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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SENSI BALDOVINO, Presidente e Relatore PITTALIS ANGELA, Giudice SECCHI EMILIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 227/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.I._Ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Sassari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Sassari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Via Olbia Snc Tempio Pausania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 DIR.ANN.CAM.COM 2011
- COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 DIR.ANN.CAM.COM 2012
- COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 DIR.ANN.CAM.COM 2013
- COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 DIR.ANN.CAM.COM 2014
- COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 DIR.ANN.CAM.COM 2015
- COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 IRES-ALTRO 2008
- COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 IVA-ALTRO 2008 - COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza ha pronunciato la seguente sentenza
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Sassari, all'Agenzia delle Entrate-SC di Sassari e alla Camera di Commercio Ricorrente_1di Sassari, srl ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.10276202500000079000, notificatale in data 04/03/2025, dall'indirizzo
Email_5, per Euro 333.942,42, oltre a tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o connessi, tra cui le seguenti 6 cartelle di pagamento:
1. cartella di pagamento n. 10220110018215541000, asseritamente notificata il 12/08/2011,
Ente creditore Dir. prov.le di Sassari - Uff. Territoriale di Tempio Pausania, relativa a IVA
2008, con interessi e sanzioni; a “recupero eccedenze persone giuridiche”, con interessi e sanzioni, per il 2008;
2. cartella di pagamento n. 10220120006787238000, asseritamente notificata il 26/07/2012,
Ente creditore Dir. prov.le di Sassari – Uff. Territoriale di Tempio Pausania, relativa a IRAP 2008, con interessi e sanzioni;
3. cartella di pagamento n. 10220140007857209000, asseritamente notificata il 10/04/2014,
Ente creditore Camera di Commercio di Sassari – Ufficio diritto annuale, relativa a diritto annuale Camera di Commercio 2011, con interessi e sanzioni;
4. cartella di pagamento n. 10220160012768880000, asseritamente notificata il 27/05/2016,
Ente creditore Camera di Commercio di Sassari – Ufficio diritto annuale, relativa a diritto annuale Camera di Commercio 2012, con interessi e sanzioni; 5. cartella di pagamento n. 10220170003899087000, asseritamente notificata il 27/03/2017,
Ente creditore Camera di Commercio di Sassari – Ufficio diritto annuale, relativa a diritto annuale Camera di Commercio 2013 e 2014, con interessi e sanzioni; 6. cartella di pagamento n. 10220180012336602000, asseritamente notificata il 18/10/2018, Ente creditore Camera di Commercio di Sassari – Ufficio diritto annuale, relativa a diritto annuale Camera di Commercio 2015, con interessi e sanzioni.
La ricorrente ha eccepito:
Nullità dell'atto impugnato per difetto/insufficienza di motivazione: l'atto non recherebbe l'indicazione del/dei bene/beni immobile/i su cui dovrebbe eventualmente essere disposta l'iscrizione ipotecaria.
L'atto, pertanto, sarebbe affetto da nullità sia per la carenza di un suo elemento essenziale (l'oggetto dell'iscrizione ipotecaria), sia per l'impossibilità di verificare la proporzione fra il valore dei beni sottoposti ad ipoteca ed il debito per il quale si procede.
Ha poi eccepito l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione e decadenza dell'ente impositivo e del concessionario della riscossione dal potere impositivo e dal potere di riscuotere: in particolare per le cartelle n.10220110018215541000 e n.10220120006787238000 ha dedotto che la notifica sarebbe stata dapprima tentata senza successo ad un indirizzo sbagliato (Zona Tempio sud) perché relativo alla vecchia sede e, successivamente, all'indirizzo giusto di Olbia, Indirizzo_1, senza tuttavia rinvenire il destinatario o altre persone legittimate al ritiro. A questo punto, la notifica non si sarebbe perfezionata in quanto l'atto sarebbe stato depositato presso la casa comunale, senza effettuare altre ricerche e, soprattutto, mancherebbe la prova della comunicazione dell'avvenuto deposito (CAD) che la resistente avrebbe dovuto fornire con il deposito della ricevuta di ritorno della relativa raccomandata. Per quanto concerne la notifica delle cartelle nn.10220140007857209000,
10220160012768880000 e 10220170003899087000 ne ha eccepito l'inesistenza giuridica in quanto l'atto non soltanto sarebbe stato trasmesso da un indirizzo pec non pubblicato ma sarebbe stato anche indirizzato ad un indirizzo di posta elettronica non pubblicato. Infine in relazione alla cartella n.10220180012336602000 mancherebbe del tutto la prova della notifica.
