore, a differenza di quanto previsto in materia di cancellazione di trascri- zioni di domande giudiziali e di iscrizioni ipotecarie. La cancellazione del pignoramento, trat- tandosi di atto che segna l'inizio di un processo esecutivo, va disposta all'interno dello stesso processo, in forza di un provvedimento giudiziale che dia atto dell'avvenuta estinzione del processo esecutivo (630 c.p.c.) o che accerti l'inesistenza del diritto di procedere a esecuzio- ne forzata per il venir meno del titolo (adempimento, prescrizione ecc.).
Infine l'Agenzia eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la Conserva- toria è tenuta a disporre la cancellazione sulla base dell'esibizione del provvedimento del giudice (cosa allo stato mai avvenuta), per cui l'odierno giudizio andava proposto solo nei confronti dell'agente della riscossione.
Motivi della decisione
Part
L'appello di è fondato per quanto di ragione. Con la menzionata sentenza n. 724/2018, il GE ha dichiarato l'illegittimità formale dell'avviso di vendita n. 7\2016 su cui verteva l'op- posizione e ha precisato in motivazione che soltanto la declinatoria della giurisdizione per la cartella Irap – in favore del giudice tributario – ha impedito l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, altrimenti conseguente al venir meno del processo esecutivo, sia pure per un vizio di forma e non per inesistenza dei crediti azionati.
Sia la sentenza qui impugnata, sia le eccezioni formulate dalle agenzie convenute fondano
6 il diniego dell'ordine di cancellazione sulla permanenza degli “altri” crediti rispetto a quelli posti a base dell'azione esecutiva rimasta travolta dalla sentenza del GE n. 724\2018. Ma è soltanto una la cartella in merito alla quale il GE ha declinato la propria giurisdizione;
ed è Part una cartella – n. 07120120165787178 – che la ha dimostrato di aver pagato in data
15.04.2019 come da quietanza in atti, a conferma dell'assenza della suddetta cartella nell'e- stratto di ruolo aggiornato al 29.01.2021, considerato dal giudice di primo grado mero indi- zio (non prova piena) dell'estinzione del relativo debito.
Ne consegue che è stato rimosso l'ostacolo – così valutato dal GE – che impediva l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, ora possibile perché la relati- va procedura esecutiva è risultata per un verso invalida e per una residua cartella Irap non più giustificata dal debito, in quanto estinto. Part
È invece infondata la domanda di reiterata in appello, di risarcimento danni, riferiti all'impossibilità di accedere al credito bancario a causa del pignoramento, per difetto assolu- to di allegazione (di circostanze concrete) e di prova, da parte di una società peraltro non più operativa in quanto in liquidazione volontaria.
Va dunque ordinata, in parziale accoglimento dell'appello, la cancellazione della trascrizio- ne del pignoramento. Part
La soccombenza di sulla domanda accessoria di risarcimento danni giustifica la com- pensazione di un terzo delle spese processuali, per il resto poste a carico delle convenu- te\appellate in solido e regolate in base al DM 55\2014 (valore indeterminabile, complessità bassa).
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_3 Controparte_8
e della avverso la sentenza
[...] Controparte_9
del Tribunale di Napoli Nord 28.01.2022 n. 301, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, or- dina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare portato dall'avviso di vendita immobiliare n. 07/2016 gravan- te sull'immobile sito in Cardito (Na) alla Via Napoli, identificato in catasto al Foglio 3, parti- cella 922, sub 1, categoria D/8, Piano T-1-s1 Rendita catastale € 31.121,81;
7 b) dichiara compensate per un terzo le spese di primo e secondo grado e condanna l' CP_10
e l' Conservatoria dei Registri Immobiliari, Controparte_11 Controparte_1
in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della , con di- Parte_3
strazione in favore dell'avv. Melchiorre Napolitano, dichiaratosi antistatario, che liquida (già detratto un terzo) per il primo grado in € 2.648,00 per compensi ed € 397,20 per rimborso forfetario di spese generali al 15%; per il presente grado in € 3.334,00 per compensi ed €
500,10 per rimborso forfetario di spese generali al 15%; oltre IVA e CPA e rimborso dei due terzi del contributo unificato dovuto ed effettivamente versato.
