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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/11/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.350/2025
Oggi 25/11/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Stefano Capuano;
per la Cassa avv. Cimenti in sostituzione;
per avv. Passeri con il dott. Gabriele Brandmaier per la pratica forense. CP_1
Viene esperito tentativo conciliazione che ha esito negativo.
L'avv. Capuano chiede un termine a difesa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Il
Giudice rigetta la richiesta ed invita l'avv. Capuano a discutere la causa.
L'avv. Capuano discute oralmente la causa.
L'avv. Cimenti discute oralmente la causa e chiede il rigetto del ricorso.
L'avv. Passeri si richiama agli atti e chiede il rigetto del ricorso.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio e i procuratori rinunciano ad essere presenti alla lettura del provvedimento che verrà adottato.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 350/2025 R.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Stefano Capuano e Alessandro Capuano;
-ricorrente- contro
Controparte_2
( ), rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella;
-resistente-
( , Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Passeri;
In punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni:
Parte ricorrente: “a) accertata la violazione dell'art. 3 comma 9 della L. n.
335/1995 dichiarare, per il motivo esposto al primo motivo di ricorso,
l'avvenuta prescrizione degli oneri contributivi richiesti dalla
[...]
in Controparte_2
2 persona del legale rappresentante p.t., a mezzo cartella di pagamento notificata in data 03.07.2025 (per l'anno 2015) e, per l'effetto, disporre la nullità o l'annullamento o la disapplicazione della cartella di pagamento
n.11420180000720041501. In subordine, b) accertata la violazione dell'art.
25 del D.Lgs. n. 46/1999 dichiarare, per il motivo esposto al secondo motivo di ricorso, l'avvenuta decadenza del termine di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali oggetto della cartella di pagamento n.11420180000720041501
e, per l'effetto, disporre la nullità o l'annullamento o disapplicazione della cartella di pagamento n.11420180000720041501. c) accertata la violazione dell'art. 1, comma 5-bis del D.L. 106/2005 dichiarare, per il motivo esposto al terzo motivo di ricorso, l'avvenuta decadenza del termine di notifica della cartella di pagamento n.11420180000720041501 da parte dell
[...]
di Trieste, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t. e, per l'effetto, disporre la nullità o l'annullamento o disapplicazione della cartella di pagamento n.11420180000720041501. In ulteriore subordine, d) accertata la violazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997 dichiarare, per il motivo esposto al quarto motivo di ricorso,
l'intrasmissibilità delle maggiorazioni e delle sanzioni agli eredi e, per
l'effetto, condannare la Controparte_2
e l di
[...] Controparte_3
Trieste alla espunzione delle predette voci dalla cartella di pagamento
n.11420180000720041501 e conseguente rideterminazione della stessa cartella di pagamento da quantificarsi nel solo onere contributivo. In caso di soccombenza delle resistenti, condannare gli indicati enti al pagamento delle spese e competenze di lite ed al rimborso del contributo unificato”.
Per la : “In linea preliminare accertare e dichiarare Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione per intempestività. In subordine e nel merito rigettare l'opposizione perché infondata (in tutto ovvero, in linea
3 subordinata, in parte) in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati e, per
l'effetto, confermare la legittimità dell'iscrizione a ruolo e la fondatezza della pretesa creditoria di In linea subordinata, nella Parte_2
malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, si chiede di rideterminare il credito di e, per l'effetto, Parte_2
condannare in sentenza parte ricorrente al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che il Giudice dovesse ritenere equa
e giusta oltre accessori. Condannare altresì, gli opponenti al pagamento di spese e competenze di lite. In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della opposizione per vizi inerenti all'attività di riscossione voglia compensare le spese di lite quanto meno nei rapporti tra la
[...]
e parte ricorrente, condannando alle spese esclusivamente CP_2
l'Agente per la Riscossione, unico soggetto legittimato e responsabile della notifica delle cartelle esattoriali e degli atti interruttivi della prescrizione”.