Quanto alla prescrizione, ha eccepito la mancanza di atti interruttivi e, pertanto, anche volendo considerare buone le notifiche delle cartelle, ha comunque eccepito la prescrizione dell'intera pretesa (tributo, sanzioni ed interessi) per le prime tre cartelle relative, rispettivamente, a IVA 2008, IRAP 2008 e DIRITTI CAMERALI 2011 e la prescrizione (quinquennale) di sanzioni ed interessi per le altre tre relative, rispettivamente, a DIRITTI
CAMERALI 2012, DIRITTI CAMERALI 2013 e 2014 e DIRITTI CAMERALI 2015.
Ha poi eccepito la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento.
In conclusione ha eccepito la caducazione dell'intera comunicazione preventiva anche nel caso di invalidità di una sola cartella.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti presupposti, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate-SC si è costituita in giudizio ed ha anzitutto contestato tutte le doglianze relative all'atto impugnato che non avendo un contenuto predeterminato per legge ed avendo il solo scopo di avvertire il debitore dell'imminente iscrizione ipotecaria, dovrebbe contenere soltanto l'indicazione dell'ammontare del credito per il quale, in caso di mancato pagamento, verrebbe iscritta ipoteca.
Ha poi contestato l'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte che, al contrario, sarebbero state tutte regolarmente notificate, a mezzo posta (le prime due), con la procedura del destinatario temporaneamente assente e a mezzo posta elettronica certificata (le altre), inviate da in indirizzo chiaramente riferibile al concessionario della
SC. Infine ha contestato anche l'eccezione di prescrizione e decadenza in quanto, dopo le cartelle - e per gli stessi crediti tributari - la contribuente avrebbe ricevuto due atti interruttivi della prescrizione e cioè l'intimazione di pagamento n.10220159012513246000, notificatale a mezzo pec in data 14/10/2015 e l'intimazione di pagamento n.10220219001299356000, notificatale a mezzo ufficiale postale in data
16/09/2023.
Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto l'estromissione dal giudizio con le spese di lite. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 19/09/2025, la ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità della documentazione relativa alla notifica della cartella n. 10220180012336602000 perché non rilasciata in sede di accesso agli atti; in ogni caso la notifica sarebbe nulla perché mancherebbe la raccomandata informativa del deposito presso il sito della Camera di Commercio che la resistente avrebbe dovuto inviare, stante la non operatività della casella di posta elettronica certificata.
Allo stesso modo ha eccepito l'inutilizzabilità degli atti interruttivi della prescrizione (intimazione di pagamento n.10220159012513246000 e intimazione di pagamento n.10220219001299356000) che la resistente avrebbe omesso di comunicare in sede di accesso agli atti. In ogni caso ha eccepito la nullità delle due notifiche in quanto la prima intimazione sarebbe stata notificata a mezzo pec da e verso indirizzi non pubblicati, mentre la seconda sarebbe stata notificata con il rito degli irreperibili assoluti invece che con quello dell'assenza temporanea (senza raccomandata informativa) sulla base di un tentativo non riuscito presso un indirizzo di Tempio Pausania, estraneo alla contribuente.
Infine ha rilevato che anche ritenendo regolarmente notificate le due intimazioni, la prescrizione (quinquennale) di sanzioni ed interessi sarebbe comunque maturata tra il 2015 e il 2023 non ritenendosi condivisibile l'orientamento giurisprudenziale invocato dalla resistente che collegherebbe l'irretrattabilità del credito all'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento. All'udienza del 13/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito specificati. Preliminarmente, deve essere rigettata la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato ed in particolare l'eccezione di nullità dell'avviso per la carenza di un suo elemento essenziale (l'oggetto dell'iscrizione ipotecaria) e per l'impossibilità di verificare la proporzione fra il valore dei beni sottoposti ad ipoteca ed il debito per il quale si procede: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha, infatti, il solo scopo di avvertire il debitore dell'imminente iscrizione ipotecaria, consentendogli, così, di evitare la costituzione dell'ipoteca con il pagamento. Ciò che, pertanto, è richiesto, ai fini della validità dell'atto, è soltanto l'indicazione del credito tributario e del titolo sul quale è fondato, mentre le questioni sollevate dalla parte ricorrente potrebbero al più essere riferite all'ipoteca vera e propria.