Così deciso in Napoli il 14 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
8
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2303\2022 RG in materia di cancellazione di pignoramento immobi- liare (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord 28.01.2022 n. 301), vertente tra c.f. e p.iva , in persona del liquidatore e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore , c.f. con sede in Cardito, Via P. Donadio Parte_2 C.F._1
snc, con domicilio eletto in Casoria, Via Piave 57, nello studio dell'avv. Melchiorre Napolita- no, c.f. , che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di C.F._2
appello, fax 081.7571265, dom. digitale Email_1
appellante e
, subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_1 [...]
, in persona del procuratore , in virtù dei poteri Controparte_2 Controparte_3
conferitigli con atto notarile del 28.04.2022, rep. 177893 / racc. 11776, con domicilio eletto in Napoli, Via F. Caracciolo 11, nello studio dell'avv. Luigi Pane, c.f. do- C.F._3
micilio digitale che la rappresenta e difende giusta Email_2
procura in atti, appellata nonché
c.f. , in persona Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_2
1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. presso i cui uffici, in via A. Diaz 11, domicilia per C.F._4
legge, fax 081.4979313, posta certificata servizio poli- Email_3
sweb ADS80030620639, appellata
Conclusioni
Per la «1) In via principale, previa integrale riforma della sentenza oggi ap- Parte_1
pellata, ordinare al Conservatore presso la competente Conservatoria di Napoli 2 la cancella- zione dai relativi registri del pignoramento immobiliare portato dall'avviso di vendita immo- biliare n. 07/2016 ex art. 78 DPR 602/73 e gravante sull'immobile sito in Cardito (Na) alla Via
Napoli identificato al catasto al Foglio 3, particella 922, sub 1, categoria D/8, Piano T-1-s1
Rendita catastale € 31.121,81; 2) In subordine, ordinare all' Controparte_6
(già ) e/o all' di prestare consenso alla cancellazione del CP_2 Controparte_1
vincolo di cui all'avviso di vendita n. 07/2016 gravante sull'immobile indicato al capo prece- dente;
3) Pronunziare ogni altro provvedimento utile ai fini del raggiungimento dell'invocata tutela;
4) Condannare le parti resistenti, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata e al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente procedimento con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, se ritenute ammissibili e rilevanti ai fini della quantificazione del danno, ammet- tere in appello tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate nel procedimento di primo grado per tutte le ragioni esposte in parte motiva».
Per l' : «1) Nel merito, rigettare l'appello (…); 2) In via Controparte_1
istruttoria si impugna e contesta la richiesta formulata da parte appellante di ammissione in questa sede delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado in quanto del tutto inam- missibili ed irrilevanti oltre che perché genericamente riproposte senza alcun riferimento specifico alle medesime;
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari».
Per l'Agenzia delle Entrate Conservatoria dei RRII: «Affinché l'adita Corte d'Appello rigetti l'avverso appello, confermando le statuizioni del Tribunale, e condanni l'appellante al paga- mento delle spese e onorari di lite».
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 12.11.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le
2 memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Il primo grado
Riferisce il Tribunale di Napoli Nord nell'impugnata sentenza del 28.01.2022 n. 301 che, con ricorso del 5.06.2020, la (d'ora innanzi, per brevità, indicata anche come Parte_1
Part
premise di essere proprietaria di un immobile in Cardito, Via Napoli, in Catasto al Foglio
3, p.lla 922, sub 1, categ. D/8, in relazione al quale l (già Controparte_6
) aveva intrapreso esecuzione esattoriale notificandole l'avviso di vendita Controparte_7
immobiliare n.7/2016 ex art. 78 DPR 602/73 e contestualmente trascritto vincolo di pigno- ramento sull'immobile; di aver proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. dinanzi al Giudice dell'esecuzione avverso il predetto atto esecutivo, chiedendo dichiararsi la nullità e/o illegit- timità dell'avviso di vendita, con conseguente ordine di cancellazione del vincolo immobilia- re;
che il GE, con sentenza n. 724\2018, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione re- lativamente alle cartelle esattoriali (in realtà una soltanto) inerenti a pretese tributarie, fis- sando il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice tributario e accogliendo nel resto l'opposizione; che, passata in giudicato la sentenza, aveva provveduto al pagamen- to del residuo debito tributario che aveva originato l'intrapresa esecuzione;
che ciò nono- stante il pignoramento immobiliare risultava ancora trascritto con notevole nocumento per essa società, che non poteva continuare ad accedere al credito anche con istituti con i quali aveva sempre intrattenuto rapporti bancari.
