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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 499/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4366/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220024793653503 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220024793653503 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220024793653503 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220024793653503 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta e all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, ha impugnato la cartella di pagamento n 028 2022 00247936 53 503 di € 5.332,74, riferita a IRPEF annualità 2018, notificata in data 08.07.2025 quale coerede di Nominativo_1, deceduta in data Data morte_1.
Precisa che la cartella di pagamento – così come è dato apprendere dalla lettura della parte descrittiva dell'atto stesso – veniva notificata in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi di Nominativo_1, ai sensi dell' art. 36 bis del D.P.R. 600/73, con comunicazione n° 14266031914 predisposta in data 08.09.2021, della cui notificazione non è data contezza in atto.
Conseguentemente l'Ufficio avrebbe dovuto notificare la comunicazione di controllo automatizzato direttamente agli eredi avendo già gli stessi provveduto, all'atto dell'esecuzione del controllo della dichiarazione della dichiarazione del de cuius, a presentare dichiarazione di successione. Invece, il primo atto utile con il quale ha avuto notizia della pretesa creditoria è rappresentato dalla cartella di pagamento impugnata.
Al riguardo eccepisce la violazione dei termini decadenziali per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25 D.P.R. 602/1973 nonché la mancata dimostrazione della prova della regolarità della notifica e chiede che venga ordinata l'integrazione del contraddittorio, fissando termine per la notificazione ai litisconsorti indicati quali responsabili in solido in quanto coeredi.
L'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita in giudizio in data 27 novembre 2025 e l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, regolarmente costituita in data 4 dicembre 2025 contrastano le eccezioni di parte ricorrente e chiedono il rigetto del ricorso.
Con note di replica depositate in data 26 gennaio 2026 il sig. Ricorrente_1 insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi ai quali il provvedimento suddetto non è stato notificato, peraltro non suffragata dalla indicazione di chiari motivi idonei a giustificare l'adozione del relativo provvedimento, si ritiene opportuno chiarire che anche in base alla giurisprudenza della suprema Corte la notifica di un provvedimento tributario (avviso di accertamento, cartella di pagamento) a uno solo dei coeredi è valida ed efficace, e non sussiste un obbligo generalizzato di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi non destinatari dell'atto. Quanto al lamentato vizio di omesso invio all'erede della comunicazione dell'avviso bonario, va rilevato che, come ribadito dalla Suprema Corte “è consolidato nella giurisprudenza …il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata notificata la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3 ogni qual volta, ( come nella fattispecie dedotta) la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi
è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati,
o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (cfr Cass., sez. 5, n. 376 del 2019 ). Nel caso, peraltro, di comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma
3 "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta" - il relativo obbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile del procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (ex multis, Cass.
n. 19893 del 2016).
Relativamente alla violazione dei termini decadenziali per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25
D.P.R. 602/1973, risulta che i redditi sono relativi all'annualità 2018 e la dichiarazione è stata presentata nell'anno 2019 con la conseguenza che la notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell'art 25 del D.P.
R. 29 settembre 1973 n. 602, avrebbe dovuto essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tuttavia per effetto dell'art.5 comma
8 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
“...8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019...”.
Tanto chiarito, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può trovare applicazione anche la normativa stabilita dalla disciplina emergenziale covid ed in particolare dall'art 4, comma 1, del decreto legge 22/03/2021 n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge n. 69 del 21/05/2021, laddove è stato previsto uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, in quanto il ruolo, come risulta dal provvedimento impugnato, è stato consegnato in data 19 settembre 2022, con la conseguenza che il termine di decadenza è irrimediabilmente scaduto alla data del 08/07/2025, di notifica del provvedimento impugnato.
Non si comprende poi l'eccezione di onere della prova della regolarità della notifica e richiesta di esibizione degli atti atteso che è la stessa parte ricorrente che dichiara come la notifica sia stata effettuata in data 8 luglio 2025, come anche confermato da parte convenuta.
Motivi di opportunità ed equità legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso come da motivazione e compensa le spese di lite.