In relazione, invece, all'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte e delle conseguenti eccezioni di decadenza e prescrizione, va considerato che secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “L'omessa impugnazione della cartella di pagamento ovvero degli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva dei crediti dell'Erario, una volta che siano stati ritualmente notificati al contribuente, determina la decadenza di quest'ultimo dal potere di ricorrere avverso gli stessi, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito fiscale.” (Cfr.
Cass.2978/2018; Cfr.Cass.22108/2024; Cass.10736/2024; Cass.6436/2025). Nel caso di specie, come detto, la resistente ha eccepito la regolare notifica di due intimazioni di pagamento – e cioè l'intimazione di pagamento n.10220159012513246000, notificatale in data 14/10/2015 e l'intimazione di pagamento n.10220219001299356000, notificatale in data 16/09/2023 – con la conseguenza che l'accertamento, in questa sede, della regolarità (o meno) della notifica delle stesse si pone come accertamento necessariamente preliminare rispetto a quello delle singole cartelle in quanto, in applicazione del menzionato indirizzo giurisprudenziale, potrebbe determinare, nel caso di verifica positiva delle due notifiche, il rigetto dell'intera controversia.
Orbene, secondo la parte resistente l'intimazione di pagamento n.10220219001299356000 sarebbe stata notificata a mezzo ufficiale postale in data 16/09/2023, con il rito previsto per il caso di assenza temporanea del destinatario.
Com'è noto, l'art.60 del D.P.R. 600/1973, in materia di notificazioni di atti tributari, prevede che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt.137 e seguenti del codice di procedura civile con le modifiche indicate nelle disposizioni contenute nello stesso art.60.
Come detto, la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta secondo la procedura prevista per i casi di cd assenza temporanea del contribuente all'indirizzo di destinazione: per queste ipotesi, l'art.60 citato non detta alcuna particolare disposizione e, pertanto, deve trovare applicazione l'art.140 del codice di procedura civile. L'art.140, com'è noto, prevede come adempimento finale della procedura notificatoria, l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale il contribuente viene informato dell'affissione dell'avviso di deposito nella casa comunale.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari nel caso in cui il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, egli, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare
l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento. La produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione. In materia di notifica degli atti tributari, la procedura di notificazione semplificata prevista dalla lettera e), dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 presuppone l'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto, ovvero che nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mentre nell'ipotesi di irreperibilità relativa, la notificazione deve essere eseguita secondo il rito di cui all'art.
140 cod. proc. civ.” (Cfr. Cass.33378/2023) Orbene, nel caso di specie, la resistente non ha prodotto la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa (cd CAD) avendo prodotto la sola relata dell'ufficiale postale che ha annotato l'irreperibilità della contribuente sia all'indirizzo di Tempio che a quello di Olbia, senza tuttavia produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale di Olbia (luogo ove l'ufficiale postale avrebbe dovuto completare la notifica) e, pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento non può dirsi provata: quest'ultimo atto, pertanto, deve considerarsi tamquam non esset, sia ai fini dell'interruzione della prescrizione – il cui termine è pertanto continuato a decorrere - sia ai fini dell'irretrattabilità della pretesa che non si è affatto prodotta. Per quanto concerne, invece, l'intimazione di pagamento n.10220159012513246000, secondo la parte resistente la stessa sarebbe stata notificata a mezzo pec in data 14/10/2015 utilizzando come indirizzo di spedizione Email_6 e come indirizzo di ricezione Email_7. .
Orbene, secondo parte ricorrente la notifica sarebbe giuridicamente inesistente in quanto effettuata utilizzando indirizzi di spedizione e ricezione, non pubblicati in registri ufficiali.
L'eccezione non può essere condivisa. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, la trasmissione del documento da un indirizzo non pubblicato non determina affatto la nullità dell'atto purchè sia chiaramente individuabile la provenienza dell'atto dall'agente della riscossione (Cfr. Cass.15979/2022; Cass.982/2023 e Cass.6015/2023).