Tanto premesso e stante l'inerzia dell alla cancellazione Controparte_6
Part del vincolo pregiudizievole, la si rivolse al Tribunale di Napoli Nord, chiedendo ordinarsi al Conservatore dei RRII di Napoli 2 la cancellazione del pignoramento immobiliare;
in su- bordine, ordinarsi all e all di prestare Controparte_6 Controparte_1
consenso alla cancellazione del vincolo immobiliare predetto;
disporsi, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una congrua penale a carico della convenuta per ogni giorno di ritardo nell'attua- zione dell'ordine del giudice, rimettendo la relativa quantificazione al giudizio equitativo del
Tribunale; il tutto con vittoria di spese e risarcimento ex art. 96 c.p.c..
L si costituì in giudizio, contestò la domanda, evidenziò Controparte_6
che la sentenza del GE n. 724\2018 non recava alcun ordine di cancellazione della trascrizio- ne del pignoramento immobiliare e che il residuo debito tributario non era stato pagato dal- la ricorrente come da estratto di ruolo al 30.07.2020, dal quale si evinceva la perdurante
3 sussistenza di una posizione debitoria della società nei confronti dell'Erario. Chiese perciò il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Anche l si costituì in giudizio, contestò l'affermato pagamento e de- Controparte_1
dusse che nessuna prova era stata fornita dalla ricorrente dell'estinzione del residuo debito.
In diritto osservò che la cancellazione del vincolo di pignoramento immobiliare non poteva essere ottenuta sulla base del consenso del creditore;
contestò, altresì, la fondatezza della domanda sotto il diverso profilo che, trattandosi di un atto che segnava l'inizio del processo esecutivo, la cancellazione del vincolo immobiliare avrebbe potuto essere disposta soltanto all'interno di quel processo in forza di un provvedimento giudiziale di estinzione del diritto, ovvero da una sentenza che avesse dichiarato l'assenza del diritto del creditore a procedere in via esecutiva.
La sentenza di primo grado Part
Il Tribunale ha rigettato la domanda e condannato la alle spese di lite. Ha premesso Part che la aveva chiesto la cancellazione del pignoramento sulla base (a) della sentenza del
GE n. 724\2018 – in sede di giudizio di opposizione agli atti esecutivi – che aveva dichiarato la formale illegittimità dell'avviso di vendita n. 7/2016, e (b) dell'intervenuto pagamento dei residui debiti tributari in ordine ai quali il GE aveva dichiarato il difetto di giurisdizione.
Dalla predetta sentenza – spiega il Tribunale – si evince che le pretese creditorie per le quali fu esercitata l'azione esecutiva erano quelle risultanti dall'estratto di ruolo prodotto in quel giudizio e dalla visura ipotecaria notificata il 5.02.2016, delle quali soltanto quella rela- tiva alla cartella n. 07120120165787178000 si riferiva a un credito tributario IRAP, in relazio- ne al quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione (v. Cass. SSUU 5.06.2017, n. 13913).
Trattandosi di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il GE aveva ritenuto assorbente il rilievo della mancata documentazione da parte dell'agente della riscossione dell'avvenuta notifica dell'avviso ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973, dal quale era derivata l'azione esecu- tiva esercitata alla stregua dell'avviso di vendita impugnato. Da tale rilievo formale scaturiva l'illegittimità, poi dichiarata, dell'avviso di vendita del 5.02.2016.
