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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/09/2025, n. 4359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4359 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr. Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6376/2018, depositata il 28 giugno 2018, iscritto al n. 490/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 27 maggio 2025 e pendente
TRA il (c.f.: Parte_1
), con sede in Napoli alla via S. Tommaso d'Acquino n. 67, in persona del P.IVA_1
liquidatore, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ennio Magrì
(c.f. , Nicola Trunfio (c.f. e Alessandro De C.F._1 C.F._2
Vito Piscicelli (c.f. ) - APPELLANTE - C.F._3
E la (c.f.: ), con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paola
Parente (c.f. - APPELLATA - C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 22 marzo 2012, il liquidazione (d'ora in poi, per comodità, anche solo Parte_1 Parte_1
) chiedeva che il Tribunale di Napoli ingiungesse alla ed al
[...] Controparte_1
Commissario Straordinario contenzioso e Parte_2 Parte_3
di cui al Titolo VIII L. n. 219/1981, il pagamento della complessiva somma di 30.488,35
€, oltre interessi di mora previsti dall'art. 23 della Convenzione n. 10/1981 per il REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
periodo dal 3 ottobre 2004 al soddisfo, ad esso dovuti a titolo di rimborso delle somme versate per il pagamento di indennizzi espropriativi.
A sostegno della pretesa, il ricorrente deduceva:
a) di essere concessionario - in virtù di convenzione del 9 dicembre 1981 (rep.
10/1981) stipulata con il Presidente della - Commissario Controparte_1
straordinario di Governo ex Titolo VIII L. n. 219/1981 - per la programmazione ed attuazione degli interventi di edilizia residenziale, comprese le opere di urbanizzazione del “Comparto n. 6”, tra cui rientrava anche l'Asse di collegamento tra il Centro
Direzionale Napoli 167 di Ponticelli, Cercola e Pomigliano d'Arco;
b) che, tra le attività previste dalla citata concessione, rientrava anche l'espletamento, in nome e per conto del concedente, delle procedure espropriative preordinate all'acquisizione delle aree occorrenti per i citati interventi (art. 8 convenzione);
c) che, con sentenza n. 1913/2003, il Tribunale di Nola lo aveva condannato, quale concessionario dell'opera, al pagamento in favore di della somma di Parte_4
17.556,31 €, a titolo di indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 per il deprezzamento subìto dal fabbricato di proprietà di quest'ultimo a causa della
“legittima realizzazione dell'opera costituita dal citato asse viario”, oltre interessi legali dal 31 dicembre 1998 al saldo, nonché al pagamento della metà delle spese di giudizio;
d) che, con atto di precetto notificato il 3 dicembre 2003, aveva Parte_4
dunque intimato al il pagamento del complessivo importo di 33.875,94 €, di Parte_1
cui 17.556,31 € per sorte, 13.259,90 € per interessi e 3.059,73 € per spese legali;
e) che, pertanto, in data 19 luglio 2004, il aveva sottoscritto con Parte_1
l'attore una scrittura transattiva, in esecuzione della quale gli aveva Parte_4
Part corrisposto la somma di 27.734,59 € nonché al procuratore del l'ulteriore somma di 2.753,76 €;
f) che, con lettera prot. n. 192 del 1° settembre 2004, il aveva poi Parte_1
richiesto alla il rimborso delle suindicate somme, dal medesimo Controparte_1
versate quale concessionario, ma a tale richiesta non vi era stata nessuna risposta da parte della Region;
g) che, con verbale del 21 marzo 1996, l'asse viario “Centro Direzionale -
Cercola - Pomigliano d'Arco” era stato trasferito dal demanio statale all'AS e poi, con
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c. Controparte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
verbale di consegna del 17 ottobre 2001, alla Controparte_1
h) che, pertanto, la era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi CP_1
relativi ai beni trasferiti, ivi compreso il contenzioso instaurato per le opere date in concessione ex L. n. 219/1981 per fatti ed atti antecedenti alla data del trasferimento.
Tanto premesso, il chiedeva che la gli rimborsasse Parte_1 Controparte_1
le somme versate ad a titolo di indennità ex art. 46, L. n. 2359/1865, come Parte_4
previsto dall'art. 30 della Concessione n. 10/1981, ritenendo che tale indennità rientrasse “certamente, nell'ambito delle indennità, degli indennizzi e degli oneri anticipati dal Concessionario per l'espletamento delle attività ad esso demandate e dei quali ha pieno diritto a conseguire il rimborso a norma dell'art. 20 della citata convenzione, con le modalità e termini indicati dal successivo art. 23”, oltre agli interessi previsti dall'art. 23 della Convenzione con decorrenza dal 3 ottobre 2004, ossia dal trentesimo giorno dalla ricezione, da parte del concedente, della documentazione giustificativa della spesa e delle relativa fattura.
2. Con decreto n. 2828/2012, il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso e condannava la al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, della somma di 30.488,35 €, oltre interessi “come richiesti”, a titolo di
[...]
rimborso degli importi versati dal medesimo ad e all'avv. Luigi Parte_1 Parte_4
Russo Spena in esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola n. 1902/03 e delle intese transattive del 19 luglio 2004. Condannava, altresì, la al Controparte_1
pagamento delle spese del procedimento monitorio che liquidava in complessivi
953,00 €, oltre Iva e Cpa.
3. Avverso il suddetto decreto, con una citazione notificata l'11 luglio 2012 al
, la proponeva opposizione, deducendo: Parte_1 Controparte_1
i) la propria carenza di legittimazione passiva;
ii) la carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; iii) l'inapplicabilità degli interessi previsti dall'art. 23 della
Convenzione all'indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di controparte.
4. Con comparsa del 28 dicembre 2012, si costituiva in giudizio il Parte_1
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
5. Con ordinanza del 16 ottobre 2013, il Tribunale dichiarava la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, poi messo in esecuzione con pignoramento presso
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c. Controparte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
terzi (r.g. es. 33714/2014) , a seguito del quale, in data 12 ottobre 2016, la Tesoreria
Regionale versava al il complessivo di importo di 63.246,60 € (di cui Parte_1
30.488,35 € per capitale, 27.768,21 € per interessi, 953,00 € per spese liquidate in D.I.
e 4.036,60 € per spese di procedura esecutiva comprensiva di c.p.a.).
6. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli però accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, con rigetto della domanda proposta dal e compensava le spese di lite. Parte_1
In particolare, il primo Giudice accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla evidenziando che: Controparte_1
- “L'asse viario “Centro Direzionale – Cercola – Pomigliano d'Arco” è stato costruito dal in forza della convenzione rep. n. 10 del 9.12.1981 (cfr. Parte_1
doc. 1 fase monitoria). L'intervento infrastrutturale è stato realizzato ai sensi di quanto previsto dal titolo VIII della legge n. 219 del 14.5.1981 (circostanza pacifica)”;
- “L'opera pubblica è stata trasferita all'A.N.A.S. con verbale del 21.3.1996
(circostanza pacifica), in forza di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 23.6.1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 08.08.1995. Il suddetto comma ha disposto il subentro degli enti a cui sono state trasferite le opere
“in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto”, relativi alla singola opera trasferita”;
- “Successivamente, l'art. 101 del d.lgs. n. 112 del 31.3.1998 ha previsto che le strade e le autostrade, già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, fossero trasferite, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, al demanio delle Regioni, ovvero, con leggi regionali, al demanio degli enti locali. In attuazione di tale norma, il D.P.C.M. del 21 febbraio 2000, all'art. 1, ha disposto il suddetto trasferimento, prevedendo all'art. 3 un'apposita disciplina relativa alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni trasferiti”;
- in particolare, nel richiamare il suddetto articolo 3 del D.P.C.M. del 21 febbraio 2000, come modificato dall'art. 3 del D.P.C.M. 21 settembre 2001, il primo
Giudice precisava che: “mentre il primo comma pone la regola secondo cui le Regioni (o gli enti locali individuati con legge regionale quali titolari e gestori delle strade)
“subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi”, il comma 3 (espressamente richiamato dal
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comma 1) introduce una deroga a tale disciplina con riferimento, per quel che qui interessa, al contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti al 31.12.2000: tale contenzioso resta di competenza ed a carico dell'NA”;
- pertanto, escludeva la titolarità passiva della sul rilievo che Controparte_1
“la controversia con il sig. , da cui origina(va) la domanda di rimborso Parte_4
oggetto del ricorso per ingiunzione, riguarda(va) fatti risalenti nel tempo: essa è stata instaurata nel lontano 1997, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Nola n.
1913/03 (cfr. doc. 2 fase monitoria)” con la conseguenza che “Si è quindi in presenza di controversia riguardante fatti ed atti ben antecedenti alla scadenza del 31 dicembre
2000, con conseguente esclusione della titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo alla , ai sensi dell'ultima parte del citato art. 3, Controparte_1
comma 3, del D.P.C.M. 21.2.2000”;
- evidenziava, altresì, che la deroga al suddetto art. 3, comma 3 del D.P.C.M. 21 febbraio 2000, prevista nel verbale di trasferimento e consegna del 17 ottobre 2001, con cui l'asse era stato trasferito dall'AS alla Regione, “non può avere natura diversa da quella pattizia, il che limita i suoi effetti alle sole parti del negozio, con esclusione dei terzi (cfr. art. 1372 cod. civ.), che quindi non possono avvantaggiarsi della deroga”, essendo tale verbale un atto meramente attuativo del trasferimento previsto dal d.lgs.
n. 112 del 1998, e poi attuato con D.P.C.M. del 21 febbraio 2000.
7. Avverso tale sentenza di rigetto, il , con un Parte_1
atto di citazione notificato il 25 gennaio 2019 alla ha proposto Controparte_1
appello per i motivi di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 6376/2018, voglia così provvedere:
b) respingere l'opposizione proposta dalla avverso il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo n. 2828/2012 emesso dal Tribunale di Napoli;
c) per l'effetto, confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 2828/2012 emesso dal Tribunale di Napoli;
d) in ogni caso, ove non dovesse essere confermato in toto il Decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la fondatezza della domanda e del diritto azionati dal
con il Parte_1
ricorso monitorio sotteso al medesimo Decreto ingiuntivo n. 2828/2012;
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e) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del
[...]
al rimborso, da parte della , in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., per le causali e titoli sopra descritti, della complessiva somma di € 30.488,35 per sorta capitale, oltre agli interessi di mora, ex art. 23 della
Convenzione n. 10/1981 (come stabiliti di volta in volta dai Decreti Ministeriali in virtù del combinato disposto dell'art. 30 D.M. 19.4.2000 n. 145 e dell'art. 133 D.Lgs.
12.4.2006, n. 163), a decorrere dal 3.10.2004 (ossia dal 31° giorno successivo alla trasmissione della documentazione giustificativa all'Amministrazione concedente avvenuta con nota prot. 192 dell'1.9.2004; (doc. 5 produzione fase monitoria) fino al soddisfo, con conseguente diritto del alla ritenzione della Parte_1
complessiva somma di € 63.246,60 corrispostagli in corso di giudizio per le medesime causali dalla (mediante il terzo tesoriere) in virtù della provvisoria Controparte_1
esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto ed a soddisfazione della pretesa azionata con lo stesso Decreto ingiuntivo n. 2828/2012”; il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
8. Con comparsa dell'11 giugno 2019 si è costituita in giudizio la CP_1
contestando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto con condanna
[...]
dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
9. All'udienza del 27 maggio 2025, il Collegio ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
II.1. Con il primo motivo di appello, il deduce la violazione da parte Parte_1
del Tribunale dell'art. 2909 c.c., stante l'esistenza di una pluralità di sentenze del
Tribunale di Napoli passate in cosa giudicata, rese tra le medesime parti, che, a suo dire, sarebbero idonee a dimostrare la legittimazione passiva della Controparte_1
rispetto al contenzioso per cui è causa.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, osserva il Collegio che la Suprema Corte ha già illustrato, in un giudizio analogo a quello in esame, che il significato proprio dell'inciso finale del
D.P.C.M. 21 febbraio 2000, art. 3, comma 3, "quand'anche affrontato in altre
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statuizioni giudiziali rese fra le parti, non rientra né nel petitum né nella causa petendi dell'odierno giudizio, attendendo all'interpretazione di un dato normativo che non può che spiegare effetti unicamente nel giudizio definito e non già esportarsi nel giudizio in cui viene in discussione la portata ermeneutica di siffatto dato normativo” (Cass. n.