Così deciso in Caserta in data 2 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico dr AC AT
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4366/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220024793653503 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220024793653503 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220024793653503 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220024793653503 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta e all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, ha impugnato la cartella di pagamento n 028 2022 00247936 53 503 di € 5.332,74, riferita a IRPEF annualità 2018, notificata in data 08.07.2025 quale coerede di Nominativo_1, deceduta in data Data morte_1.
Precisa che la cartella di pagamento – così come è dato apprendere dalla lettura della parte descrittiva dell'atto stesso – veniva notificata in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi di Nominativo_1, ai sensi dell' art. 36 bis del D.P.R. 600/73, con comunicazione n° 14266031914 predisposta in data 08.09.2021, della cui notificazione non è data contezza in atto.
Conseguentemente l'Ufficio avrebbe dovuto notificare la comunicazione di controllo automatizzato direttamente agli eredi avendo già gli stessi provveduto, all'atto dell'esecuzione del controllo della dichiarazione della dichiarazione del de cuius, a presentare dichiarazione di successione. Invece, il primo atto utile con il quale ha avuto notizia della pretesa creditoria è rappresentato dalla cartella di pagamento impugnata.
Al riguardo eccepisce la violazione dei termini decadenziali per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25 D.P.R. 602/1973 nonché la mancata dimostrazione della prova della regolarità della notifica e chiede che venga ordinata l'integrazione del contraddittorio, fissando termine per la notificazione ai litisconsorti indicati quali responsabili in solido in quanto coeredi.
L'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita in giudizio in data 27 novembre 2025 e l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, regolarmente costituita in data 4 dicembre 2025 contrastano le eccezioni di parte ricorrente e chiedono il rigetto del ricorso.
Con note di replica depositate in data 26 gennaio 2026 il sig. Ricorrente_1 insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi ai quali il provvedimento suddetto non è stato notificato, peraltro non suffragata dalla indicazione di chiari motivi idonei a giustificare l'adozione del relativo provvedimento, si ritiene opportuno chiarire che anche in base alla giurisprudenza della suprema Corte la notifica di un provvedimento tributario (avviso di accertamento, cartella di pagamento) a uno solo dei coeredi è valida ed efficace, e non sussiste un obbligo generalizzato di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi non destinatari dell'atto. Quanto al lamentato vizio di omesso invio all'erede della comunicazione dell'avviso bonario, va rilevato che, come ribadito dalla Suprema Corte “è consolidato nella giurisprudenza …il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata notificata la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3 ogni qual volta, ( come nella fattispecie dedotta) la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi
è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati,
o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (cfr Cass., sez. 5, n. 376 del 2019 ). Nel caso, peraltro, di comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma
3 "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta" - il relativo obbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile del procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (ex multis, Cass.
n. 19893 del 2016).
Relativamente alla violazione dei termini decadenziali per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25
D.P.R. 602/1973, risulta che i redditi sono relativi all'annualità 2018 e la dichiarazione è stata presentata nell'anno 2019 con la conseguenza che la notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell'art 25 del D.P.
R. 29 settembre 1973 n. 602, avrebbe dovuto essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tuttavia per effetto dell'art.5 comma
8 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
“...8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019...”.
Tanto chiarito, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può trovare applicazione anche la normativa stabilita dalla disciplina emergenziale covid ed in particolare dall'art 4, comma 1, del decreto legge 22/03/2021 n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge n. 69 del 21/05/2021, laddove è stato previsto uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, in quanto il ruolo, come risulta dal provvedimento impugnato, è stato consegnato in data 19 settembre 2022, con la conseguenza che il termine di decadenza è irrimediabilmente scaduto alla data del 08/07/2025, di notifica del provvedimento impugnato.
Non si comprende poi l'eccezione di onere della prova della regolarità della notifica e richiesta di esibizione degli atti atteso che è la stessa parte ricorrente che dichiara come la notifica sia stata effettuata in data 8 luglio 2025, come anche confermato da parte convenuta.
Motivi di opportunità ed equità legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso come da motivazione e compensa le spese di lite.
Così deciso in Caserta in data 2 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico dr AC AT