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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/06/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. EL RO, magistrato onorario, lette le conclusioni e udita la discussione finale, come da verbale che precede, all'esito della camera di consiglio, ex art. 281
sexies cpc, ha pronunciato, dandone lettura ai presenti come indicato nel verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 711 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente tra
TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. VERARDI GIUSEPPINA ROSA e dall'Avv. DOMENICO FEBBO
presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliata come da mandato in atti Attrice
E
, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Convenuti\contumaci
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza odierna in atti cui si rinvia. Oggetto: opposizione a decreto di ammortamento R.G.1103\2018 VG
1
FATTO E DIRITTO
In concisa esposizione proponeva opposizione avverso il decreto di ammortamento, emesso da questo Parte_1
Tribunale nel fascicolo iscritto al n.1103\2018 V.G. Deduceva la nullità o, comunque, la illegittimità di tale decreto perché emesso senza previa denunzia all'Istituto emittente dello smarrimento dei buoni postali specificamente indicati in atti e, in ogni caso, contestando il diritto alla duplicazione perché tali buoni risultavano tutti rientrati in possesso di a seguito di Pt_1 regolare incasso. Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “1) dichiararsi la nullità del decreto di ammortamento r.g. 1103\2018 del 17 ottobre 2018 notificato il 22 ottobre 18 reso dal giudice Tribunale di Cassino in quanto emesso in carenza dei presupposti;
2) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto alla duplicazione e\o comunque al pagamento dei buoni postali fruttiferi in espositiva in quanto estinti per pagamento al beneficiario;
CP_2 CP_4
3) Con vittoria di spese ed onorari”
Le parti convenute, sebbene ritualmente evocate in giudizio, non si costituivano e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente mediante la acquisizione del fascicolo relativo al decreto di ammortamento nonché dei buoni postali prodotti da in originale. Pt_1
Dopo la mancata comparizione di all'udienza del 1° febbraio 2024 e la richiesta di rinvio Pt_1 formulata alla successiva udienza del 27 giugno 2024 per improvviso impedimento del procuratore alle liti costituito, si perveniva all'udienza del 6 febbraio 2025 alla quale il Giudice, come chiesto da
, forniva termine di giorni quaranta per fornire i chiesti chiarimenti. Alla odierna udienza Pt_1
, riportandosi alle conclusioni già rassegnate, dopo la discussione verbale della causa chiedeva Pt_1 che venisse decisa come da verbale che precede.
Secondo questo Giudice l'opposizione merita accoglimento.
La finalità della procedura di ammortamento è quella di autorizzare, in via definitiva, l'istituto emittente a rilasciare il duplicato dei buoni postali nel caso di smarrimento. Tale autorizzazione, nel caso di specie, non può essere evidentemente rilasciata in quanto ha dimostrato, come era suo Pt_1 onere, di essere nel legittimo possesso dei buoni postali per i quali è causa avendoli prodotti in
2 originale, come previsto dall'art. 2017 c.c. ed avendo allegato e provato che gli stessi sono estinti per pagamento del controvalore. Pertanto, va dichiarata l'insussistenza del diritto dei convenuti a ottenere il duplicato dei buoni più volte indicati. L'opposizione va dunque accolta e il decreto di ammortamento va revocato.
Le eventuali ulteriori questioni restano assorbite.
La peculiarità della vicenda, la esigua attività processuale compiuta, la buona fede dei resistenti, convinti che i buoni postali fossero andati smarriti, come pure riconosciuto da nei propri Pt_1 scritti, nonché la mancata solerte riposta di alla richiesta di notizie circa le sorti dei buoni Pt_1 postali, avanzata dai convenuti prima del giudizio, giustificano secondo questo Giudice la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio ex art. 92 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 711 2019 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
-Accoglie l'opposizione;
-Revoca il decreto di ammortamento emesso da questo Tribunale, iscritto al n. R.G. 1103\2018 VG,
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Si eseguano le formalità di legge.