17013/2022 non massimata).
A tali conclusioni si è giunti anche in considerazione del fatto che l'interpretazione giuridica della norma, concernendo un'attività consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass. 23723/2013; Cass.,
21561/2010).
Ne consegue, a giudizio di questa Corte, che il primo motivo di gravame non può essere ritenuto fondato.
II.2. Con il suo secondo motivo d'appello, il si duole della sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui si afferma il difetto di legittimazione passiva della CP_1
sostenendo, al riguardo, che il primo Giudice aveva erroneamente
[...]
interpretato il quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 101 del D.lgs. n.
112/1998, nonché dal D.P.C.M. 21.2.2000, dal D.P.C.M. 12.10.2000, dall'art. 22 del DL.
244/1995 conv. in L.
8.8.1195 n. 341 e dall'art. 1 del D.lgs. 354/1999, ed aveva erroneamente interpretato il verbale di trasferimento del 17 ottobre 2001 sottoscritto tra l'AS e la . Controparte_1
Secondo l'appellante, infatti, la legittimazione della derivava dal fatto CP_1
che:
a) il verbale di trasferimento del 17 ottobre 2001 tra AS e aveva CP_1
espressamente escluso dalla previsione dell'art. 3, co. 3 del DPCM 21.02.2000, le opere in concessione realizzate in esecuzione della normativa per la ricostruzione post terremoto ex legge 219/1981 e trasferite ex legge 341/95;
b) tale verbale aveva natura attuativa della normativa andando a segnare
“operativamente, il trasferimento e l'acquisizione ex lege delle opere al patrimonio dell'Ente destinatario, con incondizionato subentro di quest'ultimo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, ivi compreso il rapporto di concessione ex L. 219/1981,
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in forza del quale il ha diritto al rimborso delle somme indennitarie anticipate Parte_1
per conto del Concedente”;
c) che, in ogni caso, la deroga disposta all'art. 3 comma 3 del D.P.C.M.
21.02.2000 si riferiva ai lavori non ancora ultimati alla data del 31 dicembre 2000, mentre la fattispecie in esame si riferiva a lavori ultimati “nel lontano 1988” con conseguente inapplicabilità della deroga in esame.
La censura è infondata.
Risolutive, al riguardo, risultano essere tre decisioni della Suprema Corte, intervenute a fine 2022 (la n. 17013 del 2022, e la n. 33104 e la n. 33119 del 2022) che hanno deciso ricorsi presentati dalla avverso decisioni della Corte Controparte_1
d'Appello di Napoli che avevano interpretato il comma 3 dell'art. 3 del D.P.C.M. in esame nel senso delineato dall' appellante, a favore, cioè, della legittimazione passiva della . Controparte_1
Tali sentenze danno un'interpretazione della citata norma che questa Corte reputa del tutto condivisibile e che nega la legittimazione passiva della a CP_1
favore di quella dell'AS sulla base del fatto che la previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 3 del DPCM 21.2.2000, così come modificato dal DPCM 21.9.2001, ai sensi dell'art. 101 d.lgs. n.112/1998, attribuisce all'AS la competenza e l'onere relativi a tutto il contenzioso instaurato “per fatti ed atti antecedenti al trasferimento” e, dunque, per qualsiasi controversia che tragga origine da eventi (fatti od atti) intervenuti prima del 31 dicembre 2000.
Infatti, il disposto di cui all'art. 3, comma 3 cit., non si limiterebbe a porre in capo all'NA l'ultimazione dei lavori in corso sulle opere trasferite (comma 1), ma attribuirebbe alla stessa società anche la competenza e l'onere di tutto “il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti”.
Ed invero - secondo la Suprema Corte- tale ricostruzione del dato normativo dà rilevanza unicamente al fatto che la pretesa al rimborso, oggetto (anche) del presente contenzioso, si ricolleghi a fatti ed atti anteriori al trasferimento (31 dicembre 2000), dovendosi intendere l'avverbio “altresì” come propriamente riferito ai beni trasferiti e non già ai beni rimasti appannaggio dell'AS in quanto inerenti ai lavori indicati nella prima parte della norma, come affermato dall'appellante.
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E tanto “in virtù di un'interpretazione del dato normativo volta a promuovere
l'autonomia delle due previsioni derogatorie di cui all'art. 3, c.
3. DPCM cit., ove si consideri che alle ipotesi di ultrattività della competenza di NA contemplate nella prima parte della norma come relative allo stato dei lavori ed agganciate alla data di pubblicazione del bando o, in sua assenza, alla circostanza che entro il 31.12.2000 sia stata definita la progettazione ed autorizzata la pubblicazione del bando, si “aggiunge”
l'ulteriore fattispecie eccezionale rappresentata in funzione dell'insorgenza di un contenzioso relativo ai beni trasferiti. Ed invero, nessun elemento testuale depone nel senso di collegare tale inciso finale alle ipotesi precedenti- come sostenuto dalla CO
(cfr. lett. a e d) citata) - né tantomeno di inferire che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni.
Come evidenziato da Cass., 17013/2022, “l'intentio” dell'art. 3, c.3, ult. parte, risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, fatti ed atti antecedenti alla scadenza che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3 debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento”, dovendosi -per
contro
- riferire l'anteriorità rispetto alla scadenza individuata dalla norma, al compimento degli atti e fatti relativi ai beni trasferiti e non già alla pendenza del contenzioso”
(sottolineatura dell'estensore)(così, da ultimo, Cass. 33119/2022).
Ne consegue che la Suprema Corte ha ritenuto non accoglibile la diversa interpretazione del co. 3 dell'art. 3 in esame, adottata dalla Corte d'Appello di Napoli col suo mutato orientamento del 2017, secondo cui il tenore della norma è tale da far ritenere che restino di competenza e a carico dell'AS solo gli oneri relativi al contenzioso instaurato, ossia alle “cause ancora pendenti”, che per effetto della deroga, continuano a gravare sull'ente anzidetto, e non certo “a quelle già definite”, per le quali non è ipotizzabile alcun trasferimento di titolarità.