Nel caso di specie, l'atto impugnato risulta notificato alla contribuente, ai sensi dell'art.26 comma 1 bis del D.P.R.602/73 e dell'art.60 del D.P.R. 600/73, a mezzo pec, dall'indirizzo Email_6 e cioè da un indirizzo immediatamente e inequivocabilmente riferibile al concessionario della riscossione del tempo: pertanto, la ricorrente ben avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di difesa impugnando l'intimazione in oggetto. Tutto ciò è stato ulteriormente confermato nel recente arresto 6015/2023 della Suprema
Corte di Cassazione che ha appunto escluso che l'indirizzo PEC del notificante debba risultare dai pubblici elenchi: “come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” (Cfr. Cass. 6015/2023) Per quanto riguarda, invece, l'indirizzo pec della ricorrente, manca la contestazione che il predetto indirizzo non fosse alla stessa riconducibile, essendosi la ricorrente limitata a ricordare che l'indirizzo pec del destinatario della notifica deve risultare da pubblici registri: è evidente, tuttavia, che la predetta regola risulta invocabile solo nel caso di contestazione dell'indirizzo mail di ricezione e non certo quando la parte si limiti ad eccepirne la mancata pubblicazione.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento n.10220159012513246000 deve ritenersi regolarmente notificata in data 14/10/2015. Conseguenza di ciò è, anzitutto, l'irretrattabilità della pretesa, alla data appunto del
14/10/2015, relativamente alla cartella n. 10220110018215541000 (asseritamente notificata il 12/08/2011 per IVA 2008 con sanzioni ed interessi), alla cartella n. 10220120006787238000 (asseritamente notificata il 26/07/2012 per IRAP 2008, con sanzioni ed interessi) ed alla cartella n. 10220140007857209000 (asseritamente notificata il 10/04/2014 per il diritto annuale Camera di Commercio 2011, con interessi e sanzioni): tutte le questioni attinenti le predette pretese tributarie, compresa la prescrizione e la decadenza, nonchè la notifica delle cartelle e degli eventuali atti prodromici, maturate sino alla data della notifica dell'intimazione (14/10/2015), avrebbero, infatti, dovuto costituire oggetto d'impugnazione della citata intimazione di pagamento. Le stesse, pertanto, non possono essere riproposte attraverso l'impugnazione della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, dalla notifica dell'intimazione, è iniziato un nuovo termine di prescrizione che è stato interrotto soltanto con la notifica della predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 04/03/2025: orbene, mentre la notifica dell'atto impugnato ha tempestivamente interrotto la prescrizione dei tributi – IVA, IRAP e
DIRITTI CAMERALI, oggetto delle tre citate cartelle, tutti assoggettati al termine di prescrizione decennale, ex art.2946 c.c. – non altrettanto può dirsi per le sanzioni e gli interessi che hanno accompagnato i tre citati tributi, in quanto assoggettati al termine quinquennale di prescrizione ex art.2948 c.c.. Secondo il recente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, “in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante
l'assenza di norme speciali” (Cfr. Cass.23052/2025; Cass.2095/2023; Cass.23162/2020).
Pertanto, anche nel caso di specie deve anzitutto essere dichiarata la prescrizione delle sanzioni e degli interessi relative alle tre suddette cartelle.
Alla stessa conclusione deve tuttavia giungersi anche in relazione a sanzioni ed interessi connessi con le altre tre cartelle (cartella di pagamento n. 10220160012768880000, notificata a mezzo pec il 27/05/2016, relativa a diritto annuale Camera di Commercio
2012, con interessi e sanzioni; cartella di pagamento n. 10220170003899087000, notificata a mezzo pec il 27/03/2017, relativa a diritto annuale Camera di Commercio 2013 e 2014, con interessi e sanzioni e cartella di pagamento n. 10220180012336602000, notificata a mezzo pec il 18/10/2018, relativa a diritto annuale Camera di Commercio 2015, con interessi e sanzioni).
Anche in questo caso, infatti, sebbene tra la notifica delle tre cartelle (come detto, 27/05/2016, 27/03/2017 e 18/10/2018) e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto d'impugnazione (avvenuta in data 04/03/23025) non siano comunque decorsi i 10 anni necessari per l'estinzione per prescrizione dei tre crediti tributari (diritti annuali camera di commercio), tuttavia risulta spirato il termine quinquennale di prescrizione di sanzioni ed interessi, come sopra illustrato.
Anche in relazione a queste tre cartelle, pertanto, il ricorso va accolto per intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi. L'accoglimento parziale della domanda determina la reciproca soccombenza tra le parti che giustifica pienamente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla tutte le sanzioni e gli interessi oggetto di causa. Respinge nel resto il ricorso. Spese compensate.
