Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 02/12/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01382/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01777/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato CH LL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, Sportello Unico per L Immigrazione di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.68689 del 20-8-2025 con cui la Prefettura-SUI di Foggia ha decretato
<<la revoca del Nulla-Osta all'ingresso in favore del lavoratore di cui all'allegato elenco sull'istanza presentata dal sig. -OMISSIS->>;
di tutti gli atti precedenti, seguenti e connessi a quello impugnato, ivi compreso l'ancorché sconosciuto <<Parere ostativo del/dei componente/i dello Sportello di Foggia>>.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia e dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. NZ ND e uditi per le parti i difensori CH LL per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca per le Amministrazioni intimate.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito di richiesta nominativa del 27.3.2023 formulata dal titolare dell’-OMISSIS-, in data 14.9.2023 il SUI di Foggia rilasciava il nulla osta al lavoro subordinato stagionale in favore del ricorrente. Questo ha chiesto e ottenuto in data 19.4.2024 dal Consolato italiano in Marocco il Visto di Ingresso con validità dal 30.4.2024 al 10.11.2024.
Il lavoratore faceva ingresso in Italia nel mese di luglio 2024 e veniva avviato al lavoro come risulta da comunicazione del datore di lavoro del 31.7.2024 e dalle buste paga emesse da agosto a dicembre 2024.
L’istante rappresenta di non essere stato convocato dal SUI per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno stagionale.
Riferisce il ricorrente che il SUI di Foggia dapprima avrebbe sollecitato il datore di lavoro ad inviare l’attestazione di idoneità alloggiativa “poiché mancante” e poi avrebbe inviato all’indirizzo indicato dal datore di lavoro una nota in data 29.4.2025, con cui l’Amministrazione ha trasmesso l’avvio del procedimento di revoca del Nulla-Osta al lavoro subordinato poiché sarebbe emersa “la seguente carenza documentale:-Certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato da NON più di sei mesi dall’ufficio competente)”.
Quindi il datore di lavoro comunicazione pec del 30.5.2025 ha inviato ad integrazione il contratto di locazione, datato 12.5.2025 sottoscritto dal locatore e da due stranieri quali conduttori, tra cui il ricorrente, munito di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e attestazione in data 22.5.2025 di Idoneità Alloggiativa rilasciata su richiesta della proprietaria dell’immobile di Foggia.
Tuttavia in data l’Amministrazione ha emesso l’impugnato provvedimento prot. n.68689 del 20.8.2025 con cui la Prefettura-SUI di Foggia ha revocato il nulla-osta all'ingresso in favore del lavoratore, sul presupposto che, dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, “il datore ha trasmesso soltanto in data 30/05/2025 una sistemazione alloggiativa differente in favore del cittadino extracomunitario.
RITENUTO che le osservazioni e la documentazione prodotta non sono idonee a confermare il rilascio del nulla osta e pertanto occorre procedere alla revoca, in quanto l'Ufficio scrivente ha constatato che la documentazione risulta inviata oltre i termini e non è rispondente a quanto richiesto…”.
Avverso tali atti ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art.41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E.; degli artt. 24 e 97 Cost., e degli artt.1, co.2 bis, 7, 10 e 10 bis della L. 7-8-1990 n.241; Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il ricorrente non avrebbe potuto esercitare la partecipazione procedimentale in violazione degli artt.7 e 10 bis cit.-;
2) Erronea applicazione dell’art. 42 co.2 del D.L.73/2022.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, 5 bis e 24 co.3 del D.lgs. 286/98 vigente ratione temporis nonché dell’art.42 co.4 del D.L. 73/2022. Eccesso di potere per travisamento della disciplina normativa, per erronea rappresentazione e valutazione dei fatti; per istruttoria erronea, incongrua, superficiale, lacunosa e perplessa; per vizio della funzione, sviamento e manifesta ingiustizia; per violazione dei princìpi del giusto procedimento, di buon andamento, di imparzialità, di ragionevolezza, di proporzionalità, di efficienza, di buona fede, di lealtà e collaborazione nei rapporti con i privati.
L’amministrazione non avrebbe considerato gli elementi di fatto e documentali forniti dal datore di lavoro. La documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa del cittadino straniero, è un onere che graverebbe solo sulla parte datoriale ex art.5 bis del d.lgs. 286/1998, e avrebbe dovuto essere preceduta dalla convocazione delle parti innanzi al SUI prima della stipula del contratto di soggiorno;
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 21 quinquies/nonies L.7-8-1990 n.241. Eccesso di potere per istruttoria incongrua e per motivazione erronea, insufficiente e solo apparente.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione, previo avviso alle parti di una possibile decisione in forma semplificata.
1. L’impugnazione è infondata.
A tal riguardo è necessaria una preliminare sintesi della disciplina vigente in materia.