Infatti, “la corretta interpretazione della norma, lungi dall'operare un distinguo tra contenzioso definito, pendente ovvero da definirsi, non orienta nemmeno nel senso di operare una diversificazione di effetti rispetto al contenuto del contenzioso e/o alla sua fonte, essendo sufficiente, per radicare la competenza dell'AS, che esso trovi titolo in atti o fatti antecedenti alla data individuata dalla norma, senza distinzioni di
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sorta tra contenzioso recuperatorio o di altra natura e prescindendosi altresì dalle parti interessate. A tali conclusioni deve pervenirsi sulla base di un'interpretazione lineare e chiara della norma derogatoria, tesa a ricomprendere nel suo ambito applicativo tanto il contenzioso instaurato a monte - non solo verso ma anche verso NA -, da CP_3
parte dei soggetti interessati dalle vicende ablative cui si riferiscono gli esborsi che ha chiesto in restituzione (opposizioni alla stima e/o azioni espropriative di altro CP_3
tipo), quanto le azioni di rivalsa di tipo contrattuale promosse dal concessionario CP_3
in forza della convenzione traslativa, per recuperare quanto pagato ai privati espropriati.
Tali considerazioni resistono ai rilievi del volti a collegare le Parte_1
espressioni “resta”, “instaurato” ed “altresì” contenute nel secondo periodo del c.3 dell'art. 3 del DPCM 21.9.2001, ai lavori indicati nella prima parte della norma - ritenuti come gli unici casi eccezionalmente rimasti nella gestione di NA -, nonché diretti a restringere la portata dell'inciso finale dell'art. 3, c.3, nel senso di ritenere ad esso estraneo il contenzioso relativo al concedente ed al concessionario sulla restituzione delle anticipazioni operate dal secondo… …
Del tutto inconcludenti risultano, in definitiva, anche i documenti (nota inviata dalla a tutti i concessionari ex lege e verbale di consegna tra CP_1 CP_1
e Provincia di Napoli relativo alla gestione e manutenzione delle strade) con
[...]
cui la stessa - a dire del - avrebbe riconosciuto la propria CP_1 Parte_1
legittimazione passiva rispetto al pagamento degli indennizzi relativi agli espropri.
Parimenti inconcludenti, sulla base delle considerazioni suesposte, devono ritenersi tutti i contrastanti precedenti di merito della stessa Corte di appello di Napoli, evocati per avallare una diversa tesi interpretativa della norma in punto di legittimazione passiva della ” (così, Cass. 33119/2022). Controparte_1
Nel caso all'attenzione della Corte, il contenzioso con - come Parte_4
correttamente evidenziato dal primo Giudice - è antecedente al dicembre 2000, sicché appaiono manifestamente infondate le critiche che il muove alla sentenza Parte_1
impugnata, relative alla diversa interpretazione della deroga di cui al comma 3 dell'art. 3 del DPCM 21.2.2000.
Parimenti infondate sono le critiche del secondo cui il verbale Parte_1
di consegna del 17 ottobre 2001, avendo natura attuativa, poteva liberamente
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derogare alla norma già derogatoria contenuta al citato art. 3, comma 3, del D.P.C.M.
21 febbraio 2000.
Infatti, è fuori discussione che il verbale del 17 ottobre 2001 abbia natura attuativa della normativa statale, che ha disposto il trasferimento di tali beni alla mentre la deroga da esso disposta a tale normativa, come pure Controparte_1
affermato dal Tribunale, non può che avere natura negoziale, e pertanto, efficacia limitata solo ai rapporti tra le parti stipulanti, cioè l'AS e la , non Controparte_1
estendendosi ai terzi (come, appunto, il ), rispetto ai quali continua ad Parte_1
operare la previsione di legge.
II.3. Col suo terzo motivo di gravame l'appellante contesta la violazione e falsa applicazione da parte del primo Giudice del D.P.C.M. 21.02.2000 e del D.P.C.M.
12.10.2000, nonché degli artt. 1273 e 1411 c.c.
In particolare, con tale motivo, il si duole dell'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, per rafforzare il suo precedente ragionamento, aveva confermato il difetto di legittimazione passiva della CP_1
anche a voler qualificare il verbale del 17 ottobre 2001 come “accollo interno (o semplice), i cui effetti restano confinati tra il debitore originario e il terzo assuntore” senza estendersi al terzo, in mancanza di esplicita adesione al negozio da parte del creditore.
Secondo l'appellante, invece, “anche volendo in astratto ipotizzare la natura pattizia e non normativa di tale clausola, la stessa si configurerebbe evidentemente come una convenzione di accollo da parte della (accollante) dei debiti (ex titolo CP_1
VIII L. 219/1981) che, in virtù della previsione generale dell'art. 3 comma 3 D.P.C.M.
21.2.2000, cederebbero a carico dell'NA (accollato), certamente destinata, nella fattispecie, a produrre i suoi effetti nei confronti del ”. Parte_1
Tale motivo è infondato.
Infatti, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito che
“In tema modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il
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c. Controparte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio” (Cass. 38225/2021).
Ebbene, mancando, nella specie, qualsiasi comunicazione della suddetta clausola pattizia nei confronti del (originario creditore del diritto al Parte_1
rimborso), deve escludersi che ricorre un'ipotesi di accollo esterno, risultando, pertanto, corretto il richiamo fatto dal primo Giudice alla forma dell'accollo interno.
III. In definitiva, per le ragioni sopra dette, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza di primo grado.
IV. Segue, tenuto conto del rigetto dell'appello, la condanna del Parte_1
al pagamento a favore della delle spese di lite del grado del
[...] Controparte_1
giudizio, che vanno quantificate alla stregua dei parametri indicati dal decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 26.000,01 € e 52.000,00 €.