Sassari, 13.02.2026
Il Presidente relatore
(Dott.Baldovino de Sensi)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SENSI BALDOVINO, Presidente e Relatore PITTALIS ANGELA, Giudice SECCHI EMILIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 227/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.I._Ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Sassari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Sassari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Via Olbia Snc Tempio Pausania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 DIR.ANN.CAM.COM 2011
- COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 DIR.ANN.CAM.COM 2012
- COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 DIR.ANN.CAM.COM 2013
- COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 DIR.ANN.CAM.COM 2014
- COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 DIR.ANN.CAM.COM 2015
- COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 IRES-ALTRO 2008
- COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 IVA-ALTRO 2008 - COM.PREV.IPOTEC n. 10276202500000079000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza ha pronunciato la seguente sentenza
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Sassari, all'Agenzia delle Entrate-SC di Sassari e alla Camera di Commercio Ricorrente_1di Sassari, srl ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.10276202500000079000, notificatale in data 04/03/2025, dall'indirizzo
Email_5, per Euro 333.942,42, oltre a tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o connessi, tra cui le seguenti 6 cartelle di pagamento:
1. cartella di pagamento n. 10220110018215541000, asseritamente notificata il 12/08/2011,
Ente creditore Dir. prov.le di Sassari - Uff. Territoriale di Tempio Pausania, relativa a IVA
2008, con interessi e sanzioni; a “recupero eccedenze persone giuridiche”, con interessi e sanzioni, per il 2008;
2. cartella di pagamento n. 10220120006787238000, asseritamente notificata il 26/07/2012,
Ente creditore Dir. prov.le di Sassari – Uff. Territoriale di Tempio Pausania, relativa a IRAP 2008, con interessi e sanzioni;
3. cartella di pagamento n. 10220140007857209000, asseritamente notificata il 10/04/2014,
Ente creditore Camera di Commercio di Sassari – Ufficio diritto annuale, relativa a diritto annuale Camera di Commercio 2011, con interessi e sanzioni;
4. cartella di pagamento n. 10220160012768880000, asseritamente notificata il 27/05/2016,
Ente creditore Camera di Commercio di Sassari – Ufficio diritto annuale, relativa a diritto annuale Camera di Commercio 2012, con interessi e sanzioni; 5. cartella di pagamento n. 10220170003899087000, asseritamente notificata il 27/03/2017,
Ente creditore Camera di Commercio di Sassari – Ufficio diritto annuale, relativa a diritto annuale Camera di Commercio 2013 e 2014, con interessi e sanzioni; 6. cartella di pagamento n. 10220180012336602000, asseritamente notificata il 18/10/2018, Ente creditore Camera di Commercio di Sassari – Ufficio diritto annuale, relativa a diritto annuale Camera di Commercio 2015, con interessi e sanzioni.
La ricorrente ha eccepito:
Nullità dell'atto impugnato per difetto/insufficienza di motivazione: l'atto non recherebbe l'indicazione del/dei bene/beni immobile/i su cui dovrebbe eventualmente essere disposta l'iscrizione ipotecaria.
L'atto, pertanto, sarebbe affetto da nullità sia per la carenza di un suo elemento essenziale (l'oggetto dell'iscrizione ipotecaria), sia per l'impossibilità di verificare la proporzione fra il valore dei beni sottoposti ad ipoteca ed il debito per il quale si procede.
Ha poi eccepito l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione e decadenza dell'ente impositivo e del concessionario della riscossione dal potere impositivo e dal potere di riscuotere: in particolare per le cartelle n.10220110018215541000 e n.10220120006787238000 ha dedotto che la notifica sarebbe stata dapprima tentata senza successo ad un indirizzo sbagliato (Zona Tempio sud) perché relativo alla vecchia sede e, successivamente, all'indirizzo giusto di Olbia, Indirizzo_1, senza tuttavia rinvenire il destinatario o altre persone legittimate al ritiro. A questo punto, la notifica non si sarebbe perfezionata in quanto l'atto sarebbe stato depositato presso la casa comunale, senza effettuare altre ricerche e, soprattutto, mancherebbe la prova della comunicazione dell'avvenuto deposito (CAD) che la resistente avrebbe dovuto fornire con il deposito della ricevuta di ritorno della relativa raccomandata. Per quanto concerne la notifica delle cartelle nn.10220140007857209000,
10220160012768880000 e 10220170003899087000 ne ha eccepito l'inesistenza giuridica in quanto l'atto non soltanto sarebbe stato trasmesso da un indirizzo pec non pubblicato ma sarebbe stato anche indirizzato ad un indirizzo di posta elettronica non pubblicato. Infine in relazione alla cartella n.10220180012336602000 mancherebbe del tutto la prova della notifica.
