Art. 21. Onorari giornalieri ai componenti di seggio
La misura degli onorari giornalieri stabilita dagli articoli 24 , 25 e 26 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , e' elevata a lire 3000 per i presidenti ed a lire 2000 per gli scrutatori ed i segretari, al lordo delle ritenute di legge.
La misura degli onorari giornalieri stabilita dagli articoli 24 , 25 e 26 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , e' elevata a lire 3000 per i presidenti ed a lire 2000 per gli scrutatori ed i segretari, al lordo delle ritenute di legge.