Il GE inoltre aveva dichiarato l'impossibilità di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento, stante la declinatoria della giurisdizione e l'assorbimento delle altre que- stioni, attenendo l'opposizione ex art. 617 c.p.c. a profili formali riservati al giudice tributa- rio. Il Tribunale afferma dunque che la mancata cancellazione del pignoramento immobiliare
4 da parte del GE è dipesa dalla residua pendenza debitoria di natura tributaria oggetto del giudizio da coltivarsi dinanzi al giudice tributario. Part
A fronte della pretesa della di aver diritto alla cancellazione per aver pagato il debito come risulterebbe dall'estratto di ruolo aggiornato al 29.01.2021 – che comproverebbe l'in- tervenuto pagamento delle uniche due cartelle non sospese, n. 07120130142720333000 e n.
07120130154538714000, eliminate dal ruolo – il Tribunale osserva che dall'esame del pre- detto estratto di ruolo non risultano le due cartelle bensì una debitoria da pagare di circa Part 226.000,00 euro. Pertanto la non avrebbe dimostrato con precisione quali fossero le cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., né avrebbe fornito la prova positiva del pagamento (l'estratto di ruolo che non le contenga può tutt'al più assumere un valore indiziario, stante anche la contestazione del pagamento da parte delle resistenti). Per cui, in assenza di prova del pagamento dei cre- diti tributari cui era subordinata la cancellazione del pignoramento immobiliare, la domanda, assorbita ogni altra questione, è stata respinta.
L'appello Part
Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia errato nel subordinare la cancellazione del vincolo alla prova del pagamento di tutti i crediti di natura tributaria, anziché della sola car- tella n. relativa a un credito IRAP;
e nell'interpretare la domanda PartitaIVA_3
attrice come volta a ottenere la cancellazione della posizione debitoria e delle relative cartel- le di pagamento, piuttosto che la cancellazione del pignoramento immobiliare a seguito della dichiarazione di illegittimità di un avviso di vendita fondato su cartelle nulle e/o adempiute.
Il Tribunale di Napoli Nord avrebbe impropriamente esteso il thema decidendum anche a cartelle esattoriali mai poste a fondamento del pignoramento de quo, ad altri debiti risultanti dal ruolo, ma successivi alle vicende per cui è causa.
In altri termini, ciò che rende illegittimo il pignoramento immobiliare – secondo l'appellan- te – non è l'estinzione di tutte le cartelle (in quanto in parte annullate e in parte adempiute), dunque di ogni debito tributario, bensì il venir meno di uno dei presupposti della procedura di esecuzione forzata (l'avviso di vendita) alla quale il pignoramento inerisce e il documenta- to pagamento della cartella (rimessa al giudice tributario) n. 07120120165787178000.
La costituzione dell' Controparte_1
L' sostiene che la sentenza n. 724/18 del GE non solo non Controparte_1
5 affronta nella sua totalità il merito della questione ma in dispositivo non ordina la cancella- zione della trascrizione del pignoramento come richiesta da parte appellante. Sebbene la Part sostenga di avere provveduto al pagamento della cartella n. 07120120165787178, dall'estratto di ruolo depositato in primo grado emerge ancora una debitoria nei confronti dell'agente della riscossione nella misura di € 226.000,00, come del resto accertato anche Part dal Tribunale. Nessuna prova, poi, la avrebbe fornito dei danni di cui chiede il ristoro.
La costituzione dell' - Conservatore dei RR.II. Controparte_1
Part
Premesso che la aveva proposto un'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, poi riassunta innanzi alla Commissione tributaria nella parte relativa a crediti tributari, e un'altra parallela azione dinanzi al giudice del lavoro dello stesso tribunale per cartelle afferenti a crediti previdenziali, l' sostiene che la mera sospensione delle car- CP_6
telle ottenuta con ricorso ex art. 700 c.p.c., e dunque in base a un accertamento cautelare e sommario, non legittima la cancellazione del pignoramento. Né questa può ottenersi con l'assenso del creditore, a differenza di quanto previsto in materia di cancellazione di trascri- zioni di domande giudiziali e di iscrizioni ipotecarie. La cancellazione del pignoramento, trat- tandosi di atto che segna l'inizio di un processo esecutivo, va disposta all'interno dello stesso processo, in forza di un provvedimento giudiziale che dia atto dell'avvenuta estinzione del processo esecutivo (630 c.p.c.) o che accerti l'inesistenza del diritto di procedere a esecuzio- ne forzata per il venir meno del titolo (adempimento, prescrizione ecc.).