Quanto alla prescrizione, ha eccepito la mancanza di atti interruttivi e, pertanto, anche volendo considerare buone le notifiche delle cartelle, ha comunque eccepito la prescrizione dell'intera pretesa (tributo, sanzioni ed interessi) per le prime tre cartelle relative, rispettivamente, a IVA 2008, IRAP 2008 e DIRITTI CAMERALI 2011 e la prescrizione (quinquennale) di sanzioni ed interessi per le altre tre relative, rispettivamente, a DIRITTI
CAMERALI 2012, DIRITTI CAMERALI 2013 e 2014 e DIRITTI CAMERALI 2015.
Ha poi eccepito la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento.
In conclusione ha eccepito la caducazione dell'intera comunicazione preventiva anche nel caso di invalidità di una sola cartella.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti presupposti, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate-SC si è costituita in giudizio ed ha anzitutto contestato tutte le doglianze relative all'atto impugnato che non avendo un contenuto predeterminato per legge ed avendo il solo scopo di avvertire il debitore dell'imminente iscrizione ipotecaria, dovrebbe contenere soltanto l'indicazione dell'ammontare del credito per il quale, in caso di mancato pagamento, verrebbe iscritta ipoteca.
Ha poi contestato l'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte che, al contrario, sarebbero state tutte regolarmente notificate, a mezzo posta (le prime due), con la procedura del destinatario temporaneamente assente e a mezzo posta elettronica certificata (le altre), inviate da in indirizzo chiaramente riferibile al concessionario della
SC. Infine ha contestato anche l'eccezione di prescrizione e decadenza in quanto, dopo le cartelle - e per gli stessi crediti tributari - la contribuente avrebbe ricevuto due atti interruttivi della prescrizione e cioè l'intimazione di pagamento n.10220159012513246000, notificatale a mezzo pec in data 14/10/2015 e l'intimazione di pagamento n.10220219001299356000, notificatale a mezzo ufficiale postale in data
16/09/2023.
Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto l'estromissione dal giudizio con le spese di lite. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 19/09/2025, la ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità della documentazione relativa alla notifica della cartella n. 10220180012336602000 perché non rilasciata in sede di accesso agli atti; in ogni caso la notifica sarebbe nulla perché mancherebbe la raccomandata informativa del deposito presso il sito della Camera di Commercio che la resistente avrebbe dovuto inviare, stante la non operatività della casella di posta elettronica certificata.
Allo stesso modo ha eccepito l'inutilizzabilità degli atti interruttivi della prescrizione (intimazione di pagamento n.10220159012513246000 e intimazione di pagamento n.10220219001299356000) che la resistente avrebbe omesso di comunicare in sede di accesso agli atti. In ogni caso ha eccepito la nullità delle due notifiche in quanto la prima intimazione sarebbe stata notificata a mezzo pec da e verso indirizzi non pubblicati, mentre la seconda sarebbe stata notificata con il rito degli irreperibili assoluti invece che con quello dell'assenza temporanea (senza raccomandata informativa) sulla base di un tentativo non riuscito presso un indirizzo di Tempio Pausania, estraneo alla contribuente.
Infine ha rilevato che anche ritenendo regolarmente notificate le due intimazioni, la prescrizione (quinquennale) di sanzioni ed interessi sarebbe comunque maturata tra il 2015 e il 2023 non ritenendosi condivisibile l'orientamento giurisprudenziale invocato dalla resistente che collegherebbe l'irretrattabilità del credito all'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento. All'udienza del 13/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito specificati. Preliminarmente, deve essere rigettata la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato ed in particolare l'eccezione di nullità dell'avviso per la carenza di un suo elemento essenziale (l'oggetto dell'iscrizione ipotecaria) e per l'impossibilità di verificare la proporzione fra il valore dei beni sottoposti ad ipoteca ed il debito per il quale si procede: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha, infatti, il solo scopo di avvertire il debitore dell'imminente iscrizione ipotecaria, consentendogli, così, di evitare la costituzione dell'ipoteca con il pagamento. Ciò che, pertanto, è richiesto, ai fini della validità dell'atto, è soltanto l'indicazione del credito tributario e del titolo sul quale è fondato, mentre le questioni sollevate dalla parte ricorrente potrebbero al più essere riferite all'ipoteca vera e propria.