Le norme in materia di ingresso dei cittadini stranieri per esigenza lavorative stagionali prevedono che i datori di lavoro, appartenenti alla categoria degli imprenditori agricoli e del settore turistico/alberghiero possono inoltrare la richiesta per l’autorizzazione all’ingresso di lavoratori stagionali provenienti da paesi extracomunitari, nell’ambito delle “quote flussi” che sono determinate
ogni anno dall’Unione Europea (art. 24 c.1 d.lgs. 286/98).
Le aziende che accedono alla procedura in argomento devono dimostrare una serie di requisiti, tra i quali la stagionalità e la capacità economica per garantire il pagamento degli oneri salariali, previdenziali ed erariali derivanti dalle medesime assunzioni; nonché indicare, a pena di inammissibilità della domanda stessa, la durata del contratto che stabilirà i termini di permanenza in Italia del lavoratore straniero una volta effettuato l’ingresso.
Le domande sono esaminate dall’Ispettorato del lavoro e dalla Questura per le verifiche di competenza e una volta ottenuto il parere positivo di ciascuna delle Amministrazioni sopracitate, lo Sportello Unico presso la Prefettura convoca il datore di lavoro per il ritiro nulla osta previa sottoscrizione dei moduli di avvertenza relativamente agli adempimenti prescritti dal Testo Unico per l’Immigrazione, circa le condizioni, le modalità e le tempistiche per la registrazione del primo ingresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, c. 5 ter e 6 del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii e 35 del D.P.R. n. 394/1999.
2. Il nulla osta concesso dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione è un’autorizzazione rilasciata su richiesta del datore di lavoro che esercita un’attività stagionale, che non ha trovato soddisfacimento al proprio fabbisogno di mano d’opera tra i prestatori di lavoro, italiani e stranieri, già presenti sul territorio nazionale (art. 22, comma 2, D.lgs. 286/1998), tale situazione giustifica la peculiare disciplina che riguarda i flussi di ingresso dei lavoratori subordinati e stagionali contemplato nel Testo Unico per l’Immigrazione (D.lgs. 286/1998).
Il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, di "Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali” ha inserito tra le motivazioni di rigetto delle domande di nulla osta ipotesi relative alla condotta dei datori di lavoro che richiedono mano d’opera dall’estero, tra le quali rientra l’art. 24, comma 12, lettera C (art.8 direttiva 2014/36/UE1), richiamata nel parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro.
3. Nel caso di specie lo Sportello Unico ha rilevato che il datore di lavoro, nonostante l’impegno sottoscritto a fornire un alloggio idoneo al lavoratore richiesto dall’estero, “ha trasmesso una sistemazione alloggiativa differente in favore del cittadino extracomunitario”.
Le norme sopra richiamate individuano in relazione all’alloggio dei lavoratori una responsabilità in solido delle parti.
Dalla richiesta di lavoratori stagionali discende, infatti, l'impegno a stipulare il contratto di soggiorno, a consentire la registrazione del cittadino straniero entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia ai sensi dell'art. 22, commi 5 ter e 6, del d.lgs. 286/98 e ss.mm.ii, a presentare certificato di idoneità alloggiativa, assieme ad un titolo comprovante l'effettiva disponibilità dello stesso da parte del lavoratore straniero all'atto dell'ingresso in Italia, come previsto dall'art. 24, comma 3, d.lgs. 286/98 ed al pagamento delle spese di viaggio di cui all'art. 5- bis, comma 1, lettera b) del medesimo d.lgs. per il rientro nel paese d'origine.
4. La disciplina prevede che il datore di lavoro dimostri la certificazione alloggiativa sin dal rilascio del nulla osta, imponendo indirettamente la disponibilità di un’abitazione prima dell’ingresso in Italia del lavoratore straniero.
Il Ministero dell’Interno, tuttavia, ha previsto la possibilità di rilasciare il nulla osta al datore di lavoro sulla base dell’impegno prescritto ex art.8 D.P.R. 394/99, posticipando al momento del primo ingresso tali adempimenti, ciò tuttavia non muta la responsabilità in solido delle parti prevista dalla legge. Per tale ragione non persuade l’assunto del ricorrente secondo cui la presentazione della documentazione inerente la idoneità alloggiativa graverebbe esclusivamente sul datore di lavoro.
5. I lavoratori che fanno il loro ingresso in Italia con un visto per lavoro stagionale e che vengono riscontrati carenti di un alloggio idoneo, non possono permanere sul territorio nazionale, nonostante siano entrati legittimamente, e devono essere rimpatriati nel loro paese di residenza, in quanto non possono essere assunti da datori di lavoro diversi da coloro che li hanno richiesti.
6. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che la Prefettura di Foggia abbia legittimamente revocato il nulla osta all’ingresso dei lavoratori, in quanto l’Amministrazione ha verificato che la documentazione esibita in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno fosse diversa da quella che avrebbe dovuto essere presentata ai fini del rilascio del nulla osta e che, sulla base di quanto osservato in precedenza, costituisce condizione necessaria per la sua adozione.