Esse si liquidano in complessivi 8.280,00 € di cui 7.200,00 € per compenso
(2.000,00 € per la fase di studio, 1.100,00 € per la fase introduttiva, 1.600,00 € per la fase di trattazione e 2.500,00 € per la fase decisoria), 1.080,00 € per spese generali al
15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal nei confronti della , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 6376/2018, depositata il 28 giugno 2018, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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c. Controparte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
2. condanna l'appellante a rifondere alla le spese del Controparte_1
secondo grado di giudizio, che si liquidano nel complessivo importo di 8.280,00 € di cui
7.200,00 € per compenso, 1.080,00 € per spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr. Paolo Celentano
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c. Controparte_2 Controparte_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr. Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6376/2018, depositata il 28 giugno 2018, iscritto al n. 490/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 27 maggio 2025 e pendente
TRA il (c.f.: Parte_1
), con sede in Napoli alla via S. Tommaso d'Acquino n. 67, in persona del P.IVA_1
liquidatore, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ennio Magrì
(c.f. , Nicola Trunfio (c.f. e Alessandro De C.F._1 C.F._2
Vito Piscicelli (c.f. ) - APPELLANTE - C.F._3
E la (c.f.: ), con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paola
Parente (c.f. - APPELLATA - C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 22 marzo 2012, il liquidazione (d'ora in poi, per comodità, anche solo Parte_1 Parte_1
) chiedeva che il Tribunale di Napoli ingiungesse alla ed al
[...] Controparte_1
Commissario Straordinario contenzioso e Parte_2 Parte_3
di cui al Titolo VIII L. n. 219/1981, il pagamento della complessiva somma di 30.488,35
€, oltre interessi di mora previsti dall'art. 23 della Convenzione n. 10/1981 per il REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
periodo dal 3 ottobre 2004 al soddisfo, ad esso dovuti a titolo di rimborso delle somme versate per il pagamento di indennizzi espropriativi.
A sostegno della pretesa, il ricorrente deduceva:
a) di essere concessionario - in virtù di convenzione del 9 dicembre 1981 (rep.
10/1981) stipulata con il Presidente della - Commissario Controparte_1
straordinario di Governo ex Titolo VIII L. n. 219/1981 - per la programmazione ed attuazione degli interventi di edilizia residenziale, comprese le opere di urbanizzazione del “Comparto n. 6”, tra cui rientrava anche l'Asse di collegamento tra il Centro
Direzionale Napoli 167 di Ponticelli, Cercola e Pomigliano d'Arco;
b) che, tra le attività previste dalla citata concessione, rientrava anche l'espletamento, in nome e per conto del concedente, delle procedure espropriative preordinate all'acquisizione delle aree occorrenti per i citati interventi (art. 8 convenzione);
c) che, con sentenza n. 1913/2003, il Tribunale di Nola lo aveva condannato, quale concessionario dell'opera, al pagamento in favore di della somma di Parte_4
17.556,31 €, a titolo di indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 per il deprezzamento subìto dal fabbricato di proprietà di quest'ultimo a causa della
“legittima realizzazione dell'opera costituita dal citato asse viario”, oltre interessi legali dal 31 dicembre 1998 al saldo, nonché al pagamento della metà delle spese di giudizio;
d) che, con atto di precetto notificato il 3 dicembre 2003, aveva Parte_4
dunque intimato al il pagamento del complessivo importo di 33.875,94 €, di Parte_1
cui 17.556,31 € per sorte, 13.259,90 € per interessi e 3.059,73 € per spese legali;
e) che, pertanto, in data 19 luglio 2004, il aveva sottoscritto con Parte_1
l'attore una scrittura transattiva, in esecuzione della quale gli aveva Parte_4
Part corrisposto la somma di 27.734,59 € nonché al procuratore del l'ulteriore somma di 2.753,76 €;
f) che, con lettera prot. n. 192 del 1° settembre 2004, il aveva poi Parte_1
richiesto alla il rimborso delle suindicate somme, dal medesimo Controparte_1
versate quale concessionario, ma a tale richiesta non vi era stata nessuna risposta da parte della Region;
g) che, con verbale del 21 marzo 1996, l'asse viario “Centro Direzionale -
Cercola - Pomigliano d'Arco” era stato trasferito dal demanio statale all'AS e poi, con
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c. Controparte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
verbale di consegna del 17 ottobre 2001, alla Controparte_1
h) che, pertanto, la era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi CP_1
relativi ai beni trasferiti, ivi compreso il contenzioso instaurato per le opere date in concessione ex L. n. 219/1981 per fatti ed atti antecedenti alla data del trasferimento.
Tanto premesso, il chiedeva che la gli rimborsasse Parte_1 Controparte_1
le somme versate ad a titolo di indennità ex art. 46, L. n. 2359/1865, come Parte_4
previsto dall'art. 30 della Concessione n. 10/1981, ritenendo che tale indennità rientrasse “certamente, nell'ambito delle indennità, degli indennizzi e degli oneri anticipati dal Concessionario per l'espletamento delle attività ad esso demandate e dei quali ha pieno diritto a conseguire il rimborso a norma dell'art. 20 della citata convenzione, con le modalità e termini indicati dal successivo art. 23”, oltre agli interessi previsti dall'art. 23 della Convenzione con decorrenza dal 3 ottobre 2004, ossia dal trentesimo giorno dalla ricezione, da parte del concedente, della documentazione giustificativa della spesa e delle relativa fattura.
2. Con decreto n. 2828/2012, il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso e condannava la al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, della somma di 30.488,35 €, oltre interessi “come richiesti”, a titolo di
[...]
rimborso degli importi versati dal medesimo ad e all'avv. Luigi Parte_1 Parte_4
Russo Spena in esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola n. 1902/03 e delle intese transattive del 19 luglio 2004. Condannava, altresì, la al Controparte_1
pagamento delle spese del procedimento monitorio che liquidava in complessivi
953,00 €, oltre Iva e Cpa.
3. Avverso il suddetto decreto, con una citazione notificata l'11 luglio 2012 al
, la proponeva opposizione, deducendo: Parte_1 Controparte_1
i) la propria carenza di legittimazione passiva;
ii) la carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; iii) l'inapplicabilità degli interessi previsti dall'art. 23 della
Convenzione all'indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865. Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di controparte.
4. Con comparsa del 28 dicembre 2012, si costituiva in giudizio il Parte_1
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
5. Con ordinanza del 16 ottobre 2013, il Tribunale dichiarava la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, poi messo in esecuzione con pignoramento presso
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c. Controparte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
terzi (r.g. es. 33714/2014) , a seguito del quale, in data 12 ottobre 2016, la Tesoreria
Regionale versava al il complessivo di importo di 63.246,60 € (di cui Parte_1
30.488,35 € per capitale, 27.768,21 € per interessi, 953,00 € per spese liquidate in D.I.
e 4.036,60 € per spese di procedura esecutiva comprensiva di c.p.a.).
6. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli però accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, con rigetto della domanda proposta dal e compensava le spese di lite. Parte_1
In particolare, il primo Giudice accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla evidenziando che: Controparte_1
- “L'asse viario “Centro Direzionale – Cercola – Pomigliano d'Arco” è stato costruito dal in forza della convenzione rep. n. 10 del 9.12.1981 (cfr. Parte_1
doc. 1 fase monitoria). L'intervento infrastrutturale è stato realizzato ai sensi di quanto previsto dal titolo VIII della legge n. 219 del 14.5.1981 (circostanza pacifica)”;
- “L'opera pubblica è stata trasferita all'A.N.A.S. con verbale del 21.3.1996
(circostanza pacifica), in forza di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 23.6.1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 08.08.1995. Il suddetto comma ha disposto il subentro degli enti a cui sono state trasferite le opere
“in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto”, relativi alla singola opera trasferita”;
- “Successivamente, l'art. 101 del d.lgs. n. 112 del 31.3.1998 ha previsto che le strade e le autostrade, già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, fossero trasferite, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, al demanio delle Regioni, ovvero, con leggi regionali, al demanio degli enti locali. In attuazione di tale norma, il D.P.C.M. del 21 febbraio 2000, all'art. 1, ha disposto il suddetto trasferimento, prevedendo all'art. 3 un'apposita disciplina relativa alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni trasferiti”;
- in particolare, nel richiamare il suddetto articolo 3 del D.P.C.M. del 21 febbraio 2000, come modificato dall'art. 3 del D.P.C.M. 21 settembre 2001, il primo
Giudice precisava che: “mentre il primo comma pone la regola secondo cui le Regioni (o gli enti locali individuati con legge regionale quali titolari e gestori delle strade)
“subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi”, il comma 3 (espressamente richiamato dal
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comma 1) introduce una deroga a tale disciplina con riferimento, per quel che qui interessa, al contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti al 31.12.2000: tale contenzioso resta di competenza ed a carico dell'NA”;
- pertanto, escludeva la titolarità passiva della sul rilievo che Controparte_1
“la controversia con il sig. , da cui origina(va) la domanda di rimborso Parte_4
oggetto del ricorso per ingiunzione, riguarda(va) fatti risalenti nel tempo: essa è stata instaurata nel lontano 1997, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Nola n.
1913/03 (cfr. doc. 2 fase monitoria)” con la conseguenza che “Si è quindi in presenza di controversia riguardante fatti ed atti ben antecedenti alla scadenza del 31 dicembre
2000, con conseguente esclusione della titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo alla , ai sensi dell'ultima parte del citato art. 3, Controparte_1
comma 3, del D.P.C.M. 21.2.2000”;
- evidenziava, altresì, che la deroga al suddetto art. 3, comma 3 del D.P.C.M. 21 febbraio 2000, prevista nel verbale di trasferimento e consegna del 17 ottobre 2001, con cui l'asse era stato trasferito dall'AS alla Regione, “non può avere natura diversa da quella pattizia, il che limita i suoi effetti alle sole parti del negozio, con esclusione dei terzi (cfr. art. 1372 cod. civ.), che quindi non possono avvantaggiarsi della deroga”, essendo tale verbale un atto meramente attuativo del trasferimento previsto dal d.lgs.
n. 112 del 1998, e poi attuato con D.P.C.M. del 21 febbraio 2000.
7. Avverso tale sentenza di rigetto, il , con un Parte_1
atto di citazione notificato il 25 gennaio 2019 alla ha proposto Controparte_1
appello per i motivi di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 6376/2018, voglia così provvedere:
b) respingere l'opposizione proposta dalla avverso il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo n. 2828/2012 emesso dal Tribunale di Napoli;
c) per l'effetto, confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 2828/2012 emesso dal Tribunale di Napoli;
d) in ogni caso, ove non dovesse essere confermato in toto il Decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la fondatezza della domanda e del diritto azionati dal
con il Parte_1
ricorso monitorio sotteso al medesimo Decreto ingiuntivo n. 2828/2012;
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c. Controparte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
e) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del
[...]
al rimborso, da parte della , in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., per le causali e titoli sopra descritti, della complessiva somma di € 30.488,35 per sorta capitale, oltre agli interessi di mora, ex art. 23 della
Convenzione n. 10/1981 (come stabiliti di volta in volta dai Decreti Ministeriali in virtù del combinato disposto dell'art. 30 D.M. 19.4.2000 n. 145 e dell'art. 133 D.Lgs.
12.4.2006, n. 163), a decorrere dal 3.10.2004 (ossia dal 31° giorno successivo alla trasmissione della documentazione giustificativa all'Amministrazione concedente avvenuta con nota prot. 192 dell'1.9.2004; (doc. 5 produzione fase monitoria) fino al soddisfo, con conseguente diritto del alla ritenzione della Parte_1
complessiva somma di € 63.246,60 corrispostagli in corso di giudizio per le medesime causali dalla (mediante il terzo tesoriere) in virtù della provvisoria Controparte_1
esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto ed a soddisfazione della pretesa azionata con lo stesso Decreto ingiuntivo n. 2828/2012”; il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
8. Con comparsa dell'11 giugno 2019 si è costituita in giudizio la CP_1
contestando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto con condanna
[...]
dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
9. All'udienza del 27 maggio 2025, il Collegio ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
II.1. Con il primo motivo di appello, il deduce la violazione da parte Parte_1
del Tribunale dell'art. 2909 c.c., stante l'esistenza di una pluralità di sentenze del
Tribunale di Napoli passate in cosa giudicata, rese tra le medesime parti, che, a suo dire, sarebbero idonee a dimostrare la legittimazione passiva della Controparte_1
rispetto al contenzioso per cui è causa.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, osserva il Collegio che la Suprema Corte ha già illustrato, in un giudizio analogo a quello in esame, che il significato proprio dell'inciso finale del
D.P.C.M. 21 febbraio 2000, art. 3, comma 3, "quand'anche affrontato in altre
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statuizioni giudiziali rese fra le parti, non rientra né nel petitum né nella causa petendi dell'odierno giudizio, attendendo all'interpretazione di un dato normativo che non può che spiegare effetti unicamente nel giudizio definito e non già esportarsi nel giudizio in cui viene in discussione la portata ermeneutica di siffatto dato normativo” (Cass. n.