In relazione, invece, all'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte e delle conseguenti eccezioni di decadenza e prescrizione, va considerato che secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “L'omessa impugnazione della cartella di pagamento ovvero degli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva dei crediti dell'Erario, una volta che siano stati ritualmente notificati al contribuente, determina la decadenza di quest'ultimo dal potere di ricorrere avverso gli stessi, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito fiscale.” (Cfr.
Cass.2978/2018; Cfr.Cass.22108/2024; Cass.10736/2024; Cass.6436/2025). Nel caso di specie, come detto, la resistente ha eccepito la regolare notifica di due intimazioni di pagamento – e cioè l'intimazione di pagamento n.10220159012513246000, notificatale in data 14/10/2015 e l'intimazione di pagamento n.10220219001299356000, notificatale in data 16/09/2023 – con la conseguenza che l'accertamento, in questa sede, della regolarità (o meno) della notifica delle stesse si pone come accertamento necessariamente preliminare rispetto a quello delle singole cartelle in quanto, in applicazione del menzionato indirizzo giurisprudenziale, potrebbe determinare, nel caso di verifica positiva delle due notifiche, il rigetto dell'intera controversia.
Orbene, secondo la parte resistente l'intimazione di pagamento n.10220219001299356000 sarebbe stata notificata a mezzo ufficiale postale in data 16/09/2023, con il rito previsto per il caso di assenza temporanea del destinatario.
Com'è noto, l'art.60 del D.P.R. 600/1973, in materia di notificazioni di atti tributari, prevede che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt.137 e seguenti del codice di procedura civile con le modifiche indicate nelle disposizioni contenute nello stesso art.60.
Come detto, la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta secondo la procedura prevista per i casi di cd assenza temporanea del contribuente all'indirizzo di destinazione: per queste ipotesi, l'art.60 citato non detta alcuna particolare disposizione e, pertanto, deve trovare applicazione l'art.140 del codice di procedura civile. L'art.140, com'è noto, prevede come adempimento finale della procedura notificatoria, l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale il contribuente viene informato dell'affissione dell'avviso di deposito nella casa comunale.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari nel caso in cui il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, egli, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare
l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento. La produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione. In materia di notifica degli atti tributari, la procedura di notificazione semplificata prevista dalla lettera e), dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 presuppone l'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto, ovvero che nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mentre nell'ipotesi di irreperibilità relativa, la notificazione deve essere eseguita secondo il rito di cui all'art.
140 cod. proc. civ.” (Cfr. Cass.33378/2023) Orbene, nel caso di specie, la resistente non ha prodotto la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa (cd CAD) avendo prodotto la sola relata dell'ufficiale postale che ha annotato l'irreperibilità della contribuente sia all'indirizzo di Tempio che a quello di Olbia, senza tuttavia produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale di Olbia (luogo ove l'ufficiale postale avrebbe dovuto completare la notifica) e, pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento non può dirsi provata: quest'ultimo atto, pertanto, deve considerarsi tamquam non esset, sia ai fini dell'interruzione della prescrizione – il cui termine è pertanto continuato a decorrere - sia ai fini dell'irretrattabilità della pretesa che non si è affatto prodotta. Per quanto concerne, invece, l'intimazione di pagamento n.10220159012513246000, secondo la parte resistente la stessa sarebbe stata notificata a mezzo pec in data 14/10/2015 utilizzando come indirizzo di spedizione Email_6 e come indirizzo di ricezione Email_7. .
Orbene, secondo parte ricorrente la notifica sarebbe giuridicamente inesistente in quanto effettuata utilizzando indirizzi di spedizione e ricezione, non pubblicati in registri ufficiali.
L'eccezione non può essere condivisa. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, la trasmissione del documento da un indirizzo non pubblicato non determina affatto la nullità dell'atto purchè sia chiaramente individuabile la provenienza dell'atto dall'agente della riscossione (Cfr. Cass.15979/2022; Cass.982/2023 e Cass.6015/2023).