Peraltro dagli atti di causa nulla si evince in ordine alla effettiva esistenza di tale documento, di cui l’Amministrazione ha sollecitato l’invio con nota del 16.4.2025, menzionata nel provvedimento impugnato.
Tale mancanza vizia il procedimento pendente, precludendo ogni ulteriore attività a sostegno della domanda presentata; in quanto come già osservato da condivisibile giurisprudenza, è interesse dello Stato quello di consentire la legittima permanenza in Italia degli stranieri lavorativamente integrati, purché nell’osservanza del prevalente il principio secondo cui non può essere consentita la permanenza sul territorio nazionale di persone che abbiano trasgredito i doveri basilari di lealtà nei confronti dello Stato di accoglienza.
Dagli atti di causa e dalle stesse deduzioni di parte ricorrente è emerso, infatti, che lo straniero abbia fatto ingresso in Italia in data 1.7.2024, mentre la documentazione alloggiativa prodotta dal datore di lavoro (contratto di locazione e certificato di idoneità) attesta la disponibilità di un alloggio idoneo soltanto a decorrere dal 12 maggio 2025, riferito quindi ad un periodo successivo alla stessa scadenza del titolo di soggiorno (lavoro stagionale di nove mesi).
7. La riscontrata carenza documentale ha impedito all'Amministrazione di accertare se il titolo di ingresso dello straniero nel territorio nazionale – vale a dire la richiesta nominativa dello straniero - fosse o meno ab origine validamente formato in presenza dei requisiti prescritti dalla normativa di settore, inducendola a determinarsi negativamente - senza, d'altronde, trovare sostanziale smentita sul punto da parte ricorrente - e, quindi, a ravvisare correttamente i presupposti per la revoca del nulla osta al lavoro subordinato (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2025, n. 399; TAR Toscana, sez. II, 22 novembre 2024, n. 1337 e n. 1338; TAR Lazio, sez. I, 3 gennaio 2025, n. 131; TAR Liguria, sez. I, 10 marzo 2025, n. 281; TAR Calabria, sez. II, 4 agosto 2025, n. 1349).
7.1. La revoca in questione costituisce un atto ascrivibile alla fattispecie della decadenza o c.d. revoca sanzionatoria, essendo espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l'ottenimento del provvedimento ampliativo.
Del resto, qualora si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia ad un cittadino extracomunitario entrato in assenza dei presupposti, in virtù di una procedura che posticipa le verifiche, il sistema dei flussi programmati d'ingresso verrebbe minato e sostanzialmente eluso.
8. Ciò posto, nel caso di specie non può ritenersi che il ricorrente abbia maturato un affidamento incolpevole sul positivo esito del procedimento, perché l'amministrazione non ha creato una situazione di apparenza sulla spettanza del provvedimento finale di ammissione, che attribuisce stabilmente il bene della vita all'interessato. Infatti, la legge stabilisce chiaramente che i controlli possono essere svolti successivamente al rilascio del titolo per lavorare in Italia, il quale è soggetto a revoca in caso di accertamento della carenza dei requisiti (cfr. TAR Liguria, sez. I, 10 aprile 2024, n. 261; 14 maggio 2024, n. 350; TAR Lazio, sez. I, 24 aprile 2025, n. 8025).
9. Ne consegue che legittimamente è stato emesso un preavviso di revoca ex artt. 7 e 8 della legge 241/1990 in data 30.5.2025, come risulta dall’avversato atto di revoca. Nel termine indicato, il datore di lavoro ha inoltrato altra documentazione che concerneva una nuova e diversa sistemazione alloggiativa dello straniero, senza nulla dedurre sulla rilevata assenza del primo documento.
10. Appare evidente, dunque, che debbano essere disattese le censure in ordine alla violazione degli artt. 7, 10 e 10 bis della L. 7.8.1990, n.241, difetto di istruttoria, errore di fatto, carenza di motivazione ed erronea interpretazione della legge.
La documentazione sulla sistemazione alloggiativa di cui all'art. 22, comma 2, lettera b), come anticipato, è un requisito essenziale per la regolarizzazione amministrativa del cittadino extracomunitario.
11. Non persuade nemmeno il dedotto difetto di motivazione, in quanto la revoca del nulla osta è chiara e inequivoca. Del resto, come già osservato, il “titolo idoneo” richiesto dalla legge ai fini della sistemazione alloggiativa dello straniero, è un elemento essenziale dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione in conseguenza della diffusione sul territorio nazionale di sempre più frequenti fenomeni di criminalità legati ai flussi migratori.
12. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e deve essere respinto nel merito.
13. Sussistono giusti motivi, anche in ragione della natura del contenzioso, per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ ND, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NZ ND |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.