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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 02/12/2024, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 707/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 707 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 14.11.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Imperia, Via T. Schiva n.12 presso lo studio dell'avv.to Sandro Lombardi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Piazza G. Bianchi n.5 presso lo studio dell'avv.to Marcello Ferrari che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da verbale del 14.11.2024”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 707/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 27.4.2024 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Civezza il 10.9.1994 con;
che il Tribunale di Imperia Controparte_1 con sentenza in data 19.2.2012 (n.16/12), successivamente modificata con decreto del
Tribunale di Imperia in data 17.2.2022 (n. 1949/2021 V.G.), ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi - chiedeva al Tribunale di voler modificare le condizioni ivi stabilite in punto mantenimento delle figlie (26 anni, Per_1 essendo nata il [...]), (26 anni, essendo nata il [...]) e (20 anni, Per_2 Per_3 essendo nata il [...]).
Si costituiva ritualmente in giudizio che con propria comparsa, se da Controparte_1 un lato chiedeva rigettarsi le domande di parte ricorrente, dall'altra chiedeva rideterminarsi in aumento il contributo paterno al mantenimento della figlia Per_3
All'udienza del 14.11.2024 il Tribunale, ritenuto che la causa, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti, potesse considerarsi matura per la decisione, invitava i difensori alla discussione orale ed a precisare le conclusioni. Acquisite quelle del Pubblico Ministero e visto l'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., Il Tribunale si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, all'esito di trattative espletate in corso di causa, abbiano raggiunto un accordo con il quale, dato atto della medio tempore intervenuta indipendenza economica della figlia hanno rideterminato il contributo dei Per_2 genitori al mantenimento delle altre figlie maggiorenni ( e . Per_1 Per_3
Tenuto conto dell'assenza di ragioni ostative, ritiene il Collegio di poter provvedere in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica delle condizioni di divorzio tra i coniugi di cui alla sentenza del
Tribunale di Imperia in data 19.2.2012 (n.16/12), successivamente modificata con decreto del Tribunale di Imperia in data 17.2.2022 (n. 1949/2021 V.G.) nel senso che, fermo il resto:
1) sostituisce il punto 1) del dispositivo del decreto emesso in data 17.2.2022 con il seguente: “pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie e (maggiorenni ma economicamente non Per_1 Per_3 indipendenti) mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 300,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
Pone interamente a carico della madre le spese universitarie della figlia Per_3
(alloggio fuori sede compreso), fermo restando quanto invece stabilito per le altre spese straordinarie ed accessorie per le figlie e con decreto in data Per_3 Per_1 17.2.2022.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 707/2024 R.G.A.C.C.
Con espresso impegno assunto dal padre ad eventualmente rivedere i superiori accordi ove dovesse significativamente modificarsi l'importo delle spese universitarie della figlia (oggi stimate in circa € 650,00-700,00 mensili). Per_3 Con ulteriore accordo tra le parti a confermare l'importo dell'assegno per il mantenimento ordinario delle figlie e (€ 300,00 mensili) anche per il Per_3 Per_1 solo mantenimento della prima qualora l'ultima dovesse, invece, medio tempore divenire economicamente indipendente”;
2) revoca il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia
, maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_2 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 1.12.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 707 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 14.11.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Imperia, Via T. Schiva n.12 presso lo studio dell'avv.to Sandro Lombardi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Piazza G. Bianchi n.5 presso lo studio dell'avv.to Marcello Ferrari che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da verbale del 14.11.2024”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 707/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 27.4.2024 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Civezza il 10.9.1994 con;
che il Tribunale di Imperia Controparte_1 con sentenza in data 19.2.2012 (n.16/12), successivamente modificata con decreto del
Tribunale di Imperia in data 17.2.2022 (n. 1949/2021 V.G.), ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi - chiedeva al Tribunale di voler modificare le condizioni ivi stabilite in punto mantenimento delle figlie (26 anni, Per_1 essendo nata il [...]), (26 anni, essendo nata il [...]) e (20 anni, Per_2 Per_3 essendo nata il [...]).
Si costituiva ritualmente in giudizio che con propria comparsa, se da Controparte_1 un lato chiedeva rigettarsi le domande di parte ricorrente, dall'altra chiedeva rideterminarsi in aumento il contributo paterno al mantenimento della figlia Per_3
All'udienza del 14.11.2024 il Tribunale, ritenuto che la causa, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti, potesse considerarsi matura per la decisione, invitava i difensori alla discussione orale ed a precisare le conclusioni. Acquisite quelle del Pubblico Ministero e visto l'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., Il Tribunale si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, all'esito di trattative espletate in corso di causa, abbiano raggiunto un accordo con il quale, dato atto della medio tempore intervenuta indipendenza economica della figlia hanno rideterminato il contributo dei Per_2 genitori al mantenimento delle altre figlie maggiorenni ( e . Per_1 Per_3
Tenuto conto dell'assenza di ragioni ostative, ritiene il Collegio di poter provvedere in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica delle condizioni di divorzio tra i coniugi di cui alla sentenza del
Tribunale di Imperia in data 19.2.2012 (n.16/12), successivamente modificata con decreto del Tribunale di Imperia in data 17.2.2022 (n. 1949/2021 V.G.) nel senso che, fermo il resto:
1) sostituisce il punto 1) del dispositivo del decreto emesso in data 17.2.2022 con il seguente: “pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie e (maggiorenni ma economicamente non Per_1 Per_3 indipendenti) mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 300,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
Pone interamente a carico della madre le spese universitarie della figlia Per_3
(alloggio fuori sede compreso), fermo restando quanto invece stabilito per le altre spese straordinarie ed accessorie per le figlie e con decreto in data Per_3 Per_1 17.2.2022.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 707/2024 R.G.A.C.C.
Con espresso impegno assunto dal padre ad eventualmente rivedere i superiori accordi ove dovesse significativamente modificarsi l'importo delle spese universitarie della figlia (oggi stimate in circa € 650,00-700,00 mensili). Per_3 Con ulteriore accordo tra le parti a confermare l'importo dell'assegno per il mantenimento ordinario delle figlie e (€ 300,00 mensili) anche per il Per_3 Per_1 solo mantenimento della prima qualora l'ultima dovesse, invece, medio tempore divenire economicamente indipendente”;
2) revoca il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della figlia
, maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_2 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 1.12.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3