17013/2022 non massimata).
A tali conclusioni si è giunti anche in considerazione del fatto che l'interpretazione giuridica della norma, concernendo un'attività consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass. 23723/2013; Cass.,
21561/2010).
Ne consegue, a giudizio di questa Corte, che il primo motivo di gravame non può essere ritenuto fondato.
II.2. Con il suo secondo motivo d'appello, il si duole della sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui si afferma il difetto di legittimazione passiva della CP_1
sostenendo, al riguardo, che il primo Giudice aveva erroneamente
[...]
interpretato il quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 101 del D.lgs. n.
112/1998, nonché dal D.P.C.M. 21.2.2000, dal D.P.C.M. 12.10.2000, dall'art. 22 del DL.
244/1995 conv. in L.
8.8.1195 n. 341 e dall'art. 1 del D.lgs. 354/1999, ed aveva erroneamente interpretato il verbale di trasferimento del 17 ottobre 2001 sottoscritto tra l'AS e la . Controparte_1
Secondo l'appellante, infatti, la legittimazione della derivava dal fatto CP_1
che:
a) il verbale di trasferimento del 17 ottobre 2001 tra AS e aveva CP_1
espressamente escluso dalla previsione dell'art. 3, co. 3 del DPCM 21.02.2000, le opere in concessione realizzate in esecuzione della normativa per la ricostruzione post terremoto ex legge 219/1981 e trasferite ex legge 341/95;
b) tale verbale aveva natura attuativa della normativa andando a segnare
“operativamente, il trasferimento e l'acquisizione ex lege delle opere al patrimonio dell'Ente destinatario, con incondizionato subentro di quest'ultimo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, ivi compreso il rapporto di concessione ex L. 219/1981,
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in forza del quale il ha diritto al rimborso delle somme indennitarie anticipate Parte_1
per conto del Concedente”;
c) che, in ogni caso, la deroga disposta all'art. 3 comma 3 del D.P.C.M.
21.02.2000 si riferiva ai lavori non ancora ultimati alla data del 31 dicembre 2000, mentre la fattispecie in esame si riferiva a lavori ultimati “nel lontano 1988” con conseguente inapplicabilità della deroga in esame.
La censura è infondata.
Risolutive, al riguardo, risultano essere tre decisioni della Suprema Corte, intervenute a fine 2022 (la n. 17013 del 2022, e la n. 33104 e la n. 33119 del 2022) che hanno deciso ricorsi presentati dalla avverso decisioni della Corte Controparte_1
d'Appello di Napoli che avevano interpretato il comma 3 dell'art. 3 del D.P.C.M. in esame nel senso delineato dall' appellante, a favore, cioè, della legittimazione passiva della . Controparte_1
Tali sentenze danno un'interpretazione della citata norma che questa Corte reputa del tutto condivisibile e che nega la legittimazione passiva della a CP_1
favore di quella dell'AS sulla base del fatto che la previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 3 del DPCM 21.2.2000, così come modificato dal DPCM 21.9.2001, ai sensi dell'art. 101 d.lgs. n.112/1998, attribuisce all'AS la competenza e l'onere relativi a tutto il contenzioso instaurato “per fatti ed atti antecedenti al trasferimento” e, dunque, per qualsiasi controversia che tragga origine da eventi (fatti od atti) intervenuti prima del 31 dicembre 2000.
Infatti, il disposto di cui all'art. 3, comma 3 cit., non si limiterebbe a porre in capo all'NA l'ultimazione dei lavori in corso sulle opere trasferite (comma 1), ma attribuirebbe alla stessa società anche la competenza e l'onere di tutto “il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti”.
Ed invero - secondo la Suprema Corte- tale ricostruzione del dato normativo dà rilevanza unicamente al fatto che la pretesa al rimborso, oggetto (anche) del presente contenzioso, si ricolleghi a fatti ed atti anteriori al trasferimento (31 dicembre 2000), dovendosi intendere l'avverbio “altresì” come propriamente riferito ai beni trasferiti e non già ai beni rimasti appannaggio dell'AS in quanto inerenti ai lavori indicati nella prima parte della norma, come affermato dall'appellante.
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c. Controparte_2 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
E tanto “in virtù di un'interpretazione del dato normativo volta a promuovere
l'autonomia delle due previsioni derogatorie di cui all'art. 3, c.
3. DPCM cit., ove si consideri che alle ipotesi di ultrattività della competenza di NA contemplate nella prima parte della norma come relative allo stato dei lavori ed agganciate alla data di pubblicazione del bando o, in sua assenza, alla circostanza che entro il 31.12.2000 sia stata definita la progettazione ed autorizzata la pubblicazione del bando, si “aggiunge”
l'ulteriore fattispecie eccezionale rappresentata in funzione dell'insorgenza di un contenzioso relativo ai beni trasferiti. Ed invero, nessun elemento testuale depone nel senso di collegare tale inciso finale alle ipotesi precedenti- come sostenuto dalla CO
(cfr. lett. a e d) citata) - né tantomeno di inferire che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni.
Come evidenziato da Cass., 17013/2022, “l'intentio” dell'art. 3, c.3, ult. parte, risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, fatti ed atti antecedenti alla scadenza che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3 debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento”, dovendosi -per
contro
- riferire l'anteriorità rispetto alla scadenza individuata dalla norma, al compimento degli atti e fatti relativi ai beni trasferiti e non già alla pendenza del contenzioso”
(sottolineatura dell'estensore)(così, da ultimo, Cass. 33119/2022).
Ne consegue che la Suprema Corte ha ritenuto non accoglibile la diversa interpretazione del co. 3 dell'art. 3 in esame, adottata dalla Corte d'Appello di Napoli col suo mutato orientamento del 2017, secondo cui il tenore della norma è tale da far ritenere che restino di competenza e a carico dell'AS solo gli oneri relativi al contenzioso instaurato, ossia alle “cause ancora pendenti”, che per effetto della deroga, continuano a gravare sull'ente anzidetto, e non certo “a quelle già definite”, per le quali non è ipotizzabile alcun trasferimento di titolarità.