Infine l'Agenzia eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la Conserva- toria è tenuta a disporre la cancellazione sulla base dell'esibizione del provvedimento del giudice (cosa allo stato mai avvenuta), per cui l'odierno giudizio andava proposto solo nei confronti dell'agente della riscossione.
Motivi della decisione
Part
L'appello di è fondato per quanto di ragione. Con la menzionata sentenza n. 724/2018, il GE ha dichiarato l'illegittimità formale dell'avviso di vendita n. 7\2016 su cui verteva l'op- posizione e ha precisato in motivazione che soltanto la declinatoria della giurisdizione per la cartella Irap – in favore del giudice tributario – ha impedito l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, altrimenti conseguente al venir meno del processo esecutivo, sia pure per un vizio di forma e non per inesistenza dei crediti azionati.
Sia la sentenza qui impugnata, sia le eccezioni formulate dalle agenzie convenute fondano
6 il diniego dell'ordine di cancellazione sulla permanenza degli “altri” crediti rispetto a quelli posti a base dell'azione esecutiva rimasta travolta dalla sentenza del GE n. 724\2018. Ma è soltanto una la cartella in merito alla quale il GE ha declinato la propria giurisdizione;
ed è Part una cartella – n. 07120120165787178 – che la ha dimostrato di aver pagato in data
15.04.2019 come da quietanza in atti, a conferma dell'assenza della suddetta cartella nell'e- stratto di ruolo aggiornato al 29.01.2021, considerato dal giudice di primo grado mero indi- zio (non prova piena) dell'estinzione del relativo debito.
Ne consegue che è stato rimosso l'ostacolo – così valutato dal GE – che impediva l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, ora possibile perché la relati- va procedura esecutiva è risultata per un verso invalida e per una residua cartella Irap non più giustificata dal debito, in quanto estinto. Part
È invece infondata la domanda di reiterata in appello, di risarcimento danni, riferiti all'impossibilità di accedere al credito bancario a causa del pignoramento, per difetto assolu- to di allegazione (di circostanze concrete) e di prova, da parte di una società peraltro non più operativa in quanto in liquidazione volontaria.
Va dunque ordinata, in parziale accoglimento dell'appello, la cancellazione della trascrizio- ne del pignoramento. Part
La soccombenza di sulla domanda accessoria di risarcimento danni giustifica la com- pensazione di un terzo delle spese processuali, per il resto poste a carico delle convenu- te\appellate in solido e regolate in base al DM 55\2014 (valore indeterminabile, complessità bassa).
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_3 Controparte_8
e della avverso la sentenza
[...] Controparte_9
del Tribunale di Napoli Nord 28.01.2022 n. 301, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, or- dina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare portato dall'avviso di vendita immobiliare n. 07/2016 gravan- te sull'immobile sito in Cardito (Na) alla Via Napoli, identificato in catasto al Foglio 3, parti- cella 922, sub 1, categoria D/8, Piano T-1-s1 Rendita catastale € 31.121,81;
7 b) dichiara compensate per un terzo le spese di primo e secondo grado e condanna l' CP_10
e l' Conservatoria dei Registri Immobiliari, Controparte_11 Controparte_1
in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della , con di- Parte_3
strazione in favore dell'avv. Melchiorre Napolitano, dichiaratosi antistatario, che liquida (già detratto un terzo) per il primo grado in € 2.648,00 per compensi ed € 397,20 per rimborso forfetario di spese generali al 15%; per il presente grado in € 3.334,00 per compensi ed €
500,10 per rimborso forfetario di spese generali al 15%; oltre IVA e CPA e rimborso dei due terzi del contributo unificato dovuto ed effettivamente versato.
Così deciso in Napoli il 14 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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