Così deciso in Cassino, 26/06/2025
Il Giudice Unico
EL RO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. EL RO, magistrato onorario, lette le conclusioni e udita la discussione finale, come da verbale che precede, all'esito della camera di consiglio, ex art. 281
sexies cpc, ha pronunciato, dandone lettura ai presenti come indicato nel verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 711 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente tra
TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. VERARDI GIUSEPPINA ROSA e dall'Avv. DOMENICO FEBBO
presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliata come da mandato in atti Attrice
E
, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Convenuti\contumaci
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza odierna in atti cui si rinvia. Oggetto: opposizione a decreto di ammortamento R.G.1103\2018 VG
1
FATTO E DIRITTO
In concisa esposizione proponeva opposizione avverso il decreto di ammortamento, emesso da questo Parte_1
Tribunale nel fascicolo iscritto al n.1103\2018 V.G. Deduceva la nullità o, comunque, la illegittimità di tale decreto perché emesso senza previa denunzia all'Istituto emittente dello smarrimento dei buoni postali specificamente indicati in atti e, in ogni caso, contestando il diritto alla duplicazione perché tali buoni risultavano tutti rientrati in possesso di a seguito di Pt_1 regolare incasso. Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “1) dichiararsi la nullità del decreto di ammortamento r.g. 1103\2018 del 17 ottobre 2018 notificato il 22 ottobre 18 reso dal giudice Tribunale di Cassino in quanto emesso in carenza dei presupposti;
2) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto alla duplicazione e\o comunque al pagamento dei buoni postali fruttiferi in espositiva in quanto estinti per pagamento al beneficiario;
CP_2 CP_4
3) Con vittoria di spese ed onorari”
Le parti convenute, sebbene ritualmente evocate in giudizio, non si costituivano e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente mediante la acquisizione del fascicolo relativo al decreto di ammortamento nonché dei buoni postali prodotti da in originale. Pt_1
Dopo la mancata comparizione di all'udienza del 1° febbraio 2024 e la richiesta di rinvio Pt_1 formulata alla successiva udienza del 27 giugno 2024 per improvviso impedimento del procuratore alle liti costituito, si perveniva all'udienza del 6 febbraio 2025 alla quale il Giudice, come chiesto da
, forniva termine di giorni quaranta per fornire i chiesti chiarimenti. Alla odierna udienza Pt_1
, riportandosi alle conclusioni già rassegnate, dopo la discussione verbale della causa chiedeva Pt_1 che venisse decisa come da verbale che precede.
Secondo questo Giudice l'opposizione merita accoglimento.
La finalità della procedura di ammortamento è quella di autorizzare, in via definitiva, l'istituto emittente a rilasciare il duplicato dei buoni postali nel caso di smarrimento. Tale autorizzazione, nel caso di specie, non può essere evidentemente rilasciata in quanto ha dimostrato, come era suo Pt_1 onere, di essere nel legittimo possesso dei buoni postali per i quali è causa avendoli prodotti in
2 originale, come previsto dall'art. 2017 c.c. ed avendo allegato e provato che gli stessi sono estinti per pagamento del controvalore. Pertanto, va dichiarata l'insussistenza del diritto dei convenuti a ottenere il duplicato dei buoni più volte indicati. L'opposizione va dunque accolta e il decreto di ammortamento va revocato.
Le eventuali ulteriori questioni restano assorbite.
La peculiarità della vicenda, la esigua attività processuale compiuta, la buona fede dei resistenti, convinti che i buoni postali fossero andati smarriti, come pure riconosciuto da nei propri Pt_1 scritti, nonché la mancata solerte riposta di alla richiesta di notizie circa le sorti dei buoni Pt_1 postali, avanzata dai convenuti prima del giudizio, giustificano secondo questo Giudice la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio ex art. 92 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 711 2019 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
-Accoglie l'opposizione;
-Revoca il decreto di ammortamento emesso da questo Tribunale, iscritto al n. R.G. 1103\2018 VG,
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Si eseguano le formalità di legge.
Così deciso in Cassino, 26/06/2025
Il Giudice Unico
EL RO
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