Nel caso di specie, l'atto impugnato risulta notificato alla contribuente, ai sensi dell'art.26 comma 1 bis del D.P.R.602/73 e dell'art.60 del D.P.R. 600/73, a mezzo pec, dall'indirizzo Email_6 e cioè da un indirizzo immediatamente e inequivocabilmente riferibile al concessionario della riscossione del tempo: pertanto, la ricorrente ben avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di difesa impugnando l'intimazione in oggetto. Tutto ciò è stato ulteriormente confermato nel recente arresto 6015/2023 della Suprema
Corte di Cassazione che ha appunto escluso che l'indirizzo PEC del notificante debba risultare dai pubblici elenchi: “come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” (Cfr. Cass. 6015/2023) Per quanto riguarda, invece, l'indirizzo pec della ricorrente, manca la contestazione che il predetto indirizzo non fosse alla stessa riconducibile, essendosi la ricorrente limitata a ricordare che l'indirizzo pec del destinatario della notifica deve risultare da pubblici registri: è evidente, tuttavia, che la predetta regola risulta invocabile solo nel caso di contestazione dell'indirizzo mail di ricezione e non certo quando la parte si limiti ad eccepirne la mancata pubblicazione.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento n.10220159012513246000 deve ritenersi regolarmente notificata in data 14/10/2015. Conseguenza di ciò è, anzitutto, l'irretrattabilità della pretesa, alla data appunto del
14/10/2015, relativamente alla cartella n. 10220110018215541000 (asseritamente notificata il 12/08/2011 per IVA 2008 con sanzioni ed interessi), alla cartella n. 10220120006787238000 (asseritamente notificata il 26/07/2012 per IRAP 2008, con sanzioni ed interessi) ed alla cartella n. 10220140007857209000 (asseritamente notificata il 10/04/2014 per il diritto annuale Camera di Commercio 2011, con interessi e sanzioni): tutte le questioni attinenti le predette pretese tributarie, compresa la prescrizione e la decadenza, nonchè la notifica delle cartelle e degli eventuali atti prodromici, maturate sino alla data della notifica dell'intimazione (14/10/2015), avrebbero, infatti, dovuto costituire oggetto d'impugnazione della citata intimazione di pagamento. Le stesse, pertanto, non possono essere riproposte attraverso l'impugnazione della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, dalla notifica dell'intimazione, è iniziato un nuovo termine di prescrizione che è stato interrotto soltanto con la notifica della predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 04/03/2025: orbene, mentre la notifica dell'atto impugnato ha tempestivamente interrotto la prescrizione dei tributi – IVA, IRAP e
DIRITTI CAMERALI, oggetto delle tre citate cartelle, tutti assoggettati al termine di prescrizione decennale, ex art.2946 c.c. – non altrettanto può dirsi per le sanzioni e gli interessi che hanno accompagnato i tre citati tributi, in quanto assoggettati al termine quinquennale di prescrizione ex art.2948 c.c.. Secondo il recente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, “in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante
l'assenza di norme speciali” (Cfr. Cass.23052/2025; Cass.2095/2023; Cass.23162/2020).
Pertanto, anche nel caso di specie deve anzitutto essere dichiarata la prescrizione delle sanzioni e degli interessi relative alle tre suddette cartelle.
Alla stessa conclusione deve tuttavia giungersi anche in relazione a sanzioni ed interessi connessi con le altre tre cartelle (cartella di pagamento n. 10220160012768880000, notificata a mezzo pec il 27/05/2016, relativa a diritto annuale Camera di Commercio
2012, con interessi e sanzioni; cartella di pagamento n. 10220170003899087000, notificata a mezzo pec il 27/03/2017, relativa a diritto annuale Camera di Commercio 2013 e 2014, con interessi e sanzioni e cartella di pagamento n. 10220180012336602000, notificata a mezzo pec il 18/10/2018, relativa a diritto annuale Camera di Commercio 2015, con interessi e sanzioni).
Anche in questo caso, infatti, sebbene tra la notifica delle tre cartelle (come detto, 27/05/2016, 27/03/2017 e 18/10/2018) e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto d'impugnazione (avvenuta in data 04/03/23025) non siano comunque decorsi i 10 anni necessari per l'estinzione per prescrizione dei tre crediti tributari (diritti annuali camera di commercio), tuttavia risulta spirato il termine quinquennale di prescrizione di sanzioni ed interessi, come sopra illustrato.
Anche in relazione a queste tre cartelle, pertanto, il ricorso va accolto per intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi. L'accoglimento parziale della domanda determina la reciproca soccombenza tra le parti che giustifica pienamente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla tutte le sanzioni e gli interessi oggetto di causa. Respinge nel resto il ricorso. Spese compensate.
Sassari, 13.02.2026
Il Presidente relatore
(Dott.Baldovino de Sensi)