Per : “in via preliminare - dichiarare il Controparte_4
difetto di legittimazione passiva dell Controparte_5
- revocare il provvedimento cautelare concesso difettando il
[...]
presupposto del fumus come da rilievi svolti nella parte narrativa del presente atto;
- nel merito - rigettare l'opposizione in quanto infondata e/o inammissibile per le ragioni illustrate nella parte narrativa del presente;
- in ogni caso - con integrale refusione a favore del ricorrente delle spese, diritti ed onorari di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 6.8.2025, la ricorrente indicata in epigrafe presentava opposizione avverso la cartella di pagamento nr.
11420180000720041501 notificata in data 3.7.2025, con la quale l
[...]
le aveva intimato, quale erede, il pagamento di Controparte_4
4 contributi previdenziali della per l'anno contributivo 2015 CP_2
in nome del defunto padre oltre sanzioni, interessi e oneri di Persona_1
riscossione. Rilevava che in data 28.2.2022 aveva già ricevuta una prima cartella di pagamento dall di Trieste, Controparte_3
relativa all'anno contributivo 2017 e che dopo istanza di sgravio delle sanzioni amministrative, in data 21.03.2022 la aveva inviato CP_2
specifica risposta e chiarimenti, informando di aver proceduto alla verifica della posizione assicurativa del sig. relativamente al periodo Persona_1
dal 2003 al 2019, con sgravio parziale delle sanzioni a carico del sig. Per_1
per le annualità risultanti dalla verifica, ossia 2010, 2011, 2018, 2019
[...]
e 2020. Da tale comunicazione si doveva evincere in modo inequivocabile che per le restanti annualità non residuavano posizioni debitorie a carico del de cuius. Eccepiva inoltre la violazione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, essendo maturata decadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e la violazione dell'art. 1, comma 5-bis del D.L. 106/2005, essendo maturata la decadenza del termine di notifica della cartella di pagamento. Rilevava inoltre che per espresso disposto dell'art. 8 del D.Lgs.
n. 472/1997 le sanzioni si dovevano considerare intrasmissibili agli eredi.
2. Con memoria ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_2
dell'opposizione proposta dalla sig.ra ai sensi dell'art. 24 del Parte_1
D.Lgs. 46/1999, in quanto avente ad oggetto una cartella di pagamento già regolarmente notificata al de cuius, geom. in data 13/03/2018 e Persona_1
non opposta nei termini di legge. La successiva notifica all'erede, effettuata in data 3.7.2025, aveva funzione meramente ricognitiva e non poteva valere a riaprire i termini per impugnare un titolo ormai divenuto definitivo e immodificabile. Rilevava inoltre, quanto alle eccezioni di decadenza sollevate da parte attorea, che l'art. 25 del D.Lgs. 46/1999 non si applica ai
5 contributi obbligatori dei liberi professionisti e l'art. 1, comma 5-bis del D.L.
106/2005 non si applica ai crediti previdenziali. Rilevava ancora che con nota del 08/04/2022 inviata alla ricorrente per l'anno 2015 oggetto della cartella ruolo 2018 impugnata era stato discaricato l'importo di €.550,00 originariamente richiesto al defunto geometra a titolo di sanzioni dichiarative in quanto solo le sanzioni dichiarative non si trasmettono agli eredi, mentre sono trasmissibili le sanzioni irrogate per omissione contributiva avendo natura civilistica e previdenziale. Rilevava ancora che l'eccezione di prescrizione del credito relativo all'annualità 2015 era inammissibile ex art. 24 D.Lgs. 46/99 in quanto, inerendo al merito della pretesa e dunque fatti anteriori alla formazione del titolo (cartella esattoriale) avrebbe dovuto essere proposta dal de cuius entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, ma ciò non era avvenuto, con conseguente incontrovertibilità del credito in essa contenuto.
Rilevava come nel calcolo della prescrizione si doveva tenere conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa Covid e come in mancanza di dichiarazione dell'iscritto il termine prescrizionale non potesse decorrere.