Infatti, “la corretta interpretazione della norma, lungi dall'operare un distinguo tra contenzioso definito, pendente ovvero da definirsi, non orienta nemmeno nel senso di operare una diversificazione di effetti rispetto al contenuto del contenzioso e/o alla sua fonte, essendo sufficiente, per radicare la competenza dell'AS, che esso trovi titolo in atti o fatti antecedenti alla data individuata dalla norma, senza distinzioni di
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sorta tra contenzioso recuperatorio o di altra natura e prescindendosi altresì dalle parti interessate. A tali conclusioni deve pervenirsi sulla base di un'interpretazione lineare e chiara della norma derogatoria, tesa a ricomprendere nel suo ambito applicativo tanto il contenzioso instaurato a monte - non solo verso ma anche verso NA -, da CP_3
parte dei soggetti interessati dalle vicende ablative cui si riferiscono gli esborsi che ha chiesto in restituzione (opposizioni alla stima e/o azioni espropriative di altro CP_3
tipo), quanto le azioni di rivalsa di tipo contrattuale promosse dal concessionario CP_3
in forza della convenzione traslativa, per recuperare quanto pagato ai privati espropriati.
Tali considerazioni resistono ai rilievi del volti a collegare le Parte_1
espressioni “resta”, “instaurato” ed “altresì” contenute nel secondo periodo del c.3 dell'art. 3 del DPCM 21.9.2001, ai lavori indicati nella prima parte della norma - ritenuti come gli unici casi eccezionalmente rimasti nella gestione di NA -, nonché diretti a restringere la portata dell'inciso finale dell'art. 3, c.3, nel senso di ritenere ad esso estraneo il contenzioso relativo al concedente ed al concessionario sulla restituzione delle anticipazioni operate dal secondo… …
Del tutto inconcludenti risultano, in definitiva, anche i documenti (nota inviata dalla a tutti i concessionari ex lege e verbale di consegna tra CP_1 CP_1
e Provincia di Napoli relativo alla gestione e manutenzione delle strade) con
[...]
cui la stessa - a dire del - avrebbe riconosciuto la propria CP_1 Parte_1
legittimazione passiva rispetto al pagamento degli indennizzi relativi agli espropri.
Parimenti inconcludenti, sulla base delle considerazioni suesposte, devono ritenersi tutti i contrastanti precedenti di merito della stessa Corte di appello di Napoli, evocati per avallare una diversa tesi interpretativa della norma in punto di legittimazione passiva della ” (così, Cass. 33119/2022). Controparte_1
Nel caso all'attenzione della Corte, il contenzioso con - come Parte_4
correttamente evidenziato dal primo Giudice - è antecedente al dicembre 2000, sicché appaiono manifestamente infondate le critiche che il muove alla sentenza Parte_1
impugnata, relative alla diversa interpretazione della deroga di cui al comma 3 dell'art. 3 del DPCM 21.2.2000.
Parimenti infondate sono le critiche del secondo cui il verbale Parte_1
di consegna del 17 ottobre 2001, avendo natura attuativa, poteva liberamente
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derogare alla norma già derogatoria contenuta al citato art. 3, comma 3, del D.P.C.M.
21 febbraio 2000.
Infatti, è fuori discussione che il verbale del 17 ottobre 2001 abbia natura attuativa della normativa statale, che ha disposto il trasferimento di tali beni alla mentre la deroga da esso disposta a tale normativa, come pure Controparte_1
affermato dal Tribunale, non può che avere natura negoziale, e pertanto, efficacia limitata solo ai rapporti tra le parti stipulanti, cioè l'AS e la , non Controparte_1
estendendosi ai terzi (come, appunto, il ), rispetto ai quali continua ad Parte_1
operare la previsione di legge.
II.3. Col suo terzo motivo di gravame l'appellante contesta la violazione e falsa applicazione da parte del primo Giudice del D.P.C.M. 21.02.2000 e del D.P.C.M.
12.10.2000, nonché degli artt. 1273 e 1411 c.c.
In particolare, con tale motivo, il si duole dell'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, per rafforzare il suo precedente ragionamento, aveva confermato il difetto di legittimazione passiva della CP_1
anche a voler qualificare il verbale del 17 ottobre 2001 come “accollo interno (o semplice), i cui effetti restano confinati tra il debitore originario e il terzo assuntore” senza estendersi al terzo, in mancanza di esplicita adesione al negozio da parte del creditore.
Secondo l'appellante, invece, “anche volendo in astratto ipotizzare la natura pattizia e non normativa di tale clausola, la stessa si configurerebbe evidentemente come una convenzione di accollo da parte della (accollante) dei debiti (ex titolo CP_1
VIII L. 219/1981) che, in virtù della previsione generale dell'art. 3 comma 3 D.P.C.M.
21.2.2000, cederebbero a carico dell'NA (accollato), certamente destinata, nella fattispecie, a produrre i suoi effetti nei confronti del ”. Parte_1
Tale motivo è infondato.
Infatti, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito che
“In tema modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il
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terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio” (Cass. 38225/2021).
Ebbene, mancando, nella specie, qualsiasi comunicazione della suddetta clausola pattizia nei confronti del (originario creditore del diritto al Parte_1
rimborso), deve escludersi che ricorre un'ipotesi di accollo esterno, risultando, pertanto, corretto il richiamo fatto dal primo Giudice alla forma dell'accollo interno.
III. In definitiva, per le ragioni sopra dette, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza di primo grado.
IV. Segue, tenuto conto del rigetto dell'appello, la condanna del Parte_1
al pagamento a favore della delle spese di lite del grado del
[...] Controparte_1
giudizio, che vanno quantificate alla stregua dei parametri indicati dal decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 26.000,01 € e 52.000,00 €.
Esse si liquidano in complessivi 8.280,00 € di cui 7.200,00 € per compenso
(2.000,00 € per la fase di studio, 1.100,00 € per la fase introduttiva, 1.600,00 € per la fase di trattazione e 2.500,00 € per la fase decisoria), 1.080,00 € per spese generali al
15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal nei confronti della , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 6376/2018, depositata il 28 giugno 2018, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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2. condanna l'appellante a rifondere alla le spese del Controparte_1
secondo grado di giudizio, che si liquidano nel complessivo importo di 8.280,00 € di cui
7.200,00 € per compenso, 1.080,00 € per spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr. Paolo Celentano
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