CASS
Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2024, n. 40269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40269 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA LA nata a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di AR del 04/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale I 1/4NTONIO BALSAMO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40269 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 18/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di AR, quale giudice dell'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha respinto l'impugnaione proposta nell'interesse di LA CC avverso il provvedimento della Corte i appello di AR del 7 agosto 2023 con la quale era stata respinta la ridniesta di dissequestro del buono fruttifero postale n. 8487698 intestato alla :)redetta, imputata del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e di quello di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. nell'ambito del procedimento pendente avanti la medesima Corte territoriale. 2. Avverso la predetta ordinanza LA CC, per mezzo dell'av v. Sergio Rotundo, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due nnot'vi, ci seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nsis1:2ndo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett c), cod. proc. pen., la inosservanza dell'art. 263, commi 4 e 5, del codice di rito in relazione agli artt. 127, 178, lett. c), cod. proc. pen. ed all'art. 24 Cost.; al riguard ) osserva che la decisione del Tribunale è illegittima in quanto non ha tenuto cOnto li quanto statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29118 del '1° T prile 2022. In particolare, la ricorrente evidenzia di avere avanzato istanza di dis! equestro del buono postale sopra indicato al Pubblico ministero, il quale -- anziché provvedere su detta istanza — aveva trasmesso gli atti alla Corte di ppello di AR (quale giudice procedente) con richiesta di conversione del !equestro probatorio in sequestro preventivo e che la Corte territoriale, con provv edimento 'de plano', aveva disposto in conformità con la richiesta della pubblica accusa in violazione delle norme in tema di contraddittorio, senza che i Tribunale di AR rilevasse tale nullità. 2.2. Con il secondo motivo LA CC deduce, ai sensi dell art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa appliczion2 dell'art. 512 del codice rito ed il relativo vizio di motivazione in cui è incorso il Tribunale nel respingere l'appello. 3. La ricorrente, con atto dell' 11 ottobre 2024 da lei sottoscritto ed atitenticato dal difensore, ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse essendo già stato dissequestrato, nelle more, quanto oggetto della presente impugnazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta ci irenza di interesse a seguito dell'intervenuto dissequestro del buono postale sopra indicato, come espressamente dedotto dalla ricorrente nella sua rinuncia. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposi:2ione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e Pertanto esso non implica la condanna della ricorrente né alle spese del proced men .o, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesise. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale I 1/4NTONIO BALSAMO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40269 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 18/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di AR, quale giudice dell'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha respinto l'impugnaione proposta nell'interesse di LA CC avverso il provvedimento della Corte i appello di AR del 7 agosto 2023 con la quale era stata respinta la ridniesta di dissequestro del buono fruttifero postale n. 8487698 intestato alla :)redetta, imputata del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e di quello di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. nell'ambito del procedimento pendente avanti la medesima Corte territoriale. 2. Avverso la predetta ordinanza LA CC, per mezzo dell'av v. Sergio Rotundo, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due nnot'vi, ci seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nsis1:2ndo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett c), cod. proc. pen., la inosservanza dell'art. 263, commi 4 e 5, del codice di rito in relazione agli artt. 127, 178, lett. c), cod. proc. pen. ed all'art. 24 Cost.; al riguard ) osserva che la decisione del Tribunale è illegittima in quanto non ha tenuto cOnto li quanto statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29118 del '1° T prile 2022. In particolare, la ricorrente evidenzia di avere avanzato istanza di dis! equestro del buono postale sopra indicato al Pubblico ministero, il quale -- anziché provvedere su detta istanza — aveva trasmesso gli atti alla Corte di ppello di AR (quale giudice procedente) con richiesta di conversione del !equestro probatorio in sequestro preventivo e che la Corte territoriale, con provv edimento 'de plano', aveva disposto in conformità con la richiesta della pubblica accusa in violazione delle norme in tema di contraddittorio, senza che i Tribunale di AR rilevasse tale nullità. 2.2. Con il secondo motivo LA CC deduce, ai sensi dell art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa appliczion2 dell'art. 512 del codice rito ed il relativo vizio di motivazione in cui è incorso il Tribunale nel respingere l'appello. 3. La ricorrente, con atto dell' 11 ottobre 2024 da lei sottoscritto ed atitenticato dal difensore, ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse essendo già stato dissequestrato, nelle more, quanto oggetto della presente impugnazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta ci irenza di interesse a seguito dell'intervenuto dissequestro del buono postale sopra indicato, come espressamente dedotto dalla ricorrente nella sua rinuncia. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposi:2ione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e Pertanto esso non implica la condanna della ricorrente né alle spese del proced men .o, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesise. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024.