Inoltre l'istanza di sgravio presentata alla dalla ricorrente, secondo i CP_2
principi generali dettati dagli artt. 2944 e 2945 c.c., doveva considerarsi riconoscimento della pretesa creditoria ed era pertanto idonea a interrompere il decorso della prescrizione.
3. Con rituale e tempestiva memoria difensiva si costituiva in giudizio
[...]
eccependo carenza della propria legittimazione Controparte_4
passiva e depositando atti interruttivi della prescrizione.
4. La causa veniva decisa all'odierna udienza senza adempimenti istruttori differenti dall'acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 5. In primo luogo deve essere trattata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla la quale si è richiamata al disposto dell'art. 24 del CP_2
D.Lgs. 46/1999, ed ha affermato che in quanto avente ad oggetto una cartella di pagamento già regolarmente notificata al de cuius, geom. in Persona_1
data 13/03/2018, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta già a quell'epoca. In effetti, la cartella era stata originariamente notificata al geom. quando era ancora in vita, in data 13/03/2018. Essendo Persona_1
pacifico che la cartella che non è stata opposta nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46/99, si deve affermare l'incontrovertibilità del credito in essa contenuto, in quanto il credito che la ora pretende dalla attuale ricorrente è il medesimo richiesto nei CP_2
confronti del de cuius.
6. Va tuttavia evidenziato che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17 e seguenti, consente al debitore dei contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del
2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni
7 attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Nell'opposizione ex art. 617 c.p.c. l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione o di quelli ad essa prodromici, così che ha un interesse giuridicamente rilevante ad agire, in quanto vuole non già sottrarsi al pagamento del debito, ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e ai singoli atti in cui essa si estrinseca. Nel caso dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., invece, l'opponente nega in radice l'azione esecutiva o per inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni sono impignorabili (Cass.
16425/2019).
7. Ebbene, va ricordato che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 1239 del
2007) volta a negare in radice l'esistenza del credito, mentre l'opposizione agli atti esecutivi tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi. Nel caso di specie, la ricorrente impugna la
8 cartella esattoriale per cui è causa per diversi motivi, eccependo anche la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999 ed ex art. 1 c. 5 bis del D.L. 106/2005
8 D. Lgs. 472/1997, i quali sono senz'altro motivi di opposizione ex art. 617
c.p.c., perché attinenti a vizi formali del procedimento di esecuzione. Come tali, tali vizi avrebbero dovuto essere rilevati entro 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, con la conseguenza che sul punto il ricorso è inammissibile.
8. La ricorrente ha tuttavia anche negato l'esistenza del credito oggetto dell'azione esecutiva, in quanto credito prescritto, e l'azione sotto tale profilo è qualificabile ex art. 615 c.p.c. e dunque ammissibile, dovendo verificarsi se il credito è prescritto.
9. Ne discende la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell quanto alle domande ammissibili, in quanto è stato affermato che: CP_1
“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107
o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. S.U. nr. 7514/2022).
10. Quanto al decorso della prescrizione successivo alla notifica della cartella esattoriale per credito contributivo, si deve rammentare che secondo le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), la scadenza del termine pacificamente perentorio per proporre opposizione a
9 cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo
24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n.
335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale). Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella esattoriale e l'avviso di addebito, avendo natura di atti amministrativi, sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Il credito previdenziale, per sua natura, resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato, come detto, dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione. Ne consegue che in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, articolo 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'articolo 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del
04/12/2018).
11. Ebbene, applicati alla fattispecie i condivisibili principi sopra richiamati, si deve innanzitutto evidenziare l'irrilevanza ai fini del decidere dell'assunto di convenuta in ordine alla mancata decorrenza del dies a quo della CP_2
prescrizione, in quanto mancherebbe la dichiarazione reddituale del defunto.
Principio in astratto condivisibile, ma non applicabile ove, come nel caso di specie, l'ente abbia quantificato la propria pretesa ed intimato il pagamento della stessa in data 13.3.2018 (doc. 4 memoria , via PEC a CP_1 Per_1
con cartella di pagamento n. 114 2018 0000720041 000. Dopo la
[...]
notifica dei successivi atti interruttivi, di data 26.2.2019 a mezzo pec (docc.
10 6 e 7 memoria avviso di intimazione di pagamento n. 114 2019 CP_1
9000337607 000), e di data 27.5.2019 (doc. 8 e 9 memoria CP_1
pignoramento presso terzi n. 114 84 2019 00000932 001), è ricominciato a decorrere un nuovo periodo di prescrizione quinquennale, spirato in data
1.4.2025, in quanto ai cinque anni previsti dall'art. 3 c. 9 e 10 della L. n. 335 del 1995, vanno aggiunti 311 giorni di sospensione della prescrizione disposta ex lege, per effetto della legislazione emergenziale (art. 37 del d.l.
n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021) adottata durante l'emergenza sanitaria da COVID-19. La prescrizione risulta maturata dunque in data 1.4.2025, a fronte di un successivo e tardivo atto interruttivo, ovvero la cartella esattoriale oggi impugnata, notificato in data 3.7.2025.
12. LaCassa, rileva, sul punto, che dovrebbe tenersi conto anche della presentazione, in data 21/03/2022, di un'un'istanza di sgravio della ricorrente avente ad oggetto la posizione contributiva in esame, e che tale istanza costituirebbe ricognizione di debito utile ad interrompere il decorso della prescrizione. Anche in tal caso l'enunciazione del principio, in alcune occasioni affermato dalla giurisprudenza anche se non univocamente (Cass.
n. 3414/2024; Cass. n. 11338/2023) appare corretto, ma l'esame della documentazione (doc. 2 ricorso), consente di affermare che l'applicazione dello stesso alla fattispecie concreta sarebbe erronea, in quanto nell'istanza di sgravio richiamata si citano cartelle esattoriali differenti rispetto a quelle per le quali in questa sede si procede, con conseguente impossibilità di desumere alcuna interruzione di prescrizione rispetto a crediti che in tale istanza non risultano esplicitamente citati.
13. Non condivisibile risulta poi il riferimento contenuto nella memoria della all'art. 68, comma 4-bis d.l. n. 18/2020 ed alla disposizione per la CP_2
11 quale in relazione carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo emergenziale (e fino al 31 dicembre 2021), sono prorogati di ulteriori 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione. L si è costituita CP_1
in giudizio producendo atti di riscossione che risalgono al 2018, con ciò rendendosi evidente che non si verte nell'ambito richiamato da parte resistente, il quale fa riferimento, come da disposizione contenuta nel art. 68
c. 1 del D.L. 18/2020, ai carichi affidati nel periodo fra l'8 marzo 2020 ed il
31 agosto 2021.
14. Le rimanenti questioni risultano assorbite in ragione dell'applicazione del principio della ragione più liquida.
15. Il ricorso deve dunque essere dunque in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto, non risultando dovuto da parte ricorrente l'importo richiesto con la cartella esattoriale nr. 11420180000720041501.
16. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai minimi tariffari attesa la modesta complessità della controversia, seguono la soccombenza nei rapporti fra parte ricorrente e convenuta, mentre nei rapporti fra le CP_2
altre parti devono essere integralmente compensate, dovendosi rilevare che ad ogni modo l ha contribuito con la sua condotta alla prescrizione del CP_1
credito oggetto di causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara parzialmente inammissibile il ricorso per i motivi di cui in parte motivazionale;
b) dichiara non dovuto da parte ricorrente l'importo di € 6.302,46 richiesto con cartella nr. 11420180000720041501 per decorso del termine di prescrizione applicabile;
c) condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente CP_2
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 a titolo di
12 compenso professionale, oltre agli accessori di legge e contributo di spese unificato;
compensa interamente tra le altre parti le spese del giudizio;
Così deciso in Trieste